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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3524 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FAVALI - TABACCO) RICORRENTE
contro
P_
RREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP (art. 445 bis c.p.c.)
Il sig. con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c. chiede Parte_1 accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Resiste in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni, a sé P_ favorevoli, assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, è parso opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo alla convenuta, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, il consulente nominato dal giudice è pervenuto alla conclusione che
“con ragionamento analitico-deduttivo si può affermare che in capo al ricorrente
sussistevano al momento della presentazione della domanda Parte_1 amministrativa -e sussistono tuttora- le condizioni mediche di cui all'articolo 13
Legge 118/71 (riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%) = 75%.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e, oltre tutto, non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, è accertata la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite (comprese le anticipazioni per l'assistenza prestata dal c.t.p.) e quelle di C.T.U. di entrambe le fasi sono poste a carico del soccombente P_
(con distrazione in favore del procuratore antistatario).
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali di P_ entrambe le fasi che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nonché €
410,01 a titolo di anticipazioni pone a carico dell' le spese di C.T.U. di entrambe le fasi. P_
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3524 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FAVALI - TABACCO) RICORRENTE
contro
P_
RREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP (art. 445 bis c.p.c.)
Il sig. con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c. chiede Parte_1 accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Resiste in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni, a sé P_ favorevoli, assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, è parso opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo alla convenuta, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, il consulente nominato dal giudice è pervenuto alla conclusione che
“con ragionamento analitico-deduttivo si può affermare che in capo al ricorrente
sussistevano al momento della presentazione della domanda Parte_1 amministrativa -e sussistono tuttora- le condizioni mediche di cui all'articolo 13
Legge 118/71 (riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%) = 75%.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e, oltre tutto, non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, è accertata la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite (comprese le anticipazioni per l'assistenza prestata dal c.t.p.) e quelle di C.T.U. di entrambe le fasi sono poste a carico del soccombente P_
(con distrazione in favore del procuratore antistatario).
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali di P_ entrambe le fasi che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nonché €
410,01 a titolo di anticipazioni pone a carico dell' le spese di C.T.U. di entrambe le fasi. P_
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo