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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 48721 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. OMAZZI LUCIA CARLA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. GUARISCO ALESSIA
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. BONINI MARIA CHIARA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“In via principale: • accertare e dichiarare e Controparte_1 Controparte_2 responsabili delle condotte illecite e vessatorie descritte in narrativa;
• accertare e dichiarare che le condotte illecite e vessatorie … hanno creato un danno risarcibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., alla signora • per l'effetto, condannare le predette Parte_1 convenute, anche in solido tra di loro, a risarcire alla signora i danni dalla Parte_1 medesima subiti … da liquidarsi all'esito della espletanda istruttoria e/o in via equitativa”
La convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare la tardività dell'iscrizione a ruolo, con conseguente declaratoria di improcedibilità, e/o
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 1 inammissibilità ...
… accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita, ... IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - … rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, e/o improponibili, e/o improcedibili e/o tardive e/o decadute e/o prescritte e/o infondate ... Con vittoria di spese e competenze di causa, … e condanna dell'attrice opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudicante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
La convenuta onferma le conclusioni della prima memoria, cioè: Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE - Accertare … la tardiva costituzione in giudizio dell'attore, ...
- Accertare … l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita;
- Accertare … l'invalidità/la nullità/l'inefficacia degli atti e dei documenti depositati in giudizio …
- Accertare … la prescrizione dell'azione ... IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 18.11.2022, l'attrice esponeva che:
• essa è figlia di , deceduta a Magenta il 31.8.2015, all'età di novant'anni, a CP_3 causa di un ictus;
• a seguito di tale decesso, il figlio della predetta (nonché Parte_2 CP_3 fratello dell'odierna attrice) aveva mosso “una serie di ingiuste ed orribili contestazioni” all'attrice e al marito di ST ( , e “in particolare pretendeva una Parte_3 presunta eredità materna, precisamente del denaro, che, solo a suo dire, avrebbe dovuto essere presente sul conto corrente cointestato tra la defunta madre e l'odierna attrice” mentre la era deceduta “priva di relictum” atteso che essa percepiva solo la CP_3 pensione e alla sua morte “il conto corrente cointestato non era capiente: gli ultimi risparmi, infatti, sono stati utilizzati dalla per il pagamento delle spese funerarie Pt_1 come da disposizione della stessa madre. La defunta non aveva, inoltre, alcun bene immobile, e così viveva al piano superiore dell'abitazione di famiglia della figlia, all'epoca, di proprietà del genero (quindi marito dell'attrice istante)”; Parte_3
• l'attrice e la sua famiglia avevano “con un rapporto privilegiato fatto di CP_3 amore, accudimento, senso della famiglia. Difatti l'attrice, unitamente al marito ed al figlio, si sono presi cura per anni della defunta con grande dedizione ed impegno, non facendole mancare nulla ma, soprattutto, amandola e standole vicino, a tal fine
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 2 concedendole – come anticipato - in uso gratuito un appartamento adiacente alla loro abitazione”;
• , per contro, “non era mai stato partecipe della vita della madre Parte_2 né l'aveva assistita ed aiutata. E, probabilmente, fu proprio questo rapporto così saldo, così affettuoso, tanto unico ed esclusivo, instauratosi solo tra sua madre e sua sorella, a far maturare in lui l'idea di una tanto malsana, quanto ingiusta ed orribile, vendetta nei confronti della sorella che non poteva accettare fosse così vicina alla madre” sicché costui,
“mosso dall'odio, decideva in data 13 dicembre 2015 di depositare atto di denuncia- querela nei confronti della sola per il reato di truffa (!!), previsto e punito Parte_1 dall'art. 640 c.p.”;
• a seguito di ciò, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale “notificava in data 28 ottobre 2016 all'odierna attrice l'informazione di garanzia e sul diritto di difesa contestandole, tuttavia, non la fattispecie della truffa, ma quella altrettanto infamante ed odiosa dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)” ritenendo che l'odierna attrice si fosse
“appropriata del denaro presente sul conto corrente cointestato con la madre, successivamente alla morte di questa così da averne tratto profitto. L'istante, dal canto suo, non ha mai negato né di essere cointestataria del conto corrente né l'operazione bancaria avente ad oggetto la somma di euro 11.400,00” che tuttavia era del tutto legittimo, posto che fra l'altro “l'attrice era contitolare del rapporto di conto corrente con firma disgiunta, quindi poteva liberamente disporre delle somme depositate”;
• a seguito di ciò, l'odierna attrice era stata “rinviata a giudizio con decreto di citazione diretta” nel procedimento con R.G. Trib. 2953/2018 in quanto “imputata del delitto p. e p. dall'art. 646 c.p. perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto, il giorno del decesso della madre mediante bonifico a lei destinato da lei stessa disposto, si CP_3 appropriava della somma di €11.400 euro (saldo) giacente sul conto corrente n. 0052- 34879 acceso presso la filiale di Sedriano della , del quale Controparte_5 era cointestataria con la e sul quale (dal gennaio 2005 all'agosto del CP_3
2015) era stata accreditata esclusivamente la pensione della madre. Così facendo sottraeva tale importo all'asse ereditario”;
• inoltre, “il aveva anche agito in via civile con un atto di citazione notificato Pt_1 nell'ottobre 2016 ai coniugi , da cui aveva originato il procedimento Controparte_6
RG 56598/2016 nel quale il aveva lamentato che “nessuna eredità Pt_1 apparentemente risultava in favore degli eredi, poiché la SI (…) riferiva che Pt_1 sul c/c erano rimasti circa € 11.400,00=, che però sarebbero stati utilizzati per il funerale”;
• a seguito del decesso del avvenuto in data 21.10.2017) tale procedimento civile Pt_1 era stato dichiarato interrotto all'udienza del 20 dicembre 2017 ma “data l'evidente infondatezza dell'azione civile incardinata, e avevano Parte_1 Parte_3 interesse a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di al fine di Parte_2 veder respinta l'attorea domanda ed ottenere l'integrale rifusione delle spese legali sostenute per resistere in un procedimento del tutto privo di fondamento e nel quale erano
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 3 evocati del tutto illegittimamente, pertanto depositavano ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c.”;
• quali eredi del cioè la moglie e la figlia di esso, odierne convenute, si Pt_1 costituivano parte civile nel procedimento penale a carico di , chiedendone Parte_1 la condanna al risarcimento dei danni per EUR 10.000,00, e avevano svolto le stesse domande costituendosi anche nel procedimento civile a seguito della riassunzione;
• il procedimento civile RG 56598/2016 s'era concluso con sentenza n. 3180/2019 pubblicata il 1° aprile 2019, che aveva respinto le domande delle odierne convenute quali eredi del condannandole a rifondere le spese di lite di e Pt_1 Parte_3
; Parte_1
• nel procedimento penale a carico dell'odierna attrice, invece, la difesa dell'imputata aveva chiesto la “revoca della costituzione di parte civile per duplicazione della domanda, difatti le richieste formulate nell'interesse della parte lesa erano del tutto coincidenti e sovrapponibili alle domande formulate in sede civile e ribadite con la costituzione delle eredi in seguito alla citazione in riassunzione” e il tribunale aveva Persona_1 accolto tale istanza di revoca della costituzione di parte civile all'udienza del 15 settembre 2021, e colla successiva sentenza 9944/2021 (del 7 ottobre 2021) il tribunale aveva rilevato la coincidenza “sia della “causa petendi” sia del “petitum” in quanto con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile veniva invocato l'accertamento della responsabilità della convenuta/imputata per i fatti già oggetto del processo penale” di modo che le eredi del “con il deposito della comparsa del 07.11.2018 Pt_1 trasferivano nel giudizio civile la domanda di risarcimento che avevano precedentemente presentato in sede penale, revocando tacitamente la costituzione di parte civile a norma dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen.” e aveva assolto l'odierna attrice perché il fatto non sussisteva, argomentando in particolare sul fatto che “le operazioni bancarie (…) effettuate prima della morte del de cuius si presumono autorizzate, anche implicitamente, dal contitolare del conto e pertanto i prelievi operati prima del suo decesso dal cointestatario di regola non confluiscono nell'asse ereditario. (…) Tale circostanza determina, pertanto, la legittimità della operazione escludendo come la somma di € 11.400,00 possa essere ritenuta oggetto di appropriazione indebita” escludendo comunque la sussistenza del dolo specifico;
• la sentenza civile 3180/3029 e quella penale 9944/2021 erano divenute irrevocabili per mancanza di impugnazione;
• quanto asserito da e poi dalle sue eredi odierne convenute era risultata Parte_2 dunque falsa e pretestuosa e del danno da ciò causato dovevano rispondere le convenute, posto che la aveva anche falsamente testimoniato che la era CP_1 CP_3 deceduta nella sua abitazione anziché all'ospedale di Magenta;
• l'attrice (il cui unico reddito era quello da pensione minima di lavoro) aveva subito danni consistiti sia negli esborsi per spese legali sia nello stigma “di essere prima indagata e poi imputata, accusata dal fratello e dalla sua famiglia di appropriazione indebita commessa ai danni della madre” nonché vessata sul piano civilistico, sicché aveva smesso di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 4 frequentare parenti e amici e aveva vissuto nella paura e nel dramma del disonore, considerata la comunità ristretta in cui viveva, ove “praticamente tutti si conoscono e tutti sanno di tutti” a causa della circolazione della notizia dei presunti reati da lei commessi, riportando un danno esistenziale. L'attrice pertanto concludeva chiedendo: “In via principale: • accertare e dichiarare CP_1
e responsabili delle condotte illecite e vessatorie descritte in
[...] Controparte_2 narrativa;
• accertare e dichiarare che le condotte illecite e vessatorie … hanno creato un danno risarcibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., alla signora • per l'effetto, Parte_1 condannare le predette convenute, anche in solido tra di loro, a risarcire alla signora Pt_1
i danni dalla medesima subiti … da liquidarsi all'esito della espletanda istruttoria e/o in
[...] via equitativa”.
La convenuta (figlia del fratello dell'attrice) si costituiva con comparsa depositata Pt_1
8.2.2023 osservando che:
• l'attrice si era costituita tardivamente, sicché la domanda era improcedibile;
• gli atti depositati erano irregolari anche per mancata attestazione della loro conformità;
• la domanda era improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita;
• il diritto azionato era prescritto;
• la domanda era infondata, poiché la causa civile era stata intentata dal padre della convenuta, dopo il decesso del quale la causa (quando già si trovava Parte_2 in fase decisoria) era stata riassunta dall'odierna attrice e da suo marito Parte_4 sicché si era limitata a costituirsi;
Parte_1
• la sentenza civile aveva respinto la domanda non già per falsità dei fatti allegati ma per la sua inammissibilità, in considerazione della commistione di istituti operata dal difensore;
• “il procedimento penale è stato conseguenza di una denuncia-querela sporta dal padre della convenuta, poiché quest'ultimo era stato reso edotto che il giorno della morta della IG.ra l'odierna attrice avesse operato una sottrazione di denaro in suo favore, CP_3 depauperando il patrimonio della madre. (Si badi che già nella ricostruzione fattuale operata nella denuncia-querela il IG. rappresentava la circostanza che Parte_2 il conto corrente fosse cointestato alla IG.ra ed alla di lei figlia!!!!!)”; CP_3
• “l'azione penale, peraltro, veniva esercitata d'ufficio dal Pubblico Ministero Dott.
, il quale riteneva, alla luce dei fatti esposti, nonché delle indagini espletate, Per_2 sussistenti i presupposti per la persecuzione del reato di appropriazione indebita commesso dalla IG.ra ”; Parte_1
• la on era mai stata sentita come testimone;
Pt_1
• mancava la prova degli asseriti danni anche non patrimoniali subiti dall'attrice;
• a seguito della sentenza civile, le eredi del vevano interamente rifuso le spese Pt_1 in favore dell'odierna attrice;
• la sentenza penale aveva invece respinto la richiesta di condanna alle spese svolta dall'imputata. La convenuta uindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle domande. Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 5 La convenuta (vedova di si costituiva con comparsa depositata CP_1 Parte_2
27.3.2023 osservando che:
• la causa civile, interrotta per la morte del era stata riassunta dall'attrice odierna Pt_1
e da suo marito e la sentenza 3180/2019 aveva respinto “le richieste attoree, giammai per la loro infondatezza, quanto piuttosto a cagione delle plurime violazioni procedurali e di merito poste in essere dalla confusa difesa del IG. ; Parte_2
• la convenuta aveva comunque rifuso le spese di lite dell'odierna attrice;
• il aveva anche presentato denuncia-querela in danno della sorella “asserendo Pt_1 che quest'ultima si fosse appropriata della somma di Euro 11.400,00, saldo giacente sul conto corrente bancario cointestato ma alimentato dalla sola IG.ra , sottraendo CP_3 così danari dall'asse ereditario … l'oggetto del procedimento penale era costituito dalla sola sottrazione dell'importo di Euro 11.400,00 avvenuto allorquando la IG.ra era CP_3 già in stato di incoscienza”; deceduto il querelante, le sue eredi si erano costituite parte civile, con esito sfavorevole in quanto “il loro legale, in violazione del principio del “ne bis in idem”, richiedeva nell'atto di costituzione di parte civile il risarcimento del danno già richiesto nel procedimento civile R.G. 56598/2016, di cui alla sentenza n. 3180/2019”;
• la sentenza penale aveva assolto l'odierna attrice poiché il Pubblico ministero non aveva
“fornito la prova sufficiente a superare la presunzione di contitolarità al 50% del conto corrente oggetto dei procedimenti azionati. Di talchè, presumendosi che la metà dell'importo di Euro 11.400,00 sottratto, pari ad Euro Euro 5.700,00, appartenesse alla IG.ra non era stato commesso alcun reato atteso che quest'ultima aveva Parte_1 sostenuto con il restante 50% del saldo di conto corrente (ovvero con i restanti Euro 5.700,00) le spese funerarie”, benché in sede civile fossero stati prodotti “gli estratti di conto corrente del rapporto bancario cointestato alla IG.ra ed alla IG.ra CP_3 degli anni 2005-2015, dai quali si evinceva documentalmente che tale Parte_1 rapporto di credito veniva alimentato in via esclusiva dal trattamento pensionistico della IG.ra ”; CP_3
• già in quel processo penale l'odierna attrice aveva formulato “istanza affinchè vi fosse la condanna della persona offesa al pagamento delle spese processuali” ma il giudice penale aveva respinto integralmente tale domanda “motivando che, seguendo le linee guida della Corte Costituzionale in merito, ai fini di tale condanna sarebbe dovuto ricorrere l'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. Non essendo ravvisabile colpa alcuna nell'esercizio del diritto di querela, tale domanda non poteva essere accolta”;
• peraltro, la querela era stata presentata soltanto da e non dalle sue Parte_2 eredi, e comunque la stessa attrice aveva osservato che la responsabilità del querelante può sussistere solo in caso di avventatezza o temerarietà della querela, che nella specie risultavano escluse dalla stessa sentenza penale 9944/2021;
• eccepiva poi: la violazione del termine a comparire (rinunziando però alla rimessione in termini), la tardiva iscrizione a ruolo, la mancanza della dichiarazione di conformità della citazione, la notifica della citazione soltanto sotto forma di fotocopia, la mancanza della previa negoziazione assistita, la decadenza e la prescrizione dell'azione;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 6 • mancava la prova della responsabilità aquiliana della convenuta come pure mancava la prova dell'esistenza dei danni lamentati dall'attrice, tanto più che le spese del procedimento civile erano già state rifuse mentre la sentenza penale ormai irrevocabile aveva respinto l'analoga domanda ivi svolta per la difesa penale. La convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenuta il 22.11.2023 le parti chiedevano unicamente l'assegnazione dei termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza del 21.5.2024 venivano dichiarate inammissibili le prove orali dedotte dalle parti. Con provvedimento 18.11.2024 veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni. All'udienza del giorno 26/02/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Quanto alle eccezioni preliminari delle convenute, per ciò che concerne l'asserita tardività della costituzione dell'attrice, va invece osservato che la ritirò la citazione dall'ufficio Pt_1 postale di ARLUNO il 28.11.2022, come emerge dal doc. 1 della convenuta , sicché la CP_1 costituzione dell'attrice, avvenuta il 9 dicembre 2022 (l'8 dicembre essendo festivo), è del tutto tempestiva. Sussiste per contro la violazione del termine a comparire assegnato dall'attrice alla convenuta
, come ammesso dalla stessa attrice nella prima memoria: la suddetta convenuta, CP_1 peraltro, ha espressamente rinunciato a essere rimessa in termine, sicché la nullità è sanata. L'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita è superata dall'esito negativo della procedura instaurata coll'invito spedito dall'attrice il 16 marzo 2023, essendo tale esito negativo attestato dal verbale del 7 settembre 2023 prodotto dall'attrice il 15.11.2023. Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto all'azione, è sufficiente notare che, secondo la prospettazione dell'attrice, il fatto lesivo coincide colla data in cui (a seguito del decesso del loro dante causa) le convenute si costituirono parte civile nel processo penale (marzo 2018, doc. 14 attrice) e si costituirono in quello civile riassunto dall'odierna attrice (novembre 2018, doc. 15 attrice). Alla data di notifica dell'atto di citazione (novembre- dicembre 2022), dunque, la prescrizione quinquennale non s'era ancora compiuta.
Nel merito, è sufficiente osservare anzitutto che nessuna responsabilità può essere ascritta alle convenute per la presentazione della querela, effettuata non già da esse bensì dal rispettivo marito e padre. Si deve in proposito ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio può costituire fonte di responsabilità civile a carico del querelante (in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del querelato) soltanto ove la querela contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 7 reato di calunnia, giacché l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra quell'iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato, salvo che l'esposto non abbia contenuto calunnioso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 299 del 07/01/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 560 del 13/01/2005). Del resto, l'attrice neppure ha dimostrato la finalità meramente strumentale o emulativa della querela, la quale per sé sola non era idonea a instaurare il processo né a investire direttamente il pubblico ministero, al quale compete in via esclusiva l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 750 del 23/01/2002). Analoghe considerazioni valgono per ciò che attiene alla costituzione di parte civile, dovendosi ricordare che tale costituzione esprime l'esercizio di un legittimo diritto che, come tale, non può essere fonte di automatica responsabilità, presupponendo invece (come già evidenziato dalla sentenza penale 9944/2021 che assolse l'attrice odierna respingendone però la richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese).
Nel caso di specie, infatti, mancava qualunque elemento che potesse connotare la querela o la costituzione di parte civile come avventate o temerarie. Anzi, alla luce degli estratti conto bancari dal 2005 al 2015 prodotti in questo procedimento (doc. 3 della convenuta e doc. 2 CP_1 della convenuta si deve constatare che, effettivamente, la quasi totalità della provvista Pt_1 del conto cointestato all'attrice odierna e alla sua defunta madre proveniva dal CP_3 trattamento pensionistico della medesima , pari a circa EUR 1.300,00 mensili, cui CP_3 corrispondevano modeste uscite mensili per utenze (telefono e gas) e uscite decisamente più consistenti per le bollette dell'elettricità (come espressamente contestato dal nel suo Pt_1 atto di citazione del 7.10.2016, doc. 9 attrice) e diversi addebiti per assegni dei quali (per il principio di vicinanza della prova) spettava all'attrice -quale cointestataria del conto in questione- l'onere di dimostrare l'effettiva destinazione (dandosi atto che nella menzionata citazione il allegava che da tali assegni emergeva una spesa annua di circa € 8.000 in favore del Pt_1 macellaio di cui erano asseritamente clienti l'attrice odierna e suo marito). Per_3
Alla luce di tale obiettiva e documentata circostanza deve senz'altro escludersi che la querela del dante causa delle odierne convenute fosse avventata o temeraria (elementi necessari per poter condannare il querelante alla rifusione delle spese, come stabilito da Corte costituzionale nella sentenza 423 resa all'udienza del 18/11/1993) e deve inoltre escludersi che la querela fosse stata proposta con leggerezza o con finalità emulative, posto che nella querela (doc. 4 attrice) si legge soltanto:
<< è morta il 31/8/2015 a Magenta, (cfr. certificato - doc. 1), senza lasciare testamento;
CP_3 Co era titolare di conto corrente n34879 acceso presso PM agenzia di Sedriano n. , cointestato a firma disgiunta con la figlia, , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 sorella dell'istante: il conto era alimentato dalla sola pensione della madre;
lo stesso giorno della
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 8 morte, ha trasferito, mezzo bonifico bancario a favore di altro istituto di credito, la Parte_1 somma di euro 11,400 (cfr. estratto conto al 31.08.2015 - doc. 2); 11 17/9/2015, a seguito di richiesta, il sottoscritto veniva a sapere di quanto accaduto, grazie alla la certificazione della banca, che si allega (cfr. doc. 3), da cui risulta un saldo creditore di soli euro 45,00;
tacendo alla banca quanto stava accadendo alla madre, ben consapevole che la Parte_1 somma, già depositata sul conto corrente, sarebbe caduta in successione, quindi (in assenza di testamento) suddivisa, in parti uguali, con il fratello, ha prelevato tutti i risparmi della madre, che pure sarebbero spettati, in quota, all'altro figlio;
il tentativo di comporre bonariamente la vertenza è stato vano, anzi ha minacciato Parte_1 azioni legali, rivendicando la legittimità del suo operato nemmeno le spiegazioni chieste al personale della PM (direttore ed impiegata responsabili clientela privati protempore) hanno fatto chiarezza su quanto accaduto
QUANTO SOPRA ESPOSTO presenta denuncia e, se del caso, propone LA … >>
Si deve dunque fondatamente presumere che, mediante la querela, il dante causa delle convenute intendesse ottenere precise informazioni circa il concreto utilizzo dei redditi della madre, ciò che esclude che a carico di esso querelante si possa configurare l'elemento soggettivo dell'illecito penale, ai fini del riconoscimento della sua eventuale responsabilità per la presentazione della querela (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20843 del 21/07/2021).
Quanto alla costituzione di parte civile confermata dopo l'instaurazione del giudizio civile, deve poi notarsi che a tutto concedere la responsabilità della duplicazione dovrebbe essere ascritta al difensore da cui le convenute avevano chiesto d'essere assistite.
Neppure per la causa civile può ravvisarsi l'invocata responsabilità aquiliana delle convenute odierne, posto che, come appare chiaro dalla sentenza civile 3180/2019, il mancato assolvimento all'onere di provare i fatti posti a fondare le domande confusamente proposte dalle odierne convenute. Va invero ascritto al difensore che assistette le due odierne convenute in quel procedimento civile la responsabilità per aver invero agito sia per la riduzione ai fini della reintegra della quota di riserva, sia pella collazione della comunione ereditaria, senza previamente verificare la probabilità di vedere accolte le domande in discorso sulla scorta delle prove offerte dalle sue clienti (o comunque attraverso la formazione di prove in corso di giudizio). Ricordato qui che quell'azione civile era stata iniziata dal congiunto delle convenute (poi deceduto) tenendo conto di quanto emergeva dagli estratti conto bancari sopra sintetizzati e dalle copie degli assegni ottenuti dalla banca (che peraltro non li aveva potuti fornire tutti), deve anche in questo caso concludersi che la domanda non era temeraria, né avventata, né che avesse scopo emulativo né comunque che fosse stata promossa con colpa grave (e tanto meno con dolo) del Pt_1
Tutto ciò porta al totale rigetto delle domande risarcitorie dell'attrice, in ciò assorbita ogni valutazione di riferibilità causale tra i danni lamentati (peraltro descritti del tutto genericamente) e la pendenza dei due procedimenti, tanto più che l'attrice -che di ciò era onerata- neppure ha
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 9 allegato (e tanto meno provato) in quale modo gli altri abitanti del paese potessero essere venuti a conoscenza dei procedimenti medesimi.
Considerato che sono respinte anche le molteplici eccezioni preliminari e pregiudiziali identicamente sollevate dalle due convenute, i tre quarti delle loro spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi tenendo conto del valore della domanda indicato dall'attrice (fino a € 25.000), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della sostanziale identità delle difese delle due convenute, ancorché costituite separatamente con diversi patrocinatori, restando perciò compensato il restante quarto.
Mancano i presupposti per la condanna ex a. 96 cpc chiesta dalle convenute, alla luce dei due provvedimenti assolutori che ben possono aver indotto l'attrice a pronosticare incolpevolmente l'esito favorevole della sua pretesa, risultata infondata a seguito del più attento scrutinio.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere i tre quarti delle spese di lite che liquida: a) per la convenuta nell'importo di € 1.750,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) per la convenuta , nell'importo di € 1.750,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) compensa fra le parti il restante quarto delle spese di lite.
Così deciso il giorno 9 giugno 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 10
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 48721 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. OMAZZI LUCIA CARLA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. GUARISCO ALESSIA
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. BONINI MARIA CHIARA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“In via principale: • accertare e dichiarare e Controparte_1 Controparte_2 responsabili delle condotte illecite e vessatorie descritte in narrativa;
• accertare e dichiarare che le condotte illecite e vessatorie … hanno creato un danno risarcibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., alla signora • per l'effetto, condannare le predette Parte_1 convenute, anche in solido tra di loro, a risarcire alla signora i danni dalla Parte_1 medesima subiti … da liquidarsi all'esito della espletanda istruttoria e/o in via equitativa”
La convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare la tardività dell'iscrizione a ruolo, con conseguente declaratoria di improcedibilità, e/o
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 1 inammissibilità ...
… accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita, ... IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - … rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, e/o improponibili, e/o improcedibili e/o tardive e/o decadute e/o prescritte e/o infondate ... Con vittoria di spese e competenze di causa, … e condanna dell'attrice opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudicante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
La convenuta onferma le conclusioni della prima memoria, cioè: Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE - Accertare … la tardiva costituzione in giudizio dell'attore, ...
- Accertare … l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita;
- Accertare … l'invalidità/la nullità/l'inefficacia degli atti e dei documenti depositati in giudizio …
- Accertare … la prescrizione dell'azione ... IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 18.11.2022, l'attrice esponeva che:
• essa è figlia di , deceduta a Magenta il 31.8.2015, all'età di novant'anni, a CP_3 causa di un ictus;
• a seguito di tale decesso, il figlio della predetta (nonché Parte_2 CP_3 fratello dell'odierna attrice) aveva mosso “una serie di ingiuste ed orribili contestazioni” all'attrice e al marito di ST ( , e “in particolare pretendeva una Parte_3 presunta eredità materna, precisamente del denaro, che, solo a suo dire, avrebbe dovuto essere presente sul conto corrente cointestato tra la defunta madre e l'odierna attrice” mentre la era deceduta “priva di relictum” atteso che essa percepiva solo la CP_3 pensione e alla sua morte “il conto corrente cointestato non era capiente: gli ultimi risparmi, infatti, sono stati utilizzati dalla per il pagamento delle spese funerarie Pt_1 come da disposizione della stessa madre. La defunta non aveva, inoltre, alcun bene immobile, e così viveva al piano superiore dell'abitazione di famiglia della figlia, all'epoca, di proprietà del genero (quindi marito dell'attrice istante)”; Parte_3
• l'attrice e la sua famiglia avevano “con un rapporto privilegiato fatto di CP_3 amore, accudimento, senso della famiglia. Difatti l'attrice, unitamente al marito ed al figlio, si sono presi cura per anni della defunta con grande dedizione ed impegno, non facendole mancare nulla ma, soprattutto, amandola e standole vicino, a tal fine
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 2 concedendole – come anticipato - in uso gratuito un appartamento adiacente alla loro abitazione”;
• , per contro, “non era mai stato partecipe della vita della madre Parte_2 né l'aveva assistita ed aiutata. E, probabilmente, fu proprio questo rapporto così saldo, così affettuoso, tanto unico ed esclusivo, instauratosi solo tra sua madre e sua sorella, a far maturare in lui l'idea di una tanto malsana, quanto ingiusta ed orribile, vendetta nei confronti della sorella che non poteva accettare fosse così vicina alla madre” sicché costui,
“mosso dall'odio, decideva in data 13 dicembre 2015 di depositare atto di denuncia- querela nei confronti della sola per il reato di truffa (!!), previsto e punito Parte_1 dall'art. 640 c.p.”;
• a seguito di ciò, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale “notificava in data 28 ottobre 2016 all'odierna attrice l'informazione di garanzia e sul diritto di difesa contestandole, tuttavia, non la fattispecie della truffa, ma quella altrettanto infamante ed odiosa dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)” ritenendo che l'odierna attrice si fosse
“appropriata del denaro presente sul conto corrente cointestato con la madre, successivamente alla morte di questa così da averne tratto profitto. L'istante, dal canto suo, non ha mai negato né di essere cointestataria del conto corrente né l'operazione bancaria avente ad oggetto la somma di euro 11.400,00” che tuttavia era del tutto legittimo, posto che fra l'altro “l'attrice era contitolare del rapporto di conto corrente con firma disgiunta, quindi poteva liberamente disporre delle somme depositate”;
• a seguito di ciò, l'odierna attrice era stata “rinviata a giudizio con decreto di citazione diretta” nel procedimento con R.G. Trib. 2953/2018 in quanto “imputata del delitto p. e p. dall'art. 646 c.p. perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto, il giorno del decesso della madre mediante bonifico a lei destinato da lei stessa disposto, si CP_3 appropriava della somma di €11.400 euro (saldo) giacente sul conto corrente n. 0052- 34879 acceso presso la filiale di Sedriano della , del quale Controparte_5 era cointestataria con la e sul quale (dal gennaio 2005 all'agosto del CP_3
2015) era stata accreditata esclusivamente la pensione della madre. Così facendo sottraeva tale importo all'asse ereditario”;
• inoltre, “il aveva anche agito in via civile con un atto di citazione notificato Pt_1 nell'ottobre 2016 ai coniugi , da cui aveva originato il procedimento Controparte_6
RG 56598/2016 nel quale il aveva lamentato che “nessuna eredità Pt_1 apparentemente risultava in favore degli eredi, poiché la SI (…) riferiva che Pt_1 sul c/c erano rimasti circa € 11.400,00=, che però sarebbero stati utilizzati per il funerale”;
• a seguito del decesso del avvenuto in data 21.10.2017) tale procedimento civile Pt_1 era stato dichiarato interrotto all'udienza del 20 dicembre 2017 ma “data l'evidente infondatezza dell'azione civile incardinata, e avevano Parte_1 Parte_3 interesse a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di al fine di Parte_2 veder respinta l'attorea domanda ed ottenere l'integrale rifusione delle spese legali sostenute per resistere in un procedimento del tutto privo di fondamento e nel quale erano
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 3 evocati del tutto illegittimamente, pertanto depositavano ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c.”;
• quali eredi del cioè la moglie e la figlia di esso, odierne convenute, si Pt_1 costituivano parte civile nel procedimento penale a carico di , chiedendone Parte_1 la condanna al risarcimento dei danni per EUR 10.000,00, e avevano svolto le stesse domande costituendosi anche nel procedimento civile a seguito della riassunzione;
• il procedimento civile RG 56598/2016 s'era concluso con sentenza n. 3180/2019 pubblicata il 1° aprile 2019, che aveva respinto le domande delle odierne convenute quali eredi del condannandole a rifondere le spese di lite di e Pt_1 Parte_3
; Parte_1
• nel procedimento penale a carico dell'odierna attrice, invece, la difesa dell'imputata aveva chiesto la “revoca della costituzione di parte civile per duplicazione della domanda, difatti le richieste formulate nell'interesse della parte lesa erano del tutto coincidenti e sovrapponibili alle domande formulate in sede civile e ribadite con la costituzione delle eredi in seguito alla citazione in riassunzione” e il tribunale aveva Persona_1 accolto tale istanza di revoca della costituzione di parte civile all'udienza del 15 settembre 2021, e colla successiva sentenza 9944/2021 (del 7 ottobre 2021) il tribunale aveva rilevato la coincidenza “sia della “causa petendi” sia del “petitum” in quanto con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile veniva invocato l'accertamento della responsabilità della convenuta/imputata per i fatti già oggetto del processo penale” di modo che le eredi del “con il deposito della comparsa del 07.11.2018 Pt_1 trasferivano nel giudizio civile la domanda di risarcimento che avevano precedentemente presentato in sede penale, revocando tacitamente la costituzione di parte civile a norma dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen.” e aveva assolto l'odierna attrice perché il fatto non sussisteva, argomentando in particolare sul fatto che “le operazioni bancarie (…) effettuate prima della morte del de cuius si presumono autorizzate, anche implicitamente, dal contitolare del conto e pertanto i prelievi operati prima del suo decesso dal cointestatario di regola non confluiscono nell'asse ereditario. (…) Tale circostanza determina, pertanto, la legittimità della operazione escludendo come la somma di € 11.400,00 possa essere ritenuta oggetto di appropriazione indebita” escludendo comunque la sussistenza del dolo specifico;
• la sentenza civile 3180/3029 e quella penale 9944/2021 erano divenute irrevocabili per mancanza di impugnazione;
• quanto asserito da e poi dalle sue eredi odierne convenute era risultata Parte_2 dunque falsa e pretestuosa e del danno da ciò causato dovevano rispondere le convenute, posto che la aveva anche falsamente testimoniato che la era CP_1 CP_3 deceduta nella sua abitazione anziché all'ospedale di Magenta;
• l'attrice (il cui unico reddito era quello da pensione minima di lavoro) aveva subito danni consistiti sia negli esborsi per spese legali sia nello stigma “di essere prima indagata e poi imputata, accusata dal fratello e dalla sua famiglia di appropriazione indebita commessa ai danni della madre” nonché vessata sul piano civilistico, sicché aveva smesso di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 4 frequentare parenti e amici e aveva vissuto nella paura e nel dramma del disonore, considerata la comunità ristretta in cui viveva, ove “praticamente tutti si conoscono e tutti sanno di tutti” a causa della circolazione della notizia dei presunti reati da lei commessi, riportando un danno esistenziale. L'attrice pertanto concludeva chiedendo: “In via principale: • accertare e dichiarare CP_1
e responsabili delle condotte illecite e vessatorie descritte in
[...] Controparte_2 narrativa;
• accertare e dichiarare che le condotte illecite e vessatorie … hanno creato un danno risarcibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., alla signora • per l'effetto, Parte_1 condannare le predette convenute, anche in solido tra di loro, a risarcire alla signora Pt_1
i danni dalla medesima subiti … da liquidarsi all'esito della espletanda istruttoria e/o in
[...] via equitativa”.
La convenuta (figlia del fratello dell'attrice) si costituiva con comparsa depositata Pt_1
8.2.2023 osservando che:
• l'attrice si era costituita tardivamente, sicché la domanda era improcedibile;
• gli atti depositati erano irregolari anche per mancata attestazione della loro conformità;
• la domanda era improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita;
• il diritto azionato era prescritto;
• la domanda era infondata, poiché la causa civile era stata intentata dal padre della convenuta, dopo il decesso del quale la causa (quando già si trovava Parte_2 in fase decisoria) era stata riassunta dall'odierna attrice e da suo marito Parte_4 sicché si era limitata a costituirsi;
Parte_1
• la sentenza civile aveva respinto la domanda non già per falsità dei fatti allegati ma per la sua inammissibilità, in considerazione della commistione di istituti operata dal difensore;
• “il procedimento penale è stato conseguenza di una denuncia-querela sporta dal padre della convenuta, poiché quest'ultimo era stato reso edotto che il giorno della morta della IG.ra l'odierna attrice avesse operato una sottrazione di denaro in suo favore, CP_3 depauperando il patrimonio della madre. (Si badi che già nella ricostruzione fattuale operata nella denuncia-querela il IG. rappresentava la circostanza che Parte_2 il conto corrente fosse cointestato alla IG.ra ed alla di lei figlia!!!!!)”; CP_3
• “l'azione penale, peraltro, veniva esercitata d'ufficio dal Pubblico Ministero Dott.
, il quale riteneva, alla luce dei fatti esposti, nonché delle indagini espletate, Per_2 sussistenti i presupposti per la persecuzione del reato di appropriazione indebita commesso dalla IG.ra ”; Parte_1
• la on era mai stata sentita come testimone;
Pt_1
• mancava la prova degli asseriti danni anche non patrimoniali subiti dall'attrice;
• a seguito della sentenza civile, le eredi del vevano interamente rifuso le spese Pt_1 in favore dell'odierna attrice;
• la sentenza penale aveva invece respinto la richiesta di condanna alle spese svolta dall'imputata. La convenuta uindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle domande. Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 5 La convenuta (vedova di si costituiva con comparsa depositata CP_1 Parte_2
27.3.2023 osservando che:
• la causa civile, interrotta per la morte del era stata riassunta dall'attrice odierna Pt_1
e da suo marito e la sentenza 3180/2019 aveva respinto “le richieste attoree, giammai per la loro infondatezza, quanto piuttosto a cagione delle plurime violazioni procedurali e di merito poste in essere dalla confusa difesa del IG. ; Parte_2
• la convenuta aveva comunque rifuso le spese di lite dell'odierna attrice;
• il aveva anche presentato denuncia-querela in danno della sorella “asserendo Pt_1 che quest'ultima si fosse appropriata della somma di Euro 11.400,00, saldo giacente sul conto corrente bancario cointestato ma alimentato dalla sola IG.ra , sottraendo CP_3 così danari dall'asse ereditario … l'oggetto del procedimento penale era costituito dalla sola sottrazione dell'importo di Euro 11.400,00 avvenuto allorquando la IG.ra era CP_3 già in stato di incoscienza”; deceduto il querelante, le sue eredi si erano costituite parte civile, con esito sfavorevole in quanto “il loro legale, in violazione del principio del “ne bis in idem”, richiedeva nell'atto di costituzione di parte civile il risarcimento del danno già richiesto nel procedimento civile R.G. 56598/2016, di cui alla sentenza n. 3180/2019”;
• la sentenza penale aveva assolto l'odierna attrice poiché il Pubblico ministero non aveva
“fornito la prova sufficiente a superare la presunzione di contitolarità al 50% del conto corrente oggetto dei procedimenti azionati. Di talchè, presumendosi che la metà dell'importo di Euro 11.400,00 sottratto, pari ad Euro Euro 5.700,00, appartenesse alla IG.ra non era stato commesso alcun reato atteso che quest'ultima aveva Parte_1 sostenuto con il restante 50% del saldo di conto corrente (ovvero con i restanti Euro 5.700,00) le spese funerarie”, benché in sede civile fossero stati prodotti “gli estratti di conto corrente del rapporto bancario cointestato alla IG.ra ed alla IG.ra CP_3 degli anni 2005-2015, dai quali si evinceva documentalmente che tale Parte_1 rapporto di credito veniva alimentato in via esclusiva dal trattamento pensionistico della IG.ra ”; CP_3
• già in quel processo penale l'odierna attrice aveva formulato “istanza affinchè vi fosse la condanna della persona offesa al pagamento delle spese processuali” ma il giudice penale aveva respinto integralmente tale domanda “motivando che, seguendo le linee guida della Corte Costituzionale in merito, ai fini di tale condanna sarebbe dovuto ricorrere l'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. Non essendo ravvisabile colpa alcuna nell'esercizio del diritto di querela, tale domanda non poteva essere accolta”;
• peraltro, la querela era stata presentata soltanto da e non dalle sue Parte_2 eredi, e comunque la stessa attrice aveva osservato che la responsabilità del querelante può sussistere solo in caso di avventatezza o temerarietà della querela, che nella specie risultavano escluse dalla stessa sentenza penale 9944/2021;
• eccepiva poi: la violazione del termine a comparire (rinunziando però alla rimessione in termini), la tardiva iscrizione a ruolo, la mancanza della dichiarazione di conformità della citazione, la notifica della citazione soltanto sotto forma di fotocopia, la mancanza della previa negoziazione assistita, la decadenza e la prescrizione dell'azione;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 6 • mancava la prova della responsabilità aquiliana della convenuta come pure mancava la prova dell'esistenza dei danni lamentati dall'attrice, tanto più che le spese del procedimento civile erano già state rifuse mentre la sentenza penale ormai irrevocabile aveva respinto l'analoga domanda ivi svolta per la difesa penale. La convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenuta il 22.11.2023 le parti chiedevano unicamente l'assegnazione dei termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza del 21.5.2024 venivano dichiarate inammissibili le prove orali dedotte dalle parti. Con provvedimento 18.11.2024 veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni. All'udienza del giorno 26/02/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Quanto alle eccezioni preliminari delle convenute, per ciò che concerne l'asserita tardività della costituzione dell'attrice, va invece osservato che la ritirò la citazione dall'ufficio Pt_1 postale di ARLUNO il 28.11.2022, come emerge dal doc. 1 della convenuta , sicché la CP_1 costituzione dell'attrice, avvenuta il 9 dicembre 2022 (l'8 dicembre essendo festivo), è del tutto tempestiva. Sussiste per contro la violazione del termine a comparire assegnato dall'attrice alla convenuta
, come ammesso dalla stessa attrice nella prima memoria: la suddetta convenuta, CP_1 peraltro, ha espressamente rinunciato a essere rimessa in termine, sicché la nullità è sanata. L'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita è superata dall'esito negativo della procedura instaurata coll'invito spedito dall'attrice il 16 marzo 2023, essendo tale esito negativo attestato dal verbale del 7 settembre 2023 prodotto dall'attrice il 15.11.2023. Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto all'azione, è sufficiente notare che, secondo la prospettazione dell'attrice, il fatto lesivo coincide colla data in cui (a seguito del decesso del loro dante causa) le convenute si costituirono parte civile nel processo penale (marzo 2018, doc. 14 attrice) e si costituirono in quello civile riassunto dall'odierna attrice (novembre 2018, doc. 15 attrice). Alla data di notifica dell'atto di citazione (novembre- dicembre 2022), dunque, la prescrizione quinquennale non s'era ancora compiuta.
Nel merito, è sufficiente osservare anzitutto che nessuna responsabilità può essere ascritta alle convenute per la presentazione della querela, effettuata non già da esse bensì dal rispettivo marito e padre. Si deve in proposito ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio può costituire fonte di responsabilità civile a carico del querelante (in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del querelato) soltanto ove la querela contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 7 reato di calunnia, giacché l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra quell'iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato, salvo che l'esposto non abbia contenuto calunnioso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 299 del 07/01/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 560 del 13/01/2005). Del resto, l'attrice neppure ha dimostrato la finalità meramente strumentale o emulativa della querela, la quale per sé sola non era idonea a instaurare il processo né a investire direttamente il pubblico ministero, al quale compete in via esclusiva l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 750 del 23/01/2002). Analoghe considerazioni valgono per ciò che attiene alla costituzione di parte civile, dovendosi ricordare che tale costituzione esprime l'esercizio di un legittimo diritto che, come tale, non può essere fonte di automatica responsabilità, presupponendo invece (come già evidenziato dalla sentenza penale 9944/2021 che assolse l'attrice odierna respingendone però la richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese).
Nel caso di specie, infatti, mancava qualunque elemento che potesse connotare la querela o la costituzione di parte civile come avventate o temerarie. Anzi, alla luce degli estratti conto bancari dal 2005 al 2015 prodotti in questo procedimento (doc. 3 della convenuta e doc. 2 CP_1 della convenuta si deve constatare che, effettivamente, la quasi totalità della provvista Pt_1 del conto cointestato all'attrice odierna e alla sua defunta madre proveniva dal CP_3 trattamento pensionistico della medesima , pari a circa EUR 1.300,00 mensili, cui CP_3 corrispondevano modeste uscite mensili per utenze (telefono e gas) e uscite decisamente più consistenti per le bollette dell'elettricità (come espressamente contestato dal nel suo Pt_1 atto di citazione del 7.10.2016, doc. 9 attrice) e diversi addebiti per assegni dei quali (per il principio di vicinanza della prova) spettava all'attrice -quale cointestataria del conto in questione- l'onere di dimostrare l'effettiva destinazione (dandosi atto che nella menzionata citazione il allegava che da tali assegni emergeva una spesa annua di circa € 8.000 in favore del Pt_1 macellaio di cui erano asseritamente clienti l'attrice odierna e suo marito). Per_3
Alla luce di tale obiettiva e documentata circostanza deve senz'altro escludersi che la querela del dante causa delle odierne convenute fosse avventata o temeraria (elementi necessari per poter condannare il querelante alla rifusione delle spese, come stabilito da Corte costituzionale nella sentenza 423 resa all'udienza del 18/11/1993) e deve inoltre escludersi che la querela fosse stata proposta con leggerezza o con finalità emulative, posto che nella querela (doc. 4 attrice) si legge soltanto:
<< è morta il 31/8/2015 a Magenta, (cfr. certificato - doc. 1), senza lasciare testamento;
CP_3 Co era titolare di conto corrente n34879 acceso presso PM agenzia di Sedriano n. , cointestato a firma disgiunta con la figlia, , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 sorella dell'istante: il conto era alimentato dalla sola pensione della madre;
lo stesso giorno della
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 8 morte, ha trasferito, mezzo bonifico bancario a favore di altro istituto di credito, la Parte_1 somma di euro 11,400 (cfr. estratto conto al 31.08.2015 - doc. 2); 11 17/9/2015, a seguito di richiesta, il sottoscritto veniva a sapere di quanto accaduto, grazie alla la certificazione della banca, che si allega (cfr. doc. 3), da cui risulta un saldo creditore di soli euro 45,00;
tacendo alla banca quanto stava accadendo alla madre, ben consapevole che la Parte_1 somma, già depositata sul conto corrente, sarebbe caduta in successione, quindi (in assenza di testamento) suddivisa, in parti uguali, con il fratello, ha prelevato tutti i risparmi della madre, che pure sarebbero spettati, in quota, all'altro figlio;
il tentativo di comporre bonariamente la vertenza è stato vano, anzi ha minacciato Parte_1 azioni legali, rivendicando la legittimità del suo operato nemmeno le spiegazioni chieste al personale della PM (direttore ed impiegata responsabili clientela privati protempore) hanno fatto chiarezza su quanto accaduto
QUANTO SOPRA ESPOSTO presenta denuncia e, se del caso, propone LA … >>
Si deve dunque fondatamente presumere che, mediante la querela, il dante causa delle convenute intendesse ottenere precise informazioni circa il concreto utilizzo dei redditi della madre, ciò che esclude che a carico di esso querelante si possa configurare l'elemento soggettivo dell'illecito penale, ai fini del riconoscimento della sua eventuale responsabilità per la presentazione della querela (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20843 del 21/07/2021).
Quanto alla costituzione di parte civile confermata dopo l'instaurazione del giudizio civile, deve poi notarsi che a tutto concedere la responsabilità della duplicazione dovrebbe essere ascritta al difensore da cui le convenute avevano chiesto d'essere assistite.
Neppure per la causa civile può ravvisarsi l'invocata responsabilità aquiliana delle convenute odierne, posto che, come appare chiaro dalla sentenza civile 3180/2019, il mancato assolvimento all'onere di provare i fatti posti a fondare le domande confusamente proposte dalle odierne convenute. Va invero ascritto al difensore che assistette le due odierne convenute in quel procedimento civile la responsabilità per aver invero agito sia per la riduzione ai fini della reintegra della quota di riserva, sia pella collazione della comunione ereditaria, senza previamente verificare la probabilità di vedere accolte le domande in discorso sulla scorta delle prove offerte dalle sue clienti (o comunque attraverso la formazione di prove in corso di giudizio). Ricordato qui che quell'azione civile era stata iniziata dal congiunto delle convenute (poi deceduto) tenendo conto di quanto emergeva dagli estratti conto bancari sopra sintetizzati e dalle copie degli assegni ottenuti dalla banca (che peraltro non li aveva potuti fornire tutti), deve anche in questo caso concludersi che la domanda non era temeraria, né avventata, né che avesse scopo emulativo né comunque che fosse stata promossa con colpa grave (e tanto meno con dolo) del Pt_1
Tutto ciò porta al totale rigetto delle domande risarcitorie dell'attrice, in ciò assorbita ogni valutazione di riferibilità causale tra i danni lamentati (peraltro descritti del tutto genericamente) e la pendenza dei due procedimenti, tanto più che l'attrice -che di ciò era onerata- neppure ha
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 9 allegato (e tanto meno provato) in quale modo gli altri abitanti del paese potessero essere venuti a conoscenza dei procedimenti medesimi.
Considerato che sono respinte anche le molteplici eccezioni preliminari e pregiudiziali identicamente sollevate dalle due convenute, i tre quarti delle loro spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi tenendo conto del valore della domanda indicato dall'attrice (fino a € 25.000), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della sostanziale identità delle difese delle due convenute, ancorché costituite separatamente con diversi patrocinatori, restando perciò compensato il restante quarto.
Mancano i presupposti per la condanna ex a. 96 cpc chiesta dalle convenute, alla luce dei due provvedimenti assolutori che ben possono aver indotto l'attrice a pronosticare incolpevolmente l'esito favorevole della sua pretesa, risultata infondata a seguito del più attento scrutinio.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere i tre quarti delle spese di lite che liquida: a) per la convenuta nell'importo di € 1.750,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) per la convenuta , nell'importo di € 1.750,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) compensa fra le parti il restante quarto delle spese di lite.
Così deciso il giorno 9 giugno 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 48721 / 2022 - pag. 10