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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/03/2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Luigi Giuliano, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via
Colonnette
Appellante/appellato incidentale
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
Appellata/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.05.2021, il Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1804/2020
[...]
pubblicata in data 24.11.2020, con cui – in accoglimento dell'opposizione presentata dal – veniva annullata l'ordinanza ingiunzione n. 176 del 24.07.2019, con Pt_1
compensazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta: “I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1,
e 92, comma 2, c.p.c. - nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite senza alcuna congrua motivazione e nonostante la totale soccombenza dell' opposta; II) Segue: Erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la sussistenza di una totale soccombenza dell' opposta, in violazione dell'art. 91, comma 1 c.p.c.”.Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, per la condanna della al CP_1
pagamento spese di lite sia del primo che del secondo grado.
Si è ritualmente costituita la che – rimarcata l'infondatezza Controparte_1 dell'appello – ne ha chiesto il rigetto, proponendo, nel contempo, appello incidentale;
lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Evidenzia, infatti, richiamando precedenti di legittimità e di merito, che “l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (così, Cass. S.U. 22.9.2017 n. 22082)”.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo tre rinvii d'ufficio, alla successiva udienza veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e, anticipatane la trattazione (fissata dalla sezione civile all'udienza del
17.10.2025), alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente per ragioni di ordine logico-giuridiche occorre valutare la fondatezza dell'appello incidentale, le cui sorti potrebbero incidere sulla valutazione della fondatezza dell'appello principale.
Esso è improcedibile, non avendo la provveduto alla sua notifica nei CP_1 confronti dell'appellante principale: infatti, non soltanto non è stata data prova della notifica, ma, oltretutto, Il appellante – già nelle note depositate in data Pt_1
08.07.2021 e di nuovo nelle note depositate in data 24.03.2025 – rimarcava di non avere ricevuto la notifica dell'appello incidentale.
Può, dunque, applicarsi il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte” (così Cass. civile sez. lav., 27/08/2024, n.23159). Passando all'analisi dell'appello principale, esso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Deve premettersi che il giudice di primo grado non ha in alcun modo giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
Tuttavia, la compensazione appare assolutamente adeguata al caso di specie.
Si tratta, invero, di un contenzioso che ha avuto, in primo grado, esiti alterni, a volte riconoscendosi la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dei
Comuni e dei rispettivi Sindaci pro tempore, altre volte, come nel caso in esame, riconoscendosi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per non essere stato emanato il provvedimento di ingiunzione nei confronti dell'autore materiale dell'illecito.
Tali contrasti giurisprudenziali giustificano senza meno la compensazione delle spese di lite.
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene il riferimento alle oscillazioni giurisprudenziali sufficiente a supportare la compensazione delle spese di lite (v. da ultimo Cassazione civile sez. lav., n.5974/2025).
Le spese di questo grado considerato l'esito (improcedibilità dell'appello incidentale, infondatezza dell'appello principale) sono compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale. Dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 25/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/03/2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Luigi Giuliano, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via
Colonnette
Appellante/appellato incidentale
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
Appellata/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.05.2021, il Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1804/2020
[...]
pubblicata in data 24.11.2020, con cui – in accoglimento dell'opposizione presentata dal – veniva annullata l'ordinanza ingiunzione n. 176 del 24.07.2019, con Pt_1
compensazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta: “I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1,
e 92, comma 2, c.p.c. - nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite senza alcuna congrua motivazione e nonostante la totale soccombenza dell' opposta; II) Segue: Erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la sussistenza di una totale soccombenza dell' opposta, in violazione dell'art. 91, comma 1 c.p.c.”.Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, per la condanna della al CP_1
pagamento spese di lite sia del primo che del secondo grado.
Si è ritualmente costituita la che – rimarcata l'infondatezza Controparte_1 dell'appello – ne ha chiesto il rigetto, proponendo, nel contempo, appello incidentale;
lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Evidenzia, infatti, richiamando precedenti di legittimità e di merito, che “l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (così, Cass. S.U. 22.9.2017 n. 22082)”.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo tre rinvii d'ufficio, alla successiva udienza veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e, anticipatane la trattazione (fissata dalla sezione civile all'udienza del
17.10.2025), alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente per ragioni di ordine logico-giuridiche occorre valutare la fondatezza dell'appello incidentale, le cui sorti potrebbero incidere sulla valutazione della fondatezza dell'appello principale.
Esso è improcedibile, non avendo la provveduto alla sua notifica nei CP_1 confronti dell'appellante principale: infatti, non soltanto non è stata data prova della notifica, ma, oltretutto, Il appellante – già nelle note depositate in data Pt_1
08.07.2021 e di nuovo nelle note depositate in data 24.03.2025 – rimarcava di non avere ricevuto la notifica dell'appello incidentale.
Può, dunque, applicarsi il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte” (così Cass. civile sez. lav., 27/08/2024, n.23159). Passando all'analisi dell'appello principale, esso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Deve premettersi che il giudice di primo grado non ha in alcun modo giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
Tuttavia, la compensazione appare assolutamente adeguata al caso di specie.
Si tratta, invero, di un contenzioso che ha avuto, in primo grado, esiti alterni, a volte riconoscendosi la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dei
Comuni e dei rispettivi Sindaci pro tempore, altre volte, come nel caso in esame, riconoscendosi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per non essere stato emanato il provvedimento di ingiunzione nei confronti dell'autore materiale dell'illecito.
Tali contrasti giurisprudenziali giustificano senza meno la compensazione delle spese di lite.
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene il riferimento alle oscillazioni giurisprudenziali sufficiente a supportare la compensazione delle spese di lite (v. da ultimo Cassazione civile sez. lav., n.5974/2025).
Le spese di questo grado considerato l'esito (improcedibilità dell'appello incidentale, infondatezza dell'appello principale) sono compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale. Dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 25/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino