Articolo 12 della Legge 5 marzo 1963, n. 389
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 aprile 1963
Art. 12.
La titolare della pensione e' tenuta a denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale.
Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963