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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 522 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli e Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO -
Oggetto: pagamento TFR – Fondo di garanzia
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1382/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva, con spese compensate, la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti dell' - volta al pagamento del TFR, pari a €. 15.943,34, evincibile dal CUD Pt_1
1 2013, maturato a seguito del rapporto di lavoro intercorso dal 3.9.2001 al 6.2.2014, con mansioni di operaio, alle dipendenze della cancellata Controparte_2
dal registro delle imprese in data 26.11.2014 – e condannava l' al pagamento della Pt_1
somma di €. 19.943,34.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Non si costituiva . Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha premesso il primo giudice che in base al D.lgs. n. 80/92, di attuazione della direttiva Ue
n. 80/87, il prestatore di lavoro subordinato che vanta dei crediti di lavoro nei confronti dell'azienda assoggettata alla procedura fallimentare ha diritto a farsi liquidare dall Pt_1
quale gestore del Fondo di Garanzia;
che detta tutela si estende a tutti i crediti di lavoro maturati negli ultimi tre mesi del rapporto diversi dal trattamento di fine rapporto, per il quale esiste già una apposita forma di garanzia sin dal 1982 (l. 297/1982) e che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (tra cui le sentenze n. 8529 del 2012, n. 7585
del 2011, n. 15662 del 2010), una lettura della legge nazionale del 1982, orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980, consente l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, al fine di assicurare, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, la tutela dei lavoratori, anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali, e compensare la peculiarità della disciplina del TFR
- in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali.
Ha, quindi, rilevato che nella fattispecie in esame il ricorrente “non ha potuto giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, in quanto il procedimento
2 di accertamento del passivo del fallimento è stato chiuso, con decreto del Tribunale di
Taranto, Sezione Fallimento del 12.11.2014, con declaratoria di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo ai sensi dell'art. 102 L.F.”; che
“l' ha emesso apposita Circolare n. 32 del 4.3.2010, con la quale precisa che in Pt_1
assenza del procedimento di accertamento del passivo (art. 102 comma 1 L.F.) il lavoratore potrà chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, co. 5, L. n. 297/82 al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo;
al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo il lavoratore dovrà allegare anche l'originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto”; che, nell'ipotesi di cui al richiamato art. 102 L . F., secondo la previsione dell'art. 2, comma 5, legge n. 297/
82 e con la richiamata Circolare n. 32/2010, se l'azione rimane infruttuosa, o non Pt_1
è possibile acquisire un titolo esecutivo perché il fallito è una società di capitali che viene cancellata dal registro delle imprese alla chiusura del fallimento, il lavoratore –che non può essere escluso dal Fondo, altrimenti si frusterebbe lo scopo stesso per cui il Fondo
è stato creato - possa egualmente chiedere l'intervento del Fondo, dimostrando la sussistenza del credito.
Ha, pertanto, ritenuto il credito del TFR indiscusso oltre che provato documentalmente a mezzo certificazione reddituale mod. CUD/2012, CUD/2013 e buste paga, in atti, non avendo l' provato a mezzo quietanze di pagamento di avere corrisposto detto Pt_1
emolumento ed essendo la documentazione reddituale (schermate), rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate, del tutto inidonea a dimostrare l'effettiva erogazione in favore del lavoratore delle somme dichiarate a titolo di Tfr Fondo Tesoreria.
Si duole di tale decisione l' evidenziando i diversi errori in cui è incorso il giudice di Pt_1
primo grado, rilevando, in primis, che, nel caso di specie non vi è stata mai dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro e che il Tribunale di Taranto non ha mai emesso il decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo ai sensi dell'art. 102 L.F., indicato, nella sentenza impugnata, per emesso il 12.11.2014, con conseguente inconferente richiamo alla Circolare n. 4302/2015 che concerne la prova Pt_1
3 del requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali in caso di fallimento del datore di lavoro-società di capitali, a cui sia seguita la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art.118 comma 2 L.F. per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo.
Si duole, inoltre, l'appellante dell'errore del primo giudice per aver ritenuto la documentazione, dallo stesso prodotta, inidonea a dimostrare che tutto quanto preteso dal ricorrente gli era già stato tutto integralmente corrisposto, come dettagliatamente specificato nella memoria di costituzione e riproposto nell'atto di appello. Sostiene, in particolare,
l'appellante che dal modello 770, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate si evince proprio il pagamento del TFR maturato sino al 31.12.2006, pari a €. 7.000,00, da parte del datore di lavoro, mentre il pagamento di €. 6.108,63 netti per il TFR relativo al periodo successivo risulta provato dalla schermata del cassetto previdenziale e dalla comunicazione dell'8.6.2018. In proposito, precisa che, contrariamente a quanto dedotto dal primo giudice,
il Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria hanno competenze diverse poiché il Fondo di
Garanzia tutela il lavoratore in relazione al TFR maturato sino al 31.12.2006, in quanto la ditta datrice di lavoro a decorrere dall'1.1.2007 era Controparte_2
obbligata a versare al Fondo di Tesoreria il TFR maturato dai lavoratori che non avevano optato per la devoluzione del TFR ad una forma di previdenza complementare, avuto anche riguardo alla circostanza che il in data 31.05.2007, con decorrenza 01.01.2007, ha CP_1
optato per la devoluzione del TFR maturando al Fondo di Tesoreria (all. 3 fasc. I grado).
L'appellante censura, comunque, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in senso contrario alle pronunce giurisprudenziali in materia, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle somme richieste anche in assenza di valido titolo giudiziale esecutivo, ed evidenzia i requisiti richiesti, affinché possa accedersi al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' Parte_1
In particolare, ritiene l'appellante che, quando il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali, sia necessaria, oltre all'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto, la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata, nella specie assolutamente mancante, atteso che il Decreto Ingiuntivo n. 1951/14
4 emesso dal Tribunale di Taranto non risulta ritualmente notificato con conseguente inefficacia.
Lamenta, infine, l'appellante la sua ingiusta condanna al pagamento dell'importo di
€.19.943,34, somma superiore e diversa da quella di €. 15.943,34 richiesta dallo stesso ricorrente, importo comunque tempestivamente contestato in quanto non corrispondente all'importo di €. 14.130,35, oggetto dell'allegato decreto ingiuntivo.
Le censure dell'appellante sono meritevoli di accoglimento.
Evidenzia preliminarmente la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
nella specie non vi è stata mai dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro né mai il Tribunale di Taranto ha emesso un decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo.
Ed infatti, il ha allegato il decreto ingiuntivo n. 1951/14, emesso il 10.3.2014, CP_1
provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Taranto ha ingiunto alla
[...]
sua datrice di lavoro, con sede in Roma a via Del Casale Ferranti n. 3, Controparte_2
il pagamento in proprio favore della somma di €. 14.130,35 a titolo di Tfr maturato dal
3.9.2001 al 6.2.2014, non notificato in data 9.4.2014 per “irreperibilità del destinatario” ed ha dedotto nel suo ricorso introduttivo, sub “H”, che la Controparte_2
sua datrice di lavoro, “è stata cancellata dal registro delle imprese: è stata depositata istanza di fallimento al Tribunale di Roma, istanza rigettata stante l'impossibilità di notifica della stessa istanza anche a cagione della circostanza che il liquidatore della Società aveva posto in essere il suo domicilio in via Modesta Valenti in Roma, via inesistente e ideata dalla
Giunta Municipale Capitolina per dare un indirizzo formale di resistenza ai senza tetto, ma di fatto utilizzata da società off-shore per la propria sede legale e per sottrarsi alle notifiche”.
Ciò posto, osserva la Corte che “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982 il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto, non solo letteralmente ma anche logicamente, necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione
5 forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile, come nella specie, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n.
1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è, dunque, invocabile se e in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n. 28091/2017) allo scopo di tutelare,
assicurando il TFR, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale.
E proprio in ragione di siffatta ratio, la norma di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, prevede l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, individuando il mezzo all'uopo necessario nell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso di specie, il lavoratore non può ritenersi in possesso di un valido titolo esecutivo in relazione al suo credito di TFR nei confronti del datore di lavoro in quanto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è mai stato notificato per irreperibilità
dello stesso datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore, risultando la società non fallibile e pacificamente cancellata dal registro delle imprese, non ha provato neppure a citare in giudizio i soci, ai quali potrebbero essere state liquidate delle somme, né ha dimostrato l'incapienza della società mediante la produzione del bilancio finale di liquidazione, da cui evincersi che alla data della cancellazione non residuasse alcun attivo da dividere.
In conclusione, in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, il cui conseguimento costituisce indispensabile presupposto per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul Fondo di Garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al rapporto di credito. Pt_1
6 Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l non ha mosso Pt_1
contestazioni in ordine alla sua quantificazione ed anzi ha ritenuto di aver provato il relativo pagamento, perchè l' essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, non era in grado di Pt_1
argomentare e di “idoneamente” provarne il pagamento in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro: il lavoratore assicurato, che chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in astratto o in concreto, e in ogni caso l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore. Sicché il mancato assolvimento di tale onere non può che comportare il rigetto della domanda.
L'appello deve dunque essere accolto e nulla è dovuto all'appellato a titolo di TFR.
La natura e complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, interessate da plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia presso l' Pt_1
2) Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 8.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 522 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli e Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO -
Oggetto: pagamento TFR – Fondo di garanzia
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1382/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva, con spese compensate, la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti dell' - volta al pagamento del TFR, pari a €. 15.943,34, evincibile dal CUD Pt_1
1 2013, maturato a seguito del rapporto di lavoro intercorso dal 3.9.2001 al 6.2.2014, con mansioni di operaio, alle dipendenze della cancellata Controparte_2
dal registro delle imprese in data 26.11.2014 – e condannava l' al pagamento della Pt_1
somma di €. 19.943,34.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Non si costituiva . Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha premesso il primo giudice che in base al D.lgs. n. 80/92, di attuazione della direttiva Ue
n. 80/87, il prestatore di lavoro subordinato che vanta dei crediti di lavoro nei confronti dell'azienda assoggettata alla procedura fallimentare ha diritto a farsi liquidare dall Pt_1
quale gestore del Fondo di Garanzia;
che detta tutela si estende a tutti i crediti di lavoro maturati negli ultimi tre mesi del rapporto diversi dal trattamento di fine rapporto, per il quale esiste già una apposita forma di garanzia sin dal 1982 (l. 297/1982) e che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (tra cui le sentenze n. 8529 del 2012, n. 7585
del 2011, n. 15662 del 2010), una lettura della legge nazionale del 1982, orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980, consente l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, al fine di assicurare, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, la tutela dei lavoratori, anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali, e compensare la peculiarità della disciplina del TFR
- in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali.
Ha, quindi, rilevato che nella fattispecie in esame il ricorrente “non ha potuto giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, in quanto il procedimento
2 di accertamento del passivo del fallimento è stato chiuso, con decreto del Tribunale di
Taranto, Sezione Fallimento del 12.11.2014, con declaratoria di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo ai sensi dell'art. 102 L.F.”; che
“l' ha emesso apposita Circolare n. 32 del 4.3.2010, con la quale precisa che in Pt_1
assenza del procedimento di accertamento del passivo (art. 102 comma 1 L.F.) il lavoratore potrà chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, co. 5, L. n. 297/82 al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo;
al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo il lavoratore dovrà allegare anche l'originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto”; che, nell'ipotesi di cui al richiamato art. 102 L . F., secondo la previsione dell'art. 2, comma 5, legge n. 297/
82 e con la richiamata Circolare n. 32/2010, se l'azione rimane infruttuosa, o non Pt_1
è possibile acquisire un titolo esecutivo perché il fallito è una società di capitali che viene cancellata dal registro delle imprese alla chiusura del fallimento, il lavoratore –che non può essere escluso dal Fondo, altrimenti si frusterebbe lo scopo stesso per cui il Fondo
è stato creato - possa egualmente chiedere l'intervento del Fondo, dimostrando la sussistenza del credito.
Ha, pertanto, ritenuto il credito del TFR indiscusso oltre che provato documentalmente a mezzo certificazione reddituale mod. CUD/2012, CUD/2013 e buste paga, in atti, non avendo l' provato a mezzo quietanze di pagamento di avere corrisposto detto Pt_1
emolumento ed essendo la documentazione reddituale (schermate), rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate, del tutto inidonea a dimostrare l'effettiva erogazione in favore del lavoratore delle somme dichiarate a titolo di Tfr Fondo Tesoreria.
Si duole di tale decisione l' evidenziando i diversi errori in cui è incorso il giudice di Pt_1
primo grado, rilevando, in primis, che, nel caso di specie non vi è stata mai dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro e che il Tribunale di Taranto non ha mai emesso il decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo ai sensi dell'art. 102 L.F., indicato, nella sentenza impugnata, per emesso il 12.11.2014, con conseguente inconferente richiamo alla Circolare n. 4302/2015 che concerne la prova Pt_1
3 del requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali in caso di fallimento del datore di lavoro-società di capitali, a cui sia seguita la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art.118 comma 2 L.F. per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo.
Si duole, inoltre, l'appellante dell'errore del primo giudice per aver ritenuto la documentazione, dallo stesso prodotta, inidonea a dimostrare che tutto quanto preteso dal ricorrente gli era già stato tutto integralmente corrisposto, come dettagliatamente specificato nella memoria di costituzione e riproposto nell'atto di appello. Sostiene, in particolare,
l'appellante che dal modello 770, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate si evince proprio il pagamento del TFR maturato sino al 31.12.2006, pari a €. 7.000,00, da parte del datore di lavoro, mentre il pagamento di €. 6.108,63 netti per il TFR relativo al periodo successivo risulta provato dalla schermata del cassetto previdenziale e dalla comunicazione dell'8.6.2018. In proposito, precisa che, contrariamente a quanto dedotto dal primo giudice,
il Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria hanno competenze diverse poiché il Fondo di
Garanzia tutela il lavoratore in relazione al TFR maturato sino al 31.12.2006, in quanto la ditta datrice di lavoro a decorrere dall'1.1.2007 era Controparte_2
obbligata a versare al Fondo di Tesoreria il TFR maturato dai lavoratori che non avevano optato per la devoluzione del TFR ad una forma di previdenza complementare, avuto anche riguardo alla circostanza che il in data 31.05.2007, con decorrenza 01.01.2007, ha CP_1
optato per la devoluzione del TFR maturando al Fondo di Tesoreria (all. 3 fasc. I grado).
L'appellante censura, comunque, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in senso contrario alle pronunce giurisprudenziali in materia, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle somme richieste anche in assenza di valido titolo giudiziale esecutivo, ed evidenzia i requisiti richiesti, affinché possa accedersi al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' Parte_1
In particolare, ritiene l'appellante che, quando il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali, sia necessaria, oltre all'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto, la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata, nella specie assolutamente mancante, atteso che il Decreto Ingiuntivo n. 1951/14
4 emesso dal Tribunale di Taranto non risulta ritualmente notificato con conseguente inefficacia.
Lamenta, infine, l'appellante la sua ingiusta condanna al pagamento dell'importo di
€.19.943,34, somma superiore e diversa da quella di €. 15.943,34 richiesta dallo stesso ricorrente, importo comunque tempestivamente contestato in quanto non corrispondente all'importo di €. 14.130,35, oggetto dell'allegato decreto ingiuntivo.
Le censure dell'appellante sono meritevoli di accoglimento.
Evidenzia preliminarmente la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
nella specie non vi è stata mai dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro né mai il Tribunale di Taranto ha emesso un decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo.
Ed infatti, il ha allegato il decreto ingiuntivo n. 1951/14, emesso il 10.3.2014, CP_1
provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Taranto ha ingiunto alla
[...]
sua datrice di lavoro, con sede in Roma a via Del Casale Ferranti n. 3, Controparte_2
il pagamento in proprio favore della somma di €. 14.130,35 a titolo di Tfr maturato dal
3.9.2001 al 6.2.2014, non notificato in data 9.4.2014 per “irreperibilità del destinatario” ed ha dedotto nel suo ricorso introduttivo, sub “H”, che la Controparte_2
sua datrice di lavoro, “è stata cancellata dal registro delle imprese: è stata depositata istanza di fallimento al Tribunale di Roma, istanza rigettata stante l'impossibilità di notifica della stessa istanza anche a cagione della circostanza che il liquidatore della Società aveva posto in essere il suo domicilio in via Modesta Valenti in Roma, via inesistente e ideata dalla
Giunta Municipale Capitolina per dare un indirizzo formale di resistenza ai senza tetto, ma di fatto utilizzata da società off-shore per la propria sede legale e per sottrarsi alle notifiche”.
Ciò posto, osserva la Corte che “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982 il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto, non solo letteralmente ma anche logicamente, necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione
5 forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile, come nella specie, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n.
1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è, dunque, invocabile se e in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n. 28091/2017) allo scopo di tutelare,
assicurando il TFR, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale.
E proprio in ragione di siffatta ratio, la norma di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, prevede l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, individuando il mezzo all'uopo necessario nell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso di specie, il lavoratore non può ritenersi in possesso di un valido titolo esecutivo in relazione al suo credito di TFR nei confronti del datore di lavoro in quanto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è mai stato notificato per irreperibilità
dello stesso datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore, risultando la società non fallibile e pacificamente cancellata dal registro delle imprese, non ha provato neppure a citare in giudizio i soci, ai quali potrebbero essere state liquidate delle somme, né ha dimostrato l'incapienza della società mediante la produzione del bilancio finale di liquidazione, da cui evincersi che alla data della cancellazione non residuasse alcun attivo da dividere.
In conclusione, in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, il cui conseguimento costituisce indispensabile presupposto per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul Fondo di Garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al rapporto di credito. Pt_1
6 Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l non ha mosso Pt_1
contestazioni in ordine alla sua quantificazione ed anzi ha ritenuto di aver provato il relativo pagamento, perchè l' essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, non era in grado di Pt_1
argomentare e di “idoneamente” provarne il pagamento in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro: il lavoratore assicurato, che chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in astratto o in concreto, e in ogni caso l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore. Sicché il mancato assolvimento di tale onere non può che comportare il rigetto della domanda.
L'appello deve dunque essere accolto e nulla è dovuto all'appellato a titolo di TFR.
La natura e complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, interessate da plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia presso l' Pt_1
2) Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 8.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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