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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9559/2025 del R.G. Tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
Pt_1
ricorrente E
, nato il [...] a [...] rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria CP_1
EL DR ed ET DR;
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato nei termini di legge ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente deduceva che il resistente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 - all'esito del quale il CTU nominato dott. aveva riconosciuto sussistenti le condizioni Persona_1 sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. Deduceva, inoltre, di avere tempestivamente presentato dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il disconoscimento in capo all'odierno resistente delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della suddetta condizione di disabilità. Parte resistente si costituiva in giudizio, chiedendo l'accertamento del requisito sanitario già riconosciuto nell'ATP.
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche di parte resistente, esponendo quanto segue: “…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Le patologie presentate dal signor sono rappresentate da Malattia di Crohn con CP_1 multipli interventi addominali e colostomia terminale a sinistra con associato voluminoso laparocele Sindrome depressiva marcata con patologia schizoaffettiva e spunti psicotici Pregresso distacco di retina con marcata riduzione del visus a carico dell'occhio destro Il paziente presenta malattie croniche gravi ormai stabilizzate che richiedono assistenza costante;
la patologia psichiatrica che ha un decorso ormai trentennale con iniziale sindrome depressiva fino ad
1 arrivare allo stato a disturbi psicotici. Una ulteriore patologia invalidante è rappresentata dalla malattia di Crohn, altra malattia cronica che ha determinato la necessita di interventi chirurgici resettivi (emicolectomia destra) e successiva resezione del colon secondo con Per_2 confezionamento di colostomia terminale a sinistra. A questo si aggiunge il marcato deficit visivo a carico dell'occhio destro esito di pregresso distacco di retina. In relazione alla richiesta della condizione di disabilità, il signor è da ritenersi soggetto CP_1 abbisognevole di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa. CONCLUSIONI Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui il periziando opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, il signor è da ritenersi soggetto abbisognevole di un CP_1 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
2 Deve pertanto accertarsi che il resistente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 04.12.2023. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso e accerta la sussistenza in capo al resistente delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 04.12.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in €2.800,00, Pt_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratori costituiti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Si comunichi. Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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