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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6187/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Ignazio Cammalleri, giusta procure su foglio separato all'atto introduttivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Appellanti
E
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Chiarelli, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia.
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_2
1 Appellato-contumace
OGGETTO: oneri condominiali.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/06/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 27/04/2022, , , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 650/2022 del Persona_1
Giudice di Pace di , con cui sono state rigettate le opposizioni (R.G. nn. 4971/2020, CP_2
4975/2020, 4977/2020, 4979/2020 e 4981/2020) da questi proposto avverso il precetto notificato loro dalla (in forza del D.I. n. Controparte_1
3946/2016 reso dal Tribunale di Palermo in danno del Controparte_2
e della sentenza resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio di opposizione al
[...] predetto decreto ingiuntivo), avente ad oggetto le quote da questi dovute (quali eredi di per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile. Persona_1
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato l'opposizione ritenendo che, sebbene dalla documentazione in atti risultasse l'integrale pagamento, da parte degli opponenti, delle quote condominiali di loro pertinenza, lo stesso non sarebbe opponibile all'impresa, in quanto eseguito per la gran parte (pari a euro 17.139,23) nelle mani del capo condominio, mentre solo per il residuo importo di euro 3.726,00 il pagamento sarebbe stato direttamente eseguito in favore dell'impresa.
Pertanto, con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono della contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui il GdP, pur ritenendo provato il pagamento effettuato dagli opponenti nelle mani dell'amministratore di condominio, non li ha ritenuti liberati nei confronti della società opposta, trattandosi di un fatto inerente al rapporto interno condomini-amministratore di condominio, e quindi irrilevante per l'impresa appaltatrice.
Col seguente secondo motivo, contrastano la sentenza impugnata sostenendo che la procedura di recupero non poteva essere intrapresa in loro danno, stante la regolarità dei
2 pagamenti e di conseguenza la irregolarità della stessa adottata senza preventivamente esperire le opportune azioni di recupero nei confronti dei condomini effettivamente morosi.
Col terzo motivo di appello, hanno ritenuto errata la pronuncia del giudice di prime cure, avendo gli appellanti manifestato, con lettera raccomandata A.R. del 25/11/2014, la volontà di dissociarsi dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intrapreso dal CP_2 definito con sentenza resa ai 16-23 febbraio 2017 dal Tribunale civile di Palermo Sez. III.
Infine, col quarto motivo hanno denunciato l'illegittimità della condanna alle spese.
In ragione dei motivi su esposti, hanno chiesto l'accoglimento del gravame e, in riforma della sentenza impugnata:
annullare i precetti notificati dalla Controparte_1
riconoscere agli appellanti di essere in regola con i pagamenti dovuti secondo la ripartizione millesimale predisposta dall'amministratore per i lavori eseguiti nel CP_3
fabbricato di via Antonino Pecoraro n. 28, ; CP_2
accertare che nulla è da loro dovuto per tale causale.
Inoltre, hanno chiesto che venga accertata l'insussistenza del diritto della società creditrice a procedere all'esecuzione nei confronti di e di ciascuno degli altri Parte_5 opponenti, per le somme richieste a titolo di quota parte delle spese liquidate nella sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sezione III.
Infine, hanno chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, sia del primo che del presente grado di giudizio.
Nonostante la regolare notificazione, il appellato è rimasto contumace, mentre CP_2
si è costituita tempestivamente la la quale Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza delle ragioni sottese al gravame de quo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Istruita con prove documentali allegate dalle parti, all'udienza cartolare del 9.6.2025 la causa
è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
***
3 Preliminarmente, stante la mancata comparizione nel presente giudizio del CP_2
appellato, ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Ritiene, invero, il Tribunale che la decisione impugnata - con la quale il Giudice di Pace non ha attribuito efficacia liberatoria (nei riguardi del creditore opposto) ai pagamenti eseguiti dagli opponenti nelle mani dell'amministratore di condominio - sfugge ai profili di censura denunciati, e ciò per un duplice ordine di ragioni, il primo dei quali risiede nella natura del presente giudizio (di opposizione a precetto) e, in particolare, nei limiti ad esso tradizionalmente connaturati.
Posto, infatti che - in base ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. 34220/2023) - il singolo condòmino può (e, pertanto ha l'onere di) proporre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , ai sensi CP_2
dell'art. 645 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021, Rv. 663396 – 01; Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022, Rv. 664185 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22116 del
24/07/2023, Rv. 668603 - 01), secondo le regole e nei termini previsti dall'art 641 c.p.c., decorrenti dalla notificazione del decreto effettuata all'amministratore che legittimamente rappresenta il e, quindi, i singoli condòmini, va di conseguenza escluso che siffatto CP_2 decreto ingiuntivo possa essere contestato nel merito dal singolo condòmino, in sede di opposizione all'esecuzione minacciata o iniziata sulla base di esso, senza il rispetto di tali termini, restando invece garantita al condòmino la possibilità di esperire i rimedi dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art.
615 c.p.c., per far valere gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e modificativi sopravvenuti che non avrebbero potuto essere fatti valere in sede di opposizione monitoria, ovvero per contestare in radice
l'esistenza di un valido titolo esecutivo, nonché l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. per contestare nel merito l'ingiunzione (cfr., per tutte, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del
22/02/2022, Rv. 664185 – 01, diffusamente in motivazione anche con il richiamo dei precedenti;
cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22116 del 24/07/2023, Rv. 668603 - 01).
Ora, nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che, nel proporre opposizione a precetto, gli appellanti non hanno inteso far valere fatti successivi al titolo ma ben antecedenti, ovverosia i pagamenti eseguiti tra il 2011 ed il 2012 nelle mani dell'amministratore.
4 Basterebbe tale rilievo a destituire di radicale fondamento l'opposizione in esame ma vi è di più.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio” (Cass. 10371/2021).
In particolare, con riferimento all'ipotesi del condomino che abbia eseguito il pagamento della quota di propria spettanza nelle mani dell'amministratore, è stato recentemente precisato dalla Suprema Corte che questo non libera il condomino (nei riguardi del terzo) se non dopo che l'amministratore abbia (ri)versato al creditore quanto ricevuto dal condomino (cfr. Cass. 34220/2023 in parte motiva, ove si legge che “se uno o più singoli condòmini versano il relativo importo all'amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condòmini, fermo restando che le obbligazioni dei primi nei confronti del creditore potranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest'ultimo da parte dell'amministratore, sorge l'esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (rendendosi, così,
“morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio)”.
Ed ancora: “…è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo esecutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all'amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l'obbligazione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attraverso l'esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al . CP_2
5 Orbene, proprio a tali principi si è correttamente attenuto il Giudice di prime Cure.
Ed invero, è pacifico, perché ammesso dallo stesso amministratore (cfr. lettera del 18.5.2018,
a firma congiunta dell'amministratore pro-tempore del Condominio e dell'odierno procuratore degli appellanti) che i parziali pagamenti eseguiti dai condomini (tra cui anche i signori non sono stati consegnati all'impresa (dovendo l'amministratore far Parte_1 fronte ad “impegni economici improrogabili ed indifferibili”).
Orbene, è proprio in ragione di ciò che, pur a fronte di una morosità dei signori Parte_1
(peraltro parziale, giacchè calcolata solo rispetto alla sorte capitale di € 59.718,70, e non all'intero importo del precetto) pari ad € 6.103,41 (cfr. raccomandata dell'amministratore del
20.4.2018), l'impresa ha precettato l'intero importo dovuto dagli appellanti, calcolato in base alle quote di appartenenza alla compagine condominiale.
Né, ancora, vale a liberare gli eredi del il sollevato dissenso al giudizio di Parte_1
opposizione al d.i. 3946/2016, manifestato all'impresa appellata e all'amministratore di condominio mediante lettera raccomandata A.R. del 25/11/2014.
Ciò, in quanto, anche ove fosse stato reso conformemente alle modalità di cui all'art. 1132
c.c., come sancito al 2° comma dello stesso articolo, in caso di esito sfavorevole del giudizio per il condominio, il condomino dissenziente è anch'esso obbligato nei confronti della parte vittoriosa, ma, ove paghi in forza del titolo giudiziale, ha diritto di rivalsa nei confronti del
. CP_2
In ragione della totale infondatezza delle predette ragioni di appello, anche il motivo di appello inerente alla condanna alle spese nel primo grado di giudizio non può trovare accoglimento.
Infatti, in ragione della soccombenza in giudizio di , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
è altresì corretta la decisione del GdP di condannarli al pagamento, Persona_1
in favore dell'odierna appellata, delle spese relative al giudizio di opposizione a precetto, in coerenza al disposto di cui all'art. 91 c.p.c.
Tanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato;
per l'effetto, la sentenza impugnata è confermata.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro
5.201,00 a euro 26.000).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
• rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5
del Giudice di Pace di n. 650/2022, che conferma;
CP_2
• DA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in favore dell'appellata, delle Parte_4 Parte_5
spese di lite, che liquida in complessivi euro € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
• accerta che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Palermo, il 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6187/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Ignazio Cammalleri, giusta procure su foglio separato all'atto introduttivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Appellanti
E
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Chiarelli, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia.
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_2
1 Appellato-contumace
OGGETTO: oneri condominiali.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/06/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 27/04/2022, , , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 650/2022 del Persona_1
Giudice di Pace di , con cui sono state rigettate le opposizioni (R.G. nn. 4971/2020, CP_2
4975/2020, 4977/2020, 4979/2020 e 4981/2020) da questi proposto avverso il precetto notificato loro dalla (in forza del D.I. n. Controparte_1
3946/2016 reso dal Tribunale di Palermo in danno del Controparte_2
e della sentenza resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio di opposizione al
[...] predetto decreto ingiuntivo), avente ad oggetto le quote da questi dovute (quali eredi di per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile. Persona_1
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato l'opposizione ritenendo che, sebbene dalla documentazione in atti risultasse l'integrale pagamento, da parte degli opponenti, delle quote condominiali di loro pertinenza, lo stesso non sarebbe opponibile all'impresa, in quanto eseguito per la gran parte (pari a euro 17.139,23) nelle mani del capo condominio, mentre solo per il residuo importo di euro 3.726,00 il pagamento sarebbe stato direttamente eseguito in favore dell'impresa.
Pertanto, con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono della contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui il GdP, pur ritenendo provato il pagamento effettuato dagli opponenti nelle mani dell'amministratore di condominio, non li ha ritenuti liberati nei confronti della società opposta, trattandosi di un fatto inerente al rapporto interno condomini-amministratore di condominio, e quindi irrilevante per l'impresa appaltatrice.
Col seguente secondo motivo, contrastano la sentenza impugnata sostenendo che la procedura di recupero non poteva essere intrapresa in loro danno, stante la regolarità dei
2 pagamenti e di conseguenza la irregolarità della stessa adottata senza preventivamente esperire le opportune azioni di recupero nei confronti dei condomini effettivamente morosi.
Col terzo motivo di appello, hanno ritenuto errata la pronuncia del giudice di prime cure, avendo gli appellanti manifestato, con lettera raccomandata A.R. del 25/11/2014, la volontà di dissociarsi dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intrapreso dal CP_2 definito con sentenza resa ai 16-23 febbraio 2017 dal Tribunale civile di Palermo Sez. III.
Infine, col quarto motivo hanno denunciato l'illegittimità della condanna alle spese.
In ragione dei motivi su esposti, hanno chiesto l'accoglimento del gravame e, in riforma della sentenza impugnata:
annullare i precetti notificati dalla Controparte_1
riconoscere agli appellanti di essere in regola con i pagamenti dovuti secondo la ripartizione millesimale predisposta dall'amministratore per i lavori eseguiti nel CP_3
fabbricato di via Antonino Pecoraro n. 28, ; CP_2
accertare che nulla è da loro dovuto per tale causale.
Inoltre, hanno chiesto che venga accertata l'insussistenza del diritto della società creditrice a procedere all'esecuzione nei confronti di e di ciascuno degli altri Parte_5 opponenti, per le somme richieste a titolo di quota parte delle spese liquidate nella sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sezione III.
Infine, hanno chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, sia del primo che del presente grado di giudizio.
Nonostante la regolare notificazione, il appellato è rimasto contumace, mentre CP_2
si è costituita tempestivamente la la quale Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza delle ragioni sottese al gravame de quo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Istruita con prove documentali allegate dalle parti, all'udienza cartolare del 9.6.2025 la causa
è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
***
3 Preliminarmente, stante la mancata comparizione nel presente giudizio del CP_2
appellato, ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Ritiene, invero, il Tribunale che la decisione impugnata - con la quale il Giudice di Pace non ha attribuito efficacia liberatoria (nei riguardi del creditore opposto) ai pagamenti eseguiti dagli opponenti nelle mani dell'amministratore di condominio - sfugge ai profili di censura denunciati, e ciò per un duplice ordine di ragioni, il primo dei quali risiede nella natura del presente giudizio (di opposizione a precetto) e, in particolare, nei limiti ad esso tradizionalmente connaturati.
Posto, infatti che - in base ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. 34220/2023) - il singolo condòmino può (e, pertanto ha l'onere di) proporre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , ai sensi CP_2
dell'art. 645 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021, Rv. 663396 – 01; Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022, Rv. 664185 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22116 del
24/07/2023, Rv. 668603 - 01), secondo le regole e nei termini previsti dall'art 641 c.p.c., decorrenti dalla notificazione del decreto effettuata all'amministratore che legittimamente rappresenta il e, quindi, i singoli condòmini, va di conseguenza escluso che siffatto CP_2 decreto ingiuntivo possa essere contestato nel merito dal singolo condòmino, in sede di opposizione all'esecuzione minacciata o iniziata sulla base di esso, senza il rispetto di tali termini, restando invece garantita al condòmino la possibilità di esperire i rimedi dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art.
615 c.p.c., per far valere gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e modificativi sopravvenuti che non avrebbero potuto essere fatti valere in sede di opposizione monitoria, ovvero per contestare in radice
l'esistenza di un valido titolo esecutivo, nonché l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. per contestare nel merito l'ingiunzione (cfr., per tutte, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del
22/02/2022, Rv. 664185 – 01, diffusamente in motivazione anche con il richiamo dei precedenti;
cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22116 del 24/07/2023, Rv. 668603 - 01).
Ora, nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che, nel proporre opposizione a precetto, gli appellanti non hanno inteso far valere fatti successivi al titolo ma ben antecedenti, ovverosia i pagamenti eseguiti tra il 2011 ed il 2012 nelle mani dell'amministratore.
4 Basterebbe tale rilievo a destituire di radicale fondamento l'opposizione in esame ma vi è di più.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio” (Cass. 10371/2021).
In particolare, con riferimento all'ipotesi del condomino che abbia eseguito il pagamento della quota di propria spettanza nelle mani dell'amministratore, è stato recentemente precisato dalla Suprema Corte che questo non libera il condomino (nei riguardi del terzo) se non dopo che l'amministratore abbia (ri)versato al creditore quanto ricevuto dal condomino (cfr. Cass. 34220/2023 in parte motiva, ove si legge che “se uno o più singoli condòmini versano il relativo importo all'amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condòmini, fermo restando che le obbligazioni dei primi nei confronti del creditore potranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest'ultimo da parte dell'amministratore, sorge l'esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (rendendosi, così,
“morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio)”.
Ed ancora: “…è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo esecutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all'amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l'obbligazione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attraverso l'esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al . CP_2
5 Orbene, proprio a tali principi si è correttamente attenuto il Giudice di prime Cure.
Ed invero, è pacifico, perché ammesso dallo stesso amministratore (cfr. lettera del 18.5.2018,
a firma congiunta dell'amministratore pro-tempore del Condominio e dell'odierno procuratore degli appellanti) che i parziali pagamenti eseguiti dai condomini (tra cui anche i signori non sono stati consegnati all'impresa (dovendo l'amministratore far Parte_1 fronte ad “impegni economici improrogabili ed indifferibili”).
Orbene, è proprio in ragione di ciò che, pur a fronte di una morosità dei signori Parte_1
(peraltro parziale, giacchè calcolata solo rispetto alla sorte capitale di € 59.718,70, e non all'intero importo del precetto) pari ad € 6.103,41 (cfr. raccomandata dell'amministratore del
20.4.2018), l'impresa ha precettato l'intero importo dovuto dagli appellanti, calcolato in base alle quote di appartenenza alla compagine condominiale.
Né, ancora, vale a liberare gli eredi del il sollevato dissenso al giudizio di Parte_1
opposizione al d.i. 3946/2016, manifestato all'impresa appellata e all'amministratore di condominio mediante lettera raccomandata A.R. del 25/11/2014.
Ciò, in quanto, anche ove fosse stato reso conformemente alle modalità di cui all'art. 1132
c.c., come sancito al 2° comma dello stesso articolo, in caso di esito sfavorevole del giudizio per il condominio, il condomino dissenziente è anch'esso obbligato nei confronti della parte vittoriosa, ma, ove paghi in forza del titolo giudiziale, ha diritto di rivalsa nei confronti del
. CP_2
In ragione della totale infondatezza delle predette ragioni di appello, anche il motivo di appello inerente alla condanna alle spese nel primo grado di giudizio non può trovare accoglimento.
Infatti, in ragione della soccombenza in giudizio di , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
è altresì corretta la decisione del GdP di condannarli al pagamento, Persona_1
in favore dell'odierna appellata, delle spese relative al giudizio di opposizione a precetto, in coerenza al disposto di cui all'art. 91 c.p.c.
Tanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato;
per l'effetto, la sentenza impugnata è confermata.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro
5.201,00 a euro 26.000).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
• rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5
del Giudice di Pace di n. 650/2022, che conferma;
CP_2
• DA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in favore dell'appellata, delle Parte_4 Parte_5
spese di lite, che liquida in complessivi euro € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
• accerta che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Palermo, il 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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