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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1557/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1557 dell'anno 2025
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Renata Cantatore
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Claudio De Fenu
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024 esponeva: CP_1
a) che aveva subito, in data 8 gennaio 2007, infortunio sul lavoro durante lo svolgimento della propria attività
artigiana di falegname;
b) che aveva presentato all' in data 12 gennaio 2007, formale denuncia di sinistro, al fine di ottenere il Pt_1
riconoscimento di postumi indennizzabili e le conseguenti prestazioni di legge;
c) che l'istituto assicuratore non aveva mai pronunciato, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole alle sue richieste, rimanendo inerte;
d) che aveva invece diritto a vedersi riconosciuto l'indennizzo ex articolo 13 d.lgs. 38/2000 nella percentuale del 6%.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< in data 8.01.2007, ha CP_1
causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 6 punti percentuale e/o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000 con conseguenziale condanna dell' a ristorare parte ricorrente del legittimo indennizzo pari Pt_1
ad €.10.000,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge>>.
Resisteva l' Pt_1
3. Espletata CTU medico – legale, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2286/2025 del 24 febbraio 2025, così
statuiva:
< ha diritto ad indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000 nella misura del 6% CP_1
di danno biologico e per l'effetto condanna l a corrispondergli il correlato indennizzo, nei tempi e nei Pt_1
modi di legge, anche per gli interessi>>.
4. Affermava il primo giudice: < non può essere accolta. Pt_1
Vero che l'interessato non ha presentato denuncia di infortunio in modo totalmente rituale, utilizzando la modulistica prodotta in giudizio (peraltro, solo unitamente alle prime note autorizzate), da parte convenuta.
Altrettanto vero, però, che lo stesso ricorrente ha prodotto più certificazioni mediche, nonché cartella clinica di pronto soccorso della medesima data in cui accadde l'infortunio e, soprattutto, non meno vero è che egli ha prodotto altresì copia della raccomandata A/R inviata all' (e contenente tali documenti) in data 11 Pt_1
gennaio 2007 (ricevuta dall' il 12 successivo), senza che l' stesso, né allora né mai, avesse dato CP_2 CP_2
seguito a tale missiva, anche solo per invitare l'interessato a presentare una richiesta maggiormente formale e standardizzata…
è documentalmente provata la conoscenza dell'infortunio da parte dell'Istituto assicuratore: consentire al medesimo di invocare, a distanza di molti anni, la prescrizione del diritto per mancato esercizio tempestivo del medesimo, integrerebbe un'opzione interpretativa estremamente formale e non costituzionalmente orientata, né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che il testo unico infortuni del 1965 preveda l'utilizzo a pena di nullità di una determinata modulistica.
Ritenuto quindi sostanzialmente adempiuto l'onere di presentare la domanda, non è stato posto in discussione l'effetto sospensivo della mancata risposta da parte dell' sicché va detto che la prescrizione Pt_1
non si è compiuta…
Il CTU designato Dr.ssa , dopo aver proceduto alle opportune indagini e valutazioni del caso, Persona_1
formulava in capo al ricorrente, la seguente diagnosi: “esiti di ferita lacero-contusa con perdita di sostanza del I dito della mano sinistra trattata con intervento chirurgico di ricostruzione mediante lembo omodigitale e innesto dermo-epidermico (8/2/2007), consistenti in esiti cicatriziali e limitazione funzionale di grado medio”. Concludeva ritenendo che i predetti esiti avessero determinato un periodo di temporanea inabilità
sino al 24 febbraio 2007 ed un danno biologico permanente nella misura del 6% (sei per cento). Da tali congruamente motivate conclusioni, espresse all'esito di una valutazione completa di tutti gli elementi a disposizione, non vi è ragione alcuna per discostarsi, né d'altra parte vi è contestazione dell' a CP_2
riguardo>>.
5. Con ricorso del 19 giugno 2025 l' interponeva appello. Pt_1
Il esisteva. CP_1
6. Con il primo motivo, l' si duole del mancato accoglimento della sollevata eccezione di Pt_1
improponibilità/inammissibilità della domanda.
Deduce l' : CP_2
<
deve esser redatta su appositi moduli – istituiti con l'entrata in vigore del T.U. 1124/65 - nei quali il datore di lavoro – che per l'artigiano coincide con il lavoratore – deve indicare le cause e circostanze dell'infortunio,
l'ora in cui è accaduto, come si è verificato, la presenza di eventuali testimoni, le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Trattasi, come premesso, di dati necessari per documentare l'occasione di lavoro, la causa violenta e l'assicurabilità dell'infortunato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 T.U. 1124/65 e per determinare quanto erogare per le prestazioni dovute>>;
<
una serie di elementi, informazioni ed allegati documentali al fine di consentire all' la valutazione del Pt_1
caso specifico>>;
<
certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, è anche vero che l'interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia e a trasmetterlo all' (peraltro solo dal 2013 in via telematica). Ebbene, solo e soltanto in tali casi Pt_1
l'infortunato non perderà il diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l'inoltro del modulo. Nel caso di specie, anche a voler ritenere che la certificazione medica sia pervenuta all' – circostanza Pt_1
questa contestata e non provata nel giudizio di primo grado - manca comunque la denuncia di infortunio,
obbligatoria come da disposizione dell'art. 52 T.U.1124/65. A riguardo, certamente non possono considerarsi come una denuncia né il certificato medico che l'infortunato avrebbe inviato all' nel 2007 né la Pt_1
certificazione del Pronto soccorso, come invece sembra sostenere – del tutto erroneamente – il Giudice di prime cure>>;
<
deve esser redatta su appositi moduli – istituiti con l'entrata in vigore del T.U. 1124/65 - nei quali il datore di lavoro – che per l'artigiano coincide con il lavoratore – deve indicare le cause e circostanze dell'infortunio,
l'ora in cui è accaduto, come si è verificato, la presenza di eventuali testimoni, le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Trattasi, come premesso, di dati necessari per documentare l'occasione di lavoro, la causa violenta e l'assicurabilità dell'infortunato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 T.U. 1124/65 e per determinare quanto erogare per le prestazioni dovute>>.
7. Il motivo è infondato.
È vero che, ai sensi dell'art. 13 T.U. cit., la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto
assicuratore debbono essere fatte sui moduli dallo stesso predisposti.
Ma la norma non stabilisce alcuna decadenza per il caso in cui la denuncia venga fatta in forme diverse.
Conta che le notizie necessarie perché l' possa compiere gli accertamenti ad esso demandati al fine della Pt_1
liquidazione delle prestazioni siano state fornite.
Ora, la raccomandata inviata dal – quale assicurato - con raccomandata recapitata all il 12 CP_1 Pt_1
gennaio 2007, conteneva:
il certificato del pronto soccorso attestante la data e l'ora dell'incidente (8.1.2007, ora 11.10), la natura e la causa (“incidente sul lavoro con pezzo di legno”), la diagnosi (FLC I dito mano sinistra”), la prognosi (gg. 7), la descrizione della lesione (“presenza di lesione lacero-contusa al I dito mano sinistra (falangea) con 4 lembi cutanei che conservano la sensibilità anche se ridotta e non presentano segni di ischemia”).
V'è poi allegato il modello “infortunio: richiesta di visita medica e certificazione” con la data e l'ora di Pt_1
abbandono del lavoro.
L' è, dunque, venuto in possesso degli elementi indispensabili per le proprie valutazioni medico – legali. Pt_1
8. Con il secondo motivo, l denuncia la violazione dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Pt_1
Eccepisce l' che, stante la mancata presentazione di una denuncia di infortunio con la modulistica CP_2
prevista, la documentazione inviata dal con la raccomandata del 12 gennaio 2007 non vale come CP_1
atto di impulso delle pratiche per la liquidazione amministrativa delle indennità Pt_1
9. Il motivo è infondato per le medesime ragioni che hanno portato al rigetto della prima doglianza,
dovendosi ritenere il contenuto della raccomandata del 12 ottobre 2007 quale idonea denuncia di infortunio,
ancorché non contenuta nell'apposito modulo predisposto dall'ente.
Va, ricordato che, come precisato da Cass. 29532/2022 e Cass. SS.UU. 11928/2019, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali,
di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell e, in particolare, dal CP_2
momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità
dell'assicurato".
E, nella specie, nessun provvedimento era mai stato adottato dall' prima della risposta negativa resa il Pt_1
28.10.2021 a seguito alla pec inviata dal n data 30.9.2021. CP_1
Ne consegue che alla data di notifica del ricorso (14 maggio 2024) il termine triennale di prescrizione non si era compiuto. 10. Con il terzo motivo, l' ripropone l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per Pt_1
omessa presentazione della domanda amministrativa.
L'eccezione è infondata, perché la domanda amministrativa è stata presentata in data 12 gennaio 2007 con la raccomandata sopra menzionata.
11. Con il quarto motivo, l' censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale rilevato che < Pt_1
ricorso introduttivo è carente di prova sulle cause e circostanze dell'infortunio che, come sopra precisato,
devono essere riportate nella denuncia di infortunio, pacificamente omessa nell'infortunio in oggetto>>.
12. Il motivo è fondato.
Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l' aveva opposto che < Pt_1
fornisce alcuna prova dell'infortunio né nel ricorso introduttivo chiede prove testimoniali sui tempi e modalità dell'infortunio per il quale difetta del tutto la prova delle cause e circostanze>>.
E, con le rassegnate conclusioni, aveva anche richiesto (tra l'altro) al Tribunale di <
perché nulla, non provata, infondata in fatto ed in diritto>>.
Quindi, diversamente da quanto opinato dall'appellato, l' aveva eccepito espressamente l'assenza di Pt_1
prove in merito al denunciato infortunio.
Ora, sulle modalità dell'incidente denunciate, in effetti, non è stata offerta alcuna prova dall'appellato, il quale non ha articolato, al riguardo, alcuna richiesta istruttoria.
Il CTU nominato nel corso del primo grado del giudizio ha ritenuto che <
dell'Ospedale San Pietro di Roma, ove il periziato riceveva le prime cure del caso nello stesso giorno dell'infortunio, risulta coerente con quanto dichiarato dall'interessato e le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica riferita>>.
Ma trattasi, in ogni caso, di circostanze riferite dallo stesso lavoratore/datore di lavoro (falegname - artigiano)
e non valgono come prova. Pertanto, stante le specifiche contestazioni sollevate dall' il vrebbe dovuto dimostrare che Pt_1 CP_1
le lesioni al dito della mano sinistra accertate in data 8.1.2007 dal pronto soccorso se le era procurate a causa e/o in occasione di attività lavorativa.
Ma l'appellato non ha minimamente assolto tale onere probatorio, non potendo l'espletata CTU (che, come detto, ha solo accertato che, astrattamente, le lesioni al dito erano compatibili con la dinamica dell'incidente riferita dal e non già che il denunciato sinistro si era realmente verificato sul posto di lavoro) CP_1
costituire elemento sufficiente, di per sé solo, della sicura (o quanto meno, altamente probabile) esistenza di un infortunio lavorativo.
13. Pertanto, la domanda attorea va rigettata per tale assorbente ragione.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A carico del ano poste anche le spese della CTU espletata nel corso del primo grado del giudizio. CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, dall' nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24 febbraio 2025 e, per l'effetto, CP_1
in riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata dal on ricorso del 5 aprile 2024. CP_1
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Pt_1
quelle del primo grado, in complessivi €.2.300,00 e, quelle del presente grado, in complessivi €.2.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico del e spese della CTU di primo grado CP_1
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1557 dell'anno 2025
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Renata Cantatore
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Claudio De Fenu
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024 esponeva: CP_1
a) che aveva subito, in data 8 gennaio 2007, infortunio sul lavoro durante lo svolgimento della propria attività
artigiana di falegname;
b) che aveva presentato all' in data 12 gennaio 2007, formale denuncia di sinistro, al fine di ottenere il Pt_1
riconoscimento di postumi indennizzabili e le conseguenti prestazioni di legge;
c) che l'istituto assicuratore non aveva mai pronunciato, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole alle sue richieste, rimanendo inerte;
d) che aveva invece diritto a vedersi riconosciuto l'indennizzo ex articolo 13 d.lgs. 38/2000 nella percentuale del 6%.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< in data 8.01.2007, ha CP_1
causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 6 punti percentuale e/o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000 con conseguenziale condanna dell' a ristorare parte ricorrente del legittimo indennizzo pari Pt_1
ad €.10.000,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge>>.
Resisteva l' Pt_1
3. Espletata CTU medico – legale, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2286/2025 del 24 febbraio 2025, così
statuiva:
< ha diritto ad indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000 nella misura del 6% CP_1
di danno biologico e per l'effetto condanna l a corrispondergli il correlato indennizzo, nei tempi e nei Pt_1
modi di legge, anche per gli interessi>>.
4. Affermava il primo giudice: < non può essere accolta. Pt_1
Vero che l'interessato non ha presentato denuncia di infortunio in modo totalmente rituale, utilizzando la modulistica prodotta in giudizio (peraltro, solo unitamente alle prime note autorizzate), da parte convenuta.
Altrettanto vero, però, che lo stesso ricorrente ha prodotto più certificazioni mediche, nonché cartella clinica di pronto soccorso della medesima data in cui accadde l'infortunio e, soprattutto, non meno vero è che egli ha prodotto altresì copia della raccomandata A/R inviata all' (e contenente tali documenti) in data 11 Pt_1
gennaio 2007 (ricevuta dall' il 12 successivo), senza che l' stesso, né allora né mai, avesse dato CP_2 CP_2
seguito a tale missiva, anche solo per invitare l'interessato a presentare una richiesta maggiormente formale e standardizzata…
è documentalmente provata la conoscenza dell'infortunio da parte dell'Istituto assicuratore: consentire al medesimo di invocare, a distanza di molti anni, la prescrizione del diritto per mancato esercizio tempestivo del medesimo, integrerebbe un'opzione interpretativa estremamente formale e non costituzionalmente orientata, né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che il testo unico infortuni del 1965 preveda l'utilizzo a pena di nullità di una determinata modulistica.
Ritenuto quindi sostanzialmente adempiuto l'onere di presentare la domanda, non è stato posto in discussione l'effetto sospensivo della mancata risposta da parte dell' sicché va detto che la prescrizione Pt_1
non si è compiuta…
Il CTU designato Dr.ssa , dopo aver proceduto alle opportune indagini e valutazioni del caso, Persona_1
formulava in capo al ricorrente, la seguente diagnosi: “esiti di ferita lacero-contusa con perdita di sostanza del I dito della mano sinistra trattata con intervento chirurgico di ricostruzione mediante lembo omodigitale e innesto dermo-epidermico (8/2/2007), consistenti in esiti cicatriziali e limitazione funzionale di grado medio”. Concludeva ritenendo che i predetti esiti avessero determinato un periodo di temporanea inabilità
sino al 24 febbraio 2007 ed un danno biologico permanente nella misura del 6% (sei per cento). Da tali congruamente motivate conclusioni, espresse all'esito di una valutazione completa di tutti gli elementi a disposizione, non vi è ragione alcuna per discostarsi, né d'altra parte vi è contestazione dell' a CP_2
riguardo>>.
5. Con ricorso del 19 giugno 2025 l' interponeva appello. Pt_1
Il esisteva. CP_1
6. Con il primo motivo, l' si duole del mancato accoglimento della sollevata eccezione di Pt_1
improponibilità/inammissibilità della domanda.
Deduce l' : CP_2
<
deve esser redatta su appositi moduli – istituiti con l'entrata in vigore del T.U. 1124/65 - nei quali il datore di lavoro – che per l'artigiano coincide con il lavoratore – deve indicare le cause e circostanze dell'infortunio,
l'ora in cui è accaduto, come si è verificato, la presenza di eventuali testimoni, le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Trattasi, come premesso, di dati necessari per documentare l'occasione di lavoro, la causa violenta e l'assicurabilità dell'infortunato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 T.U. 1124/65 e per determinare quanto erogare per le prestazioni dovute>>;
<
una serie di elementi, informazioni ed allegati documentali al fine di consentire all' la valutazione del Pt_1
caso specifico>>;
<
certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, è anche vero che l'interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia e a trasmetterlo all' (peraltro solo dal 2013 in via telematica). Ebbene, solo e soltanto in tali casi Pt_1
l'infortunato non perderà il diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l'inoltro del modulo. Nel caso di specie, anche a voler ritenere che la certificazione medica sia pervenuta all' – circostanza Pt_1
questa contestata e non provata nel giudizio di primo grado - manca comunque la denuncia di infortunio,
obbligatoria come da disposizione dell'art. 52 T.U.1124/65. A riguardo, certamente non possono considerarsi come una denuncia né il certificato medico che l'infortunato avrebbe inviato all' nel 2007 né la Pt_1
certificazione del Pronto soccorso, come invece sembra sostenere – del tutto erroneamente – il Giudice di prime cure>>;
<
deve esser redatta su appositi moduli – istituiti con l'entrata in vigore del T.U. 1124/65 - nei quali il datore di lavoro – che per l'artigiano coincide con il lavoratore – deve indicare le cause e circostanze dell'infortunio,
l'ora in cui è accaduto, come si è verificato, la presenza di eventuali testimoni, le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Trattasi, come premesso, di dati necessari per documentare l'occasione di lavoro, la causa violenta e l'assicurabilità dell'infortunato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 T.U. 1124/65 e per determinare quanto erogare per le prestazioni dovute>>.
7. Il motivo è infondato.
È vero che, ai sensi dell'art. 13 T.U. cit., la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto
assicuratore debbono essere fatte sui moduli dallo stesso predisposti.
Ma la norma non stabilisce alcuna decadenza per il caso in cui la denuncia venga fatta in forme diverse.
Conta che le notizie necessarie perché l' possa compiere gli accertamenti ad esso demandati al fine della Pt_1
liquidazione delle prestazioni siano state fornite.
Ora, la raccomandata inviata dal – quale assicurato - con raccomandata recapitata all il 12 CP_1 Pt_1
gennaio 2007, conteneva:
il certificato del pronto soccorso attestante la data e l'ora dell'incidente (8.1.2007, ora 11.10), la natura e la causa (“incidente sul lavoro con pezzo di legno”), la diagnosi (FLC I dito mano sinistra”), la prognosi (gg. 7), la descrizione della lesione (“presenza di lesione lacero-contusa al I dito mano sinistra (falangea) con 4 lembi cutanei che conservano la sensibilità anche se ridotta e non presentano segni di ischemia”).
V'è poi allegato il modello “infortunio: richiesta di visita medica e certificazione” con la data e l'ora di Pt_1
abbandono del lavoro.
L' è, dunque, venuto in possesso degli elementi indispensabili per le proprie valutazioni medico – legali. Pt_1
8. Con il secondo motivo, l denuncia la violazione dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Pt_1
Eccepisce l' che, stante la mancata presentazione di una denuncia di infortunio con la modulistica CP_2
prevista, la documentazione inviata dal con la raccomandata del 12 gennaio 2007 non vale come CP_1
atto di impulso delle pratiche per la liquidazione amministrativa delle indennità Pt_1
9. Il motivo è infondato per le medesime ragioni che hanno portato al rigetto della prima doglianza,
dovendosi ritenere il contenuto della raccomandata del 12 ottobre 2007 quale idonea denuncia di infortunio,
ancorché non contenuta nell'apposito modulo predisposto dall'ente.
Va, ricordato che, come precisato da Cass. 29532/2022 e Cass. SS.UU. 11928/2019, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali,
di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell e, in particolare, dal CP_2
momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità
dell'assicurato".
E, nella specie, nessun provvedimento era mai stato adottato dall' prima della risposta negativa resa il Pt_1
28.10.2021 a seguito alla pec inviata dal n data 30.9.2021. CP_1
Ne consegue che alla data di notifica del ricorso (14 maggio 2024) il termine triennale di prescrizione non si era compiuto. 10. Con il terzo motivo, l' ripropone l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per Pt_1
omessa presentazione della domanda amministrativa.
L'eccezione è infondata, perché la domanda amministrativa è stata presentata in data 12 gennaio 2007 con la raccomandata sopra menzionata.
11. Con il quarto motivo, l' censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale rilevato che < Pt_1
ricorso introduttivo è carente di prova sulle cause e circostanze dell'infortunio che, come sopra precisato,
devono essere riportate nella denuncia di infortunio, pacificamente omessa nell'infortunio in oggetto>>.
12. Il motivo è fondato.
Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l' aveva opposto che < Pt_1
fornisce alcuna prova dell'infortunio né nel ricorso introduttivo chiede prove testimoniali sui tempi e modalità dell'infortunio per il quale difetta del tutto la prova delle cause e circostanze>>.
E, con le rassegnate conclusioni, aveva anche richiesto (tra l'altro) al Tribunale di <
perché nulla, non provata, infondata in fatto ed in diritto>>.
Quindi, diversamente da quanto opinato dall'appellato, l' aveva eccepito espressamente l'assenza di Pt_1
prove in merito al denunciato infortunio.
Ora, sulle modalità dell'incidente denunciate, in effetti, non è stata offerta alcuna prova dall'appellato, il quale non ha articolato, al riguardo, alcuna richiesta istruttoria.
Il CTU nominato nel corso del primo grado del giudizio ha ritenuto che <
dell'Ospedale San Pietro di Roma, ove il periziato riceveva le prime cure del caso nello stesso giorno dell'infortunio, risulta coerente con quanto dichiarato dall'interessato e le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica riferita>>.
Ma trattasi, in ogni caso, di circostanze riferite dallo stesso lavoratore/datore di lavoro (falegname - artigiano)
e non valgono come prova. Pertanto, stante le specifiche contestazioni sollevate dall' il vrebbe dovuto dimostrare che Pt_1 CP_1
le lesioni al dito della mano sinistra accertate in data 8.1.2007 dal pronto soccorso se le era procurate a causa e/o in occasione di attività lavorativa.
Ma l'appellato non ha minimamente assolto tale onere probatorio, non potendo l'espletata CTU (che, come detto, ha solo accertato che, astrattamente, le lesioni al dito erano compatibili con la dinamica dell'incidente riferita dal e non già che il denunciato sinistro si era realmente verificato sul posto di lavoro) CP_1
costituire elemento sufficiente, di per sé solo, della sicura (o quanto meno, altamente probabile) esistenza di un infortunio lavorativo.
13. Pertanto, la domanda attorea va rigettata per tale assorbente ragione.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A carico del ano poste anche le spese della CTU espletata nel corso del primo grado del giudizio. CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, dall' nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24 febbraio 2025 e, per l'effetto, CP_1
in riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata dal on ricorso del 5 aprile 2024. CP_1
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Pt_1
quelle del primo grado, in complessivi €.2.300,00 e, quelle del presente grado, in complessivi €.2.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico del e spese della CTU di primo grado CP_1
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis