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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 592/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(c.f. ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_1
), (c.f. , (c.f. C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
), (c.f. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f. ), c.f. ), tutti rappresentati e C.F._8 Parte_8 C.F._9 difesi dagli Avv.ti Mauro CIMARRA e Walter BONALDI, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Avezzano alla Via Giuseppe Mazzini n. 76
ATTORI
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1
, con sede legale in Milano, alla Via Marco Ulpino Traiano n. 18, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Stefano DI SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
L'Aquila, al Viale Francesco Crispi n. 28/B
CONVENUTO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._10
CONVENUTO - CONTUMACE
Materia: Sinistro stradale – Morte - Danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024 e, segnatamente:
1 - per gli attori “Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, ogni con- traria istanza, deduzione ed eccezione, che tutte si impugnano, disattesa: - accertare e dichiarare che il sinistro stradale accaduto in Paterno di Avezzano, via Milano in data 12/6/2019 alle ore
1.20 circa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. proprietario e Controparte_2 conducente dell'autoveicolo Land Rover Freelander tg. ZA175SH, assicurato con la con polizza n. 2018/199552, - per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore e in solido con il sig. al risarcimento in favore dei sig.ri , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
e (nipoti) al risarcimento a titolo di danno iure Parte_6 Parte_7 Parte_8 proprio da per-dita di congiunto per una somma non minore di € 85.000,00 ciascuno o delle diverse somme che risulteranno di giustizia in adozione del sistema-punto ad oggi adottato dalla corrente giurisprudenziale ed applicabile ratione temporis al caso in oggetto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
- per la La Compagnia convenuta, in virtù del provvedimento Controparte_1 fuori udienza del Giudice Onorario dott.ssa Maria Antonietta Liberatore in data 16 gennaio
2024, riportandosi integralmente a quanto dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta ed alle domande, documenti, note ed eccezioni o istanze in atti, opponendosi e contestando quanto eccepito e dedotto da controparte, precisa le proprie conclusioni nei termini del Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 gennaio
2024 rivnnovando la richiesta dei termini per il deposito di memorie conclusive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020 alla ed il Controparte_1
8.6.2020 a , tempestivamente iscritto a ruolo il 5.6.2020 gli attori hanno convenuto Controparte_2 in giudizio i predetti convenuti premettendo come, in data 12.6.2019 fosse deceduto Persona_1
a seguito di investimento, in località Paterno di Avezzano, da parte del veicolo targato ZA175SH condotto da ed assicurato per la responsabilità civile dalla Controparte_2 [...] iusta polizza 2018/199552. Controparte_1
, sottoposto ad accertamenti alcolemici risultava positivo (1,82 mg/l) venendo Controparte_2 tratto in arresto per il delitto di omicidio stradale. Seguiva un procedimento penale, nel corso del quale il mezzo veniva sottoposto a sequestro e venivano disposti dal Pubblico Ministero esame autoptico e consulenza tecnica.
La compagnia assicurativa, a seguito di richiesta di risarcimento, provvedeva a corrispondere la somma di € 165.000 in favore di ciascuna delle figlie di ed € 30.000,00 in favore Persona_1 del fratello e della sorella dello stesso;
somme che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior
2 danno. Quanto ai nipoti del de cuius l'assicuratore rifiutava di proporre offerta ritenendo non dovuto alcun risarcimento.
Le figlie di hanno, quindi allegato di avere diritto, a titolo di danno non patrimoniale Persona_1 per perdita del rapporto parentale, secondo i criteri indicati nelle Tabelle di Milano, alla somma di €
245.167,50 ciascuna mentre al fratello ed alla sorella sarebbe dovuto un risarcimento di € 127.487,10 ciascuno.
I nipoti , , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Pt_8 vrebbero diritto al risarcimento, sempre per il titolo predetto, per la perdita del rapporto
[...] con il nonno, evidenziando come lo sconvolgimento della vita sia stato di massima intensità avendo pure perduto il coniuge ( ) il 9.12.2015 ed occupandosi delle Persona_1 Persona_2 esigenze delle figlie e e delle nipoti, e . Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_5
Quanto al danno di natura patrimoniale le figlie di hanno esposto di avere Persona_1 sopportato le spese funebri, da risarcirsi iure proprio, pari ad € 1.250,00.
Inoltre e , e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 avere diritto al risarcimento della somma corrisposta ai difensori per l'attività stragiudiziale, pari a complessivi € 30.000,00 quale danno emergente, secondo la misura pro capite indicata nelle conclusioni.
Gli attori hanno, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio solamente la convenuta deducendo, in Controparte_1 primo luogo, come in data 25.9.2020 fosse intervenuto un accordo transattivo tra essa deducente, le figlie del defunto ( e ), il fratello ( ) e la sorella Parte_1 Parte_2 Parte_3
( ), a mezzo del quale le somme già liquidate a favore dei discendenti (€ Parte_1
165.000,00 ciascuno) venivano integrate di ulteriori € 36.250,00 per ed € Parte_1
36.600,72 per mentre quanto già corrisposto a favore di e Parte_2 Pt_3 Pt_1
(€ 30.000,00 ciascuno) veniva integrato della ulteriore somma di € 15.000,00 ciascuno.
[...]
Con tale transazione, poi, sono stati corrisposti i compensi dei difensori per l'attività prestata con pagamento diretto in favore di questi ultimi.
L'impresa di assicurazione avrebbe, dunque, complessivamente corrisposto la somma di n€
492.850,72 a fronte di una richiesta di figli, fratello e sorella, pari ad € 701.250,00.
Quanto alle posizioni degli attori nipoti di , la società convenuta ha premesso Persona_1
l'impossibilità di trovare un accordo transattivo per la rigida posizione delle controparti, evidenziando pure il difetto di prove circa la reale sussistenza di un rapporto affettivo costante nel tempo tra nonno e nipoti, non potendo darsi luogo ad automatismi risarcitori. Ha, inoltre, evidenziato come il
3 risarcimento del danno non patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale, esiga la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di abitudini e stile di vita.
Ha, quindi, domandato il rigetto della domanda proposta dai nipoti di . Persona_1
C. Con nota sostitutiva dell'udienza del 3.2.2021 gli Avv.ti Mauro Cimarra e Walter Bonaldi, per i soli attori , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 considerazione dell'avvenuta transazione, muniti (disgiuntamente) dei relativi poteri come da procure speciali, dichiaravano di rinunciare all'azione.
D. La causa veniva, dunque, istruita con produzioni documentali e assunzione di prove testimoniali.
1. Occorre, anzitutto, rilevare come rientri, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi. In tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. Sez. 2, 19.2.2019, n. 4837). La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem può concernere qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore posto che in tal caso si tratterebbe di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem (Cass. Sez. 3, 16.5.2024, Ord. n. 13636).
Nel caso di specie i difensori degli attori Avv.ti Mauro Cimarra e Walter Bonaldi, per i soli attori
[...]
, , e , sebbene riferendo Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 la rinuncia alla azione, che è diritto soggettivo pubblico, hanno invero inteso rinunciare agli atti del giudizio secondo quanto oggetto di impegno dei propri assistiti in forza della transazione del
21.9.2020, dunque accettata dalla controparte, con la quale vennero pure regolate le spese di lite ed essendo muniti dei poteri necessari a tal fine. Non occorre accettazione del convenuto rimasto contumace. Ne deriva come deve dichiararsi l'estinzione del processo nei confronti dei predetti attori posto che il magistrato in precedenza titolare del ruolo non vi ha provveduto previa separazione delle posizioni processuali.
4 2. Oggetto residuo della cognizione del Tribunale sono, all'evidenza, le sole domande avanzate iure proprio da , , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 affermati nipoti ex filio di ed aventi ad oggetto il solo Parte_8 Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In diritto si osserva come il danno non patrimoniale che possa derivare dalla morte di una persona cara possa consistere: in una malattia fisica nel qual caso si determina un danno alla salute ed è a parlarsi propriamente di danno biologico;
nel dolore e nella sofferenza nonché nella perdita dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto (amoenitas, mutuum adiutorium).
Secondo quanto condivisibilmente affermato da Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26723 tutti i danni si dividono in patrimoniale e non patrimoniale, del che le innumerevoli suddivisioni del secondo assumono valenza meramente descrittiva avendo tale danno natura omnicomprensiva ex art. 2059
c.c. Anche quando l'illecito non integri gli estremi di un reato il danno non patrimoniale è risarcibile ove sia leso un interesse della persona di rilievo costituzionale.
Così, per quanto qui di interesse, deriva definitivo superamento della figura del c.d. “danno morale soggettivo transeunte” – invero sorta in origine per negare la risarcibilità di tal pregiudizi (v. Cass.
SS.UU. 20.10.1924 – dovendo conclusivamente affermarsi che il danno morale non indica alcuna sottocategoria ma descrive, tra i diversi possibili pregiudizi non patrimoniale un pregiudizio particolare, consistente nella sofferenza soggettiva la cui intensità e durata assumono rilievo a fini liquidatori.
Corre l'obbligo, poi, di rimarcare che l'integralità del risarcimento impone di tenere conto di tutti i guasti che l'evento lesivo abbia prodotto e nulla di più, così dovendo prestarsi particolari cautele rispetto a quelle ambigue proliferazione di voci che, sebbene si professino meramente descrittive, possano invero condurre ad un inquinamento per duplicazione del risarcimento.
Il diritto al risarcimento per la morte di una persona cara necessita di due presupposti:
l'uno di diritto e l'altro di fatto.
Quello di diritto consiste nella giuridicità del vincolo tra vittima e superstite. Tale giuridicità è ravvisabile ove l'ordinamento faccia derivare effetti giuridici da rapporti parentali, coniugali o di convivenza. Per quanto qui di interesse la risarcibilità del danno in capo al nonno per morte del nipote e viceversa ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza di legittimità. Un precedente isolato riteneva necessaria la convivenza in quanto elemento obiettivo denotante il vincolo affettivo tra i due, esteriorizzante pratica della solidarietà e del sostegno economico (Cass. Sez. 3, 16.3.2012, n. 4253).
Successivamente è stato, invece e condivisibilmente, ritenuto che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata all'ambito ristretto della sola c.d. "famiglia
5 nucleare", del che il rapporto nonni-nipoti per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Sez. 3, 20.10.2016, n. 21230). Si è, peraltro, osservato come le disposizioni codicistiche non possano essere intese nel senso che il rapporto “nonno-nipote” sarebbe mediato dal genitore posto che i discendenti in linea retta sono di certo parenti (art. 75 c.c.) e ricevendo detto rapporto specifica tutela anche dall'art. 317 bis c.c., così essendo di certo giuridificato. Tale impostazione è stata, peraltro, ribadita da ultimo da Cass. Sez. 3,
8.4.2020, n. 7743.
Il presupposto di fatto è che tra vittima e superstite esistesse un vincolo affettivo intenso e tangibile e in tale contesto, per quanto detto, la convivenza assume valore di “sintomo”, dunque di indizio in vista della determinazione del quantum debeatur. In difetto di limitazioni alla forma della prova, del danno-conseguenza (e in via presupposta di tal vincolo) deve ritenersi ammessa la prova logica, fondata su nozioni di comune esperienza, giacché secondo l'id quod plerumque accidit dalla morte d'uno stretto congiunto deriva pregiudizio morale. Laddove si tratti di membri della famiglia nucleare originaria (genitori e fratelli) non assume rilievo ex se il fatto della non convivenza o della distanza geografica essendo, piuttosto, onerato il terzo danneggiante di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro in odio o, quantomeno, in rapporto di reciproca indifferenza con conseguente insussistenza in concreto del danno risarcibile derivante dalla perdita (Cass. Sez. 3,
4.3.2024, n. 5769). La predetta presunzione non risulta operare, invece, in chiave dinamico- relazionale, occorrendo (sempre in termini di quantum) dimostrare, per quanto anche in via presuntiva, la effettività ed intensità della relazione affettiva.
Dalla produzioni documentali in atti (v. all. 13 e 14 attori) risulta come Parte_4
, e siano figli di , a sua
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_1 volta figlia di mentre e risultano figli di Persona_1 Parte_8 Parte_7
, altra figlia di . Sussisteva, dunque, un rapporto parentale di Parte_2 Persona_1 rilevanza giuridica tra tali attori ed il defunto nonno.
Risulta, poi, l'illecita lesione di detto rapporto (danno-evento) per effetto della condotta di che, secondo quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla P.G. e dalla relazione Controparte_2 del consulente del Pubblico Ministero, certamente apprezzabile anche in assenza di contestazioni in ordine alla dinamica del sinistro, venne investito il 12.6.2019 dal predetto convenuto, alla guida della vettura targata ZA175SH, assicurata per la responsabilità civile dalla
[...] mentre aveva già impegnato la sede stradale in prossimità Controparte_1 dell'attraversamento pedonale (inefficace poiché sprovvisto di segnaletica verticale) venendo
6 proiettato rovinosamente al suolo a distanza di 44 metri dall'urto e decedendo sul colpo. A seguito di accertamenti urgenti di P.G. sulla persona, venne trovato positivo all'alcool, Controparte_2 con tasso dell'1,82 mg/l e tratto in arresto obbligatorio in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis c.p.
Risulta, dunque, l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo in capo a CP_2
anche in considerazione della presunzione di colpa cui all'art. 2054 c.c. (Cass.
[...]
Sez. 3, 21.4.1995, n. 4490), senza che possa ravvisarsi un concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, 12.4.2017, n. 9349; Cass. Sez. 3, 9.2.2023, n.
4054).
3. Quanto alle prove testimoniali assunte, gli elementi istruttori forniti possono essere compendiati come appresso. Secondo quanto complessivamente risultante dalle deposizioni di (nipote Testimone_1 del defunto e la cui eventuale incapacità a testimoniare non è stata eccepita, né è Persona_1 stata eccepita la nullità della prova – v. Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9456), , Testimone_2 Tes_3
e
[...] Controparte_3
- frequentava l'abitazione del nonno quotidianamente condividendo con lo Parte_4 stesso il lavoro di falegnameria nei locali siti al piano terra e, peraltro, nel 2017 aveva provveduto, assieme al nonno, alla ristrutturazione di tali locali continuando ad occuparsi dell'immobile anche dopo il decesso di;
Persona_1
- e , soprattutto dopo il decesso della moglie di Parte_5 Parte_6 Per_1
(nel 2015) erano solite recarsi abitualmente dal nonno per accudirlo e provvedere alle sue
[...] esigenze;
- e studenti universitari a Roma, nel fine settimana si Parte_8 Parte_7 recavano dal nonno, pranzando o cenando assieme allo stesso e accompagnandolo di frequente a fare passeggiate.
Stante la intrinseca coerenza delle dichiarazioni ed il reciproco riscontro, deve formularsi un giudizio di attendibilità del narrato dei predetti testimoni, pervenendo a conclusioni probatorie favorevoli agli attori. Secondo quanto emerso risulta una frequentazione assidua tra tutti i nipoti e il defunto nonno, dunque irrimediabilmente elisa dalla condotta illecita di . Controparte_2
4. In assenza di criteri legali di liquidazione, nella difficile opera di traduzione in numerario di quanto è per sua natura non apprezzabile in termini economici, si ritiene di fare applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto costituenti criterio più idoneo a garantire la parità di trattamento e, quindi, il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
(Cass. Sez. 3, 7.6.2011, n. 12408; Cass. Sez. 3, 6.5.2020, n. 8532; Cass. Sez. 3, 20.4.2016, n.
7768) secondo le tabelle dell'ultima versione (5.6.2024), disponibile al momento della decisione in quanto esercizio della aestimatio (Cass. Sez. 3, 11.10.2016, n. 20381), che tiene conto del criterio “
7 a punto” e non più “a forchetta” e, dunque, conforme a quanto stabilito da Cass. Sez. 3, 21.4.2021,
n. 10579.
Non sono emersi elementi tali da giustificare un incremento per la c.d.
“personalizzazione” assumendo a tal fine rilievo solo le circostanze inusuali, anomale o eccezionali, in una parola non indefettibili rispetto al tipo di danno precisandosi pure come “conseguenze normali” non sia concetto sovrapponibile a “conseguenze non gravi” posto che tra le due non vi è alcuna correlazione biunivoca. Perciò le conseguenze che giustificano la personalizzazione sono quelle che si discostano, per intensità e frequenza, da quelle ordinariamente derivanti da un evento luttuoso. In tale contesto la perdita delle abitudini quotidiane che supponevano l'esistenza in vita del defunto e delle connaturate “utilità” affettive e dinamico-relazionali non è che una inevitabile Persona_1 conseguenza del decesso, cui si correla in maniera ordinaria ed indefettibile. Non risulta, in definitiva, prova di uno sconvolgimento dell'esistenza degli attori, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass. Sez. 3, 7.9.2023, n. 26140).
Tenuto conto dell'età di e dei singoli nipoti al tempo del sinistro, Persona_1 dell'assenza di convivenza e residenza nello stesso stabile e dell'esistenza di oltre tre familiari superstiti per ogni danneggiato, il danno devalutato al 12.6.2019 è così liquidabile:
- per , in considerazione della qualità della relazione (parametro E) cui si Parte_4 ritiene di dover attribuire il valore di 25 punti per la condivisione quotidiana di attività lavorativa,
€ 65.644,33
- per , in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si ritiene Parte_5 di dover attribuire il valore di 20 punti per la abituale frequentazione con il nonno, € 58.350,52;
- per , in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si Parte_6 ritiene di dover attribuire il valore di 20 punti per la abituale frequentazione con il nonno, €
58.350,52;
- per in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si Parte_7 ritiene di dover attribuire il valore di 15 punti per la più limitata frequentazione con il nonno, €
53.974,23;
- per in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si Parte_8 ritiene di dover attribuire il valore di 15 punti per la più limitata frequentazione con il nonno, €
53.974,23.
Su tali somme, trattandosi di debito di valore e quindi non regolato dal principio nominalistico, è dovuta la rivalutazione dal sinistro (12.6.2019) fino alla pubblicazione della presente sentenza che ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario.
8 In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (Cass. Sez. 3,
17.4.2024, Ord. 10376) quale tecnica di liquidazione del danno da lucro cessante.
Dal deposito della sentenza, stante la già detta trasformazione in obbligazione di valuta sarebbero dovuti gli interessi legali sino al pagamento (Cass. 21.4.1998, n. 4030) ma, del pari difetta ogni domanda sul punto.
5. Posto che la compagnia assicurativa risulta soccombente e che le domande sono accolte in misura superiore alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 15.2.2022 dalla predetta convenuta, le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio della soccombenza, senza alcuna deroga o temperamento. Si evidenzia, sul punto, come la soccombenza parziale non dia luogo a soccombenza reciproca e, dunque, non operi l'art. 92 c.p.c. sotto tale profilo (Cass. SS.UU.
31.10.2022, n. 32061).
Deve osservarsi come, in punto di spese di lite relative alla difesa dei soggetti con i quali è intervenuta transazione, le parti abbiano provveduto alla loro compiuta regolamentazione, del che come già evidenziato non deve disporsi alcunché.
Quanto alla liquidazione dei compensi per la difesa delle parti la cui posizione non risulta transatta, deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii., secondo lo scaglione di valore determinato in base al c.d. “decisum” della causa di più elevato valore (non cumulandosi le domande trattandosi di distinte obbligazioni), ai valori medi per tutte le fasi. Stante la comune difesa degli attori e venendo in considerazioni questioni di fatto differenziate tra gli stessi, come fatte palesi pure dal compendio probatorio sopra riportato, si ritiene di dover operare una riduzione del 20% del compenso unitario e un successivo aumento per la pluralità delle parti nella misura complessiva del
50%, così pervenendosi ad € 16.923,60 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%).
E', altresì, dovuto il rimborso del contributo unificato (€ 759,00) e della marca da bollo (€ 27,00) nonché delle spese di notificazione per parti e testimoni (€ 55,55).
Il comune interesse dei convenuti giustifica la loro condanna solidale ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA estinto il processo limitatamente alle posizioni degli attori , Parte_1
, e disponendo la separazione della Parte_2 Parte_1 Parte_3 relativa posizione processuale;
NULLA sulle spese stante l'accordo delle parti sul punto;
- ACCOGLIE parzialmente le domande degli altri attori e, per l'effetto, condanna CP_2
e la società in solido tra loro, al pagamento – a
[...] Controparte_1 titolo di risarcimento – della somma di € 65.644,33 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di;
della somma di € 58.350,52 oltre Parte_4
9 rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di;
Parte_5 della somma di € 58.350,52 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di;
della somma di € 53.974,23 oltre rivalutazione dal fatto alla Parte_6 pubblicazione della presente sentenza in favore di onché della somma di Parte_7
€ 53.974,23 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di
Parte_8
- CONDANNA e la società in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, alla refusione delle spese di lite in favore di , , Parte_4 Parte_5
, he si liquidano in complessivi Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 16.923,60 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) nonché €
841,55 per esborsi.
Così deciso, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(c.f. ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_1
), (c.f. , (c.f. C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
), (c.f. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f. ), c.f. ), tutti rappresentati e C.F._8 Parte_8 C.F._9 difesi dagli Avv.ti Mauro CIMARRA e Walter BONALDI, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Avezzano alla Via Giuseppe Mazzini n. 76
ATTORI
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1
, con sede legale in Milano, alla Via Marco Ulpino Traiano n. 18, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Stefano DI SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
L'Aquila, al Viale Francesco Crispi n. 28/B
CONVENUTO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._10
CONVENUTO - CONTUMACE
Materia: Sinistro stradale – Morte - Danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024 e, segnatamente:
1 - per gli attori “Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, ogni con- traria istanza, deduzione ed eccezione, che tutte si impugnano, disattesa: - accertare e dichiarare che il sinistro stradale accaduto in Paterno di Avezzano, via Milano in data 12/6/2019 alle ore
1.20 circa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. proprietario e Controparte_2 conducente dell'autoveicolo Land Rover Freelander tg. ZA175SH, assicurato con la con polizza n. 2018/199552, - per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore e in solido con il sig. al risarcimento in favore dei sig.ri , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
e (nipoti) al risarcimento a titolo di danno iure Parte_6 Parte_7 Parte_8 proprio da per-dita di congiunto per una somma non minore di € 85.000,00 ciascuno o delle diverse somme che risulteranno di giustizia in adozione del sistema-punto ad oggi adottato dalla corrente giurisprudenziale ed applicabile ratione temporis al caso in oggetto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
- per la La Compagnia convenuta, in virtù del provvedimento Controparte_1 fuori udienza del Giudice Onorario dott.ssa Maria Antonietta Liberatore in data 16 gennaio
2024, riportandosi integralmente a quanto dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta ed alle domande, documenti, note ed eccezioni o istanze in atti, opponendosi e contestando quanto eccepito e dedotto da controparte, precisa le proprie conclusioni nei termini del Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 gennaio
2024 rivnnovando la richiesta dei termini per il deposito di memorie conclusive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020 alla ed il Controparte_1
8.6.2020 a , tempestivamente iscritto a ruolo il 5.6.2020 gli attori hanno convenuto Controparte_2 in giudizio i predetti convenuti premettendo come, in data 12.6.2019 fosse deceduto Persona_1
a seguito di investimento, in località Paterno di Avezzano, da parte del veicolo targato ZA175SH condotto da ed assicurato per la responsabilità civile dalla Controparte_2 [...] iusta polizza 2018/199552. Controparte_1
, sottoposto ad accertamenti alcolemici risultava positivo (1,82 mg/l) venendo Controparte_2 tratto in arresto per il delitto di omicidio stradale. Seguiva un procedimento penale, nel corso del quale il mezzo veniva sottoposto a sequestro e venivano disposti dal Pubblico Ministero esame autoptico e consulenza tecnica.
La compagnia assicurativa, a seguito di richiesta di risarcimento, provvedeva a corrispondere la somma di € 165.000 in favore di ciascuna delle figlie di ed € 30.000,00 in favore Persona_1 del fratello e della sorella dello stesso;
somme che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior
2 danno. Quanto ai nipoti del de cuius l'assicuratore rifiutava di proporre offerta ritenendo non dovuto alcun risarcimento.
Le figlie di hanno, quindi allegato di avere diritto, a titolo di danno non patrimoniale Persona_1 per perdita del rapporto parentale, secondo i criteri indicati nelle Tabelle di Milano, alla somma di €
245.167,50 ciascuna mentre al fratello ed alla sorella sarebbe dovuto un risarcimento di € 127.487,10 ciascuno.
I nipoti , , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Pt_8 vrebbero diritto al risarcimento, sempre per il titolo predetto, per la perdita del rapporto
[...] con il nonno, evidenziando come lo sconvolgimento della vita sia stato di massima intensità avendo pure perduto il coniuge ( ) il 9.12.2015 ed occupandosi delle Persona_1 Persona_2 esigenze delle figlie e e delle nipoti, e . Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_5
Quanto al danno di natura patrimoniale le figlie di hanno esposto di avere Persona_1 sopportato le spese funebri, da risarcirsi iure proprio, pari ad € 1.250,00.
Inoltre e , e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 avere diritto al risarcimento della somma corrisposta ai difensori per l'attività stragiudiziale, pari a complessivi € 30.000,00 quale danno emergente, secondo la misura pro capite indicata nelle conclusioni.
Gli attori hanno, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio solamente la convenuta deducendo, in Controparte_1 primo luogo, come in data 25.9.2020 fosse intervenuto un accordo transattivo tra essa deducente, le figlie del defunto ( e ), il fratello ( ) e la sorella Parte_1 Parte_2 Parte_3
( ), a mezzo del quale le somme già liquidate a favore dei discendenti (€ Parte_1
165.000,00 ciascuno) venivano integrate di ulteriori € 36.250,00 per ed € Parte_1
36.600,72 per mentre quanto già corrisposto a favore di e Parte_2 Pt_3 Pt_1
(€ 30.000,00 ciascuno) veniva integrato della ulteriore somma di € 15.000,00 ciascuno.
[...]
Con tale transazione, poi, sono stati corrisposti i compensi dei difensori per l'attività prestata con pagamento diretto in favore di questi ultimi.
L'impresa di assicurazione avrebbe, dunque, complessivamente corrisposto la somma di n€
492.850,72 a fronte di una richiesta di figli, fratello e sorella, pari ad € 701.250,00.
Quanto alle posizioni degli attori nipoti di , la società convenuta ha premesso Persona_1
l'impossibilità di trovare un accordo transattivo per la rigida posizione delle controparti, evidenziando pure il difetto di prove circa la reale sussistenza di un rapporto affettivo costante nel tempo tra nonno e nipoti, non potendo darsi luogo ad automatismi risarcitori. Ha, inoltre, evidenziato come il
3 risarcimento del danno non patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale, esiga la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di abitudini e stile di vita.
Ha, quindi, domandato il rigetto della domanda proposta dai nipoti di . Persona_1
C. Con nota sostitutiva dell'udienza del 3.2.2021 gli Avv.ti Mauro Cimarra e Walter Bonaldi, per i soli attori , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 considerazione dell'avvenuta transazione, muniti (disgiuntamente) dei relativi poteri come da procure speciali, dichiaravano di rinunciare all'azione.
D. La causa veniva, dunque, istruita con produzioni documentali e assunzione di prove testimoniali.
1. Occorre, anzitutto, rilevare come rientri, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi. In tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. Sez. 2, 19.2.2019, n. 4837). La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem può concernere qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore posto che in tal caso si tratterebbe di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem (Cass. Sez. 3, 16.5.2024, Ord. n. 13636).
Nel caso di specie i difensori degli attori Avv.ti Mauro Cimarra e Walter Bonaldi, per i soli attori
[...]
, , e , sebbene riferendo Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 la rinuncia alla azione, che è diritto soggettivo pubblico, hanno invero inteso rinunciare agli atti del giudizio secondo quanto oggetto di impegno dei propri assistiti in forza della transazione del
21.9.2020, dunque accettata dalla controparte, con la quale vennero pure regolate le spese di lite ed essendo muniti dei poteri necessari a tal fine. Non occorre accettazione del convenuto rimasto contumace. Ne deriva come deve dichiararsi l'estinzione del processo nei confronti dei predetti attori posto che il magistrato in precedenza titolare del ruolo non vi ha provveduto previa separazione delle posizioni processuali.
4 2. Oggetto residuo della cognizione del Tribunale sono, all'evidenza, le sole domande avanzate iure proprio da , , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 affermati nipoti ex filio di ed aventi ad oggetto il solo Parte_8 Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In diritto si osserva come il danno non patrimoniale che possa derivare dalla morte di una persona cara possa consistere: in una malattia fisica nel qual caso si determina un danno alla salute ed è a parlarsi propriamente di danno biologico;
nel dolore e nella sofferenza nonché nella perdita dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto (amoenitas, mutuum adiutorium).
Secondo quanto condivisibilmente affermato da Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26723 tutti i danni si dividono in patrimoniale e non patrimoniale, del che le innumerevoli suddivisioni del secondo assumono valenza meramente descrittiva avendo tale danno natura omnicomprensiva ex art. 2059
c.c. Anche quando l'illecito non integri gli estremi di un reato il danno non patrimoniale è risarcibile ove sia leso un interesse della persona di rilievo costituzionale.
Così, per quanto qui di interesse, deriva definitivo superamento della figura del c.d. “danno morale soggettivo transeunte” – invero sorta in origine per negare la risarcibilità di tal pregiudizi (v. Cass.
SS.UU. 20.10.1924 – dovendo conclusivamente affermarsi che il danno morale non indica alcuna sottocategoria ma descrive, tra i diversi possibili pregiudizi non patrimoniale un pregiudizio particolare, consistente nella sofferenza soggettiva la cui intensità e durata assumono rilievo a fini liquidatori.
Corre l'obbligo, poi, di rimarcare che l'integralità del risarcimento impone di tenere conto di tutti i guasti che l'evento lesivo abbia prodotto e nulla di più, così dovendo prestarsi particolari cautele rispetto a quelle ambigue proliferazione di voci che, sebbene si professino meramente descrittive, possano invero condurre ad un inquinamento per duplicazione del risarcimento.
Il diritto al risarcimento per la morte di una persona cara necessita di due presupposti:
l'uno di diritto e l'altro di fatto.
Quello di diritto consiste nella giuridicità del vincolo tra vittima e superstite. Tale giuridicità è ravvisabile ove l'ordinamento faccia derivare effetti giuridici da rapporti parentali, coniugali o di convivenza. Per quanto qui di interesse la risarcibilità del danno in capo al nonno per morte del nipote e viceversa ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza di legittimità. Un precedente isolato riteneva necessaria la convivenza in quanto elemento obiettivo denotante il vincolo affettivo tra i due, esteriorizzante pratica della solidarietà e del sostegno economico (Cass. Sez. 3, 16.3.2012, n. 4253).
Successivamente è stato, invece e condivisibilmente, ritenuto che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata all'ambito ristretto della sola c.d. "famiglia
5 nucleare", del che il rapporto nonni-nipoti per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Sez. 3, 20.10.2016, n. 21230). Si è, peraltro, osservato come le disposizioni codicistiche non possano essere intese nel senso che il rapporto “nonno-nipote” sarebbe mediato dal genitore posto che i discendenti in linea retta sono di certo parenti (art. 75 c.c.) e ricevendo detto rapporto specifica tutela anche dall'art. 317 bis c.c., così essendo di certo giuridificato. Tale impostazione è stata, peraltro, ribadita da ultimo da Cass. Sez. 3,
8.4.2020, n. 7743.
Il presupposto di fatto è che tra vittima e superstite esistesse un vincolo affettivo intenso e tangibile e in tale contesto, per quanto detto, la convivenza assume valore di “sintomo”, dunque di indizio in vista della determinazione del quantum debeatur. In difetto di limitazioni alla forma della prova, del danno-conseguenza (e in via presupposta di tal vincolo) deve ritenersi ammessa la prova logica, fondata su nozioni di comune esperienza, giacché secondo l'id quod plerumque accidit dalla morte d'uno stretto congiunto deriva pregiudizio morale. Laddove si tratti di membri della famiglia nucleare originaria (genitori e fratelli) non assume rilievo ex se il fatto della non convivenza o della distanza geografica essendo, piuttosto, onerato il terzo danneggiante di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro in odio o, quantomeno, in rapporto di reciproca indifferenza con conseguente insussistenza in concreto del danno risarcibile derivante dalla perdita (Cass. Sez. 3,
4.3.2024, n. 5769). La predetta presunzione non risulta operare, invece, in chiave dinamico- relazionale, occorrendo (sempre in termini di quantum) dimostrare, per quanto anche in via presuntiva, la effettività ed intensità della relazione affettiva.
Dalla produzioni documentali in atti (v. all. 13 e 14 attori) risulta come Parte_4
, e siano figli di , a sua
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_1 volta figlia di mentre e risultano figli di Persona_1 Parte_8 Parte_7
, altra figlia di . Sussisteva, dunque, un rapporto parentale di Parte_2 Persona_1 rilevanza giuridica tra tali attori ed il defunto nonno.
Risulta, poi, l'illecita lesione di detto rapporto (danno-evento) per effetto della condotta di che, secondo quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla P.G. e dalla relazione Controparte_2 del consulente del Pubblico Ministero, certamente apprezzabile anche in assenza di contestazioni in ordine alla dinamica del sinistro, venne investito il 12.6.2019 dal predetto convenuto, alla guida della vettura targata ZA175SH, assicurata per la responsabilità civile dalla
[...] mentre aveva già impegnato la sede stradale in prossimità Controparte_1 dell'attraversamento pedonale (inefficace poiché sprovvisto di segnaletica verticale) venendo
6 proiettato rovinosamente al suolo a distanza di 44 metri dall'urto e decedendo sul colpo. A seguito di accertamenti urgenti di P.G. sulla persona, venne trovato positivo all'alcool, Controparte_2 con tasso dell'1,82 mg/l e tratto in arresto obbligatorio in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis c.p.
Risulta, dunque, l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo in capo a CP_2
anche in considerazione della presunzione di colpa cui all'art. 2054 c.c. (Cass.
[...]
Sez. 3, 21.4.1995, n. 4490), senza che possa ravvisarsi un concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, 12.4.2017, n. 9349; Cass. Sez. 3, 9.2.2023, n.
4054).
3. Quanto alle prove testimoniali assunte, gli elementi istruttori forniti possono essere compendiati come appresso. Secondo quanto complessivamente risultante dalle deposizioni di (nipote Testimone_1 del defunto e la cui eventuale incapacità a testimoniare non è stata eccepita, né è Persona_1 stata eccepita la nullità della prova – v. Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9456), , Testimone_2 Tes_3
e
[...] Controparte_3
- frequentava l'abitazione del nonno quotidianamente condividendo con lo Parte_4 stesso il lavoro di falegnameria nei locali siti al piano terra e, peraltro, nel 2017 aveva provveduto, assieme al nonno, alla ristrutturazione di tali locali continuando ad occuparsi dell'immobile anche dopo il decesso di;
Persona_1
- e , soprattutto dopo il decesso della moglie di Parte_5 Parte_6 Per_1
(nel 2015) erano solite recarsi abitualmente dal nonno per accudirlo e provvedere alle sue
[...] esigenze;
- e studenti universitari a Roma, nel fine settimana si Parte_8 Parte_7 recavano dal nonno, pranzando o cenando assieme allo stesso e accompagnandolo di frequente a fare passeggiate.
Stante la intrinseca coerenza delle dichiarazioni ed il reciproco riscontro, deve formularsi un giudizio di attendibilità del narrato dei predetti testimoni, pervenendo a conclusioni probatorie favorevoli agli attori. Secondo quanto emerso risulta una frequentazione assidua tra tutti i nipoti e il defunto nonno, dunque irrimediabilmente elisa dalla condotta illecita di . Controparte_2
4. In assenza di criteri legali di liquidazione, nella difficile opera di traduzione in numerario di quanto è per sua natura non apprezzabile in termini economici, si ritiene di fare applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto costituenti criterio più idoneo a garantire la parità di trattamento e, quindi, il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
(Cass. Sez. 3, 7.6.2011, n. 12408; Cass. Sez. 3, 6.5.2020, n. 8532; Cass. Sez. 3, 20.4.2016, n.
7768) secondo le tabelle dell'ultima versione (5.6.2024), disponibile al momento della decisione in quanto esercizio della aestimatio (Cass. Sez. 3, 11.10.2016, n. 20381), che tiene conto del criterio “
7 a punto” e non più “a forchetta” e, dunque, conforme a quanto stabilito da Cass. Sez. 3, 21.4.2021,
n. 10579.
Non sono emersi elementi tali da giustificare un incremento per la c.d.
“personalizzazione” assumendo a tal fine rilievo solo le circostanze inusuali, anomale o eccezionali, in una parola non indefettibili rispetto al tipo di danno precisandosi pure come “conseguenze normali” non sia concetto sovrapponibile a “conseguenze non gravi” posto che tra le due non vi è alcuna correlazione biunivoca. Perciò le conseguenze che giustificano la personalizzazione sono quelle che si discostano, per intensità e frequenza, da quelle ordinariamente derivanti da un evento luttuoso. In tale contesto la perdita delle abitudini quotidiane che supponevano l'esistenza in vita del defunto e delle connaturate “utilità” affettive e dinamico-relazionali non è che una inevitabile Persona_1 conseguenza del decesso, cui si correla in maniera ordinaria ed indefettibile. Non risulta, in definitiva, prova di uno sconvolgimento dell'esistenza degli attori, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass. Sez. 3, 7.9.2023, n. 26140).
Tenuto conto dell'età di e dei singoli nipoti al tempo del sinistro, Persona_1 dell'assenza di convivenza e residenza nello stesso stabile e dell'esistenza di oltre tre familiari superstiti per ogni danneggiato, il danno devalutato al 12.6.2019 è così liquidabile:
- per , in considerazione della qualità della relazione (parametro E) cui si Parte_4 ritiene di dover attribuire il valore di 25 punti per la condivisione quotidiana di attività lavorativa,
€ 65.644,33
- per , in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si ritiene Parte_5 di dover attribuire il valore di 20 punti per la abituale frequentazione con il nonno, € 58.350,52;
- per , in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si Parte_6 ritiene di dover attribuire il valore di 20 punti per la abituale frequentazione con il nonno, €
58.350,52;
- per in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si Parte_7 ritiene di dover attribuire il valore di 15 punti per la più limitata frequentazione con il nonno, €
53.974,23;
- per in considerazione della qualità delle relazione (paramentro E), cui si Parte_8 ritiene di dover attribuire il valore di 15 punti per la più limitata frequentazione con il nonno, €
53.974,23.
Su tali somme, trattandosi di debito di valore e quindi non regolato dal principio nominalistico, è dovuta la rivalutazione dal sinistro (12.6.2019) fino alla pubblicazione della presente sentenza che ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario.
8 In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (Cass. Sez. 3,
17.4.2024, Ord. 10376) quale tecnica di liquidazione del danno da lucro cessante.
Dal deposito della sentenza, stante la già detta trasformazione in obbligazione di valuta sarebbero dovuti gli interessi legali sino al pagamento (Cass. 21.4.1998, n. 4030) ma, del pari difetta ogni domanda sul punto.
5. Posto che la compagnia assicurativa risulta soccombente e che le domande sono accolte in misura superiore alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 15.2.2022 dalla predetta convenuta, le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio della soccombenza, senza alcuna deroga o temperamento. Si evidenzia, sul punto, come la soccombenza parziale non dia luogo a soccombenza reciproca e, dunque, non operi l'art. 92 c.p.c. sotto tale profilo (Cass. SS.UU.
31.10.2022, n. 32061).
Deve osservarsi come, in punto di spese di lite relative alla difesa dei soggetti con i quali è intervenuta transazione, le parti abbiano provveduto alla loro compiuta regolamentazione, del che come già evidenziato non deve disporsi alcunché.
Quanto alla liquidazione dei compensi per la difesa delle parti la cui posizione non risulta transatta, deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii., secondo lo scaglione di valore determinato in base al c.d. “decisum” della causa di più elevato valore (non cumulandosi le domande trattandosi di distinte obbligazioni), ai valori medi per tutte le fasi. Stante la comune difesa degli attori e venendo in considerazioni questioni di fatto differenziate tra gli stessi, come fatte palesi pure dal compendio probatorio sopra riportato, si ritiene di dover operare una riduzione del 20% del compenso unitario e un successivo aumento per la pluralità delle parti nella misura complessiva del
50%, così pervenendosi ad € 16.923,60 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%).
E', altresì, dovuto il rimborso del contributo unificato (€ 759,00) e della marca da bollo (€ 27,00) nonché delle spese di notificazione per parti e testimoni (€ 55,55).
Il comune interesse dei convenuti giustifica la loro condanna solidale ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA estinto il processo limitatamente alle posizioni degli attori , Parte_1
, e disponendo la separazione della Parte_2 Parte_1 Parte_3 relativa posizione processuale;
NULLA sulle spese stante l'accordo delle parti sul punto;
- ACCOGLIE parzialmente le domande degli altri attori e, per l'effetto, condanna CP_2
e la società in solido tra loro, al pagamento – a
[...] Controparte_1 titolo di risarcimento – della somma di € 65.644,33 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di;
della somma di € 58.350,52 oltre Parte_4
9 rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di;
Parte_5 della somma di € 58.350,52 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di;
della somma di € 53.974,23 oltre rivalutazione dal fatto alla Parte_6 pubblicazione della presente sentenza in favore di onché della somma di Parte_7
€ 53.974,23 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di
Parte_8
- CONDANNA e la società in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, alla refusione delle spese di lite in favore di , , Parte_4 Parte_5
, he si liquidano in complessivi Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 16.923,60 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) nonché €
841,55 per esborsi.
Così deciso, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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