TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.516/2023
Oggi 25/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Braghi;
per la parte resistente l'avv. Lovero.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 516/2023 R.L. promossa da
, ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Moro e C.F._3
Lucia Rupolo;
ricorrenti contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Fuso Riccardo, Di Matteo Antonella e Fazio Carmelo;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in narrativa, condannarsi la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento del danno biologico temporaneo e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la RSona_1
patologia di cui in narrativa e spettanti jure he-reditatis agli eredi odierni ricorrenti pro quota, da quantificarsi in complessivi lordi € 293.175,00 o
2 nell'eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre interessi dalla diagnosi al saldo;
condannarsi inoltre la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore a risarcire ai ricorrenti i danni loro spettanti jure proprio, per il lutto, la sofferenza e la perdita del bene della integrità familiare, da quantificarsi quanto alla signora in € 286.025,00, quanto al signor Parte_1
in € 228.820,00 e quanto al-la signora Parte_2 Parte_3
in € 235.550,00, oppure nelle diverse somme che saranno ritenute eque e di giustizia, oltre interessi di legge dall'8 novembre 2020 al saldo;
condannarsi infine la società convenuta a rifondere alla signora Pt_1
le spese sostenute per € 366,00. Con rifusione di spese e compensi
[...]
professionali e con distrazione degli stessi in favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari.”.
Per parte resistente: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta, rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti della , in quanto inammissibile, Controparte_1
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25.10.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere prossimi congiunti, rispettivamente moglie e figli, del sig. CP_2
detto ”, nato a [...] il [...] e
[...] Per_2
deceduto a Monfalcone l'8 novembre 2020, all'età di settant'anni.
Deducevano che il loro congiunto aveva prestato, tra il 1973 ed il 2001, la propria attività lavorativa subordinata di saldatore elettrico, di addetto all'ossitaglio e di falegname alle dirette dipendenze di Controparte_3
poi divenuta presso i cantieri navali di Monfalcone e che Controparte_1
3 precedentemente aveva lavorato, dal 1964 al 1972 quale falegname presso l'A.T.S.M. (Arsenale Triestino San Marco), per la ditta IC PE
AR che svolgeva la propria attività in regime di appalto nel settore degli allestimenti navali all'interno dei cantieri navali di Trieste e di
Monfalcone di proprietà della società convenuta. Rilevavano che in prima battuta al loro congiunto erano state diagnosticate placche pleuriche bilaterali, con patologia riconosciuta dall come da esposizione ad CP_4
amianto, ed in seguito, in data 4.6.2015 gli era stato diagnosticato un mesotelioma che lo aveva portato a decesso in data 8.11.2020. L'autopsia aveva confermato che la causa del decesso era da ricondursi al mesotelioma, tanto che la ricerca di corpi di asbesto sul tessuto polmonare aveva dato un risultato inequivocabile, evidenziando 133.710 corpi/g di tessuto polmonare secco.
2. Evidenziavano i ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali.
Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , , RSona_3 RSona_4 Per_5
, e su incarico del
[...] RSona_6 Per_7 RSona_8
P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Venivano evidenziate, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. In ordine ai primi anni di lavoro espletati alle dipendenze della ditta PE AR a bordo delle navi in allestimento presso l'A.T.S.M., evidenziavano che anche a Trieste era stata condotta un'ampia indagine
4 penale avente ad oggetto le patologie asbesto-correlate dei lavoratori dello stabilimento navale in questione, e tale indagine aveva fatto emergere che il ciclo produttivo e l'uso di amianto avevano reso l'ambiente lavorativo del tutto nocivo, come si rinveniva nella consulenza collegiale depositata dal dottor e dalla dott.ssa . Rilevava dunque parte Per_6 Per_9
ricorrente che il loro congiunto era stato certamente esposto all'amianto avendo prestato la sua attività in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con i saldatori e tutti gli altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali.
3. Rilevava parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto. Procedevano i ricorrenti alla quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis e rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio contestando che il sig. Controparte_1 Pt_2
fosse mai stato esposto all'amianto nell'esecuzione delle mansioni allo stesso assegnate ed eccependo l'assenza di allegazioni specifiche da cui dedurre l'asserita esposizione del de cuius nonché il ricorrere del nesso causale. Contestava parte resistente che il ricorrente avesse lavorato, fra il
1964 ed il 1973 presso l'Arsenale di Trieste, ed anche l'esistenza di un appalto fra e PE AR, rilevando che comunque non CP_1
risultavano allegati al ricorso elementi fattuali dai quali inferire l'esercizio
5 di un potere organizzativo della stazione appaltante. Deduceva ancora che una consapevolezza sulla pericolosità dell'amianto era sorta in un periodo successivo rispetto al tempo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività lavorativa presso e contestava dunque la ricorrenza di CP_1
una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del
D. Lgs. n. 38/2000 e la completa mancanza di prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro. Peraltro, parte ricorrente era venuta meno ai propri oneri allegativi e probatori, perché vertendosi in materia di danno differenziale, avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva sufficiente l'indennizzo liquidato dall' In CP_4
secondo luogo, nell'ambito del ricorso introduttivo, controparte era tenuta a precisare l'indennizzo liquidato, o liquidabile dall' o la CP_4
capitalizzazione della rendita disposta in suo favore, costituendo lo stesso il necessario termine di raffronto per calcolare ed apprezzare la differenza eventualmente dovuta. Infine contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
5. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni ed il conferimento di CTU medico legale e decisa all'udienza del 25.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. In via preliminare la resistente ha rilevato che eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa
6 pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie.
8. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del 1986, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell' o del CP_4
risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore infortunato,
l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di
Cassazione con le sentenze nr. n. 12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e
7 funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
9. Venendo ora al merito, nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo”
(Cass. 2209/16).
10. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, almeno per il periodo inerente allo svolgimento di attività lavorativa alle dirette dipendenze della società convenuta.
11. Quanto al periodo svolto presso la ditta PE AR, parte ricorrente ha dato prova di avere svolto attività lavorativa presso tale soggetto e che tale soggetto svolgeva attività in appalto presso i cantieri della convenuta, ma ha omesso di provare che la propria attività lavorativa è stata svolta presso l'Arsenale Triestino, non essendovi alcuna evidenza negli atti di causa del fatto che la EC svolgesse la propria attività esclusivamente presso i cantieri gestiti dalla società resistente e che dunque, conseguentemente, il ricorrente dovesse essere assegnato esclusivamente a tale cantiere.
12. Quanto invece al periodo intercorso fra il 1973 ed il 2001 i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato la prospettazione contenuta nel ricorso. In particolare il teste ha dichiarato: “Ho Testimone_1
conosciuto il sig. sul lavoro. Me lo portò il capo officina, Parte_4
8 un certo che mi chiese di insegnargli il lavoro. Nella nostra Per_10
officina, presso il cantiere di Monfalcone tagliavamo a misura le lamiere con la fiamma ossidrica, poi le lamiere andavano in salderia per essere unite. Ciò accadeva all'incirca all'inizio degli anni 70, e abbiamo lavorato insieme sulla stessa macchina per un anno e mezzo o due. Dopo questi due anni ho cambiato mansioni ed ho continuato a vederlo in officina, lavorare all'ossitaglio”. Sul capitolo 10: “Confermo che il ricorrente lavorava al “banco eori”, non so se c'era l'amianto sotto questa macchina”. ADR: L'officina in cui lavorava il de cuius si chiamava “onav”. ADR: “Posso certamente dire che la lavorazione su questa macchina provocava un calore elevatissimo, perché si doveva tagliare la lamiera. Credo che la temperatura potesse raggiungere i mille gradi”. Sul capitolo 11: “I saldatori lavoravano nell'officina adiacente che era comunicante con quella nostra. Credo che i saldatori usassero la tecnica del preriscaldo per alcuni metalli, ma non ho conoscenze dirette”.Sul capitolo 13: “Si usavano i guanti di pelle ed i gambali sempre in pelle, ma non in amianto, almeno all'epoca in cui lavorava il
Leghissa”. Sul capitolo 14: “Confermo che venivano usate le macchinette
Kadet per il taglio delle lamiere curve. Anche tale lavorazione comportava la produzione di un calore elevatissimo dovendosi tagliare lamiere di 20mm”. Sul capitolo 16: “Non sono a conoscenza diretta dell'attività di falegname del sig. , ma era lui a dirmi, quando lo Pt_2
incontravo, che faceva il falegname a bordo”. Ha altresì dichiarato il teste
“Con eravamo colleghi presso il Testimone_2 RSona_11
cantiere di Monfalcone. Io ho fatto 20 anni da saldatore e 20 anni come capo operai. andava in giro per tutte le officine del cantiere ed Per_2
anche sottobordo, per consegnare i pallet necessari per i lavori di costruzione su richiesta dei vari capi delle officine. Io avevo contatti di
9 lavoro con lui, in quanto gli richiedevo i pezzi che mi servivano e c'era rispetto reciproco”. Sul capitolo 10): “So che aveva fatto il saldatore ed il falegname, ma non so se ha svolto mansioni di ossitaglio”. Sul capitolo
11): “Sì posso confermare che ossitaglio e saldatori lavoravano insieme in un'officina, ove c'erano anche i carpentieri”. Sul capitolo 13): “Mi risulta che gli indumenti protettivi fossero in pelle”. Sul capitolo 16): “Mi risulta che abbia fatto il falegname con perché fra noi CP_1
colleghi si parlava del lavoro, e mi risulta che tali mansioni le abbia svolte a bordo delle navi, montando pareti, soffitti e controsoffitti. Non so che materiali venissero usati”. Sul capitolo 17): “Ogni tanto sono andato
a lavorare a bordo quando non c'era tanto da fare in officina, e devo dire che lì le varie categorie di operai lavoravano tutti assieme”. Sul capitolo
18): “Confermo il capitolo, e posso dire che il vento portava tutta la polvere in giro, anche fuori dal cantiere”. Sul capitolo 19): “Confermo il capitolo. I cuscini si usavano per le ginocchia, per proteggersi dal calore dei tubi, che potevano raggiungere gli 80 gradi. L'amianto ce lo fornivano i pompieri tramite i guardiafuochi”. Sul capitolo 20):
“Confermo il capitolo. I guardiafuochi procuravano i fogli di cartone di amianto dai pompieri e li mettevano nei cassoni. Successivamente tali fogli venivano usati per ricavare le guarnizioni”. Sui capitoli della memoria difensiva: “Non so se il ricorrente abbia mai avuto mascherine quando svolgeva la propria prestazione”.
13. Risulta dunque confermato lo svolgimento delle mansioni così come descritte in ricorso, in un contesto nel quale vi era una forte esposizione dei lavoratori all'amianto.
14. Si devono infatti considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc. 39 allegato al ricorso) redatto dai dott. , , RSona_3 RSona_4
10 , , e su RSona_5 RSona_6 Per_7 RSona_8
incarico del Procuratore Generale di Trieste dr. nell'ambito di una Per_12
indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di Monfalcone.
15. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
- l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
- era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, controsoffitti e Per_13
per il rivestimento di superfici delle navi;
- era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
- era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte;
- era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
- era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
16. A tale documentazione, si deve aggiungere, quella quasi alluvionale inerente alle numerose testimonianze di lavoratori che nel corso del tempo hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di Monfalcone
(doc. da 42 a 72), e la cui lettura dà conto di quale sia stata, nel corso del tempo l'esposizione ad amianto delle varie categorie di lavoratori che
11 prestavano la propria attività presso i cantieri navali di Monfalcone, ma soprattutto di come, accanto all'esposizione diretta subita in ragione dello svolgimento di un determinato tipo di mansioni, debba essere considerata anche l'esposizione indiretta, dovuta alle lavorazioni promiscue sia a bordo nave che nelle officine.
17. Quanto poi all'utilizzabilità nel processo civile di prove formate in altri procedimenti, si deve rammentare che l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, e prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 4239/2008, Cass. n. 7767/2007, Cass. n. 8096/2006,
Cass. n. 21115/2005, Cass. n. 19457/2004, Cass. n. 11483/2004). Tali prove posso essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (cfr. Cass. n.
4186/2004, Cass. n. 7713/2002, Cass. n. 3102/2002, Cass. n. 6347/2000).
L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della
12 produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie
(tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n.
12422/2000). Le prove atipiche elencate ai punti che precedono possono essere dunque utilizzate nel caso di specie in ragione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nr.1593/2017).
18. A tali evidenze, si deve poi aggiungere quella di carattere premintemente oggettivo, della presenza, in misura considerevole di fibre di amianto nel tessuto polmonare del de cuius (133.710 corpi di asbesto per grammi di tessuto polmonare secco).
19. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L.
455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del
D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel
1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione,
13 ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la
Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno
1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali
l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli
e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso
R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile
1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio
1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della
14 tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n.
1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera
o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del
2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa,
l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui
15 all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art.
19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri,
l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del
2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso
16 l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
20. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato dopo avere esaminato la documentazione agli atti, ha osservato che: “Ulteriormente dirimente, nel nostro caso, e decisivo, il rilievo istologico (da autopsia) di ben 133.710 corpi/g di tessuto polmonare secco, quantitativo abbondantissimo, da solo sufficiente alla definizione etiologica lavorativa (in buona sostanza si spiega: il ritrovare sino a 1.000 corpi di asbesto per grammo di tessuto polmonare indica che un soggetto è stato in qualche modo esposto;
il ritrovare un quantitativo di corpi superiore a 1.000 indica che necessariamente l'origine è lavorativa, poiché solo un'esposizione da lavoro è idonea nel determinare simili livelli, peraltro persistenti a lungo, considerando che il paziente era da molti anni pensionato e che con il tempo le fibre e i corpi di amianto vengono gradualmente eliminati;
per questo è pacifico, rispetto al dato istologico riscontrato, comunque elevatissimo, un sicuro precedente maggior numero di fibre presente nei tessuti nei periodi pregressi di attualità lavorativa). Il nominato consulente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “il IG.
è deceduto perchè affetto da un mesotelioma pleurico e da Pt_2
placche pleuriche-ispessimenti pleurici;
- le patologie sono state causate da un'esposizione professionale all'amianto, avvenuta nel periodo di lavoro svolto dal 1972 al 2001 presso la - il mesotelioma ha CP_1
determinato: 1) una inabilità temporanea biologica parziale, per 3 anni al
50%, 1 anno al 60%, e 17 mesi al 75% e 1 mese al 100%. 2) il decesso;
3) un livello di sofferenza molto elevato.”.
21. La descritta valutazione fatta dal CTU, sulla sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società ricorrente e la
17 quantificazione dei postumi dannosi accertati, appare immune da incongruenze e viene condivisa dallo scrivente. Non merita di essere condivisa la prospettazione di parte resistente in ordine alle precedenti asserite esposizioni ad amianto del lavoratore deceduto in relazione alle mansioni di falegname svolte presso altri datori di lavoro. Se il riferimento è generico alcuna evidenza di un'esposizione specifica e concreta e dunque scientificamente valutabile può ritenersi appurata. Se il riferimento è all'attività svolta per la PE AR presso i cantieri di
Monfalcone, nel costituirsi ha contestato specificamente la CP_1
circostanza dello svolgimento di attività della PE AR presso il cantiere in questione, circostanza rimasta poi sfornita di prova, tanto che la CTU è stata conferita con esclusivo riferimento al periodo svolto presso
Ad ogni modo il CTU ha espressamente affermato la CP_1
compatibilità, a livello di latenza, della patologia con l'attività svolta dal
1973 in poi.
22. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente va quantificato il danno. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata. Proprio a proposito del c.d. “danno terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
23. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che: “il mesotelioma ha determinato: 1) una inabilità temporanea biologica parziale, per 3 anni al
18 50%, 1 anno al 60%, e 17 mesi al 75% e 1 mese al 100%. 2) il decesso;
3) un livello di sofferenza molto elevato. Inoltre: - dal maggio 2015 all'8 novembre 2020 si determinavano un danno biologico terminale e un danno catastrofale.”.
24. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr. 26897/14; Cass. nr. 252/2019).
25. Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di
Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento.
19 26. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di €
53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma.
Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
27. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da tabella che segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 97 gg.: € 62.544,00;
- per ulteriori 510 gg al 75%: € 43.897,00 (17 mesi, cioè 510 giorni al
75%, ovvero € 86,25 x 510):
- per ulteriori 365 giorni al 60%: € 25.185,00 (un anno cioè 365 giorni al
60%, ovvero 69x365);
- per ulteriori 1.095 giorni al 50%: € 62.962,00 (tre anni ovvero 1.095 giorni al 50%, ovvero € 57,50X1.095).
A tali importi, eccetto che al primo, va applicata una maggiorazione del
10%, come media fra i vari periodi tenuti in considerazione, non potendo che applicarsi una personalizzazione in ragione di quanto rilevato dal
CTU: “risulta molto elevato, e ai gradi massimi, il livello della sofferenza nel corso della definita malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività, l'impossibilità di terapie specifiche risolventi, e la piena consapevolezza del paziente in rapporto a un negativoprognostico”.
In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo attribuibile agli eredi del signor iure hereditatis è pari ad € 249.288,85 oltre Pt_2
20 accessori, da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
28. Deve essere accolta anche la richiesta di risarcimento danno richiesta iure proprio, alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
Ha dichiarato il teste attoreo , in ordine al rapporto fra i Testimone_3
ricorrenti ed il de cuius che, ha dichiarato che: “Ho conosciuto Parte_3
13 anni fa e ho avuto modo di frequentare da allora la famiglia . Pt_2
e la moglie erano molto legati, facevano addirittura le faccende Per_2
di casa assieme, ed uscivano sempre assieme anche perché non Per_14
guidava. Tutta la famiglia era unita e le varie feste venivano sempre vissute assieme. Spesso andavano a fare le gite assieme con la parrocchia, e comunque frequentavano insieme la parrocchia vicina.
e il suo papà erano molto legati, e condividevano la passione Parte_3
per la musica folk, a volte si divertivano assieme cantando nelle feste o anche da soli. Quando ci siamo sposati dopo il lavoro si Parte_3
fermava ogni giorno per stare un po' con suo padre, anche perché spesso
i suoi genitori badavano a nostra figlia. Quanto al rapporto fra Per_2
e , era sempre presente ovviamente anche lui alle feste di Parte_2
famiglia, e anche quando si è trasferito a Lubiana ogni fine settimana tornava a Jamiano ed aiutava il padre nelle faccende di casa, soprattutto nella cura del terreno agricolo di pertinenza dell'abitazione famigliare.
Avevano la passione per il calcio e tifavano entrambi per il , CP_5
seguendo le partite e giocando le schedine assieme. Quando si Per_2
è ammalato mia moglie era incinta, ma nonostante questo è Parte_3
stata sempre presente accompagnando il papà alle visite. Anche l'altro figlio è stato presente pur essendo residente a [...], ogni fine settimana durante la malattia tornava a Jamiano ed era presente anche spesso alle visite, soprattutto se c'era da andare lontano. Anche la
21 signora era presente alle visite oltre che a casa per ogni esigenza Pt_1
legata alla malattia”.
29. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate è emerso il quadro di una famiglia unita, sia durante l'ordinaria e quotidiana esistenza, sia durante il tragico periodo della malattia, e dunque può ritenersi dimostrata la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita. Da quanto sopra consegue la necessità di riconoscere il risarcimento richiesto.
30. Quanto a tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle
Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano.
31. Dai documenti depositati è emerso che all'epoca del decesso del sig.
aveva 77 anni, la moglie aveva 71 anni, RSona_15 Parte_5
il figlio aveva 52 anni, la figlia RSona_16 Controparte_6
RS aveva 50 anni, la nipote aveva 29 anni, il nipote CP_7 Per_17
20 anni e il nipote 23 anni.
[...] RSona_18
32. In base a tali parametri, sono attribuibili a moglie del de Parte_1
cuius: A) 16 punti per l'età della vittima primaria (70 anni); B) 16 punti per l'età della vittima secondaria (70 anni); C) 16 punti per la convivenza;
D) 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (i due figli e ); E) 20 punti per l'intensità e la Pt_2 Parte_3
qualità della relazione affettiva tra marito e moglie, essendo risultato che gli stessi condividevano ogni momento della loro giornata, co, per l'agonia e la penosità della malattia del maritosì come le ricorrenze e le festività, così come è risultata l'assistenza prestata al momento della
22 malattia. Il tutto per un totale di 80 punti, che moltiplicati per il valore- punto di € 3.911,00 portano al risultato complessivo di € 312.880,00.
33. A favore del figlio dovranno essere riconosciuti: A) 16 Parte_2
punti per l'età della vittima primaria (70 anni); B) 20 punti per l'età della vittima secondaria (42 anni); D) 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (la madre e la sorella ); Parte_3
E) 20 punti per l'intensità e la qualità della relazione affettiva tra padre e figlio, essendo emersa una regolare ed assidua frequentazione, la condivisione di festività e ricorrenze, la condivisione di attività ricreative ed hobby, il ricorrere di un'assistenza sanitaria e domestica prestata in suo favore, e così complessivamente 62 punti, che moltiplicati per il valore- punto di € 3.911,00. Il tutto per un importo complessivo di € 242.482.
34. Infine a favore della signora andranno applicati i Parte_3
seguenti punteggi: A) 16 punti per l'età della vittima primaria (70 anni);
B) 22 punti per l'età della vittima secondaria (37 anni); D) 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (la madre e la sorella ); E) 20 punti per l'intensità e la qualità della relazione Parte_3
affettiva tra padre e figlio, essendo emersa una regolare ed assidua frequentazione, la condivisione di festività e ricorrenze, la condivisione di attività ricreative ed hobby, il ricorrere di un'assistenza sanitaria e domestica prestata in suo favore, e così complessivamente 64 punti, che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00. Il tutto per un importo complessivo di € 250.304.
35. Costituiscono danno patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte illecite della convenuta le spese per € 366,00 sostenute da Parte_1
per la perizia strumentale al deposito del ricorso, delle quali è stata data adeguata documentazione (doc. 79 allegato al ricorso),
23 36. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt.
5-6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 15.895,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
37. Le spese del c.t.u., sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della richiesta, della complessità dell'incarico e quindi dell'aumento ex art. 52 D.P.R. 115/2002 sul compenso previsto dal DM 30.5.2022 in ragione delle nr. 103 vacazioni effettuate, ritenute congrue nel caso di specie.
38. Quanto alle spese di CTP è stato autorevolmente affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. nr. 26729/2024).
L'importo richiesto, pari ad € 1.500,00 oltre IVA, non appare congruo rispetto a quanto liquidato al CTU, e va riconosciuto esclusivamente un importo pari ad € 600,00 oltre accessori. In ordine alla documentazione giustificativa, differentemente rispetto a quanto vale per le spese stragiudiziali, il preavviso di parcella appare sufficientemente probante
(Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990).
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di , condanna la stessa, in persona del legale RSona_15
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure proprio e iure hereditatis da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
specificatamente a corrispondere agli stessi, a titolo di danno non
24 patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 249.288,85 oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 4.6.2015 e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio a Pt_1
€ 312.880,00; a € 242.482,00; a
[...] Parte_2 Parte_3
€ 250.304,00; il tutto oltre interessi e rivalutazione sulla somma
[...]
devalutata dalla data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo;
condanna altresì la convenuta a corrispondere a Parte_6
l'importo di € 366,00 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori;
b) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 1.512,04 oltre accessori ed al pagamento delle spese di CTP pari ad € 600,00 oltre accessori;
c) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 15.895,00 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Trieste in data 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
25