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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4176/2023, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti FIORE Roberto e TARTARO Gianfranco, come da mandato in atti,
ATTRICE
CONTRO
, p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco dott. , legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Tonia MACRIPO', come da mandato in atti
CONVENUTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 25 novembre 2025, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 10 agosto 2023 conveniva Parte_1 in giudizio il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è
1 verificato per fatto e colpa esclusivamente imputabili al
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al titolo che il Controparte_3
Giudice riterrà (ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c.), per le motivazioni esposte in narrativa;
b) Conseguentemente, condannare l'Ente suddetto in persona del Sindaco pro tempore, o chi sarà ritenuto di giustizia, al pronto risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante determinati nella somma di € 50.045,15 Parte_1 oltre il rimborso del biglietto aureo, come da documentazione prodotta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia entro il limite di €. 52.000,00; c)
Condannare il , al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del giudizio (compreso i compensi spettanti per l'attività svolta nella fase stragiudiziale) oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e spese di
C.T.U. come per legge e da separata nota spese, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Assumeva l'attrice che “in data 20/07/2022 alle ore 11:40 circa,
[...]
era intenta ad aprire la portiera della sua autovettura posta Parte_1 accanto al marciapiede della Scuola Materna Leonardo da NC in via IV
Novembre, quando a causa di un mattone sul cordolo del marciapiede, traballante e ricoperto da aghi di pino, cadeva provocandosi lesioni”.
Deduceva s'essere stata soccorsa dal servizio del 118 e di aver subito un ricovero ospedaliero con diagnosi di “frattura collo anatomico e trochite omerale sin.” con conseguente immobilizzazione dell'arto; che a causa di quell'infortunio aveva subito danni non patrimoniali e patrimoniali per i quali spiegava domanda di risarcimento.
Si costituiva in giudizio l' per impugnare e contestare la CP_4 domanda nell'an e nel quantum.
Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale con i testi adotti dalle parti ed in esito a quella è stato chiesto decidere la causa ritenuta matura per la decisione.
2 La presente controversia deve essere decisa applicando correttamente i criteri che governano il riparto dell'onere della prova nel caso de quo.
In ordine alla disciplina applicabile, il caso sottoposto alla decisione di questo Magistrato si iscrive nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
In particolare è da dire che “custodi” sono tutti i soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3651 del 20/02/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16029 del 07/07/2010; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1948 del 10/02/2003), cui corrispondono altrettanti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, da cui deriva che i “custodi” sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 2019; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 7005 del 2019).
Il riconoscimento del soggetto “custode” nel caso che occupa, impone di verificare previamente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva reciprocamente riferitesi dai convenuti, che risultano inaccoglibili.
A parere di questo Magistrato non può revocarsi in dubbio che il CP_1
sia custode delle strade aperte al pubblico transito
[...] CP_1 siccome delle strutture accessorie a quelle (ea sunt i marciapiedi).
Tanto precisato, l'art. 2051 c.c. s'annovera tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, del che deriva che per poter imputare il danno al custode occorre che sussista un rapporto di fatto tra il custode e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante e soprattutto a prescindere dalla colpa del soggetto custode. In particolare in capo al custode vi è un dovere specifico che è differente rispetto all'obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica
3 altrui come avviene per l'art. 2043 c.c., (neminem laedere), di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
La responsabilità del custode, secondo la giurisprudenza, non presuppone necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass. civ. sez. 6 - 3, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Sez. 3, Sentenza n. 4480 del
28/03/2001).
Orbene perché possa riconoscersi la responsabilità del custode, l'onere principale a carico del soggetto danneggiato è la prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del
21/03/2013) o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005;
Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3, Sentenza n. 10687 del
03/08/2001). Di contro l'onere probatorio che è a carico del custode/convenuto ha ad oggetto la prova del caso fortuito poiché questo gli consente di liberarsi della responsabilità posta a suo carico (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso
4 danneggiato (ad esempio in un uso improprio della cosa;
cfr. Cass. Sez. 6 3,
Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020 secondo la quale "La responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso").
Occorre anche aggiungere che il concetto di caso fortuito (inteso come specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno) è inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14609 del 22/06/2007) e della colpa del danneggiato (Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; ma cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4035 del 2021 secondo la quale "la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25736 del 2021 secondo la quale "non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di
5 produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve"); di guisa che pel caso in cui persista un'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5741 del 10/03/2009, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del
10/10/2008, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 02/02/2006).
Orbene il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 456 del
2021; Sez. 3, Sentenza n. 24755 del 07/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004), i quali non ricorrono nel caso in cui il custode possa esercitare poteri di prevenzione, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005).
Quanto alle misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene queste sono in relazione con l'ordinaria avvedutezza (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 993 del 16/01/2009) e per tale ragione non debbono contemplare anche l'eventualità di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10703 del 27/09/1999; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019).
Da par sua la giurisprudenza, ha provveduto ad elaborare e definire, nel tempo, la nozione di insidia o trabocchetto cioè quella anomalia/alterazione della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Si tratta di una figura sintomatica della colpa che non è elemento costitutivo
6 dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2051 c.c. (Cass. 6767/2001), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21684/2005; Cass.
14749/2005; Cass. 6767/2005) che può assumere rilievo quale esimente di responsabilità (Cass. 12166/2021); più precisamente qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 56 del 2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 2015).
In conclusione può affermarsi che gravi sempre sul custode "la c.d. prova liberatoria del fortuito, dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3651 del 20/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; da ultimo Sez. 3 -, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021).
Alla luce di quanto innanzi è evidente che l'attrice avrebbe dovuto comprovare che “in data 20/07/2022 alle ore 11:40 circa -mentre n.d.r.- … era intenta ad aprire la portiera della sua autovettura posta accanto al marciapiede della Scuola Materna Leonardo da NC in via IV Novembre, quando a causa di un mattone sul cordolo del marciapiede, traballante e ricoperto da aghi di pino, cadeva provocandosi lesioni” e che ”il danno cagionato … si sia verificato a causa di una insidia sul marciapiede di via IV
Novembre nel Comune di ove alcuni mattoni adiacenti al Controparte_1 cordolo del marciapiede, in prossimità della Scuola Materna Leonardo da
7 NC, si erano scollati a causa della cattiva manutenzione e divenivano traballanti con il posizionamento del piede”.
La dinamica che è esposta nell'atto di citazione è l'oggetto della prova, che di certo può essere emendata nel corso della precisazione del thema decidendum (IIa memoria ex art. 171ter c.p.c.), in ragione delle difese che abbia opposto la parte convenuta, ma non del tutto stravolta.
Ebbene deve riconoscersi che se, per un verso, la dinamica che l'attrice ha esposto nell'atto di citazione collima con quanto la ebbe a riferire Pt_1 agli Agenti di Polizia Locale ch'erano intervenuti (ossia “…di essere scivolata su un cordolo, ammalorato ed occultato dalla presenza di aghi di pino, presente sul marciapiedi antistante la Scuola Materna “Leonardo da
NC” ed di essere, pertanto, caduta rovinosamente per terra…”) non appare esservi corrispondenza con la dinamica che è stata, invece, riferita dalla teste assunta all'udienza del 10 marzo 2024, allorchè Testimone_1 costei ha riferito che “…la sig.ra mise un piede sul mattone cordolo Pt_1 del marciapiede che sembrava incollato ma si è mosso;
la sig.ra è Pt_1 scivolata di fianco senza però cadere a terra, ma urtando il braccio sul veicolo …”, deposizione questa che, a sua volta, non è sovrapponibile a quella che la stessa aveva reso agli Agenti di Polizia Municipale Tes_1
(ai quali riferì che la sig.ra era “incespicata” con i piedi “… in un
Pt_1 cordolo di marciapiede evidentemente ammalorato ed occultato dalla presenza di aghi di pino, cadendo rovinosamente sullo stesso marciapiedi …”); semmai risulta doveroso valorizzare che nella circostanza dell'occorso la fosse probabilmente distratta se vero che la
Pt_1 ha tenuto a ribadire ch'aveva “… incontrato la -Cassone n.d.r.- … Tes_1 sul marciapiede della via IV Novembre e nel corso del colloquio … la sig.ra nel prendere quelli oggetti dall'interno del proprio veicolo aprì lo
Pt_1 sportello e mise il piede sul mattone che si mosse. La sig.ra non cadde
Pt_1
a terra ma scivolò finendo contro l'autovettura con la spalla”.
8 Le dissonanze tra le deposizioni rese nei vari momenti dalla teste Tes_1 non possono trascurarsi del tutto per l'idoneità a derivarne la inattendibilità della testimonianza resa, e tanto a maggior ragione se si confrontano quelle dichiarazioni con le fotografie dei luoghi di causa;
in quelle risulta evidente una condizione del marciapiedi, nel presumibile punto dell'evento, diffusamente ammalorata ed, addirittura, la mancanza di un'ampia parte del cordolo che ha determinato un dislivello con i mattoni della pavimentazione del marciapiedi, a loro volta disassati e instabili. Una situazione, dunque, che in condizioni di piena luce, pur nonostante la presenza di aghi di pino nella quantità di cui in foto, rimaneva ampiamente visibile tanto se si fosse affrontato perpendicolarmente il marciapiede, quanto se lo si fosse percorso parallelamente al cordolo.
Gli altri testi assunti non sono risultati utili a chiarire la effettiva dinamica non essendo oculari.
Semmai sono utili a chiarire la “conoscibilità” dello stato dei luoghi, in quanto che la teste (udienza 8.4.2024) ha riferito che “è vero Tes_2 che sul marciapiede di via IV Novembre nel Comune di Controparte_1 alcuni mattoni adiacenti al cordolo del marciapiede, in prossimità della
Scuola Materna Leonardo da NC, si erano scollati a causa della cattiva manutenzione e divenivano traballanti con il posizionamento del piede … Mi
è occorso di inciampare nella stessa situazione dopo che avevo preso a lavorare presso la scuola”; e la teste (udienza 14.1.2025) ha riferito Tes_3 che “E' stata la sig.ra mia collega di lavoro, a raccontarmi Pt_1
l'accaduto” e che “Il marciapiede non era in buone condizioni infatti anche la Collaboratrice che lavorava quell'anno con noi è caduta quando è uscita dalla macchina sullo stesso punto che è caduta la ”; in definitiva Pt_1 entrambe quelle testi hanno riferito al Giudice che la condizione manutentiva del marciapiedi, rappresentata nelle foto fosse, fosse tale anche antecedente all'evento occorso alla e che, comunque, fosse Pt_1
9 nota a chi frequentasse quei luoghi, soggetti tra i quali a parere di questo
Magistrato può annoverarsi proprio la e ciò proprio in ragione di Pt_1 quanto riferito dalla teste “Tanto io quanto la sig.ra Tes_1 Pt_1 frequentiamo la zona in particolare la sig.ra poiché insegna presso Pt_1 la Scuola Materna Leonardo Da NC. Preciso che nella circostanza di tempo
e di luogo era una bella giornata soleggiata”.
In ragione di quelli argomenti questo Magistrato è pervenuto a convincersi che la in quella circostanza di tempo e di luogo, ebbe a tenere un Pt_1 comportamento poco “auto-responsabile”, in quanto che pur essendo con ogni probabilità a conoscenza dello stato del marciapiedi e della situazione insidiosa del medesimo, si fosse determinata a percorrerlo rinunciando a usare la minima diligenza che l'era imposta dalla presenza degli aghi di pino intenta piuttosto a colloquiare con la teste Tes_1
In definitiva, a parere di questo Magistrato, nel caso de quo, non può escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato/creditore – considerato che questi poteva ragionevolmente percepire la presenza di un dislivello prima dell'affrontarlo, e dunque poteva esimersi dall'attraversare- che è intervenuto ad interrompere quel nesso di causalità tra la cosa e la responsabilità del suo custode, ossia l'Ente
Pubblico, valendo così ad integrare il c.d. “caso fortuito”.
Tale motivo inerendo l'an debeatur, rappresenta la ragione più liquida per rigettare la domanda, siccome infondata e non provata, esime dalla necessità di indagare ulteriormente anche il profilo del quantum debeatur.
In ordine alle spese del procedimento, considerata la difficoltà dell'onus probandi e l'esigua attività svolta, queste possono integralmente compensarsi tra le parti.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
10 confronti del , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto oggi 26 novembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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