Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1412
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento per insussistenza del presupposto oggettivo

    La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni della ricorrente, accertando l'errata indicazione catastale e la conseguente insussistenza del presupposto oggettivo. Ha inoltre preso atto dell'annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore.

  • Accolto
    Annullamento per insussistenza del presupposto oggettivo

    La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni della ricorrente, accertando l'errata indicazione catastale e la conseguente insussistenza del presupposto oggettivo. Ha inoltre preso atto dell'annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento degli atti impugnati da parte dell'ente impositore.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1412
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1412
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo