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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4900/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4900 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 rimessa al collegio per la decisione il 28.01.2025, con concessione alla parte costituita del termine di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. Parte_1
), in persona del Curatore fallimentare dott. elettivamente P.IVA_1 Parte_2
domiciliato in San Giuliano Terme, via Luigi Alamanni lotto D/2 n. 5A, presso lo studio dell'Avv. Bernardo Polese che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Loc. Nodica, Via Dorando Petri n. 16;
- convenuto contumace
Oggetto: “Altri istituti relativi alle persone giuridiche”.
Conclusioni delle parti: come da comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare che il sig. CP_1
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2482-ter, 2485 e 2486 c.c., in qualità prima di
[...] amministratore e successivamente liquidatore della Società
[...]
P
Liquidazione Reg. Fall. N. 25/2018, (partita IVA sia Parte_1 P.IVA_1 responsabile dell'aggravamento e/o dell'aumento delle perdite della ridetta società, a partire dall'anno 2014 sino alla dichiarazione di fallimento, per le ragioni in fatto ed indiritto nelle premesse enucleate, per non aver posto in essere alcuna condotta conservativa ma diversamente continuato l'attività di impresa, ponendo in essere atti gestori che hanno determinato l'aumento delle perdite della società; - condannare il sig. per le ragioni in fatto ed in diritto espresse nelle premesse, al Controparte_1
pagamento del danno arrecato alla procedura fallimentare n. 25/2018 Reg. nei Pt_4 documenti depositati con il presente atto e quantificato nella somma di € 906.286,00 o in quella somma diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La Curatela ha premesso che in data 4.04.2018, con sentenza n. 25/2018, il Tribunale di
Pisa ha dichiarato il fallimento della nominando Parte_1
contestualmente il Curatore fallimentare dapprima nella persona del rag. e, in Parte_5 seguito, nella persona del dott. Quest'ultimo, indagando sulle ragioni del dissesto Pt_2
della società fallita, ha verificato come la stessa avesse perso il proprio capitale sin dal
2014 e come il dissesto patrimoniale fosse stato aggravato negli anni, sino al 2017.
Dalle indagini sui bilanci degli ultimi cinque anni sarebbero emerse discrasie tra la reale consistenza patrimoniale della società e la presenza di crediti contabilizzati di notevole rilevanza;
in particolare, sarebbe stato accertato che: - i crediti indicati in bilancio per €
1.244.525,53 da parte del erano deteriorati o inesistenti;
- i crediti CP_1 realmente esistenti e riscossi erano pari a soli € 1.110,20; - lo stesso amministratore- liquidatore, in occasione della sua audizione dinanzi ad entrambi i curatori, ha confermato che i crediti indicati in bilancio non costituivano un dato reale;
-
l'indicazione di crediti deteriorati o inesistenti si è protratta per alcuni anni, con alterazione della situazione patrimoniale della società; - analogamente, erano pag. 2/11 insussistenti i crediti di cui alla voce “crediti diversi” per € 224.227,99 di cui al bilancio del 2017.
Per tali ragioni il curatore ha dedotto la sussistenza della responsabilità dell'allora amministratore e liquidatore il quale, pur conscio del Controparte_1
dissesto della società, avrebbe omesso di porre in essere le condotte conservative prescritte ex lege ed avrebbe proseguito nell'attività di impresa. In tesi, sebbene esistessero sin dal 2014 le condizioni per la messa in liquidazione della società,
l'amministratore avrebbe colpevolmente proseguito l'attività di impresa, alterando consapevolmente i risultati dei bilanci e determinando, con la propria mala gestio,
l'aggravamento delle condizioni dell'impresa e, con esso, l'aumento delle perdite sociali.
Pur ritualmente citato in giudizio, on si è costituito e ne è Controparte_1 stata quindi dichiarata la contumacia all'udienza del 22.12.2022.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante CTU contabile;
l'interrogatorio formale del convenuto, pur ammesso, non è stato espletato per la mancata comparizione dell'interrogando.
Precisate le conclusioni in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28.01.2025, con concessione alla parte attrice del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Le domande svolte dalla curatela attrice ex art. 146 legge fall. (applicabile ratione temporis) sono fondate e vanno, pertanto, accolte, essendo fondati entrambi gli addebiti di responsabilità contestati al convenuto.
2. Come noto, in ipotesi di fallimento della società detta norma attribuisce al relativo curatore il diritto di promuovere, in via cumulativa, sia l'azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, ovvero dai singoli soci ex art. 2476 c.c. , sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio dell'ente (cfr. sull'applicabilità dell'art. 146 L.F. anche alle s.r.l., pure in seguito alla riforma introdotta con il D.lgs. n. 6/2003, si veda per tutte, Cass. civ. n. 17121/2010).
pag. 3/11 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. ha carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni esercitabili dalla società e dai creditori sociali nei confronti degli amministratori.
In particolare, l'azione sociale presenta natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento degli specifici obblighi posti dalla legge o dall'atto costitutivo a carico degli amministratori nei riguardi dell'ente; da tale natura consegue, sul piano processuale, che l'istante può limitarsi ad allegare, sia pure specificamente,
l'inadempimento dell'amministratore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell' osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi su di lui gravanti ovvero che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. L'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali presenta, invece, natura aquiliana, anche ove la stessa sia esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. in via cumulativa all'azione sociale;
in punto di onere della prova ciò comporta, pertanto, che grava sul danneggiato l'onere non soltanto di allegare, ma anche di dimostrare l'altrui condotta illecita, dolosa o colposa, oltre agli ulteriori presupposti del danno e del relativo nesso causale (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. Un. n. 9100/2015).
Nell'ambito del rimedio di cui all'art. 146 L.F., la riferita diversità tra le due azioni, in relazione alla loro natura e alla conseguente disciplina ad esse applicabile, perde di rilevanza quantomeno nell'ipotesi – che in questa sede interessa - in cui al danno cagionato ai creditori sociali si accompagni anche un pregiudizio arrecato dagli amministratori alla società, in violazione dei doveri su di essi gravanti di corretta gestione dell' ente;
in tale caso, a ben vedere, la rilevata ricorrenza dei presupposti costitutivi della responsabilità nei riguardi dell'ente, secondo la disciplina sopra delineate, si rivolge, infatti, anche a vantaggio dei creditori sociali, i quali potranno beneficiare della reintegrazione del patrimonio sociale per effetto del risarcimento dovuto alla società da parte degli amministratori, con conseguente ricostituzione anche della loro garanzia patrimoniale.
pag. 4/11 3. Nella fattispecie, la curatela attrice ha dedotto che il convenuto – quale amministratore della società poi fallita - si sarebbe reso colpevolmente responsabile, in primo luogo, per avere inserito in contabilità dei crediti commerciali e non che avevano raggiunto, all'epoca dell'apertura del fallimento, importi di notevole rilevanza (pari ad €
1.558.575,00, si veda doc. 4 Schema A attivo circolante), rispetto ai quali lo stesso in sede di audizione (davanti ad entrambi i curatori fallimentari CP_1
succedutisi), ha dichiarato che si trattava di crediti deteriorati e/o inesistenti, e, in secondo luogo, per avere proseguito l'attività anziché procedere alla messa in liquidazione, e ciò perlomeno a partire dal 2014 (anno limite di esercizio oltre il quale la società oggi fallita non avrebbe dovuto continuare la sua attività), con conseguente aggravamento del dissesto.
4. La fondatezza degli addebiti trova riscontro nei documenti prodotti dalla curatela attrice.
4.1. E' incontestato che abbia ricoperto la carica di Controparte_1
amministratore e poi di liquidatore della sino Parte_1 all'epoca della dichiarazione di fallimento.
4.2. Sul piano generale, l'art. 2476 c.c. impone all'amministratore di adempiere con diligenza i doveri inerenti alla carica, e il successivo art. 2482-ter c.c. dispone che l'amministratore debba convocare “senza indugio” l'assemblea nell'ipotesi in cui, per effetto di perdite eccedenti la misura di un terzo del capitale sociale, quest'ultimo si riduca al disotto del minimo legale (fissato, come noto, per le s.r.l. in misura pari a euro
10.000,00, cfr. art. 2463 c.c.) e ciò al fine di dare corso a una ricapitalizzazione della società, ricostituendo il capitale sociale minimo, o di deliberare una trasformazione dell' ente e di scongiurarne il relativo scioglimento. Nel caso in cui non si provveda in tal senso, la riduzione del capitale al disotto del minimo legale dà luogo, invece, a una causa di scioglimento della società (cfr. art. 2484 n. 4 c.c.), che, ai sensi dell'art. 2485
c.c., deve essere iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese e comporta l'obbligatoria messa in liquidazione della società stessa. In tale ipotesi,
l'amministratore conserva il potere di gestire l'ente ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c. , ed in caso di pag. 5/11 illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, lo stesso risponde degli eventuali danni arrecati alla società e ai creditori sociali per l'aggravamento del dissesto.
Sempre sul piano generale, si rammenta che ai sensi dell'art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori, con espresso richiamo al quadro normativo di cui sopra.
4.3. Quanto alla irregolare tenuta della contabilità, il CTU – i cui esiti si condividono in quando pervenuti al termine di accertamento completo, coerente ed immune da vizi logici o metodologici – ha riscontrato “plurimi elementi dai quali desumere
l'inattendibilità della contabilità” (pag. 9 della relazione finale).
Nel dettaglio, la società dalla visura camerale Parte_1
risulta essere stata messa in liquidazione con atto del 2.10.2017, iscritto il 13.10.2017, e successivamente dichiarata fallita con sentenza del 30.03.2018, pubblicata il 4.04.2018.
Dalla documentazione in atti e da quella reperita della società, l'ultimo bilancio presentato al Registro Imprese è quello relativo al 31.12.2015, mentre le situazioni contabili dettagliate, esaminate durante l'indagine del CTU, sono relative al 31.12.2015,
31.12.2016 e 31.12.2017.
Le poste attenzionate sono relative ai Crediti commerciali, rispetto ai quali il nelle varie audizioni di fronte al curatore (prima rag. poi CP_1 Parte_5 dott. con ultima l'audizione del 11.11.2020), ha riferito che l'importo di oltre Pt_2
1.200.000,00 euro non era un dato reale, confermando che i crediti recuperabili sono riferiti esclusivamente a un credito vantato nei confronti del Comune di Viareggio, del
Condominio Via della Repubblica Lerici e al Condominio a Bocca di Magra. Tuttavia, sebbene dai partitari emerga che per gli anni 2016 e 2017 tutti i crediti verso clienti sono incrementati dalle fatture emesse nel corso del 2016 e del 2017, non è stato registrato alcun incasso. La situazione contabile al 31.12.2016 riporta “Ricavi” per euro
492.058,50 e quella al 31.12.2017 “Ricavi” per euro 46.019,41, e la circostanza che nel corso dei due anni non sia stato incassato alcun importo (alla luce anche della pag. 6/11 dichiarazione da parte del liquidatore che non ci sono altri crediti recuperabili oltre a quelli citati in contenzioso) appare di per sé un fatto “anomalo”.
Inoltre, come rilevato dal CTU (pagg. 10 e ss): a) “già da una prima analisi dei partitari emergeva una consistenza di cassa elevata, con pagamenti rilevanti in contanti datati 31.12.2015”; b) non è stato registrato il costo dei lavoratori dipendenti e il conseguente debito per le mensilità da ottobre 2016 a febbraio 2017, e lo stesso può dirsi per il debito per TFR che rimane invariato dal 31.12.2015 al 31.12.2017; c) le rilevazioni per debiti verso INPS, cassa edile, ecc. si sono fermate al 2016; d) non risultano rilevati molti movimenti che invece emergono dalla consultazione degli estratti conto bancari esaminati.
4.4. Dall'avvenuta alterazione (a rialzo) delle poste creditorie, molte delle quali inesistenti (oggetto di confessione stragiudiziale da parte dell'amministratore e liquidatore, ai sensi dell'art. 2735 c.c.) e dalla rilevazione di poste debitore non registrate in contabilità, si ricava che perlomeno dal 2014 la
[...]
aveva maturato un debito assai consistente, tale da azzerare il capitale Parte_1
sociale, fissato nel minimo previsto dalla legge di euro 10.000,00.
In virtù di tale esposizione debitoria, sarebbe stato pertanto obbligo dell'amministratore non soltanto esporre compiutamente in bilancio la relativa posta passiva (in ossequio ai basilari principi di chiarezza e verità del bilancio), ma anche sottoporre tempestivamente la conseguente situazione patrimoniale della società all'attenzione dell'assemblea, al fine di valutare l'eventuale adozione di iniziative ex art. 2482 ter c.p. c., dovendosi altrimenti prendere atto del conseguente scioglimento dell'ente ex art. 2484 c.c.
Nella specie così non è stato, poiché il on solo non si è avveduto della CP_1
perdita integrale del capitale sociale, ma ha addirittura mantenuto scientemente a bilancio dei crediti “inesistenti” e/o “deteriorati”, continuando a mantenere in bonis una società il cui deficit patrimoniale era evidente. Di tale condotta, ai danni della società e dei creditori, vi è prova nei colloqui che lo stesso ha avuto con i CP_1 curatori fallimentari e dell'alterazione dei dati vi sono incontrovertibili riscontri oggettivi nell'esame della documentazione contabile e fallimentare offerta dal CTU, dal quale emerge – a monte – la violazione del dovere di corretta tenuta delle scritture pag. 7/11 contabili (essendo stati redatti bilanci in violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza).
In sostanza, il convenuto, omettendo di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 2482 ter c.c., e anzi, avendo consapevolmente alterato le poste di bilancio (sia con riguardo ai crediti sia con riguardo ai debiti) ha cagionato danni alla società e ai suoi creditori, per effetto dell'indebita prosecuzione dell'attività di impresa, avendo omesso di adottare una gestione conservativa dell'ente ai sensi dell'art. 2486 c.c. ed avendone aggravato lo stato di dissesto, in considerazione degli ulteriori debiti maturati e della creazione di nuovo indebitamento, sino alla data del relativo fallimento
(dichiarato ad inizio 2018, quindi ben 4 anni dopo i chiari segnali di crisi).
Tali affermazioni non sono state contestate dal convenuto, il quale è rimasto contumace e neppure è comparso per rendere interrogatorio formale, in tal modo confermando le deduzioni della curatela fallimentare nei suoi confronti.
5. Venendo alla quantificazione del danno, la Suprema Corte – con orientamento che si condivide – ha di recente affermato: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento ai sensi della l. fall., art. 146, comma 2, contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2449 c.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali;
e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito
pag. 8/11 l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.” (Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, n. 4347).
Nella specie, le alterazioni del bilancio, ammesse dallo stesso con CP_1 efficacia confessoria, unite all'omesso inserimento di poste debitorie esistenti alla luce dell'accertamento compiuto dal curatore fallimentare (primi tra tutti, debiti verso i lavoratori, INPS e cassa edile ed erario in epoca successiva al 2016, ultimo anno nel quale vi è traccia di annotazioni in tal senso) rendono insufficienti le scritture contabili ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale tra le condotte dell'amministratore/liquidatore e il danno allegato;
tuttavia, deve essere valorizzata la circostanza che la Curatela attrice ha allegato plurimi profili di inadempimento dell'amministratore astrattamente idonei a porsi come causa del danno lamentato, con conseguente applicabilità del criterio equitativo di valutazione del danno ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, c.c.
Detta norma, come modificata dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (applicabile alla vicenda che ne occupa), dispone: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Nella fattispecie, l'attivo è stato quantificato sulla base delle entrate dell'ultima relazione semestrale inviata (al 16.09.2022) con l'aggiunta dell'incasso della vendita dell'immobile avvenuta a luglio 2023 e riscontrata dagli estratti conto bancari (allegati 8
e 9), ed ammonta ad euro 76.902,84, mentre il passivo è stato rilevato alla luce degli pag. 9/11 stati passivi esecutivi trasmessi dal curatore (Allegato 10), ed ammonta ad euro
1.596.978,79. La differenza tra le due voci è pari ad euro 1.520.075,95.
Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento, fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale).
Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. civ., Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine, sulla somma così definita spettano gli interessi nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (contumace) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati come da separato decreto, sono posti definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda della curatela attrice;
ACCERTA la responsabilità di per violazione degli artt. Controparte_1
2476, 2482 ter, 2485 e 2496 c.c.;
CONDANNA al risarcimento del danno in favore del Controparte_1
attore pari ad euro 1.520.075,95, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1
gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226
c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale -
pag. 10/11 degli interessi legali dal 31.12.2014 alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA il convenuto contumace alla refusione, in favore del Parte_1
attore, delle spese di lite, che liquida in euro 27,00 per spese, euro 18.977,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU, liquidati con separato decreto, a carico del convenuto soccombente.
Si comunichi.
Pisa, camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4900 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 rimessa al collegio per la decisione il 28.01.2025, con concessione alla parte costituita del termine di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. Parte_1
), in persona del Curatore fallimentare dott. elettivamente P.IVA_1 Parte_2
domiciliato in San Giuliano Terme, via Luigi Alamanni lotto D/2 n. 5A, presso lo studio dell'Avv. Bernardo Polese che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Loc. Nodica, Via Dorando Petri n. 16;
- convenuto contumace
Oggetto: “Altri istituti relativi alle persone giuridiche”.
Conclusioni delle parti: come da comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare che il sig. CP_1
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2482-ter, 2485 e 2486 c.c., in qualità prima di
[...] amministratore e successivamente liquidatore della Società
[...]
P
Liquidazione Reg. Fall. N. 25/2018, (partita IVA sia Parte_1 P.IVA_1 responsabile dell'aggravamento e/o dell'aumento delle perdite della ridetta società, a partire dall'anno 2014 sino alla dichiarazione di fallimento, per le ragioni in fatto ed indiritto nelle premesse enucleate, per non aver posto in essere alcuna condotta conservativa ma diversamente continuato l'attività di impresa, ponendo in essere atti gestori che hanno determinato l'aumento delle perdite della società; - condannare il sig. per le ragioni in fatto ed in diritto espresse nelle premesse, al Controparte_1
pagamento del danno arrecato alla procedura fallimentare n. 25/2018 Reg. nei Pt_4 documenti depositati con il presente atto e quantificato nella somma di € 906.286,00 o in quella somma diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La Curatela ha premesso che in data 4.04.2018, con sentenza n. 25/2018, il Tribunale di
Pisa ha dichiarato il fallimento della nominando Parte_1
contestualmente il Curatore fallimentare dapprima nella persona del rag. e, in Parte_5 seguito, nella persona del dott. Quest'ultimo, indagando sulle ragioni del dissesto Pt_2
della società fallita, ha verificato come la stessa avesse perso il proprio capitale sin dal
2014 e come il dissesto patrimoniale fosse stato aggravato negli anni, sino al 2017.
Dalle indagini sui bilanci degli ultimi cinque anni sarebbero emerse discrasie tra la reale consistenza patrimoniale della società e la presenza di crediti contabilizzati di notevole rilevanza;
in particolare, sarebbe stato accertato che: - i crediti indicati in bilancio per €
1.244.525,53 da parte del erano deteriorati o inesistenti;
- i crediti CP_1 realmente esistenti e riscossi erano pari a soli € 1.110,20; - lo stesso amministratore- liquidatore, in occasione della sua audizione dinanzi ad entrambi i curatori, ha confermato che i crediti indicati in bilancio non costituivano un dato reale;
-
l'indicazione di crediti deteriorati o inesistenti si è protratta per alcuni anni, con alterazione della situazione patrimoniale della società; - analogamente, erano pag. 2/11 insussistenti i crediti di cui alla voce “crediti diversi” per € 224.227,99 di cui al bilancio del 2017.
Per tali ragioni il curatore ha dedotto la sussistenza della responsabilità dell'allora amministratore e liquidatore il quale, pur conscio del Controparte_1
dissesto della società, avrebbe omesso di porre in essere le condotte conservative prescritte ex lege ed avrebbe proseguito nell'attività di impresa. In tesi, sebbene esistessero sin dal 2014 le condizioni per la messa in liquidazione della società,
l'amministratore avrebbe colpevolmente proseguito l'attività di impresa, alterando consapevolmente i risultati dei bilanci e determinando, con la propria mala gestio,
l'aggravamento delle condizioni dell'impresa e, con esso, l'aumento delle perdite sociali.
Pur ritualmente citato in giudizio, on si è costituito e ne è Controparte_1 stata quindi dichiarata la contumacia all'udienza del 22.12.2022.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante CTU contabile;
l'interrogatorio formale del convenuto, pur ammesso, non è stato espletato per la mancata comparizione dell'interrogando.
Precisate le conclusioni in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 28.01.2025, con concessione alla parte attrice del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
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1. Le domande svolte dalla curatela attrice ex art. 146 legge fall. (applicabile ratione temporis) sono fondate e vanno, pertanto, accolte, essendo fondati entrambi gli addebiti di responsabilità contestati al convenuto.
2. Come noto, in ipotesi di fallimento della società detta norma attribuisce al relativo curatore il diritto di promuovere, in via cumulativa, sia l'azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, ovvero dai singoli soci ex art. 2476 c.c. , sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio dell'ente (cfr. sull'applicabilità dell'art. 146 L.F. anche alle s.r.l., pure in seguito alla riforma introdotta con il D.lgs. n. 6/2003, si veda per tutte, Cass. civ. n. 17121/2010).
pag. 3/11 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. ha carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni esercitabili dalla società e dai creditori sociali nei confronti degli amministratori.
In particolare, l'azione sociale presenta natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento degli specifici obblighi posti dalla legge o dall'atto costitutivo a carico degli amministratori nei riguardi dell'ente; da tale natura consegue, sul piano processuale, che l'istante può limitarsi ad allegare, sia pure specificamente,
l'inadempimento dell'amministratore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell' osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi su di lui gravanti ovvero che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. L'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali presenta, invece, natura aquiliana, anche ove la stessa sia esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. in via cumulativa all'azione sociale;
in punto di onere della prova ciò comporta, pertanto, che grava sul danneggiato l'onere non soltanto di allegare, ma anche di dimostrare l'altrui condotta illecita, dolosa o colposa, oltre agli ulteriori presupposti del danno e del relativo nesso causale (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. Un. n. 9100/2015).
Nell'ambito del rimedio di cui all'art. 146 L.F., la riferita diversità tra le due azioni, in relazione alla loro natura e alla conseguente disciplina ad esse applicabile, perde di rilevanza quantomeno nell'ipotesi – che in questa sede interessa - in cui al danno cagionato ai creditori sociali si accompagni anche un pregiudizio arrecato dagli amministratori alla società, in violazione dei doveri su di essi gravanti di corretta gestione dell' ente;
in tale caso, a ben vedere, la rilevata ricorrenza dei presupposti costitutivi della responsabilità nei riguardi dell'ente, secondo la disciplina sopra delineate, si rivolge, infatti, anche a vantaggio dei creditori sociali, i quali potranno beneficiare della reintegrazione del patrimonio sociale per effetto del risarcimento dovuto alla società da parte degli amministratori, con conseguente ricostituzione anche della loro garanzia patrimoniale.
pag. 4/11 3. Nella fattispecie, la curatela attrice ha dedotto che il convenuto – quale amministratore della società poi fallita - si sarebbe reso colpevolmente responsabile, in primo luogo, per avere inserito in contabilità dei crediti commerciali e non che avevano raggiunto, all'epoca dell'apertura del fallimento, importi di notevole rilevanza (pari ad €
1.558.575,00, si veda doc. 4 Schema A attivo circolante), rispetto ai quali lo stesso in sede di audizione (davanti ad entrambi i curatori fallimentari CP_1
succedutisi), ha dichiarato che si trattava di crediti deteriorati e/o inesistenti, e, in secondo luogo, per avere proseguito l'attività anziché procedere alla messa in liquidazione, e ciò perlomeno a partire dal 2014 (anno limite di esercizio oltre il quale la società oggi fallita non avrebbe dovuto continuare la sua attività), con conseguente aggravamento del dissesto.
4. La fondatezza degli addebiti trova riscontro nei documenti prodotti dalla curatela attrice.
4.1. E' incontestato che abbia ricoperto la carica di Controparte_1
amministratore e poi di liquidatore della sino Parte_1 all'epoca della dichiarazione di fallimento.
4.2. Sul piano generale, l'art. 2476 c.c. impone all'amministratore di adempiere con diligenza i doveri inerenti alla carica, e il successivo art. 2482-ter c.c. dispone che l'amministratore debba convocare “senza indugio” l'assemblea nell'ipotesi in cui, per effetto di perdite eccedenti la misura di un terzo del capitale sociale, quest'ultimo si riduca al disotto del minimo legale (fissato, come noto, per le s.r.l. in misura pari a euro
10.000,00, cfr. art. 2463 c.c.) e ciò al fine di dare corso a una ricapitalizzazione della società, ricostituendo il capitale sociale minimo, o di deliberare una trasformazione dell' ente e di scongiurarne il relativo scioglimento. Nel caso in cui non si provveda in tal senso, la riduzione del capitale al disotto del minimo legale dà luogo, invece, a una causa di scioglimento della società (cfr. art. 2484 n. 4 c.c.), che, ai sensi dell'art. 2485
c.c., deve essere iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese e comporta l'obbligatoria messa in liquidazione della società stessa. In tale ipotesi,
l'amministratore conserva il potere di gestire l'ente ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c. , ed in caso di pag. 5/11 illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, lo stesso risponde degli eventuali danni arrecati alla società e ai creditori sociali per l'aggravamento del dissesto.
Sempre sul piano generale, si rammenta che ai sensi dell'art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori, con espresso richiamo al quadro normativo di cui sopra.
4.3. Quanto alla irregolare tenuta della contabilità, il CTU – i cui esiti si condividono in quando pervenuti al termine di accertamento completo, coerente ed immune da vizi logici o metodologici – ha riscontrato “plurimi elementi dai quali desumere
l'inattendibilità della contabilità” (pag. 9 della relazione finale).
Nel dettaglio, la società dalla visura camerale Parte_1
risulta essere stata messa in liquidazione con atto del 2.10.2017, iscritto il 13.10.2017, e successivamente dichiarata fallita con sentenza del 30.03.2018, pubblicata il 4.04.2018.
Dalla documentazione in atti e da quella reperita della società, l'ultimo bilancio presentato al Registro Imprese è quello relativo al 31.12.2015, mentre le situazioni contabili dettagliate, esaminate durante l'indagine del CTU, sono relative al 31.12.2015,
31.12.2016 e 31.12.2017.
Le poste attenzionate sono relative ai Crediti commerciali, rispetto ai quali il nelle varie audizioni di fronte al curatore (prima rag. poi CP_1 Parte_5 dott. con ultima l'audizione del 11.11.2020), ha riferito che l'importo di oltre Pt_2
1.200.000,00 euro non era un dato reale, confermando che i crediti recuperabili sono riferiti esclusivamente a un credito vantato nei confronti del Comune di Viareggio, del
Condominio Via della Repubblica Lerici e al Condominio a Bocca di Magra. Tuttavia, sebbene dai partitari emerga che per gli anni 2016 e 2017 tutti i crediti verso clienti sono incrementati dalle fatture emesse nel corso del 2016 e del 2017, non è stato registrato alcun incasso. La situazione contabile al 31.12.2016 riporta “Ricavi” per euro
492.058,50 e quella al 31.12.2017 “Ricavi” per euro 46.019,41, e la circostanza che nel corso dei due anni non sia stato incassato alcun importo (alla luce anche della pag. 6/11 dichiarazione da parte del liquidatore che non ci sono altri crediti recuperabili oltre a quelli citati in contenzioso) appare di per sé un fatto “anomalo”.
Inoltre, come rilevato dal CTU (pagg. 10 e ss): a) “già da una prima analisi dei partitari emergeva una consistenza di cassa elevata, con pagamenti rilevanti in contanti datati 31.12.2015”; b) non è stato registrato il costo dei lavoratori dipendenti e il conseguente debito per le mensilità da ottobre 2016 a febbraio 2017, e lo stesso può dirsi per il debito per TFR che rimane invariato dal 31.12.2015 al 31.12.2017; c) le rilevazioni per debiti verso INPS, cassa edile, ecc. si sono fermate al 2016; d) non risultano rilevati molti movimenti che invece emergono dalla consultazione degli estratti conto bancari esaminati.
4.4. Dall'avvenuta alterazione (a rialzo) delle poste creditorie, molte delle quali inesistenti (oggetto di confessione stragiudiziale da parte dell'amministratore e liquidatore, ai sensi dell'art. 2735 c.c.) e dalla rilevazione di poste debitore non registrate in contabilità, si ricava che perlomeno dal 2014 la
[...]
aveva maturato un debito assai consistente, tale da azzerare il capitale Parte_1
sociale, fissato nel minimo previsto dalla legge di euro 10.000,00.
In virtù di tale esposizione debitoria, sarebbe stato pertanto obbligo dell'amministratore non soltanto esporre compiutamente in bilancio la relativa posta passiva (in ossequio ai basilari principi di chiarezza e verità del bilancio), ma anche sottoporre tempestivamente la conseguente situazione patrimoniale della società all'attenzione dell'assemblea, al fine di valutare l'eventuale adozione di iniziative ex art. 2482 ter c.p. c., dovendosi altrimenti prendere atto del conseguente scioglimento dell'ente ex art. 2484 c.c.
Nella specie così non è stato, poiché il on solo non si è avveduto della CP_1
perdita integrale del capitale sociale, ma ha addirittura mantenuto scientemente a bilancio dei crediti “inesistenti” e/o “deteriorati”, continuando a mantenere in bonis una società il cui deficit patrimoniale era evidente. Di tale condotta, ai danni della società e dei creditori, vi è prova nei colloqui che lo stesso ha avuto con i CP_1 curatori fallimentari e dell'alterazione dei dati vi sono incontrovertibili riscontri oggettivi nell'esame della documentazione contabile e fallimentare offerta dal CTU, dal quale emerge – a monte – la violazione del dovere di corretta tenuta delle scritture pag. 7/11 contabili (essendo stati redatti bilanci in violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza).
In sostanza, il convenuto, omettendo di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 2482 ter c.c., e anzi, avendo consapevolmente alterato le poste di bilancio (sia con riguardo ai crediti sia con riguardo ai debiti) ha cagionato danni alla società e ai suoi creditori, per effetto dell'indebita prosecuzione dell'attività di impresa, avendo omesso di adottare una gestione conservativa dell'ente ai sensi dell'art. 2486 c.c. ed avendone aggravato lo stato di dissesto, in considerazione degli ulteriori debiti maturati e della creazione di nuovo indebitamento, sino alla data del relativo fallimento
(dichiarato ad inizio 2018, quindi ben 4 anni dopo i chiari segnali di crisi).
Tali affermazioni non sono state contestate dal convenuto, il quale è rimasto contumace e neppure è comparso per rendere interrogatorio formale, in tal modo confermando le deduzioni della curatela fallimentare nei suoi confronti.
5. Venendo alla quantificazione del danno, la Suprema Corte – con orientamento che si condivide – ha di recente affermato: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento ai sensi della l. fall., art. 146, comma 2, contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2449 c.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali;
e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito
pag. 8/11 l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.” (Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, n. 4347).
Nella specie, le alterazioni del bilancio, ammesse dallo stesso con CP_1 efficacia confessoria, unite all'omesso inserimento di poste debitorie esistenti alla luce dell'accertamento compiuto dal curatore fallimentare (primi tra tutti, debiti verso i lavoratori, INPS e cassa edile ed erario in epoca successiva al 2016, ultimo anno nel quale vi è traccia di annotazioni in tal senso) rendono insufficienti le scritture contabili ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale tra le condotte dell'amministratore/liquidatore e il danno allegato;
tuttavia, deve essere valorizzata la circostanza che la Curatela attrice ha allegato plurimi profili di inadempimento dell'amministratore astrattamente idonei a porsi come causa del danno lamentato, con conseguente applicabilità del criterio equitativo di valutazione del danno ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, c.c.
Detta norma, come modificata dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (applicabile alla vicenda che ne occupa), dispone: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Nella fattispecie, l'attivo è stato quantificato sulla base delle entrate dell'ultima relazione semestrale inviata (al 16.09.2022) con l'aggiunta dell'incasso della vendita dell'immobile avvenuta a luglio 2023 e riscontrata dagli estratti conto bancari (allegati 8
e 9), ed ammonta ad euro 76.902,84, mentre il passivo è stato rilevato alla luce degli pag. 9/11 stati passivi esecutivi trasmessi dal curatore (Allegato 10), ed ammonta ad euro
1.596.978,79. La differenza tra le due voci è pari ad euro 1.520.075,95.
Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento, fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale).
Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. civ., Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine, sulla somma così definita spettano gli interessi nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (contumace) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati come da separato decreto, sono posti definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda della curatela attrice;
ACCERTA la responsabilità di per violazione degli artt. Controparte_1
2476, 2482 ter, 2485 e 2496 c.c.;
CONDANNA al risarcimento del danno in favore del Controparte_1
attore pari ad euro 1.520.075,95, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1
gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226
c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale -
pag. 10/11 degli interessi legali dal 31.12.2014 alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA il convenuto contumace alla refusione, in favore del Parte_1
attore, delle spese di lite, che liquida in euro 27,00 per spese, euro 18.977,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU, liquidati con separato decreto, a carico del convenuto soccombente.
Si comunichi.
Pisa, camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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