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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 9162/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GIANLUIGI MAZZELLA DI BOSCO,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to CARMINANTONIO DEL PLATO, resistente
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO SCAFIDI e Dott.ssa ROSSELLA
SANTORO, funzionari delegati resistente
(c.f. ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv.to AMODIO MARZOCCHELLA, resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 07120249011897125 notificata il 19/06/2024, in relazione ai seguenti atti: Cartella esattoriale n. 071201800836616040 avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dall' nell'anno Controparte_4
2017; 2. Avviso di addebito n. 371201600116593120 emesso dall' , avente ad CP_3 oggetto il pagamento di contributi previdenziali di cui all'anno 2015; 3. Avviso di addebito n. 37120180004071985 emesso dall' , avente ad oggetto il pagamento di CP_3 contributi previdenziali di cui all'anno 2017; 4. Avviso di addebito n.
37120180016107708 emesso dall' , avente ad oggetto il pagamento di contributi CP_3 previdenziali di cui all'anno 2018; 5. Avviso di addebito n. 37120210009264667 emesso dall' , avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali di cui CP_3 all'anno 2019.
Parte ricorrente deduceva principalmente la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento e la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' , l' Controparte_1 CP_3
e l' che resistevano al ricorso con varie Controparte_2 argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere CP_ dopo la formazione del titolo esecutivo, l' e l' è legittimato processuale CP_2 passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
Pag. 2 di 6 celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
(Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
Pag. 3 di 6 n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito/cartella di pagamento (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Parte resistente ha documentato la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito riportati nella intimazione di pagamento per cui è causa che non sono stati opposti nei termini stabiliti dalla legge, e cioè:
- la cartella di pagamento n. 071201800836616040, risulta notificata in data 06.06.2019
a mani della Sig.ra dichiaratasi sorella convivente dell'odierno Parte_2 ricorrente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., di cui è stato documentato l'adempimento delle formalità previste dalla norma. Con riferimento a questa, si rileva che l'intimazione di pagamento n. 07120249011897125 notificata il 19/06/2024, oggetto di giudizio, ha
Pag. 4 di 6 interrotto il termine di prescrizione, in considerazione anche della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19;
- l'Avviso di addebito n. 37120160011659312000 è stato notificato in data 14/02/2019,
a mezzo raccomandata a.r.;
- l'Avviso di addebito n. 37120180004071985000 è stato notificato in data 04/07/2018,
a mezzo raccomandata a.r.;
- l'Avviso di addebito n. 37120180016107708000 è stato notificato in data 20/02/2019,
a mezzo raccomandata a.r.;
- l'Avviso di addebito n. 37120210009264667000 è stato notificato in data 11/02/2022,
a mezzo raccomandata a.r.
Con riferimenti a questi ultimi avvisi di addebito, l' Controparte_1 ha depositato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, e cioè l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90341126 20/000 in tesi notificata in data 30/03/2024, che riporta il riferimento agli avvisi di pagamento oggetto del presente giudizio. Per quest'ultimo atto, tuttavia, la relata di notifica non risulta validamente compilata.
Ma al contempo, l'intimazione di pagamento n. 07120249011897125 notificata il
19/06/2024, oggetto di giudizio, ha interrotto il termine di prescrizione degli avvisi di addebito, anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, ad eccezione dell'avviso di addebito n.
37120180004071985000 notificato in data 04/07/2018, che risulta prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Al riguardo, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Pag. 5 di 6 Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9162/2024, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il solo avviso di addebito n. 37120180004071985000 notificato in data 04/07/2018, che risulta prescritto;
2. Compensa le spese.
Aversa, 02.12.2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6
LAVORO
N.R.G. 9162/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GIANLUIGI MAZZELLA DI BOSCO,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to CARMINANTONIO DEL PLATO, resistente
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO SCAFIDI e Dott.ssa ROSSELLA
SANTORO, funzionari delegati resistente
(c.f. ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv.to AMODIO MARZOCCHELLA, resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 07120249011897125 notificata il 19/06/2024, in relazione ai seguenti atti: Cartella esattoriale n. 071201800836616040 avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dall' nell'anno Controparte_4
2017; 2. Avviso di addebito n. 371201600116593120 emesso dall' , avente ad CP_3 oggetto il pagamento di contributi previdenziali di cui all'anno 2015; 3. Avviso di addebito n. 37120180004071985 emesso dall' , avente ad oggetto il pagamento di CP_3 contributi previdenziali di cui all'anno 2017; 4. Avviso di addebito n.
37120180016107708 emesso dall' , avente ad oggetto il pagamento di contributi CP_3 previdenziali di cui all'anno 2018; 5. Avviso di addebito n. 37120210009264667 emesso dall' , avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali di cui CP_3 all'anno 2019.
Parte ricorrente deduceva principalmente la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento e la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' , l' Controparte_1 CP_3
e l' che resistevano al ricorso con varie Controparte_2 argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere CP_ dopo la formazione del titolo esecutivo, l' e l' è legittimato processuale CP_2 passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
Pag. 2 di 6 celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
(Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
Pag. 3 di 6 n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito/cartella di pagamento (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Parte resistente ha documentato la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito riportati nella intimazione di pagamento per cui è causa che non sono stati opposti nei termini stabiliti dalla legge, e cioè:
- la cartella di pagamento n. 071201800836616040, risulta notificata in data 06.06.2019
a mani della Sig.ra dichiaratasi sorella convivente dell'odierno Parte_2 ricorrente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., di cui è stato documentato l'adempimento delle formalità previste dalla norma. Con riferimento a questa, si rileva che l'intimazione di pagamento n. 07120249011897125 notificata il 19/06/2024, oggetto di giudizio, ha
Pag. 4 di 6 interrotto il termine di prescrizione, in considerazione anche della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19;
- l'Avviso di addebito n. 37120160011659312000 è stato notificato in data 14/02/2019,
a mezzo raccomandata a.r.;
- l'Avviso di addebito n. 37120180004071985000 è stato notificato in data 04/07/2018,
a mezzo raccomandata a.r.;
- l'Avviso di addebito n. 37120180016107708000 è stato notificato in data 20/02/2019,
a mezzo raccomandata a.r.;
- l'Avviso di addebito n. 37120210009264667000 è stato notificato in data 11/02/2022,
a mezzo raccomandata a.r.
Con riferimenti a questi ultimi avvisi di addebito, l' Controparte_1 ha depositato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, e cioè l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90341126 20/000 in tesi notificata in data 30/03/2024, che riporta il riferimento agli avvisi di pagamento oggetto del presente giudizio. Per quest'ultimo atto, tuttavia, la relata di notifica non risulta validamente compilata.
Ma al contempo, l'intimazione di pagamento n. 07120249011897125 notificata il
19/06/2024, oggetto di giudizio, ha interrotto il termine di prescrizione degli avvisi di addebito, anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, ad eccezione dell'avviso di addebito n.
37120180004071985000 notificato in data 04/07/2018, che risulta prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Al riguardo, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Pag. 5 di 6 Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9162/2024, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il solo avviso di addebito n. 37120180004071985000 notificato in data 04/07/2018, che risulta prescritto;
2. Compensa le spese.
Aversa, 02.12.2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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