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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa AR Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 311/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra: rappresentato e difeso dall'avv.to Michele IPPEDICO, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to in Ruvo di Puglia
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.236/2023, resa nel procedimento n.
9200414/2012, pronunciata in data 20.01.2023, depositata in data 23.01.2023
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale DIFONSO, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio degli avv.to in Altamura
APPELLATO
All'udienza collegiale del 24.09.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto del 05.03.2012 notificato in data 12.03.2012, intimava al Parte_1 fratello , il pagamento della complessiva somma di € 21.732,74 (con interessi Controparte_1 legali calcolati dal 10.06.2004), in virtù dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004 depositata in data 10.06.2004, munita di formula esecutiva apposta in data 31.01.2012.
In precedenza, era infatti accaduto che, aveva proposto reclamo dinanzi alla Controparte_1
Corte di Appello di Bari avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Trani del 25.02/12.03.2002 chiedendo, in riforma di quest'ultimo, di esser designato a subentrare al defunto genitore,
Pag. 1 di 9 , nell'assegnazione del podere contrassegnato al n.3 di ha 164,72,47 sito in agro Parte_2 di Corato, località “S. MAGNO”, già assegnato al de cuius dall'E.R.S.A.P.
Nello specifico, assumeva che l'originario assegnatario era deceduto lasciando a Controparte_1 sé superstite la moglie, e i figli , , AR, , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_1 Pt_1
e senza designare l'avente diritto a subentrare nell'assegnazione, e che nessun CP_5 CP_6 accordo era stato raggiunto tra i coeredi per una definizione concordata della successione nel rapporto. Il reclamante, quindi, rivendicava il proprio diritto, deducendo di aver coadiuvato il genitore nella coltivazione del predetto fondo e di essere nel possesso dei requisiti richiesti per il subentro, rivestendo egli la qualifica di coltivatore diretto, dedicando direttamente nonché abitualmente la propria attività di coltivazione dei fondi rustici condotti in affitto e non avendo altri fondi in proprietà.
Si costituivano e riproponendo tutte le istanze e Parte_1 CP_6 CP_2 CP_3 deduzioni presentate in primo grado.
Si costituivano altresì AR e , i quali chiedevano Persona_1 Persona_2 CP_7 di riconoscere il diritto di subentro in favore di insistendo, in subordine, per il Persona_1 riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità dovuta per l'aumento di valore conseguito dal fondo per gli effetti dei miglioramenti eseguiti dal de cuius, in ragione delle loro quote di eredità.
La Corte di Appello di Bari, accogliendo il reclamo proposto da con ordinanza Controparte_1 del 07.04.2004, designava quest'ultimo quale avente diritto a subentrare nell'assegnazione del podere, liquidando in euro 186.328,40 il credito complessivo vantato dai coeredi di Parte_2
, verso l'assegnatario del fondo, da ripartirsi secondo le quote ereditarie.
[...]
Conseguito il provvedimento di designazione dalla Corte di Appello di Bari, ed edotto dall'ente regionale che l'iter dell'assegnazione provvisoria non era più praticabile, dovendosi invece procedersi conformemente ai criteri introdotti dalla L.R. n.20 del 30.06.1999, con nota del 07.09.2010, richiedeva la cessione definitiva del suddetto podere in suo favore, per essere Controparte_1 manuale coltivatore della terra e possessore del podere successivamente al 23.06.1976, conformemente alle condizioni espressamente e tipicamente previste da detta normativa.
Quindi, terminato l'iter procedimentale, la Regione Puglia, con atto per notar del Per_3
20.09.2011 (rep. 74511/22282), vendeva e trasferiva, ai sensi della L.R. 20/1999 a CP_1
la piena ed esclusiva proprietà del fondo rustico de quo, costituente il podere n.3 dell'ex
[...]
E.R.S.A.P.
Con atto di precetto del 05.03.2012 notificato in data 12.03.2012, intimava al Parte_1 fratello , il pagamento della complessiva somma di euro 21.732,74 (di cui euro Controparte_1
17.745,56 per capitale – quota parte ereditaria), in virtù dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Bari del 07.04.2004 munita di formula esecutiva apposta in data 30.01.2012.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co.1 c.p.c. con domanda riconvenzionale,
adiva il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura – e formulava Controparte_1 opposizione al suddetto precetto, chiedendo, previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato:
“1) in via principale:
Pag. 2 di 9 a) previa dichiarazione di inefficacia del titolo posto a base del precetto opposto, dichiarare la somma intimata non dovuta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto opposto
2) in via subordinata:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, previa nullità e/o inefficacia del precetto opposto, dichiarare l'opposto tenuto, e per l'effetto condannarlo, al pagamento di favore dell'opponente della somma di € 7.740,08 per titoli e le ragioni innanzi indicate, oltre interessi;
b) in via subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale e per l'ipotesi di accertate ragioni di credito a favore dell'opposto, dichiarare lo stesso tenuto al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 7.740,08 e di disporre la compensazione tra le rispettive ragioni di credito e debito, ponendo a carico dell'opponente l'eventuale differenza;
3) condannare, in ogni caso, la parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
L'opponente eccepiva l'inefficacia del titolo posto alla base dell'atto di precetto notificatogli e l'inesigibilità di ogni pretesa ragione di credito da parte opposta.
L'opponente, nello specifico, eccepiva che, nella concreta fattispecie, alcun subentro nella assegnazione delle terre dell'ex E.R.S.A.P. era avvenuto in favore dell'odierno opponente che potesse rendere esigibile il credito come liquidato in favore dei coeredi esclusi.
Nella sostanza, infatti, era con l'atto per notar del 20.09.2011 che la Regione Puglia, Per_3 subentrata all'ex E.R.S.A.P., aveva ceduto e trasferito, ai sensi della L.R. n.20/99, in favore di la piena ed esclusiva proprietà del fondo costituente il podere n.3 in agro di Controparte_1
Corato alla C. da S. Magno, con entro stanti ruderi di fabbricati rurali.
Di conseguenza, nella situazione venutasi a creare con il suddetto atto di cessione, non poteva ravvisarsi nessun elemento del rapporto di assegnazione anche con riferimento al complesso di diritti e obblighi che andavano a definire la posizione giuridica dell'assegnatario e, quindi, anche del suo subentrare nei confronti dei coeredi dell'originario assegnatario esclusi.
Pertanto, proseguiva evidenziando che la situazione venutasi a creare con la cessione diretta da parte della Regione Puglia in favore di era sostanzialmente diversa da quella dedotta Controparte_1 nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari, in quanto, non essendo avvenuto alcun subentro nell'assegnazione, per non esser più percorribile il relativo iter per effetto della e per Parte_3 essersi, invece, costituita una nuova e diversa situazione sostanziale (dalla quale esulava l'accertamento di ogni eventuale ragione di credito degli eredi dell'originario detentore), non poteva efficacemente invocarsi la persistenza di un giudicato e la esigibilità del preteso credito.
Quindi, a suo giudizio, l'inefficacia del giudicato travolgeva anche l'efficacia del titolo invocato a fondamento della pretesa creditoria, non potendo avere questa una pratica attuazione nei confronti dell'opponente.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale, deducendo che la Regione Puglia, nel Controparte_1 procedere alla cessione del fondo in favore dell'opponente, aveva rideterminato l'importo delle somme dovute in applicazione dell'art. 4 della L.R. n.20/99, maggiorando, il prezzo ritenuto inizialmente congruo, sia con spere relative alle opere di trasformazione realizzate dall'Ente dopo l'inizio del possesso, sia delle somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari, per debiti non rimborsati all'Ente per complessivi euro 92.881,03.
Pag. 3 di 9 Tale somma, rappresentando l'ammontare delle passività gravanti inizialmente sul defunto detentore, gravava sugli eredi del de cuius, che in ragione delle rispettive quote ereditarie, ammontava ad euro 7.740,08 ciascuno (92.8811,03/12), da compensarsi con l'eventuale credito accertato in suo favore al netto della somma non dovuta per pretesi miglioramenti non più esistenti.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva Parte_1
il quale, contestando tutte le avverse circostanze in fatto e in diritto, concludeva chiedendo
[...]
l'inammissibilità e il rigetto dell'opposizione, con conferma della legittimità dell'atto di precetto notificato in data 12.03.2012, nonché la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In particolare, assumeva che, nel caso di specie, vi era stato un subentro dello stesso CP_1
nell'assegnazione del podere n.3 e non un'autonoma assegnazione dello stesso, per cui
[...] perfettamente attuabile il giudicato formatosi sull'accertamento che aveva formato oggetto del procedimento (di designazione del subentrante) intercorso tra le parti e definito con il predetto provvedimento della Corte di Appello di Bari.
Dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 20.01.2023 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n.236/2023 del 20.01.2023, depositata in cancelleria in data 23.01.2023, il Tribunale di
Bari così provvedeva:
“
1. Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dichiarando inefficace il provvedimento del 7.4.2004 emesso dalla Corte D'Appello di Bari nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale A.C., R.G. 3094/93;
2. Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in €4835,00, oltre € 317,00 per spese borsuali,
[...] nonché 15% rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge”.
A giudizio del Tribunale, la Corte Territoriale aveva esaminato una fattispecie diversa, ossia quella avente ad oggetto la designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione del podere all'originario assegnatario, deceduto prima del riscatto del podere stesso, rispetto a quella invece realizzata dall'opponente in esecuzione della procedura prevista e disciplinata dagli artt. 2 e 4 L.R.
20/1999, con l'avvenuta cessione definitiva in suo favore, in proprietà esclusiva. Di conseguenza,
l'opponente risultava definitivo cessionario del podere non già in forza del Controparte_1 provvedimento emesso in data 07.04.2004 dalla Corte Territoriale di subentrante nell'assegnazione dell'originario assegnatario deceduto, ma a seguito della diversa procedura di cessione conclusa con atto pubblico di cessione del 20.09.2011, che di fatto superava la situazione disciplinata e prevista del provvedimento di assegnazione emesso dalla Corte di Appello.
Ciò comportava la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo azionato nella fattispecie in esame, producendo l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc.
Pag. 4 di 9 Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, a proposto appello avverso la Parte_1 citata sentenza, chiedendo, in riforma della sentenza censurata, di accertare e dichiarare l'efficacia e/o legittimità dell'atto di precetto notificato in data 13.03.2012; in via subordinata, revocare la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo, dichiarandone la piena validità ed efficacia;
con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2023 si è costituito in giudizio
, chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso appello;
con condanna Controparte_1 dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del grado, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 24.09.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver questi erroneamente ritenuto cessionario del podere de quo in forza non già Controparte_1 dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004 e dell'iter procedimentale di cui all'art. 7 co.4 della L. 379/1967, ma della procedura di cessione conclusasi con l'atto pubblico del 20.09.2011
a rogito del notaio (rep. 74511/22282), ritenendo in tal modo il titolo esecutivo azionato da Per_3 aducato, con conseguente illegittimità dell'esecuzione forzata. Parte_1
A giudizio dell'appellante, l'atto di cessione a rogito del Notaio , costituisce un ultimo passo, Per_3 successivo alla predetta procedura, senza in alcun modo sostituirla o svilirla di valenza o applicazione.
A riprova di ciò, afferma l'appellante, il suddetto atto di cessione indica espressamente, quale presupposto, la determinazione dirigenziale n.169 del 26.4.2011 della Regione Puglia, che a sua volta richiama espressamente tra i presupposti dell'assegnazione, il provvedimento della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004. Quindi, l'intero iter previsto dalla suddetta legge era stato seguito e per l'effetto agli eredi non assegnatari veniva riconosciuto il diritto a vedersi corrispondere quanto previsto dal comma 4 della medesima norma, così come liquidato dalla Corte di Appello di Bari in data 07.04.2004.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato, erroneamente, l'intervenuta caducazione e l'inefficacia del titolo esecutivo.
A giudizio dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare tuttalpiù la illegittimità/inefficacia/nullità dell'atto di precetto, senza travolgere con la propria decisione la validità e l'efficacia del titolo nella parte in cui riconosce il diritto di credito degli eredi non assegnatari, non essendo intervenuto successivamente alla sua formazione, alcun fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo del diritto sostanziale accertato e posto in esecuzione.
Pag. 5 di 9 Entrambi i motivi possono, considerata la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
E' utile rammentare che la Legge 379/67 recante “Modificazioni alle norme sulla legge fondiaria” all'art. 7 prevedeva espressamente:
“Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n.230.
In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.
L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi.
In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.
I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza
o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso
l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.
Se nessuno dei discendenti né il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato art. 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati”.
Quindi, nel caso di decesso dell'assegnatario originario, l'individuazione del nuovo soggetto assegnatario si rendeva un passaggio del tutto necessario in quanto, in tema di riforma fondiaria, la disciplina contenuta nell'art. 7 della citata legge, intendeva favorire la continuità della conduzione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un'efficiente coltivazione (ovvero munito dei requisiti contemplati dall'art. 16 della L.230/1950), stabilendo i criteri per la designazione di colui che sarebbe subentrato all'assegnatario anche in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.15308 del 24.06.2010).
In quest'ottica, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “(…) il decesso dell'assegnatario originario prima del riscatto del bene non comporta la devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario, ma il subentro nel relativo rapporto concessorio dell'erede nuovo assegnatario agli effetti della l. n.379 del 1967, spettando agli altri coeredi, nei confronti del subentrante, un credito determinato, ex art. 7 della l. n.379 cit., nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal “de cuius”, aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da questi recati” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.8467 del 28.04.2016).
Pag. 6 di 9 Orbene, la Regione Puglia, che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 18/1997 e successiva L. 5/1999, aveva assunto i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione dell'ERSAP (soppresso con L.R. n.9/93), con la L.R.
30.06.1999 (pubblicata in data 13.07.1999 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.72) recante
“Definizione procedura di assegnazione e vendita dei beni di Riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”, all'art. 2 introduceva una nuova disciplina e procedura per la liquidazione di detti rapporti, diversa da quella indicata con la L. 379/67, prevendendo al comma 4, nella sua originaria formulazione, che “in caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n.379 (discendente diretto del richiedente
o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della L. n.230/1950”.
Tale ultimo inciso fa evidente riferimento all'ipotesi in cui, nel corso della definizione della procedura di vendita, l'originario richiedente la cessione definitiva attivata ex L.R. 20/99 art. 2, fosse deceduto,
e non già quindi all'ipotesi diversa del decesso dell'originario “assegnatario”, rinviando quindi alla
L.379/99 solo per la designazione del soggetto legittimato a subentrare all'originario richiedente.
Nel caso di specie, originario assegnatario, decedeva il 29.09.1999, Parte_2 successivamente, quindi, all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla L.R. 20/99 del
30.06.1999.
Il provvedimento della Corte di Appello del 07.04.2004, confermato anche dalla Suprema Corte, e richiamato dalla determinazione dirigenziale n.169 del 26.04.2011, è stato emanato a seguito del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del giudizio di primo grado sulla domanda proposta da avente ad oggetto l'assegnazione dello stesso, quale discendente avente titolo Controparte_1
a subentrare nell'assegnazione dell'originario assegnatario, deceduto prima ancora di riscattare il podere.
Come evidenziato anche dallo stesso Tribunale, che qui si rende opportuno rimarcare, l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello recita espressamente: “(…) La liquidazione del credito ai coeredi esclusi, non costituisce un ulteriore presupposto concorrente e necessario per la designazione del subentrante nell'assegnazione. Si tratta infatti di un momento autonomo ed eventuale rispetto al procedimento di designazione non essenziale e non condizionante la sua definizione, attinente ad una fase successiva relativa ai rapporti successori conseguenti alla morte dell'assegnatario, la cui mancanza non può condizionare la pronunzia del provvedimento di designazione e la sua legittimità sostanziale (…)”.
È con il successivo atto di cessione del 20.09.2011 (rep. 74511 – racc. 22282) che Controparte_1 diventa definitivo cessionario del podere, previa verifica dei presupposti previsti dalla L.R. 20/1999 all'art. 2 (possesso dell'unità produttiva successivamente alla data del 23.06.1976 e qualifica di manuale coltivatore della terra), e non già quindi del provvedimento della Corte di Appello del
07.04.2004, con la quale quest'ultima, come detto in precedenza, esaminando la questione relativa alla designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione del podere all'originario assegnatario, deceduto prima del riscatto del podere stesso, ha individuato in l'avente diritto Controparte_1
a subentrare nell'assegnazione del podere in questione.
Pag. 7 di 9 A riprova di ciò, contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellante, si rileva come la determinazione dirigenziale n.169 del 26.04.2011, richiamata dall'atto di cessione del 20.09.2011, fa riferimento al provvedimento della Corte di Appello del 07.04.2004 solo ed esclusivamente al fine di identificare
“quale avente diritto all'assegnazione del podere n. 3 dell'ex Ente di Riforma, sito Controparte_1 in agro di Corato alla contrada San Magno esteso nell'insieme Ha 164.72.47” senza null'altro aggiungere in relazione ad un eventuale credito sorto nei confronti degli altri coeredi.
Condivisibile è quindi l'iter motivazionale fornito dal giudice di prime cure che, correttamente, ha evidenziato come di fatto l'atto di cessione del 20.09.2011 ha superato la situazione disciplinata e prevista dal provvedimento di assegnazione della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004, con conseguente sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo azionato e illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione – valori medi ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n.236/2023 Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 20.01.2023 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di , delle spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate, in complessivi € 4.888,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.02. 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa AR Mitola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa AR Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 311/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra: rappresentato e difeso dall'avv.to Michele IPPEDICO, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to in Ruvo di Puglia
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.236/2023, resa nel procedimento n.
9200414/2012, pronunciata in data 20.01.2023, depositata in data 23.01.2023
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale DIFONSO, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio degli avv.to in Altamura
APPELLATO
All'udienza collegiale del 24.09.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto del 05.03.2012 notificato in data 12.03.2012, intimava al Parte_1 fratello , il pagamento della complessiva somma di € 21.732,74 (con interessi Controparte_1 legali calcolati dal 10.06.2004), in virtù dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004 depositata in data 10.06.2004, munita di formula esecutiva apposta in data 31.01.2012.
In precedenza, era infatti accaduto che, aveva proposto reclamo dinanzi alla Controparte_1
Corte di Appello di Bari avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Trani del 25.02/12.03.2002 chiedendo, in riforma di quest'ultimo, di esser designato a subentrare al defunto genitore,
Pag. 1 di 9 , nell'assegnazione del podere contrassegnato al n.3 di ha 164,72,47 sito in agro Parte_2 di Corato, località “S. MAGNO”, già assegnato al de cuius dall'E.R.S.A.P.
Nello specifico, assumeva che l'originario assegnatario era deceduto lasciando a Controparte_1 sé superstite la moglie, e i figli , , AR, , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_1 Pt_1
e senza designare l'avente diritto a subentrare nell'assegnazione, e che nessun CP_5 CP_6 accordo era stato raggiunto tra i coeredi per una definizione concordata della successione nel rapporto. Il reclamante, quindi, rivendicava il proprio diritto, deducendo di aver coadiuvato il genitore nella coltivazione del predetto fondo e di essere nel possesso dei requisiti richiesti per il subentro, rivestendo egli la qualifica di coltivatore diretto, dedicando direttamente nonché abitualmente la propria attività di coltivazione dei fondi rustici condotti in affitto e non avendo altri fondi in proprietà.
Si costituivano e riproponendo tutte le istanze e Parte_1 CP_6 CP_2 CP_3 deduzioni presentate in primo grado.
Si costituivano altresì AR e , i quali chiedevano Persona_1 Persona_2 CP_7 di riconoscere il diritto di subentro in favore di insistendo, in subordine, per il Persona_1 riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità dovuta per l'aumento di valore conseguito dal fondo per gli effetti dei miglioramenti eseguiti dal de cuius, in ragione delle loro quote di eredità.
La Corte di Appello di Bari, accogliendo il reclamo proposto da con ordinanza Controparte_1 del 07.04.2004, designava quest'ultimo quale avente diritto a subentrare nell'assegnazione del podere, liquidando in euro 186.328,40 il credito complessivo vantato dai coeredi di Parte_2
, verso l'assegnatario del fondo, da ripartirsi secondo le quote ereditarie.
[...]
Conseguito il provvedimento di designazione dalla Corte di Appello di Bari, ed edotto dall'ente regionale che l'iter dell'assegnazione provvisoria non era più praticabile, dovendosi invece procedersi conformemente ai criteri introdotti dalla L.R. n.20 del 30.06.1999, con nota del 07.09.2010, richiedeva la cessione definitiva del suddetto podere in suo favore, per essere Controparte_1 manuale coltivatore della terra e possessore del podere successivamente al 23.06.1976, conformemente alle condizioni espressamente e tipicamente previste da detta normativa.
Quindi, terminato l'iter procedimentale, la Regione Puglia, con atto per notar del Per_3
20.09.2011 (rep. 74511/22282), vendeva e trasferiva, ai sensi della L.R. 20/1999 a CP_1
la piena ed esclusiva proprietà del fondo rustico de quo, costituente il podere n.3 dell'ex
[...]
E.R.S.A.P.
Con atto di precetto del 05.03.2012 notificato in data 12.03.2012, intimava al Parte_1 fratello , il pagamento della complessiva somma di euro 21.732,74 (di cui euro Controparte_1
17.745,56 per capitale – quota parte ereditaria), in virtù dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Bari del 07.04.2004 munita di formula esecutiva apposta in data 30.01.2012.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co.1 c.p.c. con domanda riconvenzionale,
adiva il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura – e formulava Controparte_1 opposizione al suddetto precetto, chiedendo, previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato:
“1) in via principale:
Pag. 2 di 9 a) previa dichiarazione di inefficacia del titolo posto a base del precetto opposto, dichiarare la somma intimata non dovuta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto opposto
2) in via subordinata:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, previa nullità e/o inefficacia del precetto opposto, dichiarare l'opposto tenuto, e per l'effetto condannarlo, al pagamento di favore dell'opponente della somma di € 7.740,08 per titoli e le ragioni innanzi indicate, oltre interessi;
b) in via subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale e per l'ipotesi di accertate ragioni di credito a favore dell'opposto, dichiarare lo stesso tenuto al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 7.740,08 e di disporre la compensazione tra le rispettive ragioni di credito e debito, ponendo a carico dell'opponente l'eventuale differenza;
3) condannare, in ogni caso, la parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
L'opponente eccepiva l'inefficacia del titolo posto alla base dell'atto di precetto notificatogli e l'inesigibilità di ogni pretesa ragione di credito da parte opposta.
L'opponente, nello specifico, eccepiva che, nella concreta fattispecie, alcun subentro nella assegnazione delle terre dell'ex E.R.S.A.P. era avvenuto in favore dell'odierno opponente che potesse rendere esigibile il credito come liquidato in favore dei coeredi esclusi.
Nella sostanza, infatti, era con l'atto per notar del 20.09.2011 che la Regione Puglia, Per_3 subentrata all'ex E.R.S.A.P., aveva ceduto e trasferito, ai sensi della L.R. n.20/99, in favore di la piena ed esclusiva proprietà del fondo costituente il podere n.3 in agro di Controparte_1
Corato alla C. da S. Magno, con entro stanti ruderi di fabbricati rurali.
Di conseguenza, nella situazione venutasi a creare con il suddetto atto di cessione, non poteva ravvisarsi nessun elemento del rapporto di assegnazione anche con riferimento al complesso di diritti e obblighi che andavano a definire la posizione giuridica dell'assegnatario e, quindi, anche del suo subentrare nei confronti dei coeredi dell'originario assegnatario esclusi.
Pertanto, proseguiva evidenziando che la situazione venutasi a creare con la cessione diretta da parte della Regione Puglia in favore di era sostanzialmente diversa da quella dedotta Controparte_1 nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari, in quanto, non essendo avvenuto alcun subentro nell'assegnazione, per non esser più percorribile il relativo iter per effetto della e per Parte_3 essersi, invece, costituita una nuova e diversa situazione sostanziale (dalla quale esulava l'accertamento di ogni eventuale ragione di credito degli eredi dell'originario detentore), non poteva efficacemente invocarsi la persistenza di un giudicato e la esigibilità del preteso credito.
Quindi, a suo giudizio, l'inefficacia del giudicato travolgeva anche l'efficacia del titolo invocato a fondamento della pretesa creditoria, non potendo avere questa una pratica attuazione nei confronti dell'opponente.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale, deducendo che la Regione Puglia, nel Controparte_1 procedere alla cessione del fondo in favore dell'opponente, aveva rideterminato l'importo delle somme dovute in applicazione dell'art. 4 della L.R. n.20/99, maggiorando, il prezzo ritenuto inizialmente congruo, sia con spere relative alle opere di trasformazione realizzate dall'Ente dopo l'inizio del possesso, sia delle somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari, per debiti non rimborsati all'Ente per complessivi euro 92.881,03.
Pag. 3 di 9 Tale somma, rappresentando l'ammontare delle passività gravanti inizialmente sul defunto detentore, gravava sugli eredi del de cuius, che in ragione delle rispettive quote ereditarie, ammontava ad euro 7.740,08 ciascuno (92.8811,03/12), da compensarsi con l'eventuale credito accertato in suo favore al netto della somma non dovuta per pretesi miglioramenti non più esistenti.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva Parte_1
il quale, contestando tutte le avverse circostanze in fatto e in diritto, concludeva chiedendo
[...]
l'inammissibilità e il rigetto dell'opposizione, con conferma della legittimità dell'atto di precetto notificato in data 12.03.2012, nonché la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In particolare, assumeva che, nel caso di specie, vi era stato un subentro dello stesso CP_1
nell'assegnazione del podere n.3 e non un'autonoma assegnazione dello stesso, per cui
[...] perfettamente attuabile il giudicato formatosi sull'accertamento che aveva formato oggetto del procedimento (di designazione del subentrante) intercorso tra le parti e definito con il predetto provvedimento della Corte di Appello di Bari.
Dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 20.01.2023 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n.236/2023 del 20.01.2023, depositata in cancelleria in data 23.01.2023, il Tribunale di
Bari così provvedeva:
“
1. Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dichiarando inefficace il provvedimento del 7.4.2004 emesso dalla Corte D'Appello di Bari nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale A.C., R.G. 3094/93;
2. Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in €4835,00, oltre € 317,00 per spese borsuali,
[...] nonché 15% rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge”.
A giudizio del Tribunale, la Corte Territoriale aveva esaminato una fattispecie diversa, ossia quella avente ad oggetto la designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione del podere all'originario assegnatario, deceduto prima del riscatto del podere stesso, rispetto a quella invece realizzata dall'opponente in esecuzione della procedura prevista e disciplinata dagli artt. 2 e 4 L.R.
20/1999, con l'avvenuta cessione definitiva in suo favore, in proprietà esclusiva. Di conseguenza,
l'opponente risultava definitivo cessionario del podere non già in forza del Controparte_1 provvedimento emesso in data 07.04.2004 dalla Corte Territoriale di subentrante nell'assegnazione dell'originario assegnatario deceduto, ma a seguito della diversa procedura di cessione conclusa con atto pubblico di cessione del 20.09.2011, che di fatto superava la situazione disciplinata e prevista del provvedimento di assegnazione emesso dalla Corte di Appello.
Ciò comportava la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo azionato nella fattispecie in esame, producendo l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc.
Pag. 4 di 9 Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, a proposto appello avverso la Parte_1 citata sentenza, chiedendo, in riforma della sentenza censurata, di accertare e dichiarare l'efficacia e/o legittimità dell'atto di precetto notificato in data 13.03.2012; in via subordinata, revocare la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo, dichiarandone la piena validità ed efficacia;
con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2023 si è costituito in giudizio
, chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso appello;
con condanna Controparte_1 dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del grado, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 24.09.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver questi erroneamente ritenuto cessionario del podere de quo in forza non già Controparte_1 dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004 e dell'iter procedimentale di cui all'art. 7 co.4 della L. 379/1967, ma della procedura di cessione conclusasi con l'atto pubblico del 20.09.2011
a rogito del notaio (rep. 74511/22282), ritenendo in tal modo il titolo esecutivo azionato da Per_3 aducato, con conseguente illegittimità dell'esecuzione forzata. Parte_1
A giudizio dell'appellante, l'atto di cessione a rogito del Notaio , costituisce un ultimo passo, Per_3 successivo alla predetta procedura, senza in alcun modo sostituirla o svilirla di valenza o applicazione.
A riprova di ciò, afferma l'appellante, il suddetto atto di cessione indica espressamente, quale presupposto, la determinazione dirigenziale n.169 del 26.4.2011 della Regione Puglia, che a sua volta richiama espressamente tra i presupposti dell'assegnazione, il provvedimento della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004. Quindi, l'intero iter previsto dalla suddetta legge era stato seguito e per l'effetto agli eredi non assegnatari veniva riconosciuto il diritto a vedersi corrispondere quanto previsto dal comma 4 della medesima norma, così come liquidato dalla Corte di Appello di Bari in data 07.04.2004.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato, erroneamente, l'intervenuta caducazione e l'inefficacia del titolo esecutivo.
A giudizio dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare tuttalpiù la illegittimità/inefficacia/nullità dell'atto di precetto, senza travolgere con la propria decisione la validità e l'efficacia del titolo nella parte in cui riconosce il diritto di credito degli eredi non assegnatari, non essendo intervenuto successivamente alla sua formazione, alcun fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo del diritto sostanziale accertato e posto in esecuzione.
Pag. 5 di 9 Entrambi i motivi possono, considerata la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
E' utile rammentare che la Legge 379/67 recante “Modificazioni alle norme sulla legge fondiaria” all'art. 7 prevedeva espressamente:
“Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n.230.
In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.
L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi.
In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.
I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza
o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso
l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.
Se nessuno dei discendenti né il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato art. 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati”.
Quindi, nel caso di decesso dell'assegnatario originario, l'individuazione del nuovo soggetto assegnatario si rendeva un passaggio del tutto necessario in quanto, in tema di riforma fondiaria, la disciplina contenuta nell'art. 7 della citata legge, intendeva favorire la continuità della conduzione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un'efficiente coltivazione (ovvero munito dei requisiti contemplati dall'art. 16 della L.230/1950), stabilendo i criteri per la designazione di colui che sarebbe subentrato all'assegnatario anche in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.15308 del 24.06.2010).
In quest'ottica, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “(…) il decesso dell'assegnatario originario prima del riscatto del bene non comporta la devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario, ma il subentro nel relativo rapporto concessorio dell'erede nuovo assegnatario agli effetti della l. n.379 del 1967, spettando agli altri coeredi, nei confronti del subentrante, un credito determinato, ex art. 7 della l. n.379 cit., nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal “de cuius”, aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da questi recati” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.8467 del 28.04.2016).
Pag. 6 di 9 Orbene, la Regione Puglia, che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 18/1997 e successiva L. 5/1999, aveva assunto i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione dell'ERSAP (soppresso con L.R. n.9/93), con la L.R.
30.06.1999 (pubblicata in data 13.07.1999 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.72) recante
“Definizione procedura di assegnazione e vendita dei beni di Riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”, all'art. 2 introduceva una nuova disciplina e procedura per la liquidazione di detti rapporti, diversa da quella indicata con la L. 379/67, prevendendo al comma 4, nella sua originaria formulazione, che “in caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n.379 (discendente diretto del richiedente
o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della L. n.230/1950”.
Tale ultimo inciso fa evidente riferimento all'ipotesi in cui, nel corso della definizione della procedura di vendita, l'originario richiedente la cessione definitiva attivata ex L.R. 20/99 art. 2, fosse deceduto,
e non già quindi all'ipotesi diversa del decesso dell'originario “assegnatario”, rinviando quindi alla
L.379/99 solo per la designazione del soggetto legittimato a subentrare all'originario richiedente.
Nel caso di specie, originario assegnatario, decedeva il 29.09.1999, Parte_2 successivamente, quindi, all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla L.R. 20/99 del
30.06.1999.
Il provvedimento della Corte di Appello del 07.04.2004, confermato anche dalla Suprema Corte, e richiamato dalla determinazione dirigenziale n.169 del 26.04.2011, è stato emanato a seguito del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del giudizio di primo grado sulla domanda proposta da avente ad oggetto l'assegnazione dello stesso, quale discendente avente titolo Controparte_1
a subentrare nell'assegnazione dell'originario assegnatario, deceduto prima ancora di riscattare il podere.
Come evidenziato anche dallo stesso Tribunale, che qui si rende opportuno rimarcare, l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello recita espressamente: “(…) La liquidazione del credito ai coeredi esclusi, non costituisce un ulteriore presupposto concorrente e necessario per la designazione del subentrante nell'assegnazione. Si tratta infatti di un momento autonomo ed eventuale rispetto al procedimento di designazione non essenziale e non condizionante la sua definizione, attinente ad una fase successiva relativa ai rapporti successori conseguenti alla morte dell'assegnatario, la cui mancanza non può condizionare la pronunzia del provvedimento di designazione e la sua legittimità sostanziale (…)”.
È con il successivo atto di cessione del 20.09.2011 (rep. 74511 – racc. 22282) che Controparte_1 diventa definitivo cessionario del podere, previa verifica dei presupposti previsti dalla L.R. 20/1999 all'art. 2 (possesso dell'unità produttiva successivamente alla data del 23.06.1976 e qualifica di manuale coltivatore della terra), e non già quindi del provvedimento della Corte di Appello del
07.04.2004, con la quale quest'ultima, come detto in precedenza, esaminando la questione relativa alla designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione del podere all'originario assegnatario, deceduto prima del riscatto del podere stesso, ha individuato in l'avente diritto Controparte_1
a subentrare nell'assegnazione del podere in questione.
Pag. 7 di 9 A riprova di ciò, contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellante, si rileva come la determinazione dirigenziale n.169 del 26.04.2011, richiamata dall'atto di cessione del 20.09.2011, fa riferimento al provvedimento della Corte di Appello del 07.04.2004 solo ed esclusivamente al fine di identificare
“quale avente diritto all'assegnazione del podere n. 3 dell'ex Ente di Riforma, sito Controparte_1 in agro di Corato alla contrada San Magno esteso nell'insieme Ha 164.72.47” senza null'altro aggiungere in relazione ad un eventuale credito sorto nei confronti degli altri coeredi.
Condivisibile è quindi l'iter motivazionale fornito dal giudice di prime cure che, correttamente, ha evidenziato come di fatto l'atto di cessione del 20.09.2011 ha superato la situazione disciplinata e prevista dal provvedimento di assegnazione della Corte di Appello di Bari del 07.04.2004, con conseguente sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo azionato e illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione – valori medi ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n.236/2023 Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 20.01.2023 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di , delle spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate, in complessivi € 4.888,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.02. 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa AR Mitola
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