Art. 40.
Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933 , compresi i completamenti dei lotti iniziati, e' autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.
Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933 , compresi i completamenti dei lotti iniziati, e' autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.