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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE EX ART. 281 SEXIES CPC
nel procedimento promosso da
, con l'Avv. Giovanni Cattarozzi Parte_1
attore nei confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in proprio e in qualità di eredi di Persona_1
convenuti contumaci e l'intervento di
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
in persona del tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale CP_5 dello Stato di Venezia
Cenni processuali
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio i comproprietari , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 ed , al fine di ottenere la divisione ex art. 713 ss. c.c. dei beni immobili Controparte_3 siti in comune di Cavallino-Treporti (VE), così catastalmente individuati:
pagina 1 di 17 - Comune di Cavallino-Treporti — Catasto Terreni -foglio 3
• mapp. n. 14 —prato — cl. U — superficie 3.020 mq;
• mapp. n. 15 —prato — cl. U — superficie 3.460 mq;
• mapp. n. 16 —prato — cl. U — superficie 1.500 mq;
• mapp. n. 17 — stagno da pesca — superficie 12.790 mq,
• mapp. n. 18 —prato — cl. U - superficie 1.370 mq;
• mapp. n. 19 —prato — cl. U — superficie 2.930 mq;
• mapp. n. 21 -frutteto — cl. 3 — superficie 1.110 mq;
• mapp. n. 22 —frutteto — cl. 3 — superficie 1.710 mq;
• mapp. n. 23 —frutteto — cl. 3 — superficie 8.720 mq,
• mapp. n. 24 —prato — cl. U - superficie 410 mq;
• mapp. n. 25 —prato — cl. U — superficie 830 mq;
• mapp. n. 27 —frutteto - cl. 3 — superficie 1.890 mq;
• mapp. n. 28 — stagno da pesca — superficie 2.380 mq;
• mapp. n. 190 — prato — cl. U — superficie 2.950 mqi
• mapp. n. 204 — area rurale — superficie 100 mq;
• mapp. n. 239 —frutteto - cl. 3 — superficie 450 mq;
• mapp. n. 240 — prato - cl. U - superficie 250 mq;
• mapp. n. 242 — prato - cl. U — superficie 740 mq;
• mapp. n. 244 —prato — cl. U — superficie 50 mq;
• mapp. n. 247 — stagno da pesca — superficie 670 mq;
• mapp. n. 563 —frutteto — cl. 3 — superficie 4.595 mq,'
• mapp. n. 565 — ente urbano — superficie 2.705 mq.
• mappale 565 sub 2 -piano T-1-2 — cat. K3 — cl I – vani 12 — RC € 748,66;
• mappale n. 565 sub 3 — piano T-1 — cat. C/2 — cl. 6 — mq 131 — RC € 101,48;
• mappale n. 565 sub 1 — BCNC ai sub 2 e 3 — area scoperta.
I convenuti non si costituivano.
All'udienza dell'11 novembre 2021 veniva nominato CTU per la stima dei beni oggetto di procedura il Dott. il quale prestava giuramento in occasione della successiva Persona_2
udienza del 21 dicembre 2021 e depositava il 4 aprile 2022 il proprio elaborato. In detto pagina 2 di 17 elaborato veniva dato atto dell'indivisibilità dei beni — costituenti un'unità aziendale agraria non scindibile — ed era indicato quale valore di stima quello di euro 389.235,00.
Con nota di trattazione scritta depositata il 9 maggio 2022 richiedeva la Parte_1
vendita del compendio pignorato e il riparto fra i condividenti del relativo ricavato.
Con provvedimento assunto all'udienza del 12 maggio 2022 il Tribunale disponeva la vendita del compendio immobiliare ex art. 591 bis cpc, già individuato e stimato dal CTU e delegava le relative operazioni al Dott. di Venezia. Persona_3
A seguito della nota del professionista delegato del 13 settembre 2022 (nella quale era rilevato un difetto di continuità nelle trascrizioni relativo alla successione del defunto signor
[...]
) il Tribunale assegnava alle parti termine per dedurre, termine nel quale l'attore Per_4
depositava la nota del 14 ottobre 2022, volta ad evidenziare come fosse già intervenuta un'accettazione tacita del1'eredità del signor a opera degli eredi e Persona_4
contestualmente a richiedere l'assegnazione di un termine per provvedere alla pubblicità di tale accettazione.
Alla successiva udienza del 24 novembre 2022 il Tribunale assegnava il termine richiesto e rinviava la causa alla successiva udienza dell'8 giugno 2023, in vista della quale parte attrice curava la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del signor in favore Persona_4
dei signori;
; e Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
: accettazione trascritta in data 23 gennaio 2023 presso l'Agenzia delle Parte_1
Entrate, direzione provinciale di Venezia, ai nn. 2.253/1.672.
Alla successiva udienza del 21 giugno 2023, accogliendo la proposta del Professionista
Delegato in relazione alla sanatoria dell'abuso riscontrato sui cespiti (proposta che prevedeva di condizionare il trasferimento alla demolizione del manufatto abusivo), il Tribunale confermava la delega al Notaio Dott. e rinviava il procedimento all'udienza Persona_3 del successivo 14 marzo 2024 per la verifica delle operazioni di vendita.
Per effetto di detto provvedimento il Professionista Delegato fissava per il primo esperimento di vendita la data del 23 novembre 2023, notificando il relativo avviso alle parti in causa.
pagina 3 di 17 In occasione del tentativo di notifica di detto avviso alla condividente signora Persona_1
l'Ufficiale Giudiziario incaricato ne rilevava il decesso, come relazionato dal Professionista
Delegato al Tribunale nell'istanza depositata in data 17 ottobre 2023.
Con provvedimento di data 18 ottobre 2023, il Tribunale, letta la comunicazione dell'intervenuto decesso della convenuta contumace signora dichiarava Persona_1
l'interruzione del processo.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 27 dicembre 2023, parte attrice chiedeva la fissazione di udienza per procedere alla riassunzione del processo interrotto.
Tale udienza si svolgeva in data 2 maggio 2024 alla presenza del professionista delegato.
Il Tribunale, verificata la ritualità della notificazione dell'atto di riassunzione, dichiarava la contumacia degli eredi di rinviando per la verifica dell'andamento delle Persona_1 operazioni all'udienza del 26 settembre 2024.
In data 13 settembre 2024 veniva depositato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, in rappresentanza dell' , un atto di intervento volto a rassegnare Controparte_4
le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, sospendere le operazioni di vendita dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 242, 244, 247; in via principale, accertare e dichiarare la natura demaniale dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino
Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 16, 24, 242, 244, 247 (per intero) e n. 15, 17, 23 e 28 (per la parte di consistenza acquea, analiticamente indicata nella planimetria allegata sub doc. 9) e per l'effetto respingere la domanda di divisione ereditaria riferita ai medesimi”.
All'udienza del 26 settembre 2024 parte attrice, senza contestare la demanialità dei beni oggetto delle domande proposte dall' , chiedeva “che il c.t.u. già Controparte_4
nominato, dott. , proceda ad un integrazione della c.t.u. tenendo conto della Per_2 demanialità dei beni coinvolti nonché alla presentazione della pratica di frazionamento secondo i confini già individuati dalle parti in contraddittorio (all. 9 all intervento), con nuova stima del compendio che rimane in comunione.”
pagina 4 di 17 L'Avvocatura non si opponeva a tale richiesta ed il Tribunale ammetteva l'integrazione suddetta, rinviando per la verifica dell'andamento della procedura amministrativa all'udienza del 30 gennaio 2025, invitando l'Amministrazione a notificare il proprio intervento ai contumaci: notificazione regolarmente eseguita come da cartoline depositate in data 14 luglio
2025.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025 il Tribunale autorizzava la proroga richiesta dal CTU, rinviando l'udienza al 22 maggio 2025 per la verifica dell'andamento della procedura di frazionamento.
In data 14 marzo 2025 veniva depositata l'integrazione disposta dal CTU.
All'udienza del 22 maggio 2025 la parti costituite, rilevato un errore materiale presente nell'elaborato peritale, chiedevano concordemente che fosse “integrata/modificata la ctu riconoscendo in capo al demanio anche la proprietà dei mappali 14, 24, 242, 244, 247 (oltre a quelli già descritti in perizia) aggiornando la stima dei beni”, domandando contestualmente la fissazione di “udienza ex art. 281 sexies cpc per la sentenza parziale sull'accertamento della proprietà dei cespiti in capo al come da domande formulate nell'atto di intervento CP_4 del rappresentando sin d'ora la volontà di presentare conclusioni conformi sul CP_4
punto.”
Il Tribunale, in accoglimento della istanza formulata congiuntamente, disponeva l'integrazione della CTU entro il 30 giugno 2025, fissando per gli adempimenti di cui all'art 281 sexies cpc l'udienza del 17 luglio 2025.
L'integrazione della CTU veniva depositata in data 2 giugno 2025.
In particolare, il CTU ha in definitiva evidenziato che
“La situazione, pertanto, del fondo (mappali ancora cointestati a Per_4 tutti i comproprietari sino a sentenza definitiva da parte del Giudice), e del
Demanio marittimo, a seguito di quanto sopra indicato, è la seguente:
1.a. Proprietà Per_4
Comune di Cavallino-Treporti (Ve)
pagina 5 di 17 C.T. – Fg. 3
map. 565 Ente Urbano ha. 0.27.05
map. 695 Prato ha. 0.10.65
map. 696 Prato ha. 0.06.44
map. 689 Stagno pesca ha. 0.41.10
map. 690 Stagno pesca ha. 0.13.78
map. 691 Stagno pesca ha. 0.02.53
map. 692 Stagno pesca ha. 0.02.38
map. 18 Prato ha. 0.13.70
map. 19 Prato ha. 0.29.30
map. 21 Frutteto ha. 0.11.10
map. 686 Frutteto ha. 0.15.68
map. 683 Frutteto ha. 0.80.53
map. 684 Frutteto ha. 0.05.99
map. 685 Frutteto ha. 0.00.68
map. 25 Prato ha. 0.08.30
map. 27 Frutteto ha. 0.18.90
map. 681 Stagno pesca ha. 0.08.82
map. 682 Stagno pesca ha. 0.02.09
map. 190 Prato ha. 0.29.50
map. 204 Area rurale ha. 0.01.00
map. 239 Frutteto ha. 0.04.50
map. 240 Prato ha. 0.02.50
map. 563 Frutteto ha. 0.45.95
C.F. – Fg. 3 map. 565 sub 1 BCNC ai sub2 e sub3 area scoperta map. 565 sub 2 cat. A/3 cl. 1 vani 12 P.T.-1-2 map. 565 sub 3 cat. C/2 cl. 6 mq. 131 P.T.-1
Superficie catastale totale pari ad ha. (0.27.05 + 3.55.42) = ha. 3.82.47
Il mappale di terreno sopra indicato quali Ente Urbano costituisce area di sedime e pertinenza dei fabbricati oggetto di stima, oltre ad area cortilizia. pagina 6 di 17 1.b. Proprietà Demanio marittimo
Comune di Cavallino-Treporti (Ve)
C.T. – Fg. 3
Ex map. 15 map. 694 ha.
0.17.51 Prato Demanio marittimo
Ex map. 17 map. 688 ha.
0.68.03 Stagno pesca Demanio marittimo map. 693 ha.
0.00.08 Stagno pesca Demanio marittimo
Ex map. 22 map. 687 ha.
0.01.42 Frutteto Controparte_6
8 map. 680 ha.
0.12.89 Stagno pesca Demanio marittimo
[...]
map. 16 ha.
0.15.00 Prato Demanio marittimo map. 14 ha.
0.30.20 Prato Demanio marittimo map. 24 ha.
0.04.10 Prato Demanio marittimo map. 242 ha.
0.07.40 Prato Demanio marittimo map. 244 ha.
0.00.50 Prato Demanio marittimo map. 247 ha.
0.06.70 Stagno da pesca Demanio marittimo”.
In data 14 luglio 2025 l' ha presentato un foglio di precisazione delle Controparte_4 conclusioni del seguente tenore: “tenendo conto dei frazionamenti catastali operati dal CTU
, l' ut supra rappresentata e difesa precisa le seguenti Persona_2 Controparte_4
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito: - accertare e dichiarare l'appartenenza al demanio marittimo dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 16, 24, 242, 244, 247, nonché dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 694 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 15), 688, 693 (relativi ad aree in precedenza ricomprese nel mapp. 17), 687 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 23), 680 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 28); - ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.”.
All'udienza del 17 luglio 2025 i legai delle parti costituite precisavano le conclusioni richiamando i fogli depositati e discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc.
***
Ragioni della decisione
La causa è matura per la decisione solo per alcune questioni, che sono oggetto dell'atto di intervento dell . Controparte_4
pagina 7 di 17 Le conclusioni rassegnate dall' con atto di intervento dep. 16.9.24, come Controparte_4 precisate nel foglio di precisazione conclusioni depositato il 14 luglio 2025, non sono state contestate da parte attrice - che con il foglio di conclusioni depositato il 16 luglio 2025 le ha nella sostanza condivise - e sono fondate nel merito.
I documenti versati in atti dall' e la CTU redatta nel presente giudizio Controparte_4
dimostrano l'appartenenza al demanio marittimo dei beni immobili indicati nell'atto di intervento.
È pacifico che le aree in questione siano situate all'interno della conterminazione della laguna di Venezia (che ai sensi dell'art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 366 delimita il “bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del
Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma”), come è pacifico che le medesime constino di specchi acquei, canali (e relativi argini) in collegamento con la laguna aperta e con specchi acquei di Valli da pesca lagunari (rispettivamente afferenti – a nord – a
Valle Paleazza e – a sud – a Valle Sacchettina) già riconosciute (in altri contenziosi e con riferimento ad altri beni) demaniali con sentenze passate in giudicato (cfr., in relazione a valle
Sacchettina, le pronunce Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2016, n. 26798 e Trib. Venezia, 20 ottobre 2021, n. 1980).
In particolare, la documentazione versata dall' e la CTU redatta nel Controparte_4 presente giudizio dimostrano univocamente che i beni allo stato attuale catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 16, 694, 688, 693, 687,
680 hanno consistenza di specchi acquei e di canali di collegamento con la laguna aperta e con le menzionate valli da pesca, mentre i mappali n. 14, 247, 242, 244, 24 hanno consistenza di argini, costruiti dall'uomo per condizionare il flusso delle acque.
L'appartenenza al demanio marittimo di specchi acquei e canali di collegamento non può essere posta in dubbio.
Invero, gli specchi acquei ricompresi nell'area in oggetto sono parte integrante della laguna di
Venezia, al pari dei canali di collegamento tra detti specchi e le valli da pesca limitrofe, oltre pagina 8 di 17 che con la laguna aperta: collegamento che è assicurato dalla presenza di manufatti come le c.d.
“chiaviche”, che permettono agli utenti di separare discrezionalmente le acque interne da quelle lagunari: chiaviche che nella specie sono collocate nei mappali arginali n. 242 e 244 e che sono volte ad alimentare i canali di collegamento dello specchio acqueo con l'esterno.
Il carattere demaniale di tali superfici acquee appare indiscutibile, considerando che la proprietà della laguna di Venezia è riconosciuta pubblica da tempo immemore.
Del resto, il già menzionato art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 366, dispone che “La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile
(conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.”
Tale disposizione non fa che specificare quanto già stabilito dagli artt. 822 c.c. (“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare , la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”) e 28 del codice della navigazione (“Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.”), in continuità con quanto normativamente previsto fin da epoca preunitaria (ad esempio, il regolamento di polizia lagunare vigente in epoca asburgica - ed in buona sostanza confermato dal r.d. n. 1853 del 1936 - al § 54 prevedeva testualmente che “nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca in una valle senza un titolo legittimo di lui o dei suoi autori;
appartenendo originariamente i bacini della laguna allo Stato come fondo pubblico.”).
D'altra parte, nel caso di specie si è di fronte alla convergenza degli indici enucleati da giurisprudenza costante per inferire la natura demaniale degli specchi acquei ubicati nella
Laguna di Venezia. pagina 9 di 17 Come è noto, la questione è più volte giunta al vaglio della Suprema Corte – specie negli anni
2011 (cfr. ex plurimis le sentenze n. 3665, 3811, 3812, 3813, 3936, 3937, 3938, 3939) e 2016
(cfr. ex plurimis le sentenze n. 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26794, 26795,
26796, 26797, 26798).
Tra le numerose pronunce in materia, merita menzione la sentenza Cass., Sez. Un., 14 febbraio
2011, n. 3665, seguita dall'unanime giurisprudenza successiva e volta a chiarire che “Deve innanzitutto individuarsi, sulla base delle argomentazioni esposte dalla Corte di merito, la ratio decidendi dell'impugnata decisione, anche al fine di una compiuta valutazione delle censure in esame. In proposito, la Corte di Venezia afferma che "si evidenzia come già all'epoca del regolamento approvato dal competente organo dell'Impero (giusta dispaccio 8 ottobre 1841 della cancelleria aulica e pubblicato con notificato 20.12.1841), la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo necessario che l'art. 28 c.n. individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica, e quindi distinti da quelli per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato. Ed invero, il preambolo stesso del predetto regolamento, adottato in conformità agli artt. 287 e 1455 c.c. austriaco e rimasto in vigore fino al R.D.L. 18 giugno
1936, n. 1853 (essendo del resto pacificamente riconosciuto in vigore, al di là della prevista attuazione provvisoria e sperimentale, e dopo alcune iniziali incertezze, dall'uniforme giurisprudenza di legittimità sia civile che penale di fine 800 e 900), evidenzia, senza ombra di dubbio, la sua natura normativa cogente, propria delle leggi (come già inequivocabilmente riconosciuto da Cassazione Firenze, sentenza 14.7.1904). In detto regolamento risulta espressamente affermata la demanialità della laguna, concepita quale comprendente anche le valli da pesca;
la laguna difatti è descritta quale "seno di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile alla Conca di Brondolo, che è compreso tra il mare e la terraferma" e presenta quindi quelle caratteristiche di unitarietà che non consentono di enucleare singoli beni acquei in esso ricadenti, al fine di farne risultare caratteristiche differenti. Il che comporta, come ineludibile conseguenza, l'affermazione per cui tutte le situazioni determinatesi sotto la vigenza della normativa sopra indicata (riconfermata in tempi più recenti dalle ulteriori disposizioni di legge: v. la L. 5 marzo 1963, n. 366, art. 1), non possono che essere regolate dalla stessa e pagina 10 di 17 dunque deve ammettersi che i beni acquei di cui si sta discorrendo, in quanto appartenenti al demanio necessario marittimo di origine naturale, non potevano e non possono formare oggetto di proprietà privata e neppure di altro godimento privato e non alle condizioni a tal riguardo fissate dalla stessa legge (concessione amministrativa, ove possibile e così via).
In definitiva, va rilevato che l'appartenenza di un bene al demanio naturale marittimo
(necessario) si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge, e ciò indipendentemente da atti ricognitivi dell'amministrazione o da formalità pubblicitarie". In definitiva, sul punto, la Corte di merito sostiene, da un lato, che anche in base alla normativa previgente la laguna (e quindi le valli da pesca) era considerata demanio pubblico, e, dall'altro lato, che tale demanialità trova conferma nella vigente legislazione in relazione alle caratteristiche fisiche della laguna (e con essa delle valli da pesca), con particolare riferimento all'art. 28 c.n., lett. b) ed ai relativi collegamenti funzionali con il mare. Tale ratio non è di per sé censurabile (e "resiste" alle censure della società ricorrente), pur se la Corte ritiene di ampliarla ed integrarla con ulteriori argomentazioni, in virtù del sistema pluralistico delle fonti del diritto civile con particolare riferimento alla Costituzione.
[…] Il richiamo all'art. 42 Cost., come effettuato dalla società ricorrente, coinvolge non solo la prospettata (e non condivisibile) tesi della necessità di un intervento "provvedimentale" dello Stato per attribuire natura demaniale ad un bene, oltre la mera classificazione in via legislativa, ma pone l'esigenza (proprio al fine della suddetta necessaria integrazione della motivazione dell'impugnata decisione) di rivisitare in via interpretativa il sistema normativo vigente, con particolare riferimento ai dati costituzionali, al fine della individuazione dei criteri indispensabili per attribuire natura "non privata" ad un bene immobile.
La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede ancora, almeno nelle sue linee fondamentali, nel codice civile (artt. 822 – 831) il quale, com'è noto, con una classificazione non del tutto soddisfacente, divide i beni pubblici, ossia i beni "appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici", in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili.
pagina 11 di 17 I beni demaniali, elencati nell'art. 822 c.c. secondo un criterio di tassatività, hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art. 824
c.c.). Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (cd. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822 c.c., comma 1).
Il regime giuridico di tali beni, contenuto nell'art. 823 c.c. prevede che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che vuol dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, né possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili.
Inoltre, la disciplina del demanio marittimo si completa con la normativa di cui agli artt. 28 e
35 c.n.; in particolare, l'art. 28 c.n., comma 1, lett. c, stabilisce che fanno parte del demanio marittimo "le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare". […] il solo aspetto della "demanialità" non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato, risultano funzionali ad interessi della stessa collettività.
In tal modo, risultando la collettività costituita da persone fisiche, l'aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell'umana personalità. Ed è appunto in tale seconda prospettiva che vanno inquadrate le cd. valli da pesca che, in virtu' di un'indagine svolta dal giudice di merito e documentata da ampia motivazione della sentenza in esame, presentano (con esclusione delle zone emerse dall'acqua) una funzionalità e una finalità pubblica - collettivistica;
afferma, infatti, la Corte di merito che "si sottolinea infine che gli spazi acquei in contesa sono naturalmente idonei a soddisfare pienamente i caratteri ora richiesti dall'art. 28 c.n., lett. b, trattandosi di bacini di acqua salsa o salmastra che almeno pagina 12 di 17 durante una parte dell'anno ben possono comunicare liberamente con il mare, seppure con l'azionamento dei meccanismi idraulici approntati dai privati. Infatti, i requisiti della demanialità persistono sulla scorta della legislazione vigente, trattandosi in un bacino acqueo rimasto pur sempre in collegamento con la laguna aperta e quindi con il mare, nonostante la realizzazione di sbarramenti più efficienti rispetto alle antiche "cogolere"; permane anche l'idoneità a soddisfare gli usi marittimi, in particolare la pesca e la navigazione (quest'ultima, ovviamente, solo con modeste imbarcazioni). […] la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l'espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell'inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici".
Dunque, la "demanialità" esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perché è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione.
Sicché, al fine di riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si discute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve tener conto in modo specifico del duplice aspetto finalistico e funzionale che connota la categoria dei beni in questione. Ne consegue ancora che la titolarità dello Stato (come Stato - collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.
Del resto, tale impostazione già ha avuto nella stessa giurisprudenza della Cassazione delle preliminari "intuizioni" e previsioni come quando (tra le altre Cass. nn. 1863/1984 e
1300/1999) si è affermato che agli effetti dell'art. 28 c.n., lett. B), secondo cui fanno parte del demanio (necessario) marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano "liberamente" con il mare, l'indispensabile elemento fisico- morfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata pagina 13 di 17 attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per se' solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico - funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rilevando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire i pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico. In definitiva, le valli da pesca configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali. Detta natura di tali beni
(come del resto per tutti i beni pubblici) ha la sua origine costitutiva nella legge, quale ordinamento composto da una pluralità di fonti (in particolar modo la Costituzione con le norme sopra richiamate), sulla base della sussistenza "all'attualità" di determinate caratteristiche (fisiche - geografiche) in concreto previste dal legislatore, e prescinde quindi da disposizioni e provvedimenti di ordine amministrativo, come già affermato da questa Corte (in particolare, Cass. n. 1228/1990, ove si afferma che l'inclusione di un bene nel demanio naturale discende della presenza delle connotazioni fisiche al riguardo considerate dalla legge, indipendentemente da atti ricognitivi o formalità pubblicitarie).
Non rilevano anche, trattandosi di beni comunque dello Stato, eventuali atti privatistici di trasferimento di detti beni risultando nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto degli atti stessi, come pure eventuali comportamenti "concludenti" posti in essere dalla pubblica amministrazione mediante suoi funzionari in quanto illeciti perché ovviamente contra legem
(con tale argomento evidenziandosi in particolare l'infondatezza del secondo motivo).
Infine, sul punto, va ricordato che lo stesso legislatore ordinario, in particolare con la L. n.
366 del 1963 (e già con la L. n. 191 del 1937, di conversione del D.L. n. 1853 del 1936, poi abrogata) ha previsto specificamente la tutela della laguna in un ambito pubblicistico (art. 1) e il collegamento funzionale tra "valli" e laguna veneta in relazione alla pesca.”
pagina 14 di 17 I principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza appena citata, confermati dalla giurisprudenza successiva, conducono pianamente a riconoscere l'appartenenza al demanio marittimo degli specchi d'acqua salmastra ubicati nell'area e dei relativi canali di collegamento con valli da pesca lagunari e con la laguna aperta.
A conclusioni non difformi deve pervenirsi per i mappali n. 14, 247, 242, 244, 24, i quali – parimenti ubicati all'interno della conterminazione lagunare – hanno consistenza di argini, costruiti dall'uomo in area demaniale e volti ad espletare funzioni idrauliche in relazione al medesimo demanio marittimo.
Che argini siffatti siano ricompresi nel demanio marittimo è stato confermato a più riprese dalla
Suprema Corte, laddove è stato statuito che “le Sezioni Unite di questa Corte, nella citata sentenza n. 3937 del 2011, hanno già convalidato l'affermazione del giudice del merito, resa in una vicenda similare, secondo cui la chiusura della valle con la costruzione di argini con chiaviche non è idonea a determinare un'effettiva separazione dal resto della laguna, in quanto la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l'espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell'inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici. In sostanza, gli ostacoli non naturali frapposti alla libera espansione del mare non sono idonei, ex se, a trasformare il demanio in allodio.” (così Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2016, n. 26799, in conformità alle ulteriori sentenze del 2016 supra citate).
Del resto, è del tutto consolidato il principio per cui “la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l'espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell'inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici” (così la citata Cass., Sez. Un. 14 febbraio 2011, n. 3665).
In definitiva, gli argini che – come nella specie – sono stati costruiti dall'uomo su aree soggette a sommersione, allo scopo di limitare l'espansione delle acque lagunari, rivestono la medesima natura demaniale propria di queste ultime, tanto alla luce del principio giurisprudenziale poc'anzi riportato, quanto in base all'istituto dell'accessione (artt. 934 ss. c.c.).
pagina 15 di 17 Al contempo, è pacifico che gli argini costituiscano pertinenza degli specchi e dei corsi d'acqua che delimitano, ed è del tutto consolidato il principio di appartenenza al demanio marittimo delle pertinenze delle acque marine e lagunari (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI, 4 marzo
2022, n. 7223 e Sez. II, 12 luglio 2018, n. 18511), in perfetta armonia con quanto sostenuto da giurisprudenza costante in relazione al demanio idrico.
Tra le tante pronunce volte ad affermare il carattere demaniale degli argini – in ragione tanto della propria morfologia quanto della propria funzione – al pari dei corsi d'acqua che delimitano, può essere citata Cass. civ., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19366, la quale dopo aver affermato che “Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi”, ha precisato anche che
“del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza, sicché, pur non essendo permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie. Tale rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la cessazione della demanialità”.
Non potendo dubitarsi del fatto che gli argini eretti per separare gli specchi acquei lagunari e per proteggere porzioni di territorio dall'avanzata delle maree siano provvisti di una siffatta funzione pertinenziale, deve giocoforza riconoscersene la natura demaniale.
Considerando che parte attrice non ha contestato l'appartenenza al demanio marittimo degli immobili rivendicati con l'atto di intervento presentato dall (restando Controparte_4
estranei all'oggetto della domanda i rimanenti beni appartenenti agli come descritti Per_4 alle pp. 2 e 3 della integrazione alla consulenza tecnica di ufficio depositata il 2 giugno 2025), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Appare congruo ripartire equamente tra le parti l'onorario del CTU dr. per le Persona_2 integrazioni del proprio elaborato depositate il 14 marzo 2025 e il 2 giugno 2025, liquidato pagina 16 di 17 come da separato provvedimento in dato odierna in € 3.764,03 per onorari e € 499,03 per spese oltre accessori di legge.
PQM
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando sulle domande formulate nell'atto di intervento depositato dall in data 16 settembre 2024, come precisate nel Controparte_4
foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 14 luglio 2025, così statuisce:
1)accerta e dichiara la natura demaniale dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 16, 24, 242, 244, 247, nonché dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp.
694 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 15), 688, 693 (relativi ad aree in precedenza ricomprese nel mapp. 17), 687 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 23), 680 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 28);
2)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
3)pone a carico di e dell' per giusta metà le spese Parte_1 Controparte_4
della CTU, liquidate come da separato provvedimento in dato odierna in € 3.764,03 per onorari e € 499,03 per spese, oltre cpa e iva come per legge;
4)compensa integralmente le spese di lite per quanto attiene le questioni definite con la presente sentenza parziale.
Riserva di adottare separato provvedimento in ordine al prosieguo della causa.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Paola Fracassi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE EX ART. 281 SEXIES CPC
nel procedimento promosso da
, con l'Avv. Giovanni Cattarozzi Parte_1
attore nei confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in proprio e in qualità di eredi di Persona_1
convenuti contumaci e l'intervento di
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
in persona del tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale CP_5 dello Stato di Venezia
Cenni processuali
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio i comproprietari , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 ed , al fine di ottenere la divisione ex art. 713 ss. c.c. dei beni immobili Controparte_3 siti in comune di Cavallino-Treporti (VE), così catastalmente individuati:
pagina 1 di 17 - Comune di Cavallino-Treporti — Catasto Terreni -foglio 3
• mapp. n. 14 —prato — cl. U — superficie 3.020 mq;
• mapp. n. 15 —prato — cl. U — superficie 3.460 mq;
• mapp. n. 16 —prato — cl. U — superficie 1.500 mq;
• mapp. n. 17 — stagno da pesca — superficie 12.790 mq,
• mapp. n. 18 —prato — cl. U - superficie 1.370 mq;
• mapp. n. 19 —prato — cl. U — superficie 2.930 mq;
• mapp. n. 21 -frutteto — cl. 3 — superficie 1.110 mq;
• mapp. n. 22 —frutteto — cl. 3 — superficie 1.710 mq;
• mapp. n. 23 —frutteto — cl. 3 — superficie 8.720 mq,
• mapp. n. 24 —prato — cl. U - superficie 410 mq;
• mapp. n. 25 —prato — cl. U — superficie 830 mq;
• mapp. n. 27 —frutteto - cl. 3 — superficie 1.890 mq;
• mapp. n. 28 — stagno da pesca — superficie 2.380 mq;
• mapp. n. 190 — prato — cl. U — superficie 2.950 mqi
• mapp. n. 204 — area rurale — superficie 100 mq;
• mapp. n. 239 —frutteto - cl. 3 — superficie 450 mq;
• mapp. n. 240 — prato - cl. U - superficie 250 mq;
• mapp. n. 242 — prato - cl. U — superficie 740 mq;
• mapp. n. 244 —prato — cl. U — superficie 50 mq;
• mapp. n. 247 — stagno da pesca — superficie 670 mq;
• mapp. n. 563 —frutteto — cl. 3 — superficie 4.595 mq,'
• mapp. n. 565 — ente urbano — superficie 2.705 mq.
• mappale 565 sub 2 -piano T-1-2 — cat. K3 — cl I – vani 12 — RC € 748,66;
• mappale n. 565 sub 3 — piano T-1 — cat. C/2 — cl. 6 — mq 131 — RC € 101,48;
• mappale n. 565 sub 1 — BCNC ai sub 2 e 3 — area scoperta.
I convenuti non si costituivano.
All'udienza dell'11 novembre 2021 veniva nominato CTU per la stima dei beni oggetto di procedura il Dott. il quale prestava giuramento in occasione della successiva Persona_2
udienza del 21 dicembre 2021 e depositava il 4 aprile 2022 il proprio elaborato. In detto pagina 2 di 17 elaborato veniva dato atto dell'indivisibilità dei beni — costituenti un'unità aziendale agraria non scindibile — ed era indicato quale valore di stima quello di euro 389.235,00.
Con nota di trattazione scritta depositata il 9 maggio 2022 richiedeva la Parte_1
vendita del compendio pignorato e il riparto fra i condividenti del relativo ricavato.
Con provvedimento assunto all'udienza del 12 maggio 2022 il Tribunale disponeva la vendita del compendio immobiliare ex art. 591 bis cpc, già individuato e stimato dal CTU e delegava le relative operazioni al Dott. di Venezia. Persona_3
A seguito della nota del professionista delegato del 13 settembre 2022 (nella quale era rilevato un difetto di continuità nelle trascrizioni relativo alla successione del defunto signor
[...]
) il Tribunale assegnava alle parti termine per dedurre, termine nel quale l'attore Per_4
depositava la nota del 14 ottobre 2022, volta ad evidenziare come fosse già intervenuta un'accettazione tacita del1'eredità del signor a opera degli eredi e Persona_4
contestualmente a richiedere l'assegnazione di un termine per provvedere alla pubblicità di tale accettazione.
Alla successiva udienza del 24 novembre 2022 il Tribunale assegnava il termine richiesto e rinviava la causa alla successiva udienza dell'8 giugno 2023, in vista della quale parte attrice curava la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del signor in favore Persona_4
dei signori;
; e Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
: accettazione trascritta in data 23 gennaio 2023 presso l'Agenzia delle Parte_1
Entrate, direzione provinciale di Venezia, ai nn. 2.253/1.672.
Alla successiva udienza del 21 giugno 2023, accogliendo la proposta del Professionista
Delegato in relazione alla sanatoria dell'abuso riscontrato sui cespiti (proposta che prevedeva di condizionare il trasferimento alla demolizione del manufatto abusivo), il Tribunale confermava la delega al Notaio Dott. e rinviava il procedimento all'udienza Persona_3 del successivo 14 marzo 2024 per la verifica delle operazioni di vendita.
Per effetto di detto provvedimento il Professionista Delegato fissava per il primo esperimento di vendita la data del 23 novembre 2023, notificando il relativo avviso alle parti in causa.
pagina 3 di 17 In occasione del tentativo di notifica di detto avviso alla condividente signora Persona_1
l'Ufficiale Giudiziario incaricato ne rilevava il decesso, come relazionato dal Professionista
Delegato al Tribunale nell'istanza depositata in data 17 ottobre 2023.
Con provvedimento di data 18 ottobre 2023, il Tribunale, letta la comunicazione dell'intervenuto decesso della convenuta contumace signora dichiarava Persona_1
l'interruzione del processo.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 27 dicembre 2023, parte attrice chiedeva la fissazione di udienza per procedere alla riassunzione del processo interrotto.
Tale udienza si svolgeva in data 2 maggio 2024 alla presenza del professionista delegato.
Il Tribunale, verificata la ritualità della notificazione dell'atto di riassunzione, dichiarava la contumacia degli eredi di rinviando per la verifica dell'andamento delle Persona_1 operazioni all'udienza del 26 settembre 2024.
In data 13 settembre 2024 veniva depositato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, in rappresentanza dell' , un atto di intervento volto a rassegnare Controparte_4
le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare, sospendere le operazioni di vendita dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 242, 244, 247; in via principale, accertare e dichiarare la natura demaniale dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino
Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 16, 24, 242, 244, 247 (per intero) e n. 15, 17, 23 e 28 (per la parte di consistenza acquea, analiticamente indicata nella planimetria allegata sub doc. 9) e per l'effetto respingere la domanda di divisione ereditaria riferita ai medesimi”.
All'udienza del 26 settembre 2024 parte attrice, senza contestare la demanialità dei beni oggetto delle domande proposte dall' , chiedeva “che il c.t.u. già Controparte_4
nominato, dott. , proceda ad un integrazione della c.t.u. tenendo conto della Per_2 demanialità dei beni coinvolti nonché alla presentazione della pratica di frazionamento secondo i confini già individuati dalle parti in contraddittorio (all. 9 all intervento), con nuova stima del compendio che rimane in comunione.”
pagina 4 di 17 L'Avvocatura non si opponeva a tale richiesta ed il Tribunale ammetteva l'integrazione suddetta, rinviando per la verifica dell'andamento della procedura amministrativa all'udienza del 30 gennaio 2025, invitando l'Amministrazione a notificare il proprio intervento ai contumaci: notificazione regolarmente eseguita come da cartoline depositate in data 14 luglio
2025.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025 il Tribunale autorizzava la proroga richiesta dal CTU, rinviando l'udienza al 22 maggio 2025 per la verifica dell'andamento della procedura di frazionamento.
In data 14 marzo 2025 veniva depositata l'integrazione disposta dal CTU.
All'udienza del 22 maggio 2025 la parti costituite, rilevato un errore materiale presente nell'elaborato peritale, chiedevano concordemente che fosse “integrata/modificata la ctu riconoscendo in capo al demanio anche la proprietà dei mappali 14, 24, 242, 244, 247 (oltre a quelli già descritti in perizia) aggiornando la stima dei beni”, domandando contestualmente la fissazione di “udienza ex art. 281 sexies cpc per la sentenza parziale sull'accertamento della proprietà dei cespiti in capo al come da domande formulate nell'atto di intervento CP_4 del rappresentando sin d'ora la volontà di presentare conclusioni conformi sul CP_4
punto.”
Il Tribunale, in accoglimento della istanza formulata congiuntamente, disponeva l'integrazione della CTU entro il 30 giugno 2025, fissando per gli adempimenti di cui all'art 281 sexies cpc l'udienza del 17 luglio 2025.
L'integrazione della CTU veniva depositata in data 2 giugno 2025.
In particolare, il CTU ha in definitiva evidenziato che
“La situazione, pertanto, del fondo (mappali ancora cointestati a Per_4 tutti i comproprietari sino a sentenza definitiva da parte del Giudice), e del
Demanio marittimo, a seguito di quanto sopra indicato, è la seguente:
1.a. Proprietà Per_4
Comune di Cavallino-Treporti (Ve)
pagina 5 di 17 C.T. – Fg. 3
map. 565 Ente Urbano ha. 0.27.05
map. 695 Prato ha. 0.10.65
map. 696 Prato ha. 0.06.44
map. 689 Stagno pesca ha. 0.41.10
map. 690 Stagno pesca ha. 0.13.78
map. 691 Stagno pesca ha. 0.02.53
map. 692 Stagno pesca ha. 0.02.38
map. 18 Prato ha. 0.13.70
map. 19 Prato ha. 0.29.30
map. 21 Frutteto ha. 0.11.10
map. 686 Frutteto ha. 0.15.68
map. 683 Frutteto ha. 0.80.53
map. 684 Frutteto ha. 0.05.99
map. 685 Frutteto ha. 0.00.68
map. 25 Prato ha. 0.08.30
map. 27 Frutteto ha. 0.18.90
map. 681 Stagno pesca ha. 0.08.82
map. 682 Stagno pesca ha. 0.02.09
map. 190 Prato ha. 0.29.50
map. 204 Area rurale ha. 0.01.00
map. 239 Frutteto ha. 0.04.50
map. 240 Prato ha. 0.02.50
map. 563 Frutteto ha. 0.45.95
C.F. – Fg. 3 map. 565 sub 1 BCNC ai sub2 e sub3 area scoperta map. 565 sub 2 cat. A/3 cl. 1 vani 12 P.T.-1-2 map. 565 sub 3 cat. C/2 cl. 6 mq. 131 P.T.-1
Superficie catastale totale pari ad ha. (0.27.05 + 3.55.42) = ha. 3.82.47
Il mappale di terreno sopra indicato quali Ente Urbano costituisce area di sedime e pertinenza dei fabbricati oggetto di stima, oltre ad area cortilizia. pagina 6 di 17 1.b. Proprietà Demanio marittimo
Comune di Cavallino-Treporti (Ve)
C.T. – Fg. 3
Ex map. 15 map. 694 ha.
0.17.51 Prato Demanio marittimo
Ex map. 17 map. 688 ha.
0.68.03 Stagno pesca Demanio marittimo map. 693 ha.
0.00.08 Stagno pesca Demanio marittimo
Ex map. 22 map. 687 ha.
0.01.42 Frutteto Controparte_6
8 map. 680 ha.
0.12.89 Stagno pesca Demanio marittimo
[...]
map. 16 ha.
0.15.00 Prato Demanio marittimo map. 14 ha.
0.30.20 Prato Demanio marittimo map. 24 ha.
0.04.10 Prato Demanio marittimo map. 242 ha.
0.07.40 Prato Demanio marittimo map. 244 ha.
0.00.50 Prato Demanio marittimo map. 247 ha.
0.06.70 Stagno da pesca Demanio marittimo”.
In data 14 luglio 2025 l' ha presentato un foglio di precisazione delle Controparte_4 conclusioni del seguente tenore: “tenendo conto dei frazionamenti catastali operati dal CTU
, l' ut supra rappresentata e difesa precisa le seguenti Persona_2 Controparte_4
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito: - accertare e dichiarare l'appartenenza al demanio marittimo dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 16, 24, 242, 244, 247, nonché dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 694 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 15), 688, 693 (relativi ad aree in precedenza ricomprese nel mapp. 17), 687 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 23), 680 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 28); - ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.”.
All'udienza del 17 luglio 2025 i legai delle parti costituite precisavano le conclusioni richiamando i fogli depositati e discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc.
***
Ragioni della decisione
La causa è matura per la decisione solo per alcune questioni, che sono oggetto dell'atto di intervento dell . Controparte_4
pagina 7 di 17 Le conclusioni rassegnate dall' con atto di intervento dep. 16.9.24, come Controparte_4 precisate nel foglio di precisazione conclusioni depositato il 14 luglio 2025, non sono state contestate da parte attrice - che con il foglio di conclusioni depositato il 16 luglio 2025 le ha nella sostanza condivise - e sono fondate nel merito.
I documenti versati in atti dall' e la CTU redatta nel presente giudizio Controparte_4
dimostrano l'appartenenza al demanio marittimo dei beni immobili indicati nell'atto di intervento.
È pacifico che le aree in questione siano situate all'interno della conterminazione della laguna di Venezia (che ai sensi dell'art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 366 delimita il “bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del
Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma”), come è pacifico che le medesime constino di specchi acquei, canali (e relativi argini) in collegamento con la laguna aperta e con specchi acquei di Valli da pesca lagunari (rispettivamente afferenti – a nord – a
Valle Paleazza e – a sud – a Valle Sacchettina) già riconosciute (in altri contenziosi e con riferimento ad altri beni) demaniali con sentenze passate in giudicato (cfr., in relazione a valle
Sacchettina, le pronunce Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2016, n. 26798 e Trib. Venezia, 20 ottobre 2021, n. 1980).
In particolare, la documentazione versata dall' e la CTU redatta nel Controparte_4 presente giudizio dimostrano univocamente che i beni allo stato attuale catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 16, 694, 688, 693, 687,
680 hanno consistenza di specchi acquei e di canali di collegamento con la laguna aperta e con le menzionate valli da pesca, mentre i mappali n. 14, 247, 242, 244, 24 hanno consistenza di argini, costruiti dall'uomo per condizionare il flusso delle acque.
L'appartenenza al demanio marittimo di specchi acquei e canali di collegamento non può essere posta in dubbio.
Invero, gli specchi acquei ricompresi nell'area in oggetto sono parte integrante della laguna di
Venezia, al pari dei canali di collegamento tra detti specchi e le valli da pesca limitrofe, oltre pagina 8 di 17 che con la laguna aperta: collegamento che è assicurato dalla presenza di manufatti come le c.d.
“chiaviche”, che permettono agli utenti di separare discrezionalmente le acque interne da quelle lagunari: chiaviche che nella specie sono collocate nei mappali arginali n. 242 e 244 e che sono volte ad alimentare i canali di collegamento dello specchio acqueo con l'esterno.
Il carattere demaniale di tali superfici acquee appare indiscutibile, considerando che la proprietà della laguna di Venezia è riconosciuta pubblica da tempo immemore.
Del resto, il già menzionato art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 366, dispone che “La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile
(conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.”
Tale disposizione non fa che specificare quanto già stabilito dagli artt. 822 c.c. (“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare , la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”) e 28 del codice della navigazione (“Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.”), in continuità con quanto normativamente previsto fin da epoca preunitaria (ad esempio, il regolamento di polizia lagunare vigente in epoca asburgica - ed in buona sostanza confermato dal r.d. n. 1853 del 1936 - al § 54 prevedeva testualmente che “nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca in una valle senza un titolo legittimo di lui o dei suoi autori;
appartenendo originariamente i bacini della laguna allo Stato come fondo pubblico.”).
D'altra parte, nel caso di specie si è di fronte alla convergenza degli indici enucleati da giurisprudenza costante per inferire la natura demaniale degli specchi acquei ubicati nella
Laguna di Venezia. pagina 9 di 17 Come è noto, la questione è più volte giunta al vaglio della Suprema Corte – specie negli anni
2011 (cfr. ex plurimis le sentenze n. 3665, 3811, 3812, 3813, 3936, 3937, 3938, 3939) e 2016
(cfr. ex plurimis le sentenze n. 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26794, 26795,
26796, 26797, 26798).
Tra le numerose pronunce in materia, merita menzione la sentenza Cass., Sez. Un., 14 febbraio
2011, n. 3665, seguita dall'unanime giurisprudenza successiva e volta a chiarire che “Deve innanzitutto individuarsi, sulla base delle argomentazioni esposte dalla Corte di merito, la ratio decidendi dell'impugnata decisione, anche al fine di una compiuta valutazione delle censure in esame. In proposito, la Corte di Venezia afferma che "si evidenzia come già all'epoca del regolamento approvato dal competente organo dell'Impero (giusta dispaccio 8 ottobre 1841 della cancelleria aulica e pubblicato con notificato 20.12.1841), la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo necessario che l'art. 28 c.n. individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica, e quindi distinti da quelli per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato. Ed invero, il preambolo stesso del predetto regolamento, adottato in conformità agli artt. 287 e 1455 c.c. austriaco e rimasto in vigore fino al R.D.L. 18 giugno
1936, n. 1853 (essendo del resto pacificamente riconosciuto in vigore, al di là della prevista attuazione provvisoria e sperimentale, e dopo alcune iniziali incertezze, dall'uniforme giurisprudenza di legittimità sia civile che penale di fine 800 e 900), evidenzia, senza ombra di dubbio, la sua natura normativa cogente, propria delle leggi (come già inequivocabilmente riconosciuto da Cassazione Firenze, sentenza 14.7.1904). In detto regolamento risulta espressamente affermata la demanialità della laguna, concepita quale comprendente anche le valli da pesca;
la laguna difatti è descritta quale "seno di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile alla Conca di Brondolo, che è compreso tra il mare e la terraferma" e presenta quindi quelle caratteristiche di unitarietà che non consentono di enucleare singoli beni acquei in esso ricadenti, al fine di farne risultare caratteristiche differenti. Il che comporta, come ineludibile conseguenza, l'affermazione per cui tutte le situazioni determinatesi sotto la vigenza della normativa sopra indicata (riconfermata in tempi più recenti dalle ulteriori disposizioni di legge: v. la L. 5 marzo 1963, n. 366, art. 1), non possono che essere regolate dalla stessa e pagina 10 di 17 dunque deve ammettersi che i beni acquei di cui si sta discorrendo, in quanto appartenenti al demanio necessario marittimo di origine naturale, non potevano e non possono formare oggetto di proprietà privata e neppure di altro godimento privato e non alle condizioni a tal riguardo fissate dalla stessa legge (concessione amministrativa, ove possibile e così via).
In definitiva, va rilevato che l'appartenenza di un bene al demanio naturale marittimo
(necessario) si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge, e ciò indipendentemente da atti ricognitivi dell'amministrazione o da formalità pubblicitarie". In definitiva, sul punto, la Corte di merito sostiene, da un lato, che anche in base alla normativa previgente la laguna (e quindi le valli da pesca) era considerata demanio pubblico, e, dall'altro lato, che tale demanialità trova conferma nella vigente legislazione in relazione alle caratteristiche fisiche della laguna (e con essa delle valli da pesca), con particolare riferimento all'art. 28 c.n., lett. b) ed ai relativi collegamenti funzionali con il mare. Tale ratio non è di per sé censurabile (e "resiste" alle censure della società ricorrente), pur se la Corte ritiene di ampliarla ed integrarla con ulteriori argomentazioni, in virtù del sistema pluralistico delle fonti del diritto civile con particolare riferimento alla Costituzione.
[…] Il richiamo all'art. 42 Cost., come effettuato dalla società ricorrente, coinvolge non solo la prospettata (e non condivisibile) tesi della necessità di un intervento "provvedimentale" dello Stato per attribuire natura demaniale ad un bene, oltre la mera classificazione in via legislativa, ma pone l'esigenza (proprio al fine della suddetta necessaria integrazione della motivazione dell'impugnata decisione) di rivisitare in via interpretativa il sistema normativo vigente, con particolare riferimento ai dati costituzionali, al fine della individuazione dei criteri indispensabili per attribuire natura "non privata" ad un bene immobile.
La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede ancora, almeno nelle sue linee fondamentali, nel codice civile (artt. 822 – 831) il quale, com'è noto, con una classificazione non del tutto soddisfacente, divide i beni pubblici, ossia i beni "appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici", in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili.
pagina 11 di 17 I beni demaniali, elencati nell'art. 822 c.c. secondo un criterio di tassatività, hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art. 824
c.c.). Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (cd. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822 c.c., comma 1).
Il regime giuridico di tali beni, contenuto nell'art. 823 c.c. prevede che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che vuol dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, né possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili.
Inoltre, la disciplina del demanio marittimo si completa con la normativa di cui agli artt. 28 e
35 c.n.; in particolare, l'art. 28 c.n., comma 1, lett. c, stabilisce che fanno parte del demanio marittimo "le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare". […] il solo aspetto della "demanialità" non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato, risultano funzionali ad interessi della stessa collettività.
In tal modo, risultando la collettività costituita da persone fisiche, l'aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell'umana personalità. Ed è appunto in tale seconda prospettiva che vanno inquadrate le cd. valli da pesca che, in virtu' di un'indagine svolta dal giudice di merito e documentata da ampia motivazione della sentenza in esame, presentano (con esclusione delle zone emerse dall'acqua) una funzionalità e una finalità pubblica - collettivistica;
afferma, infatti, la Corte di merito che "si sottolinea infine che gli spazi acquei in contesa sono naturalmente idonei a soddisfare pienamente i caratteri ora richiesti dall'art. 28 c.n., lett. b, trattandosi di bacini di acqua salsa o salmastra che almeno pagina 12 di 17 durante una parte dell'anno ben possono comunicare liberamente con il mare, seppure con l'azionamento dei meccanismi idraulici approntati dai privati. Infatti, i requisiti della demanialità persistono sulla scorta della legislazione vigente, trattandosi in un bacino acqueo rimasto pur sempre in collegamento con la laguna aperta e quindi con il mare, nonostante la realizzazione di sbarramenti più efficienti rispetto alle antiche "cogolere"; permane anche l'idoneità a soddisfare gli usi marittimi, in particolare la pesca e la navigazione (quest'ultima, ovviamente, solo con modeste imbarcazioni). […] la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l'espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell'inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici".
Dunque, la "demanialità" esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perché è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione.
Sicché, al fine di riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si discute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve tener conto in modo specifico del duplice aspetto finalistico e funzionale che connota la categoria dei beni in questione. Ne consegue ancora che la titolarità dello Stato (come Stato - collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.
Del resto, tale impostazione già ha avuto nella stessa giurisprudenza della Cassazione delle preliminari "intuizioni" e previsioni come quando (tra le altre Cass. nn. 1863/1984 e
1300/1999) si è affermato che agli effetti dell'art. 28 c.n., lett. B), secondo cui fanno parte del demanio (necessario) marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano "liberamente" con il mare, l'indispensabile elemento fisico- morfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata pagina 13 di 17 attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per se' solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico - funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rilevando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire i pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico. In definitiva, le valli da pesca configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali. Detta natura di tali beni
(come del resto per tutti i beni pubblici) ha la sua origine costitutiva nella legge, quale ordinamento composto da una pluralità di fonti (in particolar modo la Costituzione con le norme sopra richiamate), sulla base della sussistenza "all'attualità" di determinate caratteristiche (fisiche - geografiche) in concreto previste dal legislatore, e prescinde quindi da disposizioni e provvedimenti di ordine amministrativo, come già affermato da questa Corte (in particolare, Cass. n. 1228/1990, ove si afferma che l'inclusione di un bene nel demanio naturale discende della presenza delle connotazioni fisiche al riguardo considerate dalla legge, indipendentemente da atti ricognitivi o formalità pubblicitarie).
Non rilevano anche, trattandosi di beni comunque dello Stato, eventuali atti privatistici di trasferimento di detti beni risultando nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto degli atti stessi, come pure eventuali comportamenti "concludenti" posti in essere dalla pubblica amministrazione mediante suoi funzionari in quanto illeciti perché ovviamente contra legem
(con tale argomento evidenziandosi in particolare l'infondatezza del secondo motivo).
Infine, sul punto, va ricordato che lo stesso legislatore ordinario, in particolare con la L. n.
366 del 1963 (e già con la L. n. 191 del 1937, di conversione del D.L. n. 1853 del 1936, poi abrogata) ha previsto specificamente la tutela della laguna in un ambito pubblicistico (art. 1) e il collegamento funzionale tra "valli" e laguna veneta in relazione alla pesca.”
pagina 14 di 17 I principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza appena citata, confermati dalla giurisprudenza successiva, conducono pianamente a riconoscere l'appartenenza al demanio marittimo degli specchi d'acqua salmastra ubicati nell'area e dei relativi canali di collegamento con valli da pesca lagunari e con la laguna aperta.
A conclusioni non difformi deve pervenirsi per i mappali n. 14, 247, 242, 244, 24, i quali – parimenti ubicati all'interno della conterminazione lagunare – hanno consistenza di argini, costruiti dall'uomo in area demaniale e volti ad espletare funzioni idrauliche in relazione al medesimo demanio marittimo.
Che argini siffatti siano ricompresi nel demanio marittimo è stato confermato a più riprese dalla
Suprema Corte, laddove è stato statuito che “le Sezioni Unite di questa Corte, nella citata sentenza n. 3937 del 2011, hanno già convalidato l'affermazione del giudice del merito, resa in una vicenda similare, secondo cui la chiusura della valle con la costruzione di argini con chiaviche non è idonea a determinare un'effettiva separazione dal resto della laguna, in quanto la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l'espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell'inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici. In sostanza, gli ostacoli non naturali frapposti alla libera espansione del mare non sono idonei, ex se, a trasformare il demanio in allodio.” (così Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2016, n. 26799, in conformità alle ulteriori sentenze del 2016 supra citate).
Del resto, è del tutto consolidato il principio per cui “la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l'espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell'inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici” (così la citata Cass., Sez. Un. 14 febbraio 2011, n. 3665).
In definitiva, gli argini che – come nella specie – sono stati costruiti dall'uomo su aree soggette a sommersione, allo scopo di limitare l'espansione delle acque lagunari, rivestono la medesima natura demaniale propria di queste ultime, tanto alla luce del principio giurisprudenziale poc'anzi riportato, quanto in base all'istituto dell'accessione (artt. 934 ss. c.c.).
pagina 15 di 17 Al contempo, è pacifico che gli argini costituiscano pertinenza degli specchi e dei corsi d'acqua che delimitano, ed è del tutto consolidato il principio di appartenenza al demanio marittimo delle pertinenze delle acque marine e lagunari (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI, 4 marzo
2022, n. 7223 e Sez. II, 12 luglio 2018, n. 18511), in perfetta armonia con quanto sostenuto da giurisprudenza costante in relazione al demanio idrico.
Tra le tante pronunce volte ad affermare il carattere demaniale degli argini – in ragione tanto della propria morfologia quanto della propria funzione – al pari dei corsi d'acqua che delimitano, può essere citata Cass. civ., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19366, la quale dopo aver affermato che “Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi”, ha precisato anche che
“del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza, sicché, pur non essendo permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie. Tale rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la cessazione della demanialità”.
Non potendo dubitarsi del fatto che gli argini eretti per separare gli specchi acquei lagunari e per proteggere porzioni di territorio dall'avanzata delle maree siano provvisti di una siffatta funzione pertinenziale, deve giocoforza riconoscersene la natura demaniale.
Considerando che parte attrice non ha contestato l'appartenenza al demanio marittimo degli immobili rivendicati con l'atto di intervento presentato dall (restando Controparte_4
estranei all'oggetto della domanda i rimanenti beni appartenenti agli come descritti Per_4 alle pp. 2 e 3 della integrazione alla consulenza tecnica di ufficio depositata il 2 giugno 2025), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Appare congruo ripartire equamente tra le parti l'onorario del CTU dr. per le Persona_2 integrazioni del proprio elaborato depositate il 14 marzo 2025 e il 2 giugno 2025, liquidato pagina 16 di 17 come da separato provvedimento in dato odierna in € 3.764,03 per onorari e € 499,03 per spese oltre accessori di legge.
PQM
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando sulle domande formulate nell'atto di intervento depositato dall in data 16 settembre 2024, come precisate nel Controparte_4
foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 14 luglio 2025, così statuisce:
1)accerta e dichiara la natura demaniale dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp. 14, 16, 24, 242, 244, 247, nonché dei beni catastalmente censiti sub Catasto Terreni del Comune di Cavallino Treporti, Foglio 3, mapp.
694 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 15), 688, 693 (relativi ad aree in precedenza ricomprese nel mapp. 17), 687 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 23), 680 (relativo ad area in precedenza ricompresa nel mapp. 28);
2)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
3)pone a carico di e dell' per giusta metà le spese Parte_1 Controparte_4
della CTU, liquidate come da separato provvedimento in dato odierna in € 3.764,03 per onorari e € 499,03 per spese, oltre cpa e iva come per legge;
4)compensa integralmente le spese di lite per quanto attiene le questioni definite con la presente sentenza parziale.
Riserva di adottare separato provvedimento in ordine al prosieguo della causa.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Paola Fracassi
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