Articolo 73 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 72Articolo 74
Versione
11 maggio 1963
Art. 73.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1953-54 (articolo 69). L. 1.345.590.721 - Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 71).......... " 474.259.054 -
----------------- Residui passivi al 30 giugno 1954... L. 1.819.840.775 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963