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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11265 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in persona del g.o.t. SO UP, deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18335 dell'anno 2024 e vertente
TRA
con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, in persona del suo Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1
– nato a [...] il [...], codice fiscale – di seguito, Parte_2 C.F._1 più brevemente, , elettivamente domiciliata in Roma, Via Alfredo Panzini n. 4, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Alessandro Bertucci
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te prot. temp. c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Mancini
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI: per parte opponente (quelle dell'atto di opposizione ):” Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda proposta: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con ogni Controparte_2 conseguente provvedimento di legge;
2) nel merito, alla luce dei motivi sopra esposti - accertata la fondatezza dell'odierna opposizione e, al contrario, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa domanda - revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 23.02.2024, portante il n. 2530/2024, R.G. 1790/2024, notificato in data 08.03.2024. 3) in via di subordine, rideterminare, ove occorra tramite ispezione ex art. 118 c.p.c., della documentazione relativa ai rapporti di lavoro intercorsi fra l'odierna opponente e il personale ad essa fornito dall'odierna opposta e con l'ausilio di C.T.U., l'eventuale effettivo credito vantato da quest'ultima, con ogni conseguente provvedimento di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. per parte opposta – quelle precisate con “note scritte” depositate il 3.7.2025 “- In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda attorea per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 165 cpc;
- In subordine Confermare il decreto ingiuntivo opposto per un totale di € 37.435,00 e conseguentemente condannare ., in persona del suo legale rappresentante pro Parte_3 tempore di pagare, alla parte opposta, la somma di € 37.435,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari oltre oneri di legge da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario. In via ulteriormente gradata condannare parte debitrice opponente per lite temeraria ex art. 96 co.3 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis occorre esaminare l'eccezione di tardiva costituzione della società attrice/opponente e di improcedibilità del giudizio sollevata da parte convenuta/opposta.
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato in data 17 aprile 2024 mentre l'iscrizione della causa al ruolo è avvenuta il 29 aprile 2024.
La costituzione in giudizio dell'attore deve avvenire, a norma dell'art. 165 c.p.c., entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. La regola appena enunciata è valida per i giudizi ordinari, mentre non può trovare applicazione anche con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per i quali è prevista, invece, la drastica conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione stessa, intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché la domanda, ritualmente proposta, abbia il suo ulteriore corso.
A tali conclusioni si perviene mediante un'attenta lettura del disposto di cui all'art. 647 c.p.c., rubricato “Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito. Ancora, l'ultimo comma prevede che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo che sussistano le circostanze ed i requisiti per la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. sent. 849/2000). La richiamata giurisprudenza è, infine, unanime nel ritenere che l'improcedibilità deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, ed anche d'ufficio, dal giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e che la definizione del giudizio deve avvenire con sentenza, in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno.
In conclusione, alla luce della giurisprudenza e della normativa richiamata, è evidente che dalla tardiva-mancata costituzione dell'opponente non può che derivare la sanzione dell'improcedibilità dell'opposizione, indipendentemente dalla pronuncia di esecutorietà del decreto, tanto che il giudice dell'opposizione, pur nel caso di iscrizione a ruolo tardiva, è tenuto con sentenza a dichiarare l'improcedibilità e contestualmente a conferire esecutorietà all'ingiunzione.
La rilevata tardività della opposizione è preclusiva all'esame nel merito delle ulteriori questioni.
Consegue a quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Parte opposta ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria.
Sull'argomento pare pertinente al caso richiamare l'orientamento della Suprema Corte espresso con l'ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, secondo cui 'La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”.
La necessaria ricorrenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave è stata ritenuta altresì da Cass. SS.UU. n. 13899/13, nonché da Cass. n. 3003/14, n. 27534/14 e, da ultimo, ord. n. 3376/16.
Ora nel caso in esame, sebbene l'opposizione si sia rivelata improcedibile in quanto iscritta a ruolo tardivamente, ritiene questo Tribunale che l'opponente non abbia resistito con mala fede né con colpa grave, dovendosi tenere conto del comportamento processuale tenuto di sostanziale abbandono della causa dopo la costituzione in giudizio.
Reputa, quindi, questo Tribunale che parte opponente abbia agito senza la normale prudenza, così incorrendo nella mera colpa semplice.
Con ciò la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria non può trovare accoglimento e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano con compensi secondo gli importi minimi (tenuto conto dei caratteri della controversia e delle mancate attività difensive di parte opponente) previsti dalle vigenti tabelle per fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria perché le relative attività non sono state svolte, e così per compensi totali pari a Euro 2906,00, cui vanno aggiunte spese generali, IVA e CPA. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Cesare Mancini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2530/2024 (procedimento n. R.G. 1790/2024), emesso in data 23 febbraio 2024, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 4.12.2024;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata da parte opposta;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida d'ufficio in Euro 2906,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Parte_4
4. dispone la distrazione delle spese in favore dell'Avvocato Cesare Mancini, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 25.7.2025
Si comunichi
Il giudice o.t.
SO UP
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in persona del g.o.t. SO UP, deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18335 dell'anno 2024 e vertente
TRA
con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, in persona del suo Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1
– nato a [...] il [...], codice fiscale – di seguito, Parte_2 C.F._1 più brevemente, , elettivamente domiciliata in Roma, Via Alfredo Panzini n. 4, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Alessandro Bertucci
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te prot. temp. c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Mancini
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI: per parte opponente (quelle dell'atto di opposizione ):” Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda proposta: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con ogni Controparte_2 conseguente provvedimento di legge;
2) nel merito, alla luce dei motivi sopra esposti - accertata la fondatezza dell'odierna opposizione e, al contrario, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa domanda - revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 23.02.2024, portante il n. 2530/2024, R.G. 1790/2024, notificato in data 08.03.2024. 3) in via di subordine, rideterminare, ove occorra tramite ispezione ex art. 118 c.p.c., della documentazione relativa ai rapporti di lavoro intercorsi fra l'odierna opponente e il personale ad essa fornito dall'odierna opposta e con l'ausilio di C.T.U., l'eventuale effettivo credito vantato da quest'ultima, con ogni conseguente provvedimento di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. per parte opposta – quelle precisate con “note scritte” depositate il 3.7.2025 “- In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda attorea per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 165 cpc;
- In subordine Confermare il decreto ingiuntivo opposto per un totale di € 37.435,00 e conseguentemente condannare ., in persona del suo legale rappresentante pro Parte_3 tempore di pagare, alla parte opposta, la somma di € 37.435,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari oltre oneri di legge da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario. In via ulteriormente gradata condannare parte debitrice opponente per lite temeraria ex art. 96 co.3 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis occorre esaminare l'eccezione di tardiva costituzione della società attrice/opponente e di improcedibilità del giudizio sollevata da parte convenuta/opposta.
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato in data 17 aprile 2024 mentre l'iscrizione della causa al ruolo è avvenuta il 29 aprile 2024.
La costituzione in giudizio dell'attore deve avvenire, a norma dell'art. 165 c.p.c., entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. La regola appena enunciata è valida per i giudizi ordinari, mentre non può trovare applicazione anche con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per i quali è prevista, invece, la drastica conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione stessa, intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché la domanda, ritualmente proposta, abbia il suo ulteriore corso.
A tali conclusioni si perviene mediante un'attenta lettura del disposto di cui all'art. 647 c.p.c., rubricato “Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito. Ancora, l'ultimo comma prevede che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo che sussistano le circostanze ed i requisiti per la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. sent. 849/2000). La richiamata giurisprudenza è, infine, unanime nel ritenere che l'improcedibilità deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, ed anche d'ufficio, dal giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e che la definizione del giudizio deve avvenire con sentenza, in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno.
In conclusione, alla luce della giurisprudenza e della normativa richiamata, è evidente che dalla tardiva-mancata costituzione dell'opponente non può che derivare la sanzione dell'improcedibilità dell'opposizione, indipendentemente dalla pronuncia di esecutorietà del decreto, tanto che il giudice dell'opposizione, pur nel caso di iscrizione a ruolo tardiva, è tenuto con sentenza a dichiarare l'improcedibilità e contestualmente a conferire esecutorietà all'ingiunzione.
La rilevata tardività della opposizione è preclusiva all'esame nel merito delle ulteriori questioni.
Consegue a quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Parte opposta ha chiesto di essere risarcita del danno da lite temeraria.
Sull'argomento pare pertinente al caso richiamare l'orientamento della Suprema Corte espresso con l'ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, secondo cui 'La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”.
La necessaria ricorrenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave è stata ritenuta altresì da Cass. SS.UU. n. 13899/13, nonché da Cass. n. 3003/14, n. 27534/14 e, da ultimo, ord. n. 3376/16.
Ora nel caso in esame, sebbene l'opposizione si sia rivelata improcedibile in quanto iscritta a ruolo tardivamente, ritiene questo Tribunale che l'opponente non abbia resistito con mala fede né con colpa grave, dovendosi tenere conto del comportamento processuale tenuto di sostanziale abbandono della causa dopo la costituzione in giudizio.
Reputa, quindi, questo Tribunale che parte opponente abbia agito senza la normale prudenza, così incorrendo nella mera colpa semplice.
Con ciò la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria non può trovare accoglimento e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano con compensi secondo gli importi minimi (tenuto conto dei caratteri della controversia e delle mancate attività difensive di parte opponente) previsti dalle vigenti tabelle per fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria perché le relative attività non sono state svolte, e così per compensi totali pari a Euro 2906,00, cui vanno aggiunte spese generali, IVA e CPA. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Cesare Mancini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2530/2024 (procedimento n. R.G. 1790/2024), emesso in data 23 febbraio 2024, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 4.12.2024;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata da parte opposta;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida d'ufficio in Euro 2906,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Parte_4
4. dispone la distrazione delle spese in favore dell'Avvocato Cesare Mancini, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 25.7.2025
Si comunichi
Il giudice o.t.
SO UP