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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25911/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06.03.2025
TRA
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amm.re Unico p.t. Sig. con sede Parte_2 in S. Giorgio a Cremano alla via Tufarelli n. 48 elett.te dom.ta in
S.Anastasia (Na) alla via G. Marconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paola Lanzuolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE
E
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) in persona dell'Amministratore p.t.; P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose. Conclusioni: all'udienza del 16.12.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2.11.2021, Parte_1 conveniva in giudizio il , Controparte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t. affinché il Tribunale, accertata la responsabilità dello stesso nella determinazione dei danni, ordinasse la rimozione delle cause delle infiltrazioni;
dichiaratone l'obbligo, condannasse esso Controparte_1 Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore
[...] dell'istante ed a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €. 33.788,18 di cui €. 33.385,00 pari costo dei lavori da eseguire oltre IVA;
€. 310,00 pari al costo sostenuto per gli interventi eseguiti dalla ed €. 93,18 pari al costo della merce Controparte_3 deteriorata dall'acqua e non più destinabile alla vendita oltre interessi legali e/o a quella diversa somma ritenuta dovuta anche a seguito di CTU;
il tutto con condanna del Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e
C.P.A.
Il Condominio, benché ritualmente citato, non si costituiva.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc il Giudice, ammetteva la prova e rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 24.01.2024. A tale udienza non essendo comparso il teste, il
Giudice provvedeva a nominare CTU l'Ing. e Persona_1 rinviava l'udienza al 26.02.2024 per giuramento CTU ed escussione del teste. Escusso il teste e depositato in data 15.11.24
l'elaborato peritale, all'udienza del 16.12.2024 la causa, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del convenuto regolarmente citato e non costituitosi . CP_1
- 2 - Con riferimento alla domanda attorea, l'azione risarcitoria promossa si fonda sull'art. 2051 c.c. che attribuisce la responsabilità del danno cagionato dalle cose a colui che ne ha la custodia e, dunque, che esercita sulle medesime cose un potere di vigilanza e controllo, e tale potere può essere anche di mero fatto.
La disposizione codicistica fa salva la prova liberatoria del caso fortuito. Tale responsabilità è, dunque, di tipo oggettivo, prescindendo da qualunque connotato di colpa, diversamente da quanto richiesto per la responsabilità ex art. 2043 c.c. Ne consegue che il soggetto custode della cosa, produttiva di danno, è tenuto al risarcimento anche qualora, a suo carico, non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo) e che, al contrario, andrà esente da responsabilità soltanto qualora dimostri il caso fortuito. Dunque, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'onere di provare il danno subito e il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre sul custode grava la prova dell'esimente del caso fortuito costituito dal fatto naturale o del terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode.
Fatta tale premessa, relativamente alla vicenda in oggetto, l'attore ha affermato di essere conduttore dell'immobile sin dal novembre 2018 e che tale immobile è in parte ricoperto dal cortile condominiale ed in parte risulta al di sotto del fabbricato condominiale;
ha affermato, altresì, che nel 2019 l'immobile de quo è stato oggetto di lavori di riqualificazione architettonica e di rifacimento degli impianti necessari. L'attore ha precisato che l'immobile è stato interessato da ingenti fenomeni infiltrativi ed ha affermato – come poi è risultato anche dalla istruttoria espletata ed accertato a mezzo di CTU – che i danni lamentati sono stati provocati da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal cortile sovrastante il supermercato. CP_4
- 3 - In particolare, precisava che, Parte_1 nell'intento di non inasprire i rapporti con il , nel mese CP_1 di dicembre del 2020 aveva provveduto ad effettuare ulteriori lavori di manutenzione finalizzati al ripristino delle condizioni di agibilità del locale compromesse dalle infiltrazioni verificatesi e già denunciate nel 2019. Precisava, ulteriormente, che: in data
01.05.2021 a causa di eventi temporaleschi, all'interno dell'immobile si verificavano nuovamente copiose infiltrazioni che provocavano un corto circuito e l'impraticabilità di alcune parti di esso, oltre che il danneggiamento della merce;
nella notte tra il 14 ed il 15 maggio dello stesso anno si verificavano ulteriori infiltrazioni. In tutte le predette occasioni il era CP_1 prontamente informato e costituito in mora affinché eliminasse le cause delle infiltrazioni e risarcisse i relativi danni.
Il Consulente Tecnico nominato – le cui conclusioni si condividono integralmente - ha affermato che “Il cespite è sovrastato da un cortile pavimentato scoperto afferente il CP_ CP_ condominio Traversa Divisione Siena [..] Le operazioni peritali e l'ampio report fotografico allegato al presente elaborato evidenziano l'esistenza di fenomeni infiltrativi nel locale commerciale. In particolare è stato possibile riscontrare quanto segue:
danni da infiltrazione a soffitto nella zona ingresso e box informazioni;
danni da infiltrazione al soffitto del locale in corrispondenza della zona Ortofrutta subito dopo l'ingresso al supermercato. In questa zona, la presenza del dogato in legno nasconde parzialmente alla vista lo stato dell'intradosso del solaio che dalle foto in atti è ammalorato;
danni nella zona murale e dei freschi con segni evidenti di percolamenti;
danni da infiltrazione al soffitto ed ai pilastri corsia detersivi;
- 4 - danni all'intradosso ed al controsoffitto reparto macelleria e salumeria.
Nel corso dei sopralluoghi è stato acclarato che ad oggi, come riconosciuto dall'avv. Paola Lanzuolo e trascritto nel verbale di primo accesso, le infiltrazioni non sono più attive in quanto il
ha provveduto a rifare la pavimentazione del cortile CP_1 scoperto sovrastante il locale commerciale”. Ulteriormente, in risposta al quesito n. 2, relativo all'accertamento delle cause delle infiltrazioni, il perito ha così affermato: “Orbene, le infiltrazioni all'interno del locale commerciale, che ad oggi non sono più attive, sono certamente dovute all'unico manufatto sovrastante il solaio di copertura di interpiano, ossia il cortile scoperto che versava in pessime condizioni di manutenzione e CP_4 non era a tenuta idraulica come emerge anche dalla missiva in atti del 03.05.21”. Pertanto, nessun dubbio sussiste il merito alla responsabilità del che, in quanto custode dei beni CP_1 comuni, può e deve adempiere al dovere di controllo e vigilanza degli stessi, impedendo il verificarsi di eventi dannosi, potendo procedere a verifiche periodiche dello stato di manutenzione al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali situazioni di pericolo.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“Il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi CP_1 comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti da impianti di smaltimento delle acque - Cass. Civ. Sez. VI Ord. N. 7044 del 12.03.2020).
Inoltre, il CTU ha affermato che il ha provveduto a CP_1 rifare la pavimentazione del cortile scoperto sovrastante il locale commerciale e che “è verosimile immaginare che il CP_1 abbia provveduto ad eseguire anche il rifacimento del manto impermeabile al di sotto del massetto della pavimentazione”.
- 5 - Relativamente ai danni provocati all'immobile sottostante il teste escusso all'udienza del 26.02.2024 ha così Testimone_1 dichiarato: “Ho lavorato per il fino al 20.10.2023 Parte_3 con mansioni di direttore. L'apertura del supermercato l'ho fatta io che sono stato assunto nel luglio del 2019l L'apertura avvenne intorno al 19 10 2019 se ben ricordo . Il Supermercato è sottoposto al Condominio e sopra ci sta un terrazzo condominiale grande quasi come tutto il supermercato Con le prime piogge si sono verificate le infiltrazioni in più punti tant'è che abbiamo dovuto sopperire con i secchi. Il nel 2019 era stato Parte_3 tutto ristrutturato Preciso che il soffitto era smaltato di vernice nera Si scostava la vernice e da sopra le maioliche non si levava più Dovevamo mettere anche i cartoni a terra per non far scivolare le persone Il contattò l'amministratore ma Parte_3 pur con tanti sopralluoghi non risolvevano nulla . di giorno riuscivamo a spostare la merce ma quando succedeva di notte ad esempio quando ci fu un diluvio a Napoli abbiamo dovuto buttare anche molta merce Il nel corso del tempo per Parte_3 ovviare al problema ha fatto degli aggiusti ad esempio vicino ad un pilastro abbiamo dovuto mettere un sondino come si fa per le barche che tirava acqua . E' vero che ci fu un corto circuito. Io almeno cinque volte ho dovuto cambiare la tastiera del computer in quanto del tutto fuori uso a seguito dell'acqua. Una volta piovuto per due tre giorni continuava a gocciolare”. Inoltre, il CTU in risposta al quesito n. 4, relativo all'accertamento delle opere necessarie al ripristino dell'immobile locato ed alla conseguente quantificazione dei costi, ha provveduto a redigere un computo metrico estimativo con l'ausilio del Prezzario delle OO.PP. della Regione Campania per l'anno 2024 ed ha fatto riferimento esclusivamente agli interventi di ripristino dei locali interessati dai fenomeni infiltrativi i cui danni siano eziologicamente riconducibili ai fenomeni infiltrativi del cortile sovrastante e ha accertato, in conclusione, che “L'importo dei
- 6 - lavori di ripristino da eseguire ammonta in cifra tonda ad €
50.170 oltre l'Iva come per legge comprese le spese tecniche per
l'affidamento a un professionista qualificato della direzione lavori e certificazione della regolare esecuzione delle opere”.
Pertanto, in adesione alle conclusioni della CTU, il convenuto condominio va condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro € 50.170,00 oltre interessi legali. La predetta somma è stata liquidata in valori monetari attuali. Quanto alla dicitura “il tutto oltre interessi” contenuta esclusivamente alla pag.
5 della comparsa conclusionale depositata agli atti, considerata la estrema genericità della richiesta come formulata, reputa il
Tribunale che vadano riconosciuti esclusivamente gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo.
Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie a titolo di rimborso del
“costo sostenuto per gli interventi eseguiti dalla Controparte_3 pari ad €. 310,00” e del “costo della merce deteriorata dall'acqua e non più destinabile alla vendita pari ad €. 93,18” risultano depositate agli atti, con riferimento alla prima, esclusivamente un pro forma di fattura per euro 310,00 e quanto alla seconda, una bolla di trasporto con causale “rotture ed avarie” sicchè, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, tali richieste non possono essere accolte,
Quanto alle spese di giudizio sostenute dall'attore le stesse vanno poste a carico del e liquidate come in dispositivo ai CP_1 sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e del valore della controversia e degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico del . CP_1
P.Q.M.
- 7 - Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì provvede: Parte_1
1) Dichiara la responsabilità del sito in Napoli CP_1
alla via I Traversa Divisione Siena n. 23 nella produzione dei danni de qua e per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di euro € 50.170,00 oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo:
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 530,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso oltre rimborso forfettario Iva
e CPA come per legge;
3) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso in Napoli, il 30.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Rosa Romano Cesareo)
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25911/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06.03.2025
TRA
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amm.re Unico p.t. Sig. con sede Parte_2 in S. Giorgio a Cremano alla via Tufarelli n. 48 elett.te dom.ta in
S.Anastasia (Na) alla via G. Marconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paola Lanzuolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE
E
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) in persona dell'Amministratore p.t.; P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose. Conclusioni: all'udienza del 16.12.2024, come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2.11.2021, Parte_1 conveniva in giudizio il , Controparte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t. affinché il Tribunale, accertata la responsabilità dello stesso nella determinazione dei danni, ordinasse la rimozione delle cause delle infiltrazioni;
dichiaratone l'obbligo, condannasse esso Controparte_1 Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore
[...] dell'istante ed a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €. 33.788,18 di cui €. 33.385,00 pari costo dei lavori da eseguire oltre IVA;
€. 310,00 pari al costo sostenuto per gli interventi eseguiti dalla ed €. 93,18 pari al costo della merce Controparte_3 deteriorata dall'acqua e non più destinabile alla vendita oltre interessi legali e/o a quella diversa somma ritenuta dovuta anche a seguito di CTU;
il tutto con condanna del Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e
C.P.A.
Il Condominio, benché ritualmente citato, non si costituiva.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc il Giudice, ammetteva la prova e rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 24.01.2024. A tale udienza non essendo comparso il teste, il
Giudice provvedeva a nominare CTU l'Ing. e Persona_1 rinviava l'udienza al 26.02.2024 per giuramento CTU ed escussione del teste. Escusso il teste e depositato in data 15.11.24
l'elaborato peritale, all'udienza del 16.12.2024 la causa, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del convenuto regolarmente citato e non costituitosi . CP_1
- 2 - Con riferimento alla domanda attorea, l'azione risarcitoria promossa si fonda sull'art. 2051 c.c. che attribuisce la responsabilità del danno cagionato dalle cose a colui che ne ha la custodia e, dunque, che esercita sulle medesime cose un potere di vigilanza e controllo, e tale potere può essere anche di mero fatto.
La disposizione codicistica fa salva la prova liberatoria del caso fortuito. Tale responsabilità è, dunque, di tipo oggettivo, prescindendo da qualunque connotato di colpa, diversamente da quanto richiesto per la responsabilità ex art. 2043 c.c. Ne consegue che il soggetto custode della cosa, produttiva di danno, è tenuto al risarcimento anche qualora, a suo carico, non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo) e che, al contrario, andrà esente da responsabilità soltanto qualora dimostri il caso fortuito. Dunque, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'onere di provare il danno subito e il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre sul custode grava la prova dell'esimente del caso fortuito costituito dal fatto naturale o del terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode.
Fatta tale premessa, relativamente alla vicenda in oggetto, l'attore ha affermato di essere conduttore dell'immobile sin dal novembre 2018 e che tale immobile è in parte ricoperto dal cortile condominiale ed in parte risulta al di sotto del fabbricato condominiale;
ha affermato, altresì, che nel 2019 l'immobile de quo è stato oggetto di lavori di riqualificazione architettonica e di rifacimento degli impianti necessari. L'attore ha precisato che l'immobile è stato interessato da ingenti fenomeni infiltrativi ed ha affermato – come poi è risultato anche dalla istruttoria espletata ed accertato a mezzo di CTU – che i danni lamentati sono stati provocati da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal cortile sovrastante il supermercato. CP_4
- 3 - In particolare, precisava che, Parte_1 nell'intento di non inasprire i rapporti con il , nel mese CP_1 di dicembre del 2020 aveva provveduto ad effettuare ulteriori lavori di manutenzione finalizzati al ripristino delle condizioni di agibilità del locale compromesse dalle infiltrazioni verificatesi e già denunciate nel 2019. Precisava, ulteriormente, che: in data
01.05.2021 a causa di eventi temporaleschi, all'interno dell'immobile si verificavano nuovamente copiose infiltrazioni che provocavano un corto circuito e l'impraticabilità di alcune parti di esso, oltre che il danneggiamento della merce;
nella notte tra il 14 ed il 15 maggio dello stesso anno si verificavano ulteriori infiltrazioni. In tutte le predette occasioni il era CP_1 prontamente informato e costituito in mora affinché eliminasse le cause delle infiltrazioni e risarcisse i relativi danni.
Il Consulente Tecnico nominato – le cui conclusioni si condividono integralmente - ha affermato che “Il cespite è sovrastato da un cortile pavimentato scoperto afferente il CP_ CP_ condominio Traversa Divisione Siena [..] Le operazioni peritali e l'ampio report fotografico allegato al presente elaborato evidenziano l'esistenza di fenomeni infiltrativi nel locale commerciale. In particolare è stato possibile riscontrare quanto segue:
danni da infiltrazione a soffitto nella zona ingresso e box informazioni;
danni da infiltrazione al soffitto del locale in corrispondenza della zona Ortofrutta subito dopo l'ingresso al supermercato. In questa zona, la presenza del dogato in legno nasconde parzialmente alla vista lo stato dell'intradosso del solaio che dalle foto in atti è ammalorato;
danni nella zona murale e dei freschi con segni evidenti di percolamenti;
danni da infiltrazione al soffitto ed ai pilastri corsia detersivi;
- 4 - danni all'intradosso ed al controsoffitto reparto macelleria e salumeria.
Nel corso dei sopralluoghi è stato acclarato che ad oggi, come riconosciuto dall'avv. Paola Lanzuolo e trascritto nel verbale di primo accesso, le infiltrazioni non sono più attive in quanto il
ha provveduto a rifare la pavimentazione del cortile CP_1 scoperto sovrastante il locale commerciale”. Ulteriormente, in risposta al quesito n. 2, relativo all'accertamento delle cause delle infiltrazioni, il perito ha così affermato: “Orbene, le infiltrazioni all'interno del locale commerciale, che ad oggi non sono più attive, sono certamente dovute all'unico manufatto sovrastante il solaio di copertura di interpiano, ossia il cortile scoperto che versava in pessime condizioni di manutenzione e CP_4 non era a tenuta idraulica come emerge anche dalla missiva in atti del 03.05.21”. Pertanto, nessun dubbio sussiste il merito alla responsabilità del che, in quanto custode dei beni CP_1 comuni, può e deve adempiere al dovere di controllo e vigilanza degli stessi, impedendo il verificarsi di eventi dannosi, potendo procedere a verifiche periodiche dello stato di manutenzione al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali situazioni di pericolo.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“Il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi CP_1 comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti da impianti di smaltimento delle acque - Cass. Civ. Sez. VI Ord. N. 7044 del 12.03.2020).
Inoltre, il CTU ha affermato che il ha provveduto a CP_1 rifare la pavimentazione del cortile scoperto sovrastante il locale commerciale e che “è verosimile immaginare che il CP_1 abbia provveduto ad eseguire anche il rifacimento del manto impermeabile al di sotto del massetto della pavimentazione”.
- 5 - Relativamente ai danni provocati all'immobile sottostante il teste escusso all'udienza del 26.02.2024 ha così Testimone_1 dichiarato: “Ho lavorato per il fino al 20.10.2023 Parte_3 con mansioni di direttore. L'apertura del supermercato l'ho fatta io che sono stato assunto nel luglio del 2019l L'apertura avvenne intorno al 19 10 2019 se ben ricordo . Il Supermercato è sottoposto al Condominio e sopra ci sta un terrazzo condominiale grande quasi come tutto il supermercato Con le prime piogge si sono verificate le infiltrazioni in più punti tant'è che abbiamo dovuto sopperire con i secchi. Il nel 2019 era stato Parte_3 tutto ristrutturato Preciso che il soffitto era smaltato di vernice nera Si scostava la vernice e da sopra le maioliche non si levava più Dovevamo mettere anche i cartoni a terra per non far scivolare le persone Il contattò l'amministratore ma Parte_3 pur con tanti sopralluoghi non risolvevano nulla . di giorno riuscivamo a spostare la merce ma quando succedeva di notte ad esempio quando ci fu un diluvio a Napoli abbiamo dovuto buttare anche molta merce Il nel corso del tempo per Parte_3 ovviare al problema ha fatto degli aggiusti ad esempio vicino ad un pilastro abbiamo dovuto mettere un sondino come si fa per le barche che tirava acqua . E' vero che ci fu un corto circuito. Io almeno cinque volte ho dovuto cambiare la tastiera del computer in quanto del tutto fuori uso a seguito dell'acqua. Una volta piovuto per due tre giorni continuava a gocciolare”. Inoltre, il CTU in risposta al quesito n. 4, relativo all'accertamento delle opere necessarie al ripristino dell'immobile locato ed alla conseguente quantificazione dei costi, ha provveduto a redigere un computo metrico estimativo con l'ausilio del Prezzario delle OO.PP. della Regione Campania per l'anno 2024 ed ha fatto riferimento esclusivamente agli interventi di ripristino dei locali interessati dai fenomeni infiltrativi i cui danni siano eziologicamente riconducibili ai fenomeni infiltrativi del cortile sovrastante e ha accertato, in conclusione, che “L'importo dei
- 6 - lavori di ripristino da eseguire ammonta in cifra tonda ad €
50.170 oltre l'Iva come per legge comprese le spese tecniche per
l'affidamento a un professionista qualificato della direzione lavori e certificazione della regolare esecuzione delle opere”.
Pertanto, in adesione alle conclusioni della CTU, il convenuto condominio va condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro € 50.170,00 oltre interessi legali. La predetta somma è stata liquidata in valori monetari attuali. Quanto alla dicitura “il tutto oltre interessi” contenuta esclusivamente alla pag.
5 della comparsa conclusionale depositata agli atti, considerata la estrema genericità della richiesta come formulata, reputa il
Tribunale che vadano riconosciuti esclusivamente gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo.
Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie a titolo di rimborso del
“costo sostenuto per gli interventi eseguiti dalla Controparte_3 pari ad €. 310,00” e del “costo della merce deteriorata dall'acqua e non più destinabile alla vendita pari ad €. 93,18” risultano depositate agli atti, con riferimento alla prima, esclusivamente un pro forma di fattura per euro 310,00 e quanto alla seconda, una bolla di trasporto con causale “rotture ed avarie” sicchè, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, tali richieste non possono essere accolte,
Quanto alle spese di giudizio sostenute dall'attore le stesse vanno poste a carico del e liquidate come in dispositivo ai CP_1 sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e del valore della controversia e degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico del . CP_1
P.Q.M.
- 7 - Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì provvede: Parte_1
1) Dichiara la responsabilità del sito in Napoli CP_1
alla via I Traversa Divisione Siena n. 23 nella produzione dei danni de qua e per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di euro € 50.170,00 oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo:
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 530,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso oltre rimborso forfettario Iva
e CPA come per legge;
3) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso in Napoli, il 30.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Rosa Romano Cesareo)
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