Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
>
Versione
7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 317-bis.
(( Rapporti con gli ascendenti.)) ((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.))
(( Rapporti con gli ascendenti.)) ((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.))
Commentari • 288
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 251.23984
[…] Giurisprudenza, 9922 - pubb. 22/01/2014 Famiglia non fondata sul matrimonio, art. 317-bis c.c. e provvedimenti provvisori Tribunale Milano, 25 Giugno 2013. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Potenza, sentenza 31/10/2024, n. 89Provvedimento: […] ai sensi dell'art. 317 bis c.c., nell'interesse dei minori: […] Il procedimento si è aperto con ricorso proposto dai nonni paterni, ai sensi dell'art.317 bis c.c., i quali lamentano che, a seguito della morte del proprio figlio, padre dei minori, non abbiano più potuto vedere questi ultimi, in quanto la madre ha deciso di trasferirsi da RA (AV) aLeggi di più...
- trasferimento residenza·
- art. 317 bis c.c.·
- diritto di visita dei nonni·
- servizio sociale·
- conflittualità tra genitori e nonni·
- compensazione spese giudizio·
- pregiudizio per i minori·
- morte del genitore