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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2778/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._1
(BA) il 30/05/1984 Con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinare al Comune di Brindisi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
* OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Pag. 1 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Persona_1 Per_2 all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi.
3. L'immobile ed il box siti in Novara Viale Piazza D'Armi n.32-34 rispettivamente censiti al NCEU dello stesso Comune foglio 116 mapp 107 sub 63 e sub 43 di comproprietà dei coniugi vengono assegnati alla signora che ivi abiterà con i figli. CP_1
4. Le rate del mutuo nn.62927/19716 del 20/4/20 a rogito Notaio verranno pagate Persona_3 dalla signora mediante rimborso del relativo ammontare al bonifico bancario CP_1 Pt_1 Iban: IBAN: [...] entro il 5 di ogni mese sino alla vendita dell'immobile il cui ricavato, estinto il mutuo se ancora in essere, verrà diviso al 50%.
5. La signora si obbliga ad intestarsi tutte le utenze relative al predetto immobile non appena il CP_1 signor lascerà l'immobile. CP_2
6. I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale ivi verranno lasciati ed assegnati definitivamente in proprietà alla signora CP_1
7. I figli minori staranno a settimane alterne dal lunedì al martedì con la madre, dal mercoledì al giovedì con il padre e dal venerdì alla domenica con la madre, la settimana successiva dal lunedì al martedì con il padre, dal mercoledì al giovedì con la madre e dal venerdì alla domenica con il padre, e così via. Il genitore a cui spetta tenere i figli andrà a prenderli all'uscita da scuola od a casa dell'altro genitore nei giorni festivi. I figli minori staranno con il padre durante le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, nonché a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro genitore;
15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive. Qualora vi sia una sovrapposizione del periodo di ferie dei genitori, i minori trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre.
8. Il signor verserà alla signora un mantenimento mensile di euro 430 (quattrocentotrenta), Pt_1 CP_1 suddivis ente tra i due figli ro 215 (duecentoquindici) per ciascun figlio. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese. L'importo del mantenimento mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e verrà versato con bonifico bancario Iban: [...];
9. Il sig. verserà il 50 % delle spese straordinarie per i figli come indicate nel Protocollo Parte_1 applic di Torino, ad accezione della retta per la scuola dei figli che verrà versata sempre per la quota del 50% solo successivamente alla vendita dell'immobile;
10. Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla madre, sig.ra , sino alla di Controparte_1 vendita dell'immobile e del box siti in Novara Viale Piazza D'Armi n. à dei coniugi, mentre successivamente verranno percepiti al 50% ciascuno;
11. il signor qualora dovesse assentarsi e quindi non tenere i figli con sé per periodi superiori ai 20 giorni Pt_1 consecuti mese, verserà per ogni mese in cui detta assenza dovesse verificarsi alla signora CP_1 l'importo di €200,00 quale ulteriore contributo al mantenimento dei minori.
12. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.”
Pag. 2
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in Brindisi, in data 8.9.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 144, parte II, serie A, anno 2016. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 29.12.17 ed in data Persona_1 Per_2
28.12.22; La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) in data 30/05/1984 e , nata Controparte_1 in MESAGNE (BR) in data 03/09/1984;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2778/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._1
(BA) il 30/05/1984 Con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinare al Comune di Brindisi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
* OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Pag. 1 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Persona_1 Per_2 all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi.
3. L'immobile ed il box siti in Novara Viale Piazza D'Armi n.32-34 rispettivamente censiti al NCEU dello stesso Comune foglio 116 mapp 107 sub 63 e sub 43 di comproprietà dei coniugi vengono assegnati alla signora che ivi abiterà con i figli. CP_1
4. Le rate del mutuo nn.62927/19716 del 20/4/20 a rogito Notaio verranno pagate Persona_3 dalla signora mediante rimborso del relativo ammontare al bonifico bancario CP_1 Pt_1 Iban: IBAN: [...] entro il 5 di ogni mese sino alla vendita dell'immobile il cui ricavato, estinto il mutuo se ancora in essere, verrà diviso al 50%.
5. La signora si obbliga ad intestarsi tutte le utenze relative al predetto immobile non appena il CP_1 signor lascerà l'immobile. CP_2
6. I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale ivi verranno lasciati ed assegnati definitivamente in proprietà alla signora CP_1
7. I figli minori staranno a settimane alterne dal lunedì al martedì con la madre, dal mercoledì al giovedì con il padre e dal venerdì alla domenica con la madre, la settimana successiva dal lunedì al martedì con il padre, dal mercoledì al giovedì con la madre e dal venerdì alla domenica con il padre, e così via. Il genitore a cui spetta tenere i figli andrà a prenderli all'uscita da scuola od a casa dell'altro genitore nei giorni festivi. I figli minori staranno con il padre durante le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, nonché a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro genitore;
15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive. Qualora vi sia una sovrapposizione del periodo di ferie dei genitori, i minori trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre.
8. Il signor verserà alla signora un mantenimento mensile di euro 430 (quattrocentotrenta), Pt_1 CP_1 suddivis ente tra i due figli ro 215 (duecentoquindici) per ciascun figlio. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese. L'importo del mantenimento mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e verrà versato con bonifico bancario Iban: [...];
9. Il sig. verserà il 50 % delle spese straordinarie per i figli come indicate nel Protocollo Parte_1 applic di Torino, ad accezione della retta per la scuola dei figli che verrà versata sempre per la quota del 50% solo successivamente alla vendita dell'immobile;
10. Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla madre, sig.ra , sino alla di Controparte_1 vendita dell'immobile e del box siti in Novara Viale Piazza D'Armi n. à dei coniugi, mentre successivamente verranno percepiti al 50% ciascuno;
11. il signor qualora dovesse assentarsi e quindi non tenere i figli con sé per periodi superiori ai 20 giorni Pt_1 consecuti mese, verserà per ogni mese in cui detta assenza dovesse verificarsi alla signora CP_1 l'importo di €200,00 quale ulteriore contributo al mantenimento dei minori.
12. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.”
Pag. 2
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in Brindisi, in data 8.9.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 144, parte II, serie A, anno 2016. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 29.12.17 ed in data Persona_1 Per_2
28.12.22; La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) in data 30/05/1984 e , nata Controparte_1 in MESAGNE (BR) in data 03/09/1984;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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