Versione
14 settembre 1991
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Versione
21 marzo 1993
21 marzo 1993
Art. 6. I m p o s t e 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che il presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che il presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/12/2019, n. 277Provvedimento: SENTENZA N. 277 ANNO 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Aldo CAROSI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, NA IA, AR de TI, OL NO, CO OD, TO NI AR, UL RO, NI AM, CE IG, LU IN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera c), 6, comma 1, lettere d) ed e), 7, 8, 10, comma 4, 19, comma 1, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione), …Leggi di più...
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