Art. 5.
Fermo restando il disposto dell' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, ai proprietari delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, che non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto l'aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione civile si applica la soprattassa di lire 1.500.000; la stessa sanzione si applica ai proprietari che, avendo richiesto tempestivamente l'aggiornamento della carta di circolazione, non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto al Pubblico registro automobilistico la conseguente annotazione. In ogni caso i predetti soggetti sono altresi' tenuti a corrispondere la tassa speciale relativa al periodo fisso nel corso del quale e' accertata la violazione.
I soggetti indicati nell'articolo precedente che non adempiono alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti al pagamento della pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.
Alla tassa, alle soprattasse e alle pene pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , nonche' quelle concernenti le tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 , e al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , anche per quanto concerne l'omesso o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti e l'accertamento delle infrazioni.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo gli uffici della Motorizzazione civile e quelli del Pubblico registro automobilistico sono tenuti a comunicare all'Ufficio del registro competente in base alla residenza del proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione, le irregolarita' da essi constatate in sede di aggiornamento della carta di circolazione o di annotazione dello stesso aggiornamento.
Fermo restando il disposto dell' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, ai proprietari delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, che non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto l'aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione civile si applica la soprattassa di lire 1.500.000; la stessa sanzione si applica ai proprietari che, avendo richiesto tempestivamente l'aggiornamento della carta di circolazione, non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto al Pubblico registro automobilistico la conseguente annotazione. In ogni caso i predetti soggetti sono altresi' tenuti a corrispondere la tassa speciale relativa al periodo fisso nel corso del quale e' accertata la violazione.
I soggetti indicati nell'articolo precedente che non adempiono alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti al pagamento della pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.
Alla tassa, alle soprattasse e alle pene pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , nonche' quelle concernenti le tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 , e al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , anche per quanto concerne l'omesso o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti e l'accertamento delle infrazioni.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo gli uffici della Motorizzazione civile e quelli del Pubblico registro automobilistico sono tenuti a comunicare all'Ufficio del registro competente in base alla residenza del proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione, le irregolarita' da essi constatate in sede di aggiornamento della carta di circolazione o di annotazione dello stesso aggiornamento.