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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 60/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Francesco Meiffret, per procura in atti reclamante
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Maria Dona, per procura in atti reclamata
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.
CONCLUSIONI
Per il reclamante: come da ricorso depositato in data 1.3.24.
Per la reclamata: come da memoria depositata in data 29.4.24.
FATTI DI CAUSA
La IG , dipendente della Parte_1 Controparte_1
, ha impugnato il licenziamento per giusta causa,
[...]
emesso a suo carico dalla datrice di lavoro in data 31.12.21, eccependo la nullità dello stesso per non aver mai ricevuto la comunicazione di alcun provvedimento in forma scritta, negando comunque anche nel merito la fondatezza dei fatti addebitati.
Il Tribunale di Imperia, con ordinanza in data 26.11.22, ha respinto la domanda di nullità del licenziamento, ritenendo documentata la regolare notifica del licenziamento scritto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel merito ha però escluso non solo gli estremi della giusta causa, ma anche di un giustificato motivo soggettivo, considerando di conseguenza illegittimo il licenziamento ai sensi del comma quinto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Il Tribunale ha quindi dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 20 mensilità, somma nel frattempo corrisposta alla IG , come Pt_1
documentato dalla CP_1
La ricorrente ha proposto opposizione avverso tale ordinanza, insistendo sulla sua richiesta di nullità del licenziamento, opposizione proposta anche dalla , la quale ha continuato a Controparte_1
sostenere l'insussistenza di un licenziamento orale e, comunque, in via subordinata, ha evidenziato il mancato esperimento di procedura giudiziale avverso quello che la stessa IG , nel suo ricorso, aveva Pt_1 qualificato come “secondo licenziamento”, quindi sostenendo che la lavoratrice avrebbe potuto al più ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni dalla data dell'asserito licenziamento orale, alla data della comunicazione del “secondo licenziamento”.
Dopo aver disposto la riunione dei due ricorsi, il Giudice di primo grado ha proposto alle parti “l'abbandono della causa a fronte della corresponsione alla ricorrente dell'importo netto di euro 26.000,00 (effettuando le dovute compensazioni con le somme già corrisposte) oltre spese legali”, proposta accettata dalla ma non dalla ricorrente. CP_1
Con sentenza n. 12 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia ha escluso che fosse intervenuta una regolare notifica alla ricorrente del
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licenziamento e quindi ha revocato l'ordinanza opposta ed ha dichiarato “la nullità del licenziamento orale”, ma, accogliendo la tesi subordinata della ha ritenuto che il “secondo licenziamento”, non essendo stato CP_1
impugnato, si dovesse ritenere definitivo e quindi ha condannato la a corrispondere alla ricorrente solo “le retribuzioni dovute dalla CP_1
data del licenziamento orale sino al successivo licenziamento dell'8.2.2022”, di conseguenza solo per un mese ed otto giorni.
La ricorrente impugna la sentenza, chiedendo “la riforma parziale del capo
3) del dispositivo ... nella parte in cui ha limitato gli effetti della nullità del licenziamento orale sino al 08.02.2022”.
Con il primo motivo si contesta che il licenziamento disciplinare decorra dalla comunicazione dello stesso in data 8.2.22, secondo la ricorrente l'interruzione effettiva del rapporto di lavoro è dovuta al licenziamento orale i cui effetti sono successivi rispetto all'asserito secondo licenziamento comunicato in data 8.2.22, in quanto gli “effetti del presunto autonomo secondo licenziamento disciplinare ... sono stati superati per fatti concludenti ....”.
Con il secondo motivo si contesta che “la comunicazione” in data 8.2.22 possa essere qualificata come un “secondo licenziamento autonomo”, essendo invece “un tentativo di sanare, con una seconda comunicazione, il licenziamento orale per il quale pendeva già un procedimento”.
Con il terzo motivo, in via subordinata, si lamenta la violazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, avendo il Giudice di primo grado disposto un
“risarcimento inferiore a 5 mensilità”.
Con il quarto motivo, la ricorrente insiste nelle domande subordinate alla domanda di reintegrazione ed in tutte le istanze istruttorie formulate.
Si costituisce la convenuta, chiedendo di dichiarare CP_1
inammissibile o di respingere l'impugnazione, in ogni caso confermando la sentenza di primo grado.
All'udienza del 4.7.24 le parti hanno chiesto un rinvio pendendo trattative.
Alla successiva udienza del 19.9.24, questa Corte ha esperito il tentativo di
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conciliazione nei seguenti termini: “diritto della sig.ra a trattenere Pt_1 una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR e obbligo di restituzione di quanto percepito in eccedenza;
compensazione delle spese del presente grado”, le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la proposta.
All'udienza del 23.1.25, il difensore della reclamante ha riferito che la stessa non ha accettato la proposta, invece accettata dalla reclamata, come dichiarato dal presidente della stessa, la causa è stata quindi discussa dalle parti e questa Corte si è riservata la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il reclamo può essere solo parzialmente accolto, risultando fondato solo il terzo motivo dello stesso, con il quale, giustamente, si lamenta la violazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, avendo il Giudice di primo grado disposto un “risarcimento inferiore a 5 mensilità”.
In effetti, la sentenza di primo grado non è stata impugnata laddove ha dichiarato “la nullità del licenziamento orale”, con relativo passaggio in giudicato di tale statuizione.
Di conseguenza, ai sensi del secondo comma del predetto art. 18, trattandosi di “nullità del licenziamento orale”, “... la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto”, mentre il Giudice di primo grado ha pacificamente disposto un risarcimento del danno in misura inferiore a cinque mensilità, cioè, come detto, per un mese ed otto giorni.
Si deve quindi condannare la a Controparte_1
corrispondere alla IG un'indennità risarcitoria pari a 5 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, alla luce della fondatezza di questo motivo di reclamo, l'unico, tra l'altro, su cui la non ha CP_1
espresso alcuna osservazione critica.
Osservazioni critiche, invece, giustamente precisate dalla reclamata sugli altri motivi del reclamo, in effetti infondati.
Tale infondatezza discende da dirimenti dati pacifici e non contestati.
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La IG non ha mai contestato di aver ricevuto, in data 8.2.22, a Pt_1
mezzo ufficiale giudiziario, la notifica del licenziamento scritto.
Tale licenziamento non è stato impugnato in via giudiziale e quindi è divenuto definitivo e non più contestabile.
Come giustamente osservato dalla Fondazione reclamata, il licenziamento scritto, non essendo stato impugnato si deve necessariamente ritenere pienamente e definitivamente efficace, quindi non si possono più in oggi considerare suoi ipotetici vizi, come invece pretenderebbe di fare la IG
con il secondo e con il quarto motivo del suo reclamo. Pt_1
L'unico modo, per dare rilievo ai prospettati elementi di illegittimità del licenziamento, sarebbe stato impugnarlo in via giudiziale, azione pacificamente non intrapresa dalla ricorrente.
Tale impugnazione risulta essere invece avvenuta nel caso esaminato dalla
Corte d'Appello di Torino e deciso con la sentenza del 24.10.23, citata dalla reclamante: in quel caso il lavoratore aveva, infatti, impugnato non solo il primo licenziamento “orale”, ma anche il secondo licenziamento “scritto”, quindi anche di quest'ultimo era stato possibile valutare i denunciati profili di illegittimità.
Infondato anche il primo motivo del reclamo, il primo licenziamento
“orale”, come detto, è stato definitivamente considerato “nullo”, quindi non ha potuto avere alcun valido e tanto meno definitivo effetto impeditivo della prosecuzione del rapporto di lavoro, solo con il successivo e definitivo licenziamento il rapporto di lavoro si è irrimediabilmente interrotto.
Assorbito ed irrilevante il quarto ed ultimo motivo di appello, relativo alle domande subordinate ed alle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, alla luce delle precedenti argomentazioni di questa Corte.
Si deve altresì condannare la IG a restituire quanto già Parte_1 percepito in eccedenza, in esecuzione dell'ordinanza 26.11.22 del Tribunale di Imperia, avendo la reclamata allegato documentazione CP_1
attestante i relativi due bonifici a favore della stessa IG , per Pt_1
una somma maggiore alla predetta indennità risarcitoria decisa da questa
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Corte.
Infine, in ordine alle spese del giudizio, le stesse possono essere parzialmente compensate, alla luce, da un lato, della prevalente soccombenza della reclamata, ma dall'altro lato del solo accoglimento della domanda subordinata della ricorrente e del rifiuto, da parte di quest'ultima, delle proposte conciliative formulate sia in primo che in secondo grado, proposte invece accettate dalla CP_1
Si ritiene quindi congruo disporre la compensazione delle spese per due terzi e condannare per il restante terzo la liquidando le stesse CP_1
come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento del reclamo, condanna la a corrispondere a Controparte_1
un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data della comunicazione dell'interruzione del rapporto di lavoro all'Ufficio per l'Impiego al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, e per l'effetto condanna a restituire quanto Parte_1 percepito in eccedenza, in esecuzione dell'ordinanza 26.11.2022 del
Tribunale di Imperia.
Condanna la a rifondere a Controparte_1
un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1 liquidate per l'intero in euro 5.000,00 per il primo grado ed in euro 4.800 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, compensati i restanti due terzi.
Così deciso il 23.1.25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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