Art. 37. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 37 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 36
Articolo 37 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
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13 dicembre 1988
13 dicembre 1988