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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'udienza del 05.06.2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
R.G. 4976/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e dif.so, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Mario Miccoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carità n. 32
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone, con cui elettivamente domicilia in
Napoli alla via Medina n. 61
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-
000200184 a firma del Direttore Provinciale dell' di Caserta, notificata il CP_1
21.06.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 21.506,60 a titolo di sanzione amministrativa applicata in seguito ad asserita notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2000.03/05/2017.0159127 del 02.08.2017, con il quale CP_1
l' gli avrebbe contestato, nella qualità di legale rappresentante p.t./responsabile CP_1 della società BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS S.R.L. , Parte_2
l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2012.
Premesso di aver rivestito solo per un periodo limitatissimo di tempo e più
1 precisamente dal 26.09.2011 al 31.05.2012 la carica di amministratore della
“BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS S.R.L.”, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 08.03.2013, a sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto presupposto in essa richiamato, con conseguente prescrizione di qualsivoglia pretesa dell'Ente previdenziale in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 c.c. ed art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995. Deduceva, altresì
l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa contestazione o notificazione della presunta violazione entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; per carenza di motivazione;
nonché per mancanza assoluta dei presupposti della contestata violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983
n. 463, avendo egli ricoperto la carica di legale rappresentante nell'arco temporale ricompreso tra la data del 26.09.2011 e quella del 31.05.2012. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del ruolo opposto, annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-000200184, ovvero in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria dell'amministrazione resistente stante, nel merito, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria dell' ; in via subordinata ridursi al minimo la CP_1 sanzione comminata. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' , il quale in via preliminare dava atto di aver CP_1 provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata come da messaggio n. CP_1
003516 del 27.09.2022. Nel merito contestava l'eccezione di prescrizione allegando la regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto e dell'atto di diffida
2000.04/09/2014. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_3
Vinte le spese.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 05.06.2025, la causa veniva decisa all'esito della discussione orale con la presente sentenza.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente, rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro
2 sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della
L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Va preliminarmente e, in via assorbente, esaminata l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei presunti crediti vantati dall' essendo gli stessi relativi all'annualità 2011 – 2012, segnatamente tra la CP_2 data del 26.09.2011 e quella del 31.05.2012, atteso che successivamente ed in data
08.03.2013 la società “BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS S.r.l.” è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'avviso “di accertamento prot. n. 2000.03/05/2017.0159127 del 02.08.2017”, prodromico CP_1 all'ordinanza ingiunzione, richiamato dalla resistente, ad avviso di parte ricorrente, non sarebbe mai stato notificato con consequenziale pregiudizio dell'intero iter notificatorio.
3 Ebbene, parte resistente, ha versato in atti tutte le comunicazioni relative al processo notificatorio. In particolare l'avviso di accertamento della violazione asseritamente notificato nel mese di agosto 2017 è stato depositato in uno alla cartolina A/R della notifica. La stessa, per come confusamente compilata, non reca alcun segno di ricongiunzione all'atto di accertamento dell' dal momento che il numero seriale CP_1 dell'atto giudiziario stampigliato non è riconducibile all'atto di accertamento stesso.
Non solo ma non si comprende se l'atto sia stato ricevuto dal destinatario perché non
è barrata alcuna indicazione nelle caselle predeterminate del ricevente ed è riportata una sottoscrizione, non sovrapponibile alle firme del ricorrente (desumibili dagli altri documenti acclusi al fascicolo) e, al contempo, è inserito un numero di A/R che lascerebbe intendere all'invio di una raccomandata per cu la notifica risulta essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c ma senza che sia offerta prova effettiva del perfezionamento dell'iter notificatorio non essendo state prodotte ulteriori cartoline in atti.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, dal momento che la notifica dell'atto di accertamento la violazione, idonea all'interruzione dei termini prescrizionali, è del tutto irrituale e, quindi, invalido, il dies a quo della prescrizione quinquennale non può che decorrere dalla data di maturazione dei crediti e, quindi, segnatamente dal
2012 con conseguente maturazione della prescrizione al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione nel giugno 2022.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni l'opposizione deve essere accolta e le somme riportate nelle ordinanze ingiunzioni opposte devono ritenersi non dovute essendo intervenuta la prescrizione dei crediti. Le ulteriori questioni, considerato il principio della motivazione più liquida, si considerano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui all' ordinanza ingiunzione n. 000200184, per le causali di cui n motivazione;
b) Condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di
4 lite che liquida nella misura di euro 2100,00 oltre IVA, CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 05.06.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'udienza del 05.06.2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
R.G. 4976/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr.to e dif.so, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Mario Miccoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carità n. 32
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone, con cui elettivamente domicilia in
Napoli alla via Medina n. 61
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-
000200184 a firma del Direttore Provinciale dell' di Caserta, notificata il CP_1
21.06.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 21.506,60 a titolo di sanzione amministrativa applicata in seguito ad asserita notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2000.03/05/2017.0159127 del 02.08.2017, con il quale CP_1
l' gli avrebbe contestato, nella qualità di legale rappresentante p.t./responsabile CP_1 della società BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS S.R.L. , Parte_2
l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2012.
Premesso di aver rivestito solo per un periodo limitatissimo di tempo e più
1 precisamente dal 26.09.2011 al 31.05.2012 la carica di amministratore della
“BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS S.R.L.”, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 08.03.2013, a sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto presupposto in essa richiamato, con conseguente prescrizione di qualsivoglia pretesa dell'Ente previdenziale in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 c.c. ed art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995. Deduceva, altresì
l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa contestazione o notificazione della presunta violazione entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; per carenza di motivazione;
nonché per mancanza assoluta dei presupposti della contestata violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983
n. 463, avendo egli ricoperto la carica di legale rappresentante nell'arco temporale ricompreso tra la data del 26.09.2011 e quella del 31.05.2012. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del ruolo opposto, annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-000200184, ovvero in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria dell'amministrazione resistente stante, nel merito, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria dell' ; in via subordinata ridursi al minimo la CP_1 sanzione comminata. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' , il quale in via preliminare dava atto di aver CP_1 provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata come da messaggio n. CP_1
003516 del 27.09.2022. Nel merito contestava l'eccezione di prescrizione allegando la regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto e dell'atto di diffida
2000.04/09/2014. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_3
Vinte le spese.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 05.06.2025, la causa veniva decisa all'esito della discussione orale con la presente sentenza.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente, rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro
2 sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della
L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Va preliminarmente e, in via assorbente, esaminata l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei presunti crediti vantati dall' essendo gli stessi relativi all'annualità 2011 – 2012, segnatamente tra la CP_2 data del 26.09.2011 e quella del 31.05.2012, atteso che successivamente ed in data
08.03.2013 la società “BUFFALO MILK & MEAT PRODUCTS S.r.l.” è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'avviso “di accertamento prot. n. 2000.03/05/2017.0159127 del 02.08.2017”, prodromico CP_1 all'ordinanza ingiunzione, richiamato dalla resistente, ad avviso di parte ricorrente, non sarebbe mai stato notificato con consequenziale pregiudizio dell'intero iter notificatorio.
3 Ebbene, parte resistente, ha versato in atti tutte le comunicazioni relative al processo notificatorio. In particolare l'avviso di accertamento della violazione asseritamente notificato nel mese di agosto 2017 è stato depositato in uno alla cartolina A/R della notifica. La stessa, per come confusamente compilata, non reca alcun segno di ricongiunzione all'atto di accertamento dell' dal momento che il numero seriale CP_1 dell'atto giudiziario stampigliato non è riconducibile all'atto di accertamento stesso.
Non solo ma non si comprende se l'atto sia stato ricevuto dal destinatario perché non
è barrata alcuna indicazione nelle caselle predeterminate del ricevente ed è riportata una sottoscrizione, non sovrapponibile alle firme del ricorrente (desumibili dagli altri documenti acclusi al fascicolo) e, al contempo, è inserito un numero di A/R che lascerebbe intendere all'invio di una raccomandata per cu la notifica risulta essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c ma senza che sia offerta prova effettiva del perfezionamento dell'iter notificatorio non essendo state prodotte ulteriori cartoline in atti.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, dal momento che la notifica dell'atto di accertamento la violazione, idonea all'interruzione dei termini prescrizionali, è del tutto irrituale e, quindi, invalido, il dies a quo della prescrizione quinquennale non può che decorrere dalla data di maturazione dei crediti e, quindi, segnatamente dal
2012 con conseguente maturazione della prescrizione al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione nel giugno 2022.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni l'opposizione deve essere accolta e le somme riportate nelle ordinanze ingiunzioni opposte devono ritenersi non dovute essendo intervenuta la prescrizione dei crediti. Le ulteriori questioni, considerato il principio della motivazione più liquida, si considerano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui all' ordinanza ingiunzione n. 000200184, per le causali di cui n motivazione;
b) Condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di
4 lite che liquida nella misura di euro 2100,00 oltre IVA, CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 05.06.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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