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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Adele Ferraro, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., svoltasi all'udienza del 16 ottobre 2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2115 dell'anno 2025 R.G.A.C. tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Tassoni, Parte_6 C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro, via Cassiodoro n. 53, giusta procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità ricorrenti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen CP_1 C.F._7
RT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, via Pugliese n. 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
intimavano a lo sfratto per morosità dall'immobile sito in Catanzaro, via della Pt_3 Parte_7
Stazione n. 87, ovvero l'appartamento posto al piano rialzato composto da 5 vani, riportato nel
NCEU del predetto Comune al Foglio 59 p.lla 35 sub 8, cat. A/3.
In particolare, parte attrice deduceva che la conduttrice non aveva provveduto a pagare i
1 canoni di locazione per le mensilità di marzo e settembre 2023, nonché febbraio e aprile 2024, per come previsto dal contratto stipulato in data 01.10.2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro in data 31.10.2016, maturando una morosità pari ad € 1.680,00, oltre a spese condominiali per l'esercizio 2023 e 2024, pari ad € 724,86.
Gli intimanti formulavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “sentire convalidare il presente sfratto;
- emettere a suo carico ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento di €
1.680,00 a titolo di canone di locazione per le mensilità di Marzo e Settembre 2023 e di Febbraio ed Aprile 2024 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Catanzaro (CZ) alla Via della Stazione n.
87 riportata nel NCEU del predetto Comune al Foglio 59 p.lla 35 sub 8, con cantina e posto auto nel cortile condominiale, oltre che per il pagamento dei canoni da scadere fino all'esecuzione dello sfratto ed al rilascio dell'immobile, nonché per il pagamento della somma di € 724,86 per spese condominiali relative all'esercizio 2023 ed alle rate ad oggi scadute dell'esercizio 2024 oltre che per le rate da scadere fino all'esecuzione dello sfratto ed al rilascio dell'immobile, oltre interessi sulle somme dovute, spese, competenze ed onorari della presente procedura;
- in caso di opposizione non fondata su prova scritta, sentir emanare ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c.; - sempre in caso di opposizione, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per violazione della clausola risolutiva espressa, prevista in relazione al mancato puntuale pagamento del canone e/o degli oneri accessori anche di una sola mensilità. Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa”.
A seguito della rinnovazione della citazione, si costituiva opponendosi alla Parte_7 convalida dello sfratto, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e contestando l'ammontare della asserita morosità; in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempienza dei locatori per gli interventi di manutenzione straordinaria e condannarli, pertanto, al risarcimento dei danni materiali subiti a causa della loro negligenza, per la somma € 1.100,00 o per la diversa somma accertata in corso di giudizio.
Con ordinanza del 7.05.2025, il giudice rigettava la domanda di emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio, disponendo il passaggio del giudizio dal rito speciale al rito ordinario, fissando alle parti termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
In data 3.7.2025 le parti depositavano il verbale di conciliazione attestante la conclusione con esito positivo della procedura di mediazione chiedendo, congiuntamente, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l'accordo di conciliazione raggiunto dalle parti
2 in sede di mediazione abbia determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n.
6442/2020 e Cass., n. 33216/2024), avuto anche riguardo allo specifico contenuto di tale accordo, il quale prevede che le parti risolvano consensualmente il contratto di locazione, rinunciando sia alle pretese di pagamento, sia alla domanda riconvenzionale avanzate in tale sede.
Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale civile, verrebbe frustrata.
L'istituto in oggetto consiste infatti in un'attività finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, lett. a) del d.lgs. n. 28/2010), la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione. Peraltro, l'accordo di conciliazione - recita l'art. 12 del predetto testo normativo - quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Di conseguenza, la conciliazione, come espressamente definita dal legislatore all'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della necessità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del predetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate.
Catanzaro, 16.10.2025
Il Giudice dott. Adele Ferraro
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