Articolo 6 della Legge 14 agosto 1991, n. 281
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 settembre 1991
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Versione
21 marzo 1993
Art. 6. I m p o s t e 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che il presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.
Entrata in vigore il 21 marzo 1993
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