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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1412/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4375/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Salvo D'Acquisto 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261425 TASI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31883 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 963/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1con atto depositato l'11.2.2025 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn. 261425 e 31883, con cui le veniva richiesto il pagamento rispettivamente per la TASI e IMU anno 2019, oltre sanzioni e interessi, per due immobili in Ardea, Indirizzo_1 (in catasto al Daticatastali_1 e Daticatastali_2, sub Daticatastali_3-Daticatastali_4). --------------- Esponeva in fatto di aver acquistato con atto Not. Ruffolo del 22.2.1974 un appezzamento di terreno (lotto n. 1196 di mq.
1.000 in Comune di Ardea, loc. “Nuova Florida”), su cui erano stati realizzati tre manufatti per i quali successivamente otteneva concessioni edilizie in sanatoria. Da qui il primo fondo con sovrastante fabbricato (al NCEU Daticatastali_5) veniva alienato il 7.4.1989 con atto Not. Terzi;
il secondo (al NCEU Daticatastali_6, poi soppressa e confluita nella Daticatastali_2) era venduto il 9.4.2019 con atto Not. Pinardi e distinto con i Daticatastali_3-Daticatastali_4. Con le due suddette vendite la ricorrente non risultava più proprietaria di alcun bene nel Comune di Ardea. Chiariva che, per un errore in sede di trascrizione catastale, era stata riportata la Daticatastali_1 in luogo di quella corretta Daticatastali_6 successivamente aggiornata. Dunque, sosteneva la ricorrente, le era stato richiesto il pagamento su di un fabbricato insistente sulla Daticatastali_1, ma mai realizzato e non di sua proprietà. Ed infatti, alla luce di quanto anzi dedotto, per l'unico immobile di sua proprietà nel periodo 1.1.2019-9.4.2019 (in catasto al Daticatastali_2
, sub Daticatastali_4-Daticatastali_3) aveva versato nei termini l'IMU e la TASI. -------- Eccepiva l'omessa produzione in giudizio della procura rilasciata dal Comune di Ardea alla Municipia S.p.A., l'annullabilità degli accertamenti per mancata instaurazione del contraddittorio e omessa indicazione dell'ufficio giudiziario competente, nonché per difetto del presupposto oggettivo in ragione sia dell'inesistenza del bene indicato come tassabile sia per pagamento del dovuto per l'unico bene fino alla vendita (9.4.2019). ------------------------------------------------- Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati. ---------------- La Municipia S.p.A, concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Ardea, con controdeduzioni del 27.6.2025 sosteneva la legittimità del proprio operato, nulla deduceva in ordine all'erronea indicazione della p.lla Daticatastali_1 in luogo della Daticatastali_6 e chiedeva il rigetto del ricorso. -------------------------------------------------------- Con successiva istanza la ricorrente dava atto dell'intervenuto annullamento di entrambi gli accertamenti (v. docc. in atti) e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. ------------------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato. ----------------------------------------------- La ricorrente, con dovizia di particolari, ha rappresentato la situazione degli immobili sotto il profilo cronologico dall'acquisto del terreno alla vendita dei fabbricati su di esso edificati, specificando l'errata indicazione della Daticatastali_1 in luogo della Daticatastali_1 (poi soppressa e confluita nella Daticatastali_2), come accertato in sede di concessione edilizia e rettificato il numero di particella. Ha prodotto relativa documentazione sia degli atti di trasferimento, sia della concessione edilizia in sanatoria, della visura storico-catastale e delle ricevute di pagamento in acconto e saldo per i tributi richiesti e limitatamente al periodo antecedente alla vendita del 9.4.2019. --------------------- Ha fornito, così, ampia prova della fondatezza delle sue argomentazioni, per cui il ricorso merita accoglimento. ----------------------------- Con istanza successiva, dando atto che nel frattempo erano stati emessi i provvedimenti di annullamento degli accertamenti, già prodotti in atti dal 4.3.2025, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. -------- Appare speciosa la linea difensiva della Municipia S.p.A., che nelle controdeduzioni ha concluso per il rigetto del ricorso, allorquando ben quattro mesi prima erano stati annullati gli accertamenti gravati. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo. ---------- Attesi i provvedimenti di annullamento degli accertamenti impugnati, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. --------------------------- La Corte osserva che in ordine agli atti di annullamento, comunicati dopo la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere. ----------------- Invero, attesa la domanda della ricorrente in calce al ricorso e reiterata in udienza in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno subiecta materiaprocedere ad un'analisi dell'istituto in , considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di autotutela sia emesso a seguito di ius superveniens una fattispecie estintiva o di un o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima ipotesi che trova ingresso il principio della “soccombenza virtuale”. Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato i provvedimenti di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, risalente a molti anni prima e, quindi, concretando una situazione che il Comune ben poteva conoscere con semplice consultazione degli atti ipo-catastali. ------------------------------ Ne consegue che gli avvisi non avrebbero dovuto essere emessi per insussistenza del presupposto oggettivo e che i provvedimenti di annullamento sono stati comunicati solo in pendenza del giudizio, per cui la ricorrente si è avvalsa dell'assistenza tecnica. -------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti in solido e liquidate come in dispositivo. ------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 1.000,00, oltre rimborso CU, spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1
, dichiaratosi antistatario. --------------------------------- Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
PP AN CA firmato digitalmente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4375/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Salvo D'Acquisto 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261425 TASI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31883 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 963/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1con atto depositato l'11.2.2025 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn. 261425 e 31883, con cui le veniva richiesto il pagamento rispettivamente per la TASI e IMU anno 2019, oltre sanzioni e interessi, per due immobili in Ardea, Indirizzo_1 (in catasto al Daticatastali_1 e Daticatastali_2, sub Daticatastali_3-Daticatastali_4). --------------- Esponeva in fatto di aver acquistato con atto Not. Ruffolo del 22.2.1974 un appezzamento di terreno (lotto n. 1196 di mq.
1.000 in Comune di Ardea, loc. “Nuova Florida”), su cui erano stati realizzati tre manufatti per i quali successivamente otteneva concessioni edilizie in sanatoria. Da qui il primo fondo con sovrastante fabbricato (al NCEU Daticatastali_5) veniva alienato il 7.4.1989 con atto Not. Terzi;
il secondo (al NCEU Daticatastali_6, poi soppressa e confluita nella Daticatastali_2) era venduto il 9.4.2019 con atto Not. Pinardi e distinto con i Daticatastali_3-Daticatastali_4. Con le due suddette vendite la ricorrente non risultava più proprietaria di alcun bene nel Comune di Ardea. Chiariva che, per un errore in sede di trascrizione catastale, era stata riportata la Daticatastali_1 in luogo di quella corretta Daticatastali_6 successivamente aggiornata. Dunque, sosteneva la ricorrente, le era stato richiesto il pagamento su di un fabbricato insistente sulla Daticatastali_1, ma mai realizzato e non di sua proprietà. Ed infatti, alla luce di quanto anzi dedotto, per l'unico immobile di sua proprietà nel periodo 1.1.2019-9.4.2019 (in catasto al Daticatastali_2
, sub Daticatastali_4-Daticatastali_3) aveva versato nei termini l'IMU e la TASI. -------- Eccepiva l'omessa produzione in giudizio della procura rilasciata dal Comune di Ardea alla Municipia S.p.A., l'annullabilità degli accertamenti per mancata instaurazione del contraddittorio e omessa indicazione dell'ufficio giudiziario competente, nonché per difetto del presupposto oggettivo in ragione sia dell'inesistenza del bene indicato come tassabile sia per pagamento del dovuto per l'unico bene fino alla vendita (9.4.2019). ------------------------------------------------- Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati. ---------------- La Municipia S.p.A, concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Ardea, con controdeduzioni del 27.6.2025 sosteneva la legittimità del proprio operato, nulla deduceva in ordine all'erronea indicazione della p.lla Daticatastali_1 in luogo della Daticatastali_6 e chiedeva il rigetto del ricorso. -------------------------------------------------------- Con successiva istanza la ricorrente dava atto dell'intervenuto annullamento di entrambi gli accertamenti (v. docc. in atti) e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. ------------------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato. ----------------------------------------------- La ricorrente, con dovizia di particolari, ha rappresentato la situazione degli immobili sotto il profilo cronologico dall'acquisto del terreno alla vendita dei fabbricati su di esso edificati, specificando l'errata indicazione della Daticatastali_1 in luogo della Daticatastali_1 (poi soppressa e confluita nella Daticatastali_2), come accertato in sede di concessione edilizia e rettificato il numero di particella. Ha prodotto relativa documentazione sia degli atti di trasferimento, sia della concessione edilizia in sanatoria, della visura storico-catastale e delle ricevute di pagamento in acconto e saldo per i tributi richiesti e limitatamente al periodo antecedente alla vendita del 9.4.2019. --------------------- Ha fornito, così, ampia prova della fondatezza delle sue argomentazioni, per cui il ricorso merita accoglimento. ----------------------------- Con istanza successiva, dando atto che nel frattempo erano stati emessi i provvedimenti di annullamento degli accertamenti, già prodotti in atti dal 4.3.2025, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. -------- Appare speciosa la linea difensiva della Municipia S.p.A., che nelle controdeduzioni ha concluso per il rigetto del ricorso, allorquando ben quattro mesi prima erano stati annullati gli accertamenti gravati. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo. ---------- Attesi i provvedimenti di annullamento degli accertamenti impugnati, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. --------------------------- La Corte osserva che in ordine agli atti di annullamento, comunicati dopo la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere. ----------------- Invero, attesa la domanda della ricorrente in calce al ricorso e reiterata in udienza in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno subiecta materiaprocedere ad un'analisi dell'istituto in , considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di autotutela sia emesso a seguito di ius superveniens una fattispecie estintiva o di un o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima ipotesi che trova ingresso il principio della “soccombenza virtuale”. Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato i provvedimenti di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, risalente a molti anni prima e, quindi, concretando una situazione che il Comune ben poteva conoscere con semplice consultazione degli atti ipo-catastali. ------------------------------ Ne consegue che gli avvisi non avrebbero dovuto essere emessi per insussistenza del presupposto oggettivo e che i provvedimenti di annullamento sono stati comunicati solo in pendenza del giudizio, per cui la ricorrente si è avvalsa dell'assistenza tecnica. -------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti in solido e liquidate come in dispositivo. ------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 1.000,00, oltre rimborso CU, spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1
, dichiaratosi antistatario. --------------------------------- Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
PP AN CA firmato digitalmente