Articolo 86 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 73 bisArticolo 87
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19 aprile 1942
Art. 86.

Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce all'istanza, l'udienza collegiale per la comparizione dell'imprenditore, assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.

Il termine di comparizione non puo' essere inferiore a dieci giorni.

Copia dell'istanza col decreto presidenziale e' notificata a cura del cancelliere all'imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell'imprenditore sono comunicate al pubblico ministero.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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