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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2024, n. 11870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11870 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
RGAC 17335 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice TO PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado di querela di falso in via principale iscritto al n.
17335 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 20 marzo 2024 e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. Parte_2
29 presso lo studio dell'avv. Antonella Zordan che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
(cf ) ,elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Parte_2 C.F._1
Nicotera n. 29 presso lo studio dell'avv. Antonella Zordan che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempre, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difendori avv. Ilario TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Giangrossi e del Foro di Milano ( Parte_3 Email_1
e che rappresentano e difendono giusta procura alle liti Email_2
conferita da Daniele Bonfiglio e Massimiliano Serva, procuratori speciale della società per atto di , notaio in Milano in data 10 febbraio 2022 rep 176238 allegata alla Persona_1
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110 presso lo studio dell'avv. Marco Machetta che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Simona Bozza del
Foro di Lucera, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_3 C.F._2
dei Platani n. 167 E presso lo studio dell'avv. Letizia Del Capraro che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: Contratti assicurativi.
CONCLUSIONI
Alla udienza del giorno 20 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio la la e al fine di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
accertare la falsità della sottoscrizione apposta sui documenti 3 e 4 dei documenti allegati alla citazione, accertare le condotte poste in essere dalla in vista della CP_4
sottoscrizione dei contratti, ed il risarcimento del danno e la risoluzione anticipata delle polizze stipulate dalla n. 80588 e 27.894.51. In subordine a condannare le Parte_1
stesse al risarcimento del danno in favore della onlus.
Hanno esposto che la polizza 80589 era stata stipulata tra la ed aveva come Parte_1
assicurata e beneficiaria in caso di morte della stessa la , polizza Parte_4 Parte_1
che era stata seguita dalla Consulente presentatasi quale consulente Controparte_3
finanziaria, attività in cui in seguito aveva contribuito anche altro Parte_5
consulente della Org_1
Solo in seguito aveva appreso che la non era un consulente finanziario ma CP_3
si limitava a svolere attività di segnalazione di persone interessate a prodotti finanziari o assicurativi, mentre la era intervenuta solo al momento della contrattualizzazione Pt_5
delle proposte.
Su detta polizza era stata versata la somma di euro 70.658,03.
Solo nel 2020, venuta a conoscenza di alcune irregolarità poste in essere di altro Ente nel quale operava anche la aveva svolto accertamenti in relazione agli CP_3
investimenti operati e verificando la documentazione aveva accertato che nella documentazione allegata alle polizze erano presenti sottoscrizioni a lei non riconducibili ed era indicata una data errata rispetto a quella reale di stipula e di conseguenza non risultva aver preso visione del questionario relativo alla adeguatezza della polizza stipulata per la
, rinvenendo in ciò la responsabilità dell'intermediario che non aveva verificato Parte_1
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la polizza fosse adeguata alle finalità della . svolte per conto dell' e Parte_1 CP_5
comunque che la stessa era stata fornita da parte di un soggetto privo di competenze e non autorizzato.
Inoltre aveva scoperto nel 2021 che le polizze recavano clausole per le quali in presenza di versamento dei premi veniva operata una riduzione dell'importo tanto che se nel 2021
avesse riscattato le polizze prima della scadenza si sarebbe verificata una perdita anche in relazione al solo capitale versato come premi.
Si è costituita la società eccependo la incompetenza per territorio in Controparte_1
relazione alla querela di falso in favore del Foro di Milano o di quello de L'Aquila deducendo che la società ha la sede legale a Milano, che anche la ha sede a Milano, mentre la CP_2
signora ha la residenza nel circondario del tribunale de L'Aquila dovendosi ritenere CP_3
proposta la querela di falso in via principale essendo stata proposta contestualmente alle restanti domande.
Ha dedotto la inammissibilità della querela di falso per contestare la propria sottoscrizione su alcuni documenti depositati in quanto avrebbe dovuto proporre solo il disconoscimento delle stesse in quanto la querela di falso postula, nel caso di scritture private, l'avvenuto riconoscimento delle stesse e la mancata indicazione degli elementi di cui all'articolo 221
cpc né aveva indicato elementi da cui desumere la falsità delle dichiarazioni contenute nei modelli sui quali erano apposte le sottoscrizione.
Ha dedotto, inoltre, la carenza di interesse degli attorii n relazione ai questionari sull'adeguatezza dell'investimento e della richiesta di risarcimento del danno in quanto si trattava di elementi conseguenti ad informazioni contenute nelle note informative non oggetto di contestazione, dal momento che i moduli in questione non contenevano le indicazioni relative alla riduzione dell'importo assicurato in caso di riduzione delle polizze in
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 4 di 10 G.U. TO LE
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quanto tali indicazioni, presenti nella polizza, erano esplicitate nella nota informativa di cui la attrice aveva dato atto di aver ricevuto copia mediante sottoscrizione non contestata.
Di conseguenza la querela di falso sarebbe priva di utilità concreta in relazione all'oggetto materiale del giudizio.
Ha contestato la legittimazione ad agire in proprio della in quanto il contraente Pt_2
della Polizza era stata la sola mentre solo in una polizza la era presente Parte_1 Pt_6
come assicuranda, essendo comunque beneficiaria la . Parte_1
Ha dedotto la mancata prova del fatto che la fosse alla data della introduzione del Pt_2
giudizio il legale rappresentante della e la mancata prova di una perdita dal Parte_1
momento che nessuna delle due polizze risulta sere stata oggetto di riscatto anticipato e,
quindi, in discussione è la applicazione teorica della polizza ove il riscatto fosse esercitato o fosse esercitata la risoluzione anticipata delle polizze stesse..
Per quanto riguarda le censure proposte in relazione all'inadempimento degli obblighi da parte dell'intermediario che avrebbe determinato una perdita, ha dedotto che la stessa, allo stato era prospettata quale potenziale non risultando essere stata espressa una volontà di riscatto anticipato o di risoluzione delle polizze
In ogni caso, stante la inammissibilità della querela di faso e la tardività del disconoscimento della sottoscrizione, anche tali documenti si dovevano considerare come riconosciuti.
Nel merito ha dedotto la correttezza degli intermediari evidenziando che l'unico intermediario per la struttura incorporata nella era la signora alla quale era a Org_1 Pt_5
stata affidata la gestione del cliente come risultava nella documentazione di Parte_1
contratto sottoscritta dalla attrice.
Ha dedotto, inoltre, il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di intermediazione finanziaria dal momento che erano state acquisite e fornite le informazioni necessarie ivi
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 5 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
compresa la compatibilità del premio annuale con le finanze delle , ribadendo Parte_1
che non era in contestazione l'avvenuta consegna del fascicolo informativo prima della sottoscrizione delle polizze unitamente alle condizioni di polizza, come non oggetto di contestazione.
La nota informativa e le condizioni di contratto esplicitavano le conseguenze in termini economici dell'esercizio del potere da parte del contrente di avvalersi della possibilità di sospendere il versamento dei premi, evento che determinava, ove in presenza del versamento del premio per almeno tre anni, la rideterminazione del l'importo liquidabile,
situazione che si verifica ex lege in presenza di inerzia o inadempimento del contraente.
Ha contestato, di conseguenza la esistenza di prove del nesso di causalità tra la asserita carente informazione e la verificazione del danno del quale chiedeva il risarcimento. Non
essendo stato neppure allegata la circostanza che se avessero saputo della clausola si sarebbero astenuti dall'investimento.
Ha dedotto, inoltre, in via subordinata, la corresponsabilità della nella asserita Pt_2
verificazione del danno evidenziando come il presunto danno non si srebbe verificato ova la attrice si fosse astenuta, nella qualità di rappresentante della dal sospendere il Parte_1
versamento dei premi.
Ha chiesto, in ogni caso la autorizzazione a chiamare in causa le signore e CP_3 Pt_5
per essere dalle stesse manlevata. In caso di condanna.
Si è costituita eccependo la carenza di legittimazione attiva della Controparte_3
in proprio in quanto il rapporto era intervenuto con al , la Pt_2 Parte_1
inammissibilità della domanda non avendo la attrice dimostrato di essere il legale rappresentante della e la mancata attivazione della mediazione obbligatoria nei Parte_1
propri confronti, e la tardività del disconoscimento della sottoscrizione dei documenti da parte della . Pt_2
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 6 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel merito ha dedotto la infondatezza della domanda delle attrici deducendo di non essere mai stata alle dipendenze della società convenuta ma di svolgere solo una attività
autonoma di segnalatrice di pregi, segnalando possibili clienti interessati alla stipula di polizze assicurative ed informando la signor dei soggetti potenzialmente interessati Pt_5
da contattare e partecipando ad incontri solo nella qualità di amica della attrice e contestando i fatti specifici dedotti dalla attrice.
Ha contestato la esistenza di un interesse ad agire in quanto il danno era solo potenziale ed era conseguenza della applicazione di clausole contrattuali conosciute dalla attrice che volontariamente aveva sospeso di pagamento dei premi dopo il termine triennale al di sotto del quale non operava la possibilità di riscatto anticipato, come risultava dal prospetto informativo e dalle condizioni di contratto che la attrice pacificamente aveva ricevuto.
Ha in via subordinata dedotto il concorso di colpa della attrice nella verificazione del danno ove ritenuto verificato ed a lei imputabile.
Si è costituita la società deducendo che nessuna Controparte_2
contestazione era stata proposta nei suoi confronti dal momento che le censure proposte riguardavano la sola attività posta in essere dalla società incorporata nella società
ed ha dedotto la propria estraneità alla vicenda essendosi limitata a CP_1
emettere la polizza sulla base della documentazione ricevuta attraverso il soggetto incaricato, clausole che la attrice non contestata come operatività lamentando il danno unicamente in relazione alla mancata informazione che la avrebbe indotta a stipulare un prodotto finanziario-assicurativo che non rientrava nel suo interesse.
Analogamente estranea era alla domanda relativa alla tenuto conto che la CP_3
stessa appariva aver svolto funzioni di segnalatrice di pregi per conto della CP_1
tanto che anche relativamente a tale posizione nulla era stato chiesto dalle attrice nei suoi confronti.
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 7 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto che nessuna richiesta di risoluzione delle polizze era mai stata avanzata dalla attrici né le stesse avevano dedotto alcun inadempimento a carico della
[...]
. Controparte_2
Invitata parte attrice a sanare la nullità dell'atto di citazione precisando la domanda, la stessa ha depositato una memoria integrativa nella quale h ribadito che all'epoca della sottoscrizione delle polizze la riteneva che la fosse un consulente Pt_2 CP_3
finanziario, avendo appreso solo in seguito il fatto che la stessa non avesse mai avuto tale qualifica, deducendo che tale convincimento era stato raffo ed ha ribadito che dalla documentazione acquisita a sua richiesta nel 20121 si era accorta che che il questionario di adeguatezza della polizza allegato ad entrambe riportava una sottoscrizione che non era la proprie ed era assente il timbro della presente in atri atti sottoscritti, Parte_1
dimostrando che tale questionario non era stato sottoscritto prima della sottoscrizione delle polizze.
Ha quindi precisato la domanda escludendo la proposizione della querela di falso operando il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti costituiti dal questionario per la adeguatezza della polizza allegato ai due contratti. Evidenziando, inoltre, come su dette sottoscrizioni non fosse presente il timbro della fondazione ma lo stesso risultasse indicato a penna. H evidenziato, come nelle polizze risultasse anche errata la data di sottoscrizione apparendo sottoscritta la stessa il giorno precedente rispetto a quello in cui si sarebbe recata in banca per sottoscrivere la polizza.
Conseguenza di ciò era che il consulente non era in possesso di alcuna informazione sulla situazione finanziaria della al fine di predisporre la proposta di contratto. Parte_1
Ha ribadito la responsabilità dell'intermediario.
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 8 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha chiesto, pertanto, la risoluzione anticipata delle due polizze sulla base del valore di riscatto indicato e la condanna della società e della in CP_1 CP_3
solido, al risarcimento del danno subito.
La causa, integrato il contraddittorio, essendo stato necessario rinnovare la notifica nei confronti della convenuta è stata trattenuta in decisione sulle questioni CP_3
dedotte dalle parti in relazione alla incompetenza per territorio e sulla tardività della proposizione della istanza di disconoscimento di documenti depositati unitamente all'atto introduttivo, alla udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che, non trovando applicazione il codice del consumo, essendo parte attrice una rappresentata dal Presidente che risulta Parte_1
aver sottoscritto le polizze assicurative, la questione della incompetenza deve essere esaminata secondo i parametri ordinari essendo coinvolte due persone giuridiche ed una persona fisica.
Per quanto riguarda il foro delle persone giuridiche la competenza è radicata nel tribunale nel cui circondario ha sede la persona giuridica o in cui è presente una rappresentanz autorizzata a stare in giudizio.
Poiché entrambe le società risultano avere la loro sede legale a Milano, la competenza è
del Tribunale di Milano e non di quello di Roma.
Per quanto riguarda il foro delle persone fisiche la competenza è determinata in base al luogo in cui il convenuto ha la residenza, nel caso di specie è stato provato che la convenuta è residente in un comune rientrante nel circondario del Tribunale CP_3
de L'Aquila.
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 9 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Deve essere, pertanto, affermata la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e del Tribunale de L'Aquila.
Deve essere assegnato termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi ag uno dei
Tribunali ritenuti competenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, dichiara la incompetenza per tettitorio del Tribunale di Roma in favore dei Tribunali di Milano e L'Aquila.
Assegna termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
* condanna la , in persona del presidente pro tempore e Parte_1
in proprio a rimborsare alla società Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e le spese del presente giudizio, spese che liquida, in
[...] Controparte_3
favore di ciascuna parte, in euro 2.000 complessivi di cui euro 2.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese pari al 15%.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il giudice
(dr TO LE)
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 10 di 10 G.U. TO LE
TO LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice TO PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado di querela di falso in via principale iscritto al n.
17335 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 20 marzo 2024 e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. Parte_2
29 presso lo studio dell'avv. Antonella Zordan che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
(cf ) ,elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Parte_2 C.F._1
Nicotera n. 29 presso lo studio dell'avv. Antonella Zordan che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempre, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difendori avv. Ilario TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Giangrossi e del Foro di Milano ( Parte_3 Email_1
e che rappresentano e difendono giusta procura alle liti Email_2
conferita da Daniele Bonfiglio e Massimiliano Serva, procuratori speciale della società per atto di , notaio in Milano in data 10 febbraio 2022 rep 176238 allegata alla Persona_1
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110 presso lo studio dell'avv. Marco Machetta che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Simona Bozza del
Foro di Lucera, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_3 C.F._2
dei Platani n. 167 E presso lo studio dell'avv. Letizia Del Capraro che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: Contratti assicurativi.
CONCLUSIONI
Alla udienza del giorno 20 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio la la e al fine di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
accertare la falsità della sottoscrizione apposta sui documenti 3 e 4 dei documenti allegati alla citazione, accertare le condotte poste in essere dalla in vista della CP_4
sottoscrizione dei contratti, ed il risarcimento del danno e la risoluzione anticipata delle polizze stipulate dalla n. 80588 e 27.894.51. In subordine a condannare le Parte_1
stesse al risarcimento del danno in favore della onlus.
Hanno esposto che la polizza 80589 era stata stipulata tra la ed aveva come Parte_1
assicurata e beneficiaria in caso di morte della stessa la , polizza Parte_4 Parte_1
che era stata seguita dalla Consulente presentatasi quale consulente Controparte_3
finanziaria, attività in cui in seguito aveva contribuito anche altro Parte_5
consulente della Org_1
Solo in seguito aveva appreso che la non era un consulente finanziario ma CP_3
si limitava a svolere attività di segnalazione di persone interessate a prodotti finanziari o assicurativi, mentre la era intervenuta solo al momento della contrattualizzazione Pt_5
delle proposte.
Su detta polizza era stata versata la somma di euro 70.658,03.
Solo nel 2020, venuta a conoscenza di alcune irregolarità poste in essere di altro Ente nel quale operava anche la aveva svolto accertamenti in relazione agli CP_3
investimenti operati e verificando la documentazione aveva accertato che nella documentazione allegata alle polizze erano presenti sottoscrizioni a lei non riconducibili ed era indicata una data errata rispetto a quella reale di stipula e di conseguenza non risultva aver preso visione del questionario relativo alla adeguatezza della polizza stipulata per la
, rinvenendo in ciò la responsabilità dell'intermediario che non aveva verificato Parte_1
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che la polizza fosse adeguata alle finalità della . svolte per conto dell' e Parte_1 CP_5
comunque che la stessa era stata fornita da parte di un soggetto privo di competenze e non autorizzato.
Inoltre aveva scoperto nel 2021 che le polizze recavano clausole per le quali in presenza di versamento dei premi veniva operata una riduzione dell'importo tanto che se nel 2021
avesse riscattato le polizze prima della scadenza si sarebbe verificata una perdita anche in relazione al solo capitale versato come premi.
Si è costituita la società eccependo la incompetenza per territorio in Controparte_1
relazione alla querela di falso in favore del Foro di Milano o di quello de L'Aquila deducendo che la società ha la sede legale a Milano, che anche la ha sede a Milano, mentre la CP_2
signora ha la residenza nel circondario del tribunale de L'Aquila dovendosi ritenere CP_3
proposta la querela di falso in via principale essendo stata proposta contestualmente alle restanti domande.
Ha dedotto la inammissibilità della querela di falso per contestare la propria sottoscrizione su alcuni documenti depositati in quanto avrebbe dovuto proporre solo il disconoscimento delle stesse in quanto la querela di falso postula, nel caso di scritture private, l'avvenuto riconoscimento delle stesse e la mancata indicazione degli elementi di cui all'articolo 221
cpc né aveva indicato elementi da cui desumere la falsità delle dichiarazioni contenute nei modelli sui quali erano apposte le sottoscrizione.
Ha dedotto, inoltre, la carenza di interesse degli attorii n relazione ai questionari sull'adeguatezza dell'investimento e della richiesta di risarcimento del danno in quanto si trattava di elementi conseguenti ad informazioni contenute nelle note informative non oggetto di contestazione, dal momento che i moduli in questione non contenevano le indicazioni relative alla riduzione dell'importo assicurato in caso di riduzione delle polizze in
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 4 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quanto tali indicazioni, presenti nella polizza, erano esplicitate nella nota informativa di cui la attrice aveva dato atto di aver ricevuto copia mediante sottoscrizione non contestata.
Di conseguenza la querela di falso sarebbe priva di utilità concreta in relazione all'oggetto materiale del giudizio.
Ha contestato la legittimazione ad agire in proprio della in quanto il contraente Pt_2
della Polizza era stata la sola mentre solo in una polizza la era presente Parte_1 Pt_6
come assicuranda, essendo comunque beneficiaria la . Parte_1
Ha dedotto la mancata prova del fatto che la fosse alla data della introduzione del Pt_2
giudizio il legale rappresentante della e la mancata prova di una perdita dal Parte_1
momento che nessuna delle due polizze risulta sere stata oggetto di riscatto anticipato e,
quindi, in discussione è la applicazione teorica della polizza ove il riscatto fosse esercitato o fosse esercitata la risoluzione anticipata delle polizze stesse..
Per quanto riguarda le censure proposte in relazione all'inadempimento degli obblighi da parte dell'intermediario che avrebbe determinato una perdita, ha dedotto che la stessa, allo stato era prospettata quale potenziale non risultando essere stata espressa una volontà di riscatto anticipato o di risoluzione delle polizze
In ogni caso, stante la inammissibilità della querela di faso e la tardività del disconoscimento della sottoscrizione, anche tali documenti si dovevano considerare come riconosciuti.
Nel merito ha dedotto la correttezza degli intermediari evidenziando che l'unico intermediario per la struttura incorporata nella era la signora alla quale era a Org_1 Pt_5
stata affidata la gestione del cliente come risultava nella documentazione di Parte_1
contratto sottoscritta dalla attrice.
Ha dedotto, inoltre, il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di intermediazione finanziaria dal momento che erano state acquisite e fornite le informazioni necessarie ivi
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 5 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
compresa la compatibilità del premio annuale con le finanze delle , ribadendo Parte_1
che non era in contestazione l'avvenuta consegna del fascicolo informativo prima della sottoscrizione delle polizze unitamente alle condizioni di polizza, come non oggetto di contestazione.
La nota informativa e le condizioni di contratto esplicitavano le conseguenze in termini economici dell'esercizio del potere da parte del contrente di avvalersi della possibilità di sospendere il versamento dei premi, evento che determinava, ove in presenza del versamento del premio per almeno tre anni, la rideterminazione del l'importo liquidabile,
situazione che si verifica ex lege in presenza di inerzia o inadempimento del contraente.
Ha contestato, di conseguenza la esistenza di prove del nesso di causalità tra la asserita carente informazione e la verificazione del danno del quale chiedeva il risarcimento. Non
essendo stato neppure allegata la circostanza che se avessero saputo della clausola si sarebbero astenuti dall'investimento.
Ha dedotto, inoltre, in via subordinata, la corresponsabilità della nella asserita Pt_2
verificazione del danno evidenziando come il presunto danno non si srebbe verificato ova la attrice si fosse astenuta, nella qualità di rappresentante della dal sospendere il Parte_1
versamento dei premi.
Ha chiesto, in ogni caso la autorizzazione a chiamare in causa le signore e CP_3 Pt_5
per essere dalle stesse manlevata. In caso di condanna.
Si è costituita eccependo la carenza di legittimazione attiva della Controparte_3
in proprio in quanto il rapporto era intervenuto con al , la Pt_2 Parte_1
inammissibilità della domanda non avendo la attrice dimostrato di essere il legale rappresentante della e la mancata attivazione della mediazione obbligatoria nei Parte_1
propri confronti, e la tardività del disconoscimento della sottoscrizione dei documenti da parte della . Pt_2
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 6 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel merito ha dedotto la infondatezza della domanda delle attrici deducendo di non essere mai stata alle dipendenze della società convenuta ma di svolgere solo una attività
autonoma di segnalatrice di pregi, segnalando possibili clienti interessati alla stipula di polizze assicurative ed informando la signor dei soggetti potenzialmente interessati Pt_5
da contattare e partecipando ad incontri solo nella qualità di amica della attrice e contestando i fatti specifici dedotti dalla attrice.
Ha contestato la esistenza di un interesse ad agire in quanto il danno era solo potenziale ed era conseguenza della applicazione di clausole contrattuali conosciute dalla attrice che volontariamente aveva sospeso di pagamento dei premi dopo il termine triennale al di sotto del quale non operava la possibilità di riscatto anticipato, come risultava dal prospetto informativo e dalle condizioni di contratto che la attrice pacificamente aveva ricevuto.
Ha in via subordinata dedotto il concorso di colpa della attrice nella verificazione del danno ove ritenuto verificato ed a lei imputabile.
Si è costituita la società deducendo che nessuna Controparte_2
contestazione era stata proposta nei suoi confronti dal momento che le censure proposte riguardavano la sola attività posta in essere dalla società incorporata nella società
ed ha dedotto la propria estraneità alla vicenda essendosi limitata a CP_1
emettere la polizza sulla base della documentazione ricevuta attraverso il soggetto incaricato, clausole che la attrice non contestata come operatività lamentando il danno unicamente in relazione alla mancata informazione che la avrebbe indotta a stipulare un prodotto finanziario-assicurativo che non rientrava nel suo interesse.
Analogamente estranea era alla domanda relativa alla tenuto conto che la CP_3
stessa appariva aver svolto funzioni di segnalatrice di pregi per conto della CP_1
tanto che anche relativamente a tale posizione nulla era stato chiesto dalle attrice nei suoi confronti.
RGAC 17335 ANNO 2022 Pag. 7 di 10 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto che nessuna richiesta di risoluzione delle polizze era mai stata avanzata dalla attrici né le stesse avevano dedotto alcun inadempimento a carico della
[...]
. Controparte_2
Invitata parte attrice a sanare la nullità dell'atto di citazione precisando la domanda, la stessa ha depositato una memoria integrativa nella quale h ribadito che all'epoca della sottoscrizione delle polizze la riteneva che la fosse un consulente Pt_2 CP_3
finanziario, avendo appreso solo in seguito il fatto che la stessa non avesse mai avuto tale qualifica, deducendo che tale convincimento era stato raffo ed ha ribadito che dalla documentazione acquisita a sua richiesta nel 20121 si era accorta che che il questionario di adeguatezza della polizza allegato ad entrambe riportava una sottoscrizione che non era la proprie ed era assente il timbro della presente in atri atti sottoscritti, Parte_1
dimostrando che tale questionario non era stato sottoscritto prima della sottoscrizione delle polizze.
Ha quindi precisato la domanda escludendo la proposizione della querela di falso operando il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti costituiti dal questionario per la adeguatezza della polizza allegato ai due contratti. Evidenziando, inoltre, come su dette sottoscrizioni non fosse presente il timbro della fondazione ma lo stesso risultasse indicato a penna. H evidenziato, come nelle polizze risultasse anche errata la data di sottoscrizione apparendo sottoscritta la stessa il giorno precedente rispetto a quello in cui si sarebbe recata in banca per sottoscrivere la polizza.
Conseguenza di ciò era che il consulente non era in possesso di alcuna informazione sulla situazione finanziaria della al fine di predisporre la proposta di contratto. Parte_1
Ha ribadito la responsabilità dell'intermediario.
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Ha chiesto, pertanto, la risoluzione anticipata delle due polizze sulla base del valore di riscatto indicato e la condanna della società e della in CP_1 CP_3
solido, al risarcimento del danno subito.
La causa, integrato il contraddittorio, essendo stato necessario rinnovare la notifica nei confronti della convenuta è stata trattenuta in decisione sulle questioni CP_3
dedotte dalle parti in relazione alla incompetenza per territorio e sulla tardività della proposizione della istanza di disconoscimento di documenti depositati unitamente all'atto introduttivo, alla udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che, non trovando applicazione il codice del consumo, essendo parte attrice una rappresentata dal Presidente che risulta Parte_1
aver sottoscritto le polizze assicurative, la questione della incompetenza deve essere esaminata secondo i parametri ordinari essendo coinvolte due persone giuridiche ed una persona fisica.
Per quanto riguarda il foro delle persone giuridiche la competenza è radicata nel tribunale nel cui circondario ha sede la persona giuridica o in cui è presente una rappresentanz autorizzata a stare in giudizio.
Poiché entrambe le società risultano avere la loro sede legale a Milano, la competenza è
del Tribunale di Milano e non di quello di Roma.
Per quanto riguarda il foro delle persone fisiche la competenza è determinata in base al luogo in cui il convenuto ha la residenza, nel caso di specie è stato provato che la convenuta è residente in un comune rientrante nel circondario del Tribunale CP_3
de L'Aquila.
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Deve essere, pertanto, affermata la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e del Tribunale de L'Aquila.
Deve essere assegnato termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi ag uno dei
Tribunali ritenuti competenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, dichiara la incompetenza per tettitorio del Tribunale di Roma in favore dei Tribunali di Milano e L'Aquila.
Assegna termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
* condanna la , in persona del presidente pro tempore e Parte_1
in proprio a rimborsare alla società Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e le spese del presente giudizio, spese che liquida, in
[...] Controparte_3
favore di ciascuna parte, in euro 2.000 complessivi di cui euro 2.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese pari al 15%.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il giudice
(dr TO LE)
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TO LE