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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 5558 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 15/05/25, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini per il deposito di note sintetiche, e vertente tra:
- - (C.F./P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro-tempore, con l'Avv. LUIGI VAIRA
- attore opponente -
e
- (C.F./P.IVA ), titolare dell'omonima impresa individuale, con CP_1 P.IVA_2
l'Avv. FRANCESCO PAGLIONE
- convenuto opposto -
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contratto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il su indicato (di seguito anche solo Parte_1
“opponente”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, , titolare CP_1 dell'omonima ditta edile (di seguito anche solo “opposto”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“- revocare il d.i. n. 1152/17, emesso in data 1.5.17 dal Tribunale di Foggia, ancorchè infondato in fatto ed in diritto, e dichiarare non dovuta alcuna somma inferiore dal Controparte_2 , previa riduzione del prezzo concordato dalle parti nel contratto, in data 1.4.16 e scrittura
[...]
integrativa, in data 9.6.2016, per i motivi indicati al punto 1;
- in via subordinata, revocare il d.i. n. 1152/17, emesso in data 1.5.17. e ridurre la somma dovuta al dal condominio sito in , alla via Cervaro, n. 12 ad € 1.460,67, per i motivi di CP_1 Parte_2
cui al punto 2.
- in via ulteriormente subordinata, revocare il d.i. n. 1152/17, emesso in data 1.5.17, dal Tribunale di Foggia, e ridurre la somma dovuta al dal sito in , alla CP_1 Parte_1 Parte_2 via Cervaro n. 12 ad € 3.000,67, per i motivi di cui al punto 2.
- in via altrettanto subordinata, revocare il d.i. n. 1152/17, emesso in data 1.5.2017, dal Tribunale di Foggia, e ridurre al saggio legale gli eventuali interessi.
Condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione dell'impugnato d.i. limitatamente alla minor somma di € 3.000,67 oltre interessi moratori sussitendone i presupposti anche ex art. 186 bis
c.p.c.
Nel merito: previo rigetto della formulata opposizione per assoluta infondatezza, revocare l'emesso decreto ingiuntivo dichiarando che il Condominio opponente è debitore del Sig. , CP_1 nella sue qualità, della minor somma di € 3.000,00 oltre interessi ex D.Lvo 203/2002 dalla data di maturazione sino al soddisfo;
rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale e tutto quanto altro richiesto con l'atto di opposizione per i motivi tutti libellati nel presente atto.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del decreto monitorio e del presente giudizio.”
Avviata l'opposizione, con provvedimento del 12.04.2018, il giudice procedente, D.ssa Nasti, ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, limitatamente alla somma di € 3.000,67, come richiesto dal medesimo opposto, al netto di quanto già percepito.
E' infatti emerso, nel corso del giudizio, per stessa ammissione della ditta agente in monitorio, che parte della somma ingiunta (€ 2.969,00) è stata versata a parte opposta prima ancora dell'emissione del decreto ingiuntivo, secondo quanto affermato dalla medesima parte, lo stesso giorno del deposito del ricorso per d.i.
Nel corso del giudizio, inoltre, a seguito della suddetta provvisoria esecutività, il condomino
1 effettivamente debitore, a seguito della notifica del provvedimento del giudice e del conseguente precetto, ha raggiunto un accordo transattivo con la ditta agente per il pagamento rateale della somma residua dovuta, dopo la comunicazione all'opposto dei dati del condomino debitore da parte del opponente. Parte_1
Al contempo, il opponente, essendo stati, a suo dire, “eliminati, in economia, nel corso Parte_1 del giudizio, i vizi nelle opere realizzate dal lamentati nell'atto di opposizione”, già con la CP_1
memoria depositata in data 03.07.2018, ha dichiarato di rinunciare all'eccezione relativa e alla conseguente domanda di riduzione del corrispettivo d'appalto.
A seguito di tanto, il Tribunale, con provvedimento del 06.02.2019, ritenuti preliminarmente superflui i mezzi istruttori richiesti dalle parti, ha formulato alle parti una proposta, ai sensi dell'art. 185bis cod. proc. civ., prevedente “l'abbandono della causa e la compensazione delle spese legali tra le parti”. Trattasi, peraltro, di proposta alquanto scarna, in quanto, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo e nulla prevedendo la stessa con riguardo al destino del d.i. opposto, non ha consentito verosimilmente un'adesione pura e semplice alle parti.
In ogni caso, parte opposta, pur riconoscendo nella sostanza l'avvenuto pagamento della differenza del corrispettivo spettante, chiedeva riconoscersi, al fine di aderire, almeno parte delle spese del giudizio di opposizione, rese necessarie, secondo la sua prospettazione, dal Parte_1
inadempiente.
Non essendovi stata comunque la congiunta adesione delle parti alla proposta, la causa è stata rinviata per la decisione e, dopo alcuni rinvii di ufficio, all'udienza cartolare sopra indicata, la causa
è stata presa in decisione a seguito del deposito delle note scritte delle parti.
§§§
1. Va preliminarmente escluso che possa parlarsi di cessazione della materia del contendere, come pure ventilato da parte opponente.
Gli avvenuti pagamenti, il primo per € 2.969,00 versati a parte opposta prima ancora dell'emissione del decreto ingiuntivo e il secondo versato a seguito del provvedimento di provvisoria esecutività del d.i. opposto, pur ammessi dall'opposto medesimo, non esauriscono la materia del contendere.
Infatti, nelle note conclusive di parte opposta, questi ha insistito ancora per la condanna al versamento “degli interessi come riconosciuti nel decreto ingiuntivo”, oltre che delle spese del giudizio di opposizione, considerata la totale soccombenza di parte opponente.
Peraltro, anche parte opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna alle spese della controparte, anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
2 Non si tratta quindi di cessata materia del contendere, né di conseguente pronuncia sulle spese di giudizio in base al principio c.d. di soccombenza virtuale.
§§§
2. Emerge, tuttavia, con certezza che l'attore in senso sostanziale ha percepito le somme sopra richiamate, la prima quota versata “lo stesso giorno” della presentazione del ricorso monitorio, la seconda a seguito di accordo transattivo con il condomino debitore a cui è stato intimato precetto per la somma dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice dell'opposizione.
Per stessa ammissione dell'opposto, le dette somme sono state idonee a coprire integralmente l'obbligazione principale attinente al residuo corrispettivo spettante per i lavori eseguiti in favore dei condomini dello stabile di Via Cervaro n. 12.
2.1 Residuerebbe invece, a detta dell'opposto, un credito per interessi, da calcolarsi però, come da conclusioni originarie “ex D.Lvo 231/2002 dalla data di maturazione sino al soddisfo”, mentre nelle memorie conclusive il riferimento è all'art. 1284, comma 4 c.c., che a sua volta fa rinvio al suddetto decreto, ma solo ai fini della quantificazione e in ogni caso per i soli interessi a maturarsi dopo la presentazione della domanda giudiziale. Trattasi quindi di due diverse domande, entrambe infondate.
Come già ampiamente visto, le somme richieste a titolo di residuo corispettivo sono già state incassate dall'opposto nel corso del giudizio, in parte al più tardi il giorno stesso del deposito del ricorso monitorio e, in parte, da parte del condomino moroso a seguito di transazione raggiunta con questi sulla base della somma (ridotta) per cui fu concessa la provvisoria escuzione e quindi precettata.
E' certo infatti che l'opposto ha raggiunto in corso di giudizio un accordo con il condomino CP_3
per il pagamento integrale, in otto rate, della somma indicata nell'ordinanza, “aumentata
[...] degli interessi legali e delle spese della procedura”.
Con riguardo a queste ultime, l'opposto, pur suggerendo l'esistenza di un difetto di calcolo nel precetto, per somma peraltro limitata, non ne ha ulteriormente chiesto, nemmeno nelle conclusioni finali, la corresponsione da parte del opponente. Parte_1
Nulla inoltre ha dedotto l'opposto con riguardo all'affermazione dell'opponente che il precetto inviato al condomino contenesse il calcolo degli interessi in misura legale.
Per stessa ammissione di parte opposta, comunque, “l'opponente ha provveduto al pagamento della somma di € 3.939,81, comprensivi della sorte capitale e di quasi tutte le voci menzionate nel provvedimento ingiunto [enfasi dello scrivente]”; dal che si può pure presumere il calcolo di una
3 quota di interessi, quindi presumibilmente già richiesta e ottenuta dal suddetto. Parte_1
In definitiva:
1) esclusa l'applicazione diretta al condominio della disciplina inerente alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, tanto che l'opposto stesso ha cambiato rotta nelle conclusioni finali invocando il solo art. 1284, co. 4 c.p.c.;
2) ricordato che detta norma ha riguardo ai soli interessi moratori a maturarsi dopo l'introduzione effettiva della domanda, che una parte del corrispettivo residuo è stata versata all'opposta il giorno stesso della presentazione del ricorso monitorio, mentre l'altra parte in corso di giudizio a seguito di accordo transattivo, verosimilmente esteso anche agli interessi moratori, con il condomino tenuto;
3) tenuto conto che, tra l'altro, parte opposta non ha indicato in alcun modo i critri di calcolo degli interessi effettivamente domandati, tenuto conto di tutti i pagamenti di cui sopra;
la domanda per interessi formulata da ultimo da parte dell'opposta deve essere respinta perché infondata e non provata.
§§§
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, stante il versamento in corso di causa a parte opposta, attore in senso sostanziale, di quanto dovuto, nelle forme sopra viste.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti vista la reciproca parziale soccombenza.
L'opponente infatti, da un lato, vede non accolte le domande tendenti all'accertamento dei vizi dei lavori eseguiti (eccezione comunque rinunciata), oltre alle domande tendenti all'accertamento della debenza di un corrispettivo minore.
Parte opposta, dall'altro, vede respinta la propria domanda per interessi moratori ulteriori, oltre a doversi tener conto del fatto che il pagamento della prima quota del residuo corrispettivo è stata versata dal condominio il giorno stesso della presentazione del ricorso monitorio, né a seguito di tale pagamento parte opposta ha mai chiesto la riduzione dell'ingiunzione al residuo effettivo debito, rendendo necessaria per tale aspetto l'opposizione.
Non vi sono ovviamente gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di alcuna delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
4 - revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 1152/17, emesso in data 01.05.17;
- rigetta la domanda di parte opposta con riguardo al riconoscimento di interessi ulteriori rispetto alle somme già incassate in corso di giudizio dalla medesima parte;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Si comunichi.
Così deciso lì 13/06/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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