Decreto cautelare 16 febbraio 2017
Ordinanza cautelare 13 aprile 2017
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 28/12/2022, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 00211/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.R.L. Grande Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mina Celestini, Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso lo studio Mina Celestini in Copertino, Vai Calabria 31;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
NN SA di IN IS NN & C., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;
per l'annullamento,
- dei provvedimenti 25 gennaio 2017 nn. 7 e 8 del Comune di Racale (dispositivi della chiusura di due esercizi commerciali al dettaglio di vicinato avviati dalla ricorrente con S.C.I.A. del 4 novembre 2016 prot. n. 17057 e 27 ottobre 2016 prot. n. 16748, contestualmente dichiarate decadute), nonché della nota 31 gennaio 2017 prot. 1822/2017 di diniego di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita:
- di tutti atti connessi precedenti e conseguenti, ivi inclusa la nota 21 novembre 2016 prot. n. 17962 del Settore Servizi Tecnici del medesimo Comune.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 15 febbraio 2017;
Considerato che il 22 luglio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art.82 cod. proc. amm.
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 15 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO