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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Lucia Gesummaria presidente
- dott. Alessia D'Alessandro consigliere
- dott. Pietro Vinetti consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 26.11.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/2022 , e vertente tra:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TO EL
-Appellante-
e
, (P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. BIFANO CESARE
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 165/2022, pubblicata il 14.3.2022, il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, Parte_1 in favore della Curatela, della somma di € 123.600,00, (euro centoventitremilaseicento/00)
IVA al 10% compresa, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che liquida in € 786 per spese ed €4.015 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione.
Con atto di citazione depositato il 22.4.2022, notificato il 19.4.2022, la parte appellante ha impugnato la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 21.9.2022, la parte appellatta si è costituita per resistere al gravame.
Né all'udienza del 28.10.2025 né all'udienza del 16.12.2025 - entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022 - alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza. Sia l'udienza del 28.10.2025, fissata a seguito di rinvio di ufficio regolarmente comunicato alle parti, che quella del 16.12.2025 sono state ritualmente tenute e, per entrambe, con separato decreto ancora regolarmente comunicato, era stata prevista la trattazione scritta mediante deposito di note in sostituzione d'udienza, ma, come già detto, nessuna delle parti vi provvedeva.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe specificato, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere Il Presidente
Dr Pietro Vinetti dr.ssa Lucia Gesummaria