TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1631/2022 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Amarù Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano e dell'avv. Antonella Testa CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
rilevato che
- la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
CP_ n. 000222753, con cui l ha intimato il pagamento della somma di €
18.000,00 a titolo di sanzioni e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali;
- in corso di causa, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate, in ragione
1 dell'intervenuto pagamento della sanzione nella misura ridotta come
CP_ da ultimo rideterminata dall' alla luce dello ius superveniens di cui all'art. 23 del D.L. 48/2023;
- il giudizio può essere definito con la declaratoria suggerita da ambo le parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse;
come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia
del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti
nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni
di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex
multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08);
- le spese di lite possono ragionevolmente compensarsi per intero,
come richiesto da entrambe le parti, tenuto conto della pacifica sproporzione della sanzione amministrativa originariamente irrogata e
CP_ dell'apprezzabile e solerte contegno assunto sia dall' (che ha rideterminato in autotutela) che dell'opponente (che ha aderito alla definizione agevolata);
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così
statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Ragusa, 17.3.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
2