Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Divorzio – Scioglimento del matrimonio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 5.11.2024
da
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.5.1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Tagliaferri, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via San Siro n. 17, giusta procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
- RESISTENTE CONTUMACE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 21.12.1996 in Rottofreno, atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, p. I, anno 1996, precisando:
che dall'unione erano nate le figlie (il 31.5.1999) e (il Per_1 Per_2
9.9.2002);
che era intervenuta sentenza del Tribunale di Piacenza n. 122 in data
11.2.2015 che aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al marito e condanna alle spese;
che la sentenza di separazione prevedeva a carico del signor il CP_1
versamento di un assegno mensile di Euro 556,00 quale contributo per il mantenimento delle figlie, allora minori, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse;
che i tentativi esperiti per giungere ad un accordo sul regolamento di divorzio erano stati vani;
che dal momento della separazione la coppia non si era mai ricongiunta, tanto che il signor da oltre dieci anni viveva all'estero con una nuova CP_1
famiglia e non aveva più provveduto alle figlie, oggi appena maggiorenni ma ancora studentesse e non economicamente autosufficienti, così da accumulare un ingente debito, di tal che la ricorrente aveva notificato atto di precetto;
che la ricorrente viveva con le figlie ed ed il nuovo Per_1 Per_2
compagno, dal quale aveva avuto un figlio;
che il signor conviveva all'estero con una nuova compagna ed aveva CP_1
avuto altre due figlie, mentre si disinteressava completamente, sotto il profilo economico e personale, delle figlie ed Per_1 Per_2 che la figlia anche a causa dell'assenza di comunicazione con il Per_2
padre, aveva avuto gravi problemi di anoressia ed era stata più volte ricoverata in ospedale, ma il padre non si era mai interessato;
che la ricorrente svolgeva attività di impiegata con uno stipendio mensile di
Euro 3.000,00 ed aveva acquistato l'immobile dove era residente, gravato da mutuo, mentre il signor era pensionato, viveva a Mentone in una villa sul mare con CP_1
la nuova famiglia ed aveva un immobile di proprietà in Italia, gravato da ipoteca iscritta dalla ricorrente per le spese conseguenti alla separazione e mai versate.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo che fosse previsto a carico del resistente il versamento di un assegno di Euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse.
Con decreto in data 6.11.2024 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 18 febbraio 2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
All'udienza del 18 febbraio 2025 compariva la sola ricorrente Pt_1
assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente,
[...]
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, di tal che veniva dichiarata la contumacia di . Alla stessa udienza veniva Controparte_1
sentita la ricorrente, la quale confermava il ricorso e ribadiva quanto ivi dedotto, precisando: che nessuna delle due figlie era economicamente autosufficiente, in quanto era studentessa universitaria, pur prossima alla laurea, ed Per_1 Per_2
era da poco laureata e stava svolgendo uno stage a Milano;
che il resistente aveva frequentato le figlie solo nel primo anno dopo la separazione e poi era sparito, di tal che le figlie non vedevano il padre da tanto tempo, da quando aveva 13 Per_2
anni e da circa 6 anni;
che da molti anni il padre non versava nulla per le Per_1
figlie; che lo stesso in passato lavorava come dirigente per una società di Reggio
Emilia che aveva filiali anche in Francia;
che essa ricorrente viveva con il suo nuovo compagno, che l'aveva aiutata a provvedere alle figlie quando il loro padre l'aveva lasciata priva di mezzi e dal quale aveva avuto un bambino che aveva nove anni.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il
Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed, a seguito di ciò, un rinvio al fine di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Venivano quindi pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e pertanto veniva dichiarato cessato l'affidamento delle figlie, essendo nel frattempo divenute maggiorenni, con conferma nel resto delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 122/2015 depositata in data 17.2.2015.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva poi disposto rinvio all'udienza dell'8.4.2025 per la precisazione delle conclusioni ed, all'esito della discussione orale, la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Infine, all'udienza dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Rottofreno il 21.12.1996, Parte_1 Controparte_1
sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – in un quadro in cui da molto tempo conducono vite separate, con la costituzione di nuovi nuclei familiari, dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume inoltre dalla sentenza di separazione n. 122/2025 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 11.2.2015, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia del divorzio.
Sul punto l'affermazione della ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dal resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/1970 deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Rottofreno (PC), in data
21.12.1996, da e . Parte_1 Controparte_1
Per quel che concerne le condizioni di divorzio, rileva evidenziare che l'unica questione rilevante attiene al mantenimento a favore delle figlie ed Per_1
nelle more divenute maggiorenni. Per_3
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di separazione o divorzio il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (ex art. 337 ter c.c.) e tale criterio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i figli siano maggiorenni, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata dalla mancanza di autosufficienza economica, requisito che per i figli maggiorenni deve essere accertato dal giudice di merito, mentre per i figli minori di età va considerato in re ipsa (Cass. civ. sez. VI, 14.09.2020, n. 19077).
Infatti, l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori comprende altresì il dovere di assicurare ai figli – anche maggiorenni – in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass. civ. sez. VI, 22.07.2019, n. 19696). Inoltre, “in relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass.
12952/2016). Ne consegue che deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro… A tal fine la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. civ. sez. I, 02.07.2021, n. 18785).
Ciò posto, il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso le circostanze che giustificano l'eventuale cessazione di tale obbligo, tra cui l'età della prole, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 18785/2021; Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Rileva altresì evidenziare che, secondo un orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente, posto che una volta raggiunta la maggiore età occorre fornire la prova delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento. In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca del contributo da parte del genitore obbligato al versamento, grava sul genitore richiedente l'onere di provare da un lato la mancata indipendenza economica del figlio – quale precondizione del diritto preteso – dall'altro lato la “circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”, con la conseguenza che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ. sez. I, 15.03.2024, n. 7015).
Venendo al caso di specie, secondo le circostanze dedotte dalla ricorrente – non smentite da alcun elemento di segno contrario – le figlie (nata il Per_1
31.5.1999) e (nata il [...]) non sono ancora economicamente Per_2
autosufficienti, posto che la prima è prossima alla laurea mentre la seconda, da poco laureata, sta svolgendo uno stage a Milano, ciò che risulta, nella sostanza, in linea con la situazione dei giovani dell'età delle due figlie, le quali appaiono avere proficuamente perseguito la scelta del percorso di studi universitario, in maniera adeguata al fine di avviarsi all'inserimento nel mondo lavorativo, percorso che, allo stato, non risulta ancora concluso.
A fronte di ciò, non appare potersi dubitare che si configuri l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Ne consegue che, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., valutata la condizione economica e personale di ciascuno dei genitori – tenuto conto che la ricorrente, sulla quale grava da molti anni in via esclusiva ogni onere di cura, educazione e mantenimento delle figlie, lavora come impiegata presso la ditta del nuovo compagno (con una retribuzione netta di circa Euro 3.000,00 al mese, come riscontrato dalle ultime dichiarazioni dei redditi) ed è proprietaria della casa di abitazione, gravata da mutuo, mentre non è nota l'attuale condizione economico- reddituale del resistente, che tuttavia, sempre secondo quanto riferito dalla ricorrente, svolgeva attività lavorativa come dirigente d'azienda ed è attualmente pensionato e vive all'estero, a Mentone, con la sua nuova famiglia – tenuto conto delle esigenze delle figlie, risulta giustificato confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento della somma pari a Euro 650,00 mensili (Euro 325,00 per ciascuna figlia), così rideterminato l'assegno già previsto in sede di separazione nel 2015, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, individuate secondo le linee guida del C.N.F.,
a decorrere dalla data del ricorso.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dei motivi della decisione e del comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente – che danno conto del protratto disinteresse del resistente nei confronti delle figlie sotto ogni profilo – si giustifica la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Rottofreno, il 21 dicembre 1996, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 7, P. 1, anno
1996;
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1) Pone a carico del padre il versamento di un assegno Controparte_1 mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), quale contributo per il mantenimento delle figlie ed da versarsi in Per_1 Per_2
via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data del ricorso;
- Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Rottofreno (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 5 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti