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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1018 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, in Via Alfonso Scrivo, n. 25, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Albanese (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in , via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio CP_1 ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Daniele, 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (PEC: che la rappresenta Email_3
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/05/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000655287000, notificata il 5.04.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920120001171001000 (relativo a contributi IVS degli anni 2011 e 2012); 439201300002890920000 (relativo a contributi IVS dell'anno 2012); 43920170000556603000 (relativo a contributi IVS dell'anno 2011). Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, e rappresentava la non debenza dei crediti in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In accoglimento della presentata domanda, reietta ogni contraria eccezione, opposizione ed argomentazione, per i fatti descritti Voglia codesto on.le Tribunale adito accogliere il presente ricorso sulla base dei motivi articolati con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 CP_1 integralmente le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha provato – validamente e senza trovare contestazione alcuna (da parte del ricorrente) a riguardo – di aver notificato gli avvisi di addebito in contestazione, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120001171001000 è stato notificato il 28.01.2013;
- l'avviso di addebito n. 439201300002890920000 è stato notificato il 18.04.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920170000556603000 è stato notificato il 25.10.2017.
2 5. Il , invece, ha provato di aver notificato il 4.03.2020 un'intimazione di pagamento (n. CP_5
13920189002852166000) da cui, tuttavia, non si evince il contenuto, impedendo di conoscere se l'atto di pagamento contenga gli avvisi di addebito in contestazione.
6. Pertanto, considerato come dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 43920120001171001000
e 439201300002890920000 (rispettivamente avvenuta il 28.01.2013 e 18.04.2013) sia trascorso il quinquennio normativamente imposto, ne discende l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
7. Relativamente, invece, all'avviso di addebito n. 43920170000556603000, notificato il 25.10.2017, il ricorso va rigettato, perché alla data dell'intimazione di pagamento, impugnata in via principale, ossia 5.04.2022, il termine quinquennale di prescrizione non è trascorso. Pertanto, alcuna estinzione, può ravvisarsi a riguardo.
8. Stante la soccombenza reciproca delle parti in causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, delle pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito n. 43920120001171001000 e 439201300002890920000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, in Via Alfonso Scrivo, n. 25, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Albanese (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in , via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio CP_1 ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Daniele, 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (PEC: che la rappresenta Email_3
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/05/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000655287000, notificata il 5.04.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920120001171001000 (relativo a contributi IVS degli anni 2011 e 2012); 439201300002890920000 (relativo a contributi IVS dell'anno 2012); 43920170000556603000 (relativo a contributi IVS dell'anno 2011). Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, e rappresentava la non debenza dei crediti in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In accoglimento della presentata domanda, reietta ogni contraria eccezione, opposizione ed argomentazione, per i fatti descritti Voglia codesto on.le Tribunale adito accogliere il presente ricorso sulla base dei motivi articolati con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 CP_1 integralmente le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha provato – validamente e senza trovare contestazione alcuna (da parte del ricorrente) a riguardo – di aver notificato gli avvisi di addebito in contestazione, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120001171001000 è stato notificato il 28.01.2013;
- l'avviso di addebito n. 439201300002890920000 è stato notificato il 18.04.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920170000556603000 è stato notificato il 25.10.2017.
2 5. Il , invece, ha provato di aver notificato il 4.03.2020 un'intimazione di pagamento (n. CP_5
13920189002852166000) da cui, tuttavia, non si evince il contenuto, impedendo di conoscere se l'atto di pagamento contenga gli avvisi di addebito in contestazione.
6. Pertanto, considerato come dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 43920120001171001000
e 439201300002890920000 (rispettivamente avvenuta il 28.01.2013 e 18.04.2013) sia trascorso il quinquennio normativamente imposto, ne discende l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
7. Relativamente, invece, all'avviso di addebito n. 43920170000556603000, notificato il 25.10.2017, il ricorso va rigettato, perché alla data dell'intimazione di pagamento, impugnata in via principale, ossia 5.04.2022, il termine quinquennale di prescrizione non è trascorso. Pertanto, alcuna estinzione, può ravvisarsi a riguardo.
8. Stante la soccombenza reciproca delle parti in causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, delle pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito n. 43920120001171001000 e 439201300002890920000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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