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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15312 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 31275/2020 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
NI RI
ATTRICE
E
(da Controparte_1 P.IVA_1
ora in avanti per brevità la Struttura) , difesa dall' Avv. Andrea Claudio Maggisano giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- piaghe da decubito – azione risarcitoria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. , premesso che : in data 19 aprile 2015 a causa di dolore toracico e dispnea Parte_1
ingravescente accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma ove, senza passare per il triage, veniva direttamente condotta nella sala delle emergenze;
dopo essere stata sottoposta ad una coronarografia d'urgenza, veniva ricoverata presso il Reparto di Terapia
Intensiva con diagnosi di infarto miocardico acuto, ove rimaneva sino al 3 maggio 2015, costretta al letto e collegata ad un respiratore automatico;
durante la degenza presso l'Ospedale San Giovanni essa ricorrente veniva attinta da lesioni da pressione nella zona sacrale, diagnosticate per la prima volta il 24 aprile 2015, quando avevano già raggiunto il secondo stadio, mentre solo il giorno seguente veniva posizionato il materasso antidecubito;
con il passare dei giorni le lesioni da pressione divenivano via via più profonde fino a raggiungere il terzo grado, come annotato nella cartella clinica in data 1 maggio 2015; stabilizzati i parametri vitali, in data 4 maggio 2015 essa attrice veniva trasferita presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, dalla quale veniva dimessa il 20 maggio 2015; il 5 maggio 2015 il personale sanitario annotava nella diaria la presenza di lesioni da pressione e i risultati delle emocolture positive alla Klebsiella Pneumoniae, compilando poi il modulo di valutazione dei fattori di rischio di compromissione dell'integrità cutanea, la c.d. scala di Braden, all'esito della quale la paziente veniva inserita nel sistema “ alto rischio Autosure
Float”, per il quale si rendeva necessario l'utilizzo di presidi antidecubito per alto/altissimo rischio;
il 7 maggio 2015, eseguita la mappatura delle lesioni da pressione, ne venivano individuate alcune di terzo grado, dal sacro ai glutei, oltre ad altre di secondo grado su entrambi i talloni;
sulla scheda di mappatura veniva inoltre specificato che le lesioni erano presenti già al momento dell'ingresso nel Reparto UTIC il 4 maggio 2015, sebbene di tanto non vi fosse riscontro nei documenti d'ingresso al reparto;
durante la permanenza presso l'UTIC le lesioni venivano medicate, e il 20 maggio 2015 l'attrice veniva trasferita presso l'UOC di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica con la seguente diagnosi di ingresso: "infezione polmonare intercorrente con emocolture positive perché Klebsiella Pneumoniae. Piaga da decubito sacrale", senza menzionare le piaghe sui talloni;
in data 16 giugno 2015 la ricorrente veniva dimessa in regime di dimissione protetta con la seguente diagnosi: " ciclo di riabilitazione cardiologica degenziale in soggetto con cardiopatia ischemica.
Recente infarto miocardico… Infezione polmonare intercorrente con emocolture positive per
Klebsiella Oneumoniae. Piaga da decubito sacrale…"; in data 21 giugno 2015, trascorsi solo quattro giorni dalle dimissioni protette, l'attrice era costretta a recarsi nuovamente presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni, a causa di uno stato febbrile, perdurante da tre giorni, associato ad un dolore ingravescente nella regione sacrale;
il personale medico di Pronto Soccorso riscontrava una "ampia lesione da decubito con segni di granulazione", per la quale prescriveva terapia antibiotica di dieci giorni ,rimettendo la paziente al competente ambulatorio per il trattamento chirurgico;
le condizioni di essa attrice si aggravano ulteriormente rendendosi necessario in data 8 luglio 2015 un nuovo ricovero presso il Reparto di Chirurgia Generale con diagnosi di ingresso di
"crosi profonda sacrale di terzo grado"; al momento del ricovero le lesioni venivano qualificate ad alto rischio per la "molto limitata percezione sensoriale, rispondente solo a stimoli dolorosi, e capacità deambulatoria molto limitata"; il 19 luglio 2015 la paziente veniva sottoposta all'intervento chirurgico sull' ulcerazione da decubito della zona sacrale, per essere poi dimessa il giorno 27 luglio 2015 e, poi, sottoposta alle prescritte medicazioni sino al 17 agosto 2015; che, in diritto, era configurabile la responsabilità della , in considerazione del fatto che CP_2
l'insorgenza della patologia era ascrivibile unicamente alla condotta del personale ospedaliero, medico e paramedico, della convenuta, il quale, in spregio alle procedure stabilite dai CP_2
protocolli interni e dalle Linee Guida regionali per il trattamento delle lesioni da pressione, non aveva posto in essere adeguata attività di assistenza e di cura nei confronti della paziente in considerazione delle seguenti circostanze: non era stato posto in essere alcun doveroso intervento volto a prevenire l'insorgenza delle lesioni da pressione, segnatamente nel periodo dal 19 aprile al 4 maggio 2015, quali l'osservazione quotidiana della cute, il cambio di posizione della paziente almeno ogni due ore e l'utilizzo di un semplice materasso antidecubito, materasso che veniva posizionato soltanto in data 25 aprile 2015, quando le lesioni avevano già raggiunto il secondo grado;
solamente in data 24 aprile 2015, dopo una settimana dal ricovero , il personale sanitario si avvedeva delle lesioni nella zona sacrale che, omesso ogni trattamento preventivo, avevano già raggiunto il secondo grado e pochi giorni dopo il terzo;
ciò a riprova che non era stata svolta -come prescritto- la quotidiana osservazione della cute, ovvero non erano stati riconosciuti i primi sintomi costituiti dalla comparsa di eritemi, di talché, quando individuate, le lesioni si presentavano già di secondo grado;
le lesioni sui talloni venivano diagnosticate per la prima volta solo a seguito del trasferimento presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica;
inoltre non erano state annotate in cartella le condizioni dello stato delle lesioni, con particolare riferimento alla progressione delle stesse;
che era interesse di essa attrice conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali (danno biologico, danno biologico temporaneo, rifusione delle spese mediche sostenute e da sostenere); che era stata esperita procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi relativo verbale in atti); tanto premesso, ha convenuto in giudizio l Controparte_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni come sopra specificati ,
[...]
il tutto previa affermazione della responsabilità contrattuale della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato l'an e il quantum della pretesa CP_2
risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della domanda. Ha dedotto in particolare parte convenuta che l'attrice era già affetta da lesioni da pressione al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, considerato che le piaghe da decubito al 24 aprile 2015 avevano già raggiunto il secondo stadio ed erano ormai irreversibili;
che inoltre la paziente presentava al momento del ricovero un quadro clinico complesso, segnatamente diabete, tabagismo, forte abitudine all'alcol , cardiopatia, obesità, e che tali condizioni "favoriscono il sorgere e lo svilupparsi delle lesioni lamentate in quanto riducono la percezione sensoriale, impedendo alla persona di avvertire lo stimolo doloroso che porta a cambiare posizione e a migliorare, quindi, la circolazione e lo stato del derma” (vedi pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta); che infine era stata compilata la scala di Braden che segnalava un indice di rischio pari a 9, e che erano state effettuate con cadenza regolare le medicazioni nonché richiesta la consulenza del chirurgo plastico.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti e CTU medico legale;
il collegio peritale è stato poi convocato a chiarimenti in udienza, e ha inoltre risposto alla richiesta di chiarimenti con un ulteriore supplemento di perizia.
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dai Dottori Per_1
, medico legale, e , specialista in chirurgia di urgenza e di pronto
[...] Persona_2
soccorso , redatta con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, rispettosa del principio del contraddittorio, avuto riguardo alla risposta fornita alle osservazione critiche del ctp di parte attrice (va evidenziato invece che parte convenuta non ha presentato osservazioni all'elaborato peritale), nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, dopo aver fornito la nozione e la classificazione delle lesioni da pressione (pagg.
6-8 CTU dove testualmente : “ricordiamo che un'ulcera da pressione è una lesione localizzata alla cute e/o al tessuto sottostante, solitamente localizzata su una prominenza ossea, come risultato della pressione esercitata su quell'area in funzione del tempo. Tra i numerosi fattori che si ritengono implicati nella genesi della lesione vi sono: la prolungata compressione dei vasi sanguigni, che provocherebbe danno endoteliale , edema interstiziale, autolisi e necrosi cellulare;
l'occlusione dei linfatici, che accentuerebbe
l'accumulo di cataboliti tossici, l' anaerobiosi e l'acidosi tessutale;
lo spessore locale della cute;
diversi fattori di tipo emodinamico come la pressione al livello arteriolare, la viscosità ematica, la deformabilità delle emazie, il valore dell'ematocrito; il verificarsi di forze di stiramento e di torsione a carico delle strutture vascolari;
i fenomeni di macerazione della cute. L'incidenza di queste lesioni raggiunge una percentuale del 38% nei reparti ospedalieri per acuti. Queste lesioni in fase iniziale possono essere difficili da riconoscere, in quanto caratterizzate essenzialmente da un arrossamento cutaneo (stadio primo). Col trascorrere del tempo la lesione può progredire fino allo stadio quarto , caratterizzato da perdita di tessuto cutaneo a tutto spessore ed esposizione ossea, tendinea o muscolare. Questa progressione può avvenire molto rapidamente. Sono sufficienti poche ore perché si formi una lesione da pressione;
in seguito essa può evolvere rapidamente negli stadi successivi, specie laddove nei primi stadi, pur in presenza di una continuità del piano cutaneo, si sia già verificato un danno a carico dei tessuti sottocutanei e alle fibre muscolari profonde. A causa dell'impatto che lo sviluppo delle ulcere da pressione ha, sia sui pazienti che sull'intero sistema sanitario, in termini di risorse umane, economiche e strutturali necessarie per il loro trattamento, che è generalmente alquanto prolungato, è prassi accettata che ogni paziente venga sottoposto ad una valutazione del rischio di sviluppo da lesioni da decubito, in modo da individuare tempestivamente coloro che sono potenzialmente a rischio e quindi pianificare gli opportuni interventi preventivi individualizzati. Da tempo ormai esistono raccomandazioni in tal senso…") ha ripercorso , previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia anamnestica della perizianda , in relazione al momento di insorgenza delle lesioni da pressione in zona sacrale e ai talloni, come annotata in cartella clinica .
Il collegio peritale a tale proposito ha evidenziato che "all'arrivo in pronto soccorso il 19 aprile
2015 l'esame obiettivo della paziente non aveva evidenziato lesioni cutanee a carico della zona sacrale e dei talloni;
il 24 aprile veniva effettuata la valutazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea tramite la Scala di Braden, che dava esito ad un punteggio pari a nove
(indice di grave rischio), in pari data veniva scritto in diaria "richiesto materasso di decubito"; nella cartella infermieristica del 25 aprile si legge "eseguite cure igieniche medicazione (CVC - lesione da pressione zona sacrale secondo stadio), posizionato materassino antidecubito;
ore 12:10 viene montato materassino antidecubito". Nella diaria della cartella clinica relativa al ricovero dal
19 aprile al 20 maggio 2015 soltanto il 30 aprile ricompare evidenza della lesione da pressione "la paziente presenta nell'area del coccige lesione da decubito secondo stadio medicata come da protocollo". Soltanto il 7 maggio 2015 la lesione viene descritta nella sua obiettività clinica:
"lesioni di dimensioni di circa 15 cm di larghezza e 3,5 cm di altezza, con margini irregolari e zone di necrosi del tessuto dal sacro ai glutei, presenza di lesioni anche sui talloni. 7 maggio 2015 ore
16:00. Già posizionato materasso ad aria per cura e prevenzione delle lesioni". Nei giorni successivi venivano eseguite più approfondite valutazioni: l'8 maggio 2015 si legge escarectomia, che è verosimilmente riferita alla lesione sacrale, sebbene non venga precisata la sede anatomica né chiarito di che tipo di lesioni si trattasse. Il 9 maggio 2015 eseguito videat del chirurgo plastico: "paziente con decubito sacrale con escara in via di demarcazione, si consiglia mobilizzazione del paziente medicazioni con idrobenda idrocolloide e Hydrogel. Controllo tra sette giorni" (pagine 8-
10 della CTU).
Ed è proprio dall'analisi della documentazione sanitaria allegata in atti che il collegio peritale ravvisa, con condivisibile ragionamento, la responsabilità della convenuta in relazione ad CP_2
una serie di condotte omissive, compendiabili nel mancato riscontro , nella mancata assistenza e nel mancato adeguato trattamento delle lesioni da pressione, lesioni che sono state viste e riscontrate soltanto in data 24 aprile 2015, a fronte di un accesso in Pronto Soccorso posto in essere il 19 aprile 2015, sia pure per una patologia acuta come l'infarto miocardico.
Non si ritiene condivisibile l'assunto di parte convenuta, peraltro ribadito anche in sede di udienza fissata per la convocazione a chiarimenti del collegio peritale (vedi verbale di udienza del 25 maggio 2023 dove testualmente: " parte convenuta contesta l'AN, ritenendo che per il grado delle piaghe da decubito riscontrate sulla paziente a distanza di pochi giorni dal ricovero le stesse fossero presenti prima del ricovero”), secondo il quale le piaghe da decubito sarebbero state già presenti al momento dell'accesso della paziente in pronto soccorso, atteso che non risulta che parte convenuta abbia fornito prova della presenza sul corpo della paziente delle lesioni da pressione (già) al momento dell'accesso presso la Struttura;
in vero si tratta di una affermazione assiomatica e apodittica che non ha trovato riscontro all'esito dell'espletata istruttoria, tenuto conto del fatto che dall'esame obiettivo della paziente compiuto in Pronto Soccorso nessun accenno risulta effettuato- e di conseguenza non vi è alcuna annotazione in tal senso sulla cartella clinica- alla presenza di piaghe da decubito .
In altri termini parte convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l'attrice prima di accedere al Pronto Soccorso in data 19 aprile 2015 aveva subito un periodo di allettamento o comunque di immobilità per una determinata patologia, allegazione e prova che sono mancate nel caso in esame.
Il non tempestivo riscontro delle piaghe da decubito a fronte di un protratto periodo di immobilità della paziente, come documentato dalla cartella clinica in atti, ha determinato una rapida evoluzione peggiorativa delle lesioni da pressione che dall'iniziale secondo grado sono divenute di terzo grado.
Scrive al riguardo il collegio peritale: "sulla base della documentazione a disposizione si può dunque affermare che l'attrice ha riportato una lesione da pressione in regione sacrale, che è insorta durante il ricovero presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, ed è documentata per la prima volta in data 25 aprile 2015, quando era già al secondo stadio per poi evolvere rapidamente fino alla necrosi del tessuto. Rispetto a quanto previsto dalle principali raccomandazioni, che prevedono la valutazione del rischio di ulcere da pressione fin dal momento del ricovero del paziente e - in caso di grave rischio di insorgenza di lesioni -l'adozione di misure di prevenzione, nel caso dell'attrice soltanto il 24 aprile è stata effettuata la valutazione del rischio
(che era alto), e soltanto il 25 aprile è stato montato il materasso antidecubito;
inoltre nei giorni successivi, fino al 6-7 maggio 2015 non abbiamo rinvenuto annotazioni in cartella che attestino una corretta gestione della paziente finalizzata alla prevenzione delle lesioni da pressione. Le cure mediche e chirurgiche che sono state prestate a partire da quella data risultano invece appropriate
e sono risultate efficaci…" (pagg. 10 e 11 della CTU).
Va dunque affermata la responsabilità della convenuta per non aver tempestivamente e CP_2
adeguatamente trattato le lesioni da pressione durante il periodo di ricovero presso di essa, lasciando che le stesse incontrassero un'evoluzione in senso peggiorativo (passaggio dal secondo al terzo stadio, fino ad arrivare alla necrosi del tessuto), sfociata poi nell'esecuzione di un intervento chirurgico nella zona lombosacrale .
Tale distretto anatomico "ha certamente riportato una lesione dei tessuti molli a tutto spessore, ma i processi di guarigione, favoriti dall'adeguato trattamento successivamente adottato, ha permesso una totale ricopertura di tutta l'area, seppure con una riduzione del tessuto sottocutaneo, sufficientemente presente. Nell'assunzione della posizione seduta, l'esito cicatriziale non insiste sull'appoggio inferiore, la regione glutea infatti risulta sufficientemente stoffata" (pagina 13 della
CTU).
I danni riportati dall'attrice con particolare riferimento alla regione sacrale attualmente consistono in esiti cicatriziali che si estendono per 10 cm x 6 cm in una regione non esposta, che integrano una invalidità permanente, comprensiva del danno estetico funzionale, pari al 6% della totale secondo le
Linee Guida della SIMLA per la liquidazione del danno alla persona;
il danno biologico temporaneo è pari a giorni 20 di inabilità temporanea assoluta e giorni 35 di inabilità temporanea parziale al 50%.
Pertanto, tenuto conto del fatto che l'invalidità permanente riconosciuta è inferiore al 10%, con conseguente applicazione dei criteri di liquidazione del danno alla persona di cui al Codice delle
Assicurazioni, all'attrice ( 59 aa al 24 aprile 2015 , data in cui per la prima volta risultano annotate in cartella le lesioni da pressione) vanno liquidati a titolo di risarcimento i seguenti importi : euro 7419,14 attuali (tabelle di riferimento 2025- 2026) quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base danno permanente pari ad euro 963,40); euro 1123,60 attuali, quale ristoro del danno da inabilità temporanea totale (indennità giornaliera pari ad euro 56,18); euro 983,15 attuali quale ristoro del danno da inabilità temporanea parziale al 50%. Si perviene al complessivo importo di euro 9525,89 attuali.
Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno morale soggettivo, siccome richiesto per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, in evidente violazione del principio del contraddittorio, e non specificamente allegato nè indicato nell'atto di citazione o al limite nella successiva memoria di precisazione della domanda.
Parte convenuta va dunque condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
9525,89, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 24 aprile
2015, e rivalutato anno dopo anno gli indici Istat sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo
(SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto (non si ritiene di dover liquidare ulteriore compenso per i chiarimenti resi dal collegio peritale) , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
9525,89, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 24 aprile 2015 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la mediazione obbligatoria;
d) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , che si liquidano in € 739,00 per esborsi, € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 31275/2020 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
NI RI
ATTRICE
E
(da Controparte_1 P.IVA_1
ora in avanti per brevità la Struttura) , difesa dall' Avv. Andrea Claudio Maggisano giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- piaghe da decubito – azione risarcitoria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. , premesso che : in data 19 aprile 2015 a causa di dolore toracico e dispnea Parte_1
ingravescente accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma ove, senza passare per il triage, veniva direttamente condotta nella sala delle emergenze;
dopo essere stata sottoposta ad una coronarografia d'urgenza, veniva ricoverata presso il Reparto di Terapia
Intensiva con diagnosi di infarto miocardico acuto, ove rimaneva sino al 3 maggio 2015, costretta al letto e collegata ad un respiratore automatico;
durante la degenza presso l'Ospedale San Giovanni essa ricorrente veniva attinta da lesioni da pressione nella zona sacrale, diagnosticate per la prima volta il 24 aprile 2015, quando avevano già raggiunto il secondo stadio, mentre solo il giorno seguente veniva posizionato il materasso antidecubito;
con il passare dei giorni le lesioni da pressione divenivano via via più profonde fino a raggiungere il terzo grado, come annotato nella cartella clinica in data 1 maggio 2015; stabilizzati i parametri vitali, in data 4 maggio 2015 essa attrice veniva trasferita presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, dalla quale veniva dimessa il 20 maggio 2015; il 5 maggio 2015 il personale sanitario annotava nella diaria la presenza di lesioni da pressione e i risultati delle emocolture positive alla Klebsiella Pneumoniae, compilando poi il modulo di valutazione dei fattori di rischio di compromissione dell'integrità cutanea, la c.d. scala di Braden, all'esito della quale la paziente veniva inserita nel sistema “ alto rischio Autosure
Float”, per il quale si rendeva necessario l'utilizzo di presidi antidecubito per alto/altissimo rischio;
il 7 maggio 2015, eseguita la mappatura delle lesioni da pressione, ne venivano individuate alcune di terzo grado, dal sacro ai glutei, oltre ad altre di secondo grado su entrambi i talloni;
sulla scheda di mappatura veniva inoltre specificato che le lesioni erano presenti già al momento dell'ingresso nel Reparto UTIC il 4 maggio 2015, sebbene di tanto non vi fosse riscontro nei documenti d'ingresso al reparto;
durante la permanenza presso l'UTIC le lesioni venivano medicate, e il 20 maggio 2015 l'attrice veniva trasferita presso l'UOC di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica con la seguente diagnosi di ingresso: "infezione polmonare intercorrente con emocolture positive perché Klebsiella Pneumoniae. Piaga da decubito sacrale", senza menzionare le piaghe sui talloni;
in data 16 giugno 2015 la ricorrente veniva dimessa in regime di dimissione protetta con la seguente diagnosi: " ciclo di riabilitazione cardiologica degenziale in soggetto con cardiopatia ischemica.
Recente infarto miocardico… Infezione polmonare intercorrente con emocolture positive per
Klebsiella Oneumoniae. Piaga da decubito sacrale…"; in data 21 giugno 2015, trascorsi solo quattro giorni dalle dimissioni protette, l'attrice era costretta a recarsi nuovamente presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni, a causa di uno stato febbrile, perdurante da tre giorni, associato ad un dolore ingravescente nella regione sacrale;
il personale medico di Pronto Soccorso riscontrava una "ampia lesione da decubito con segni di granulazione", per la quale prescriveva terapia antibiotica di dieci giorni ,rimettendo la paziente al competente ambulatorio per il trattamento chirurgico;
le condizioni di essa attrice si aggravano ulteriormente rendendosi necessario in data 8 luglio 2015 un nuovo ricovero presso il Reparto di Chirurgia Generale con diagnosi di ingresso di
"crosi profonda sacrale di terzo grado"; al momento del ricovero le lesioni venivano qualificate ad alto rischio per la "molto limitata percezione sensoriale, rispondente solo a stimoli dolorosi, e capacità deambulatoria molto limitata"; il 19 luglio 2015 la paziente veniva sottoposta all'intervento chirurgico sull' ulcerazione da decubito della zona sacrale, per essere poi dimessa il giorno 27 luglio 2015 e, poi, sottoposta alle prescritte medicazioni sino al 17 agosto 2015; che, in diritto, era configurabile la responsabilità della , in considerazione del fatto che CP_2
l'insorgenza della patologia era ascrivibile unicamente alla condotta del personale ospedaliero, medico e paramedico, della convenuta, il quale, in spregio alle procedure stabilite dai CP_2
protocolli interni e dalle Linee Guida regionali per il trattamento delle lesioni da pressione, non aveva posto in essere adeguata attività di assistenza e di cura nei confronti della paziente in considerazione delle seguenti circostanze: non era stato posto in essere alcun doveroso intervento volto a prevenire l'insorgenza delle lesioni da pressione, segnatamente nel periodo dal 19 aprile al 4 maggio 2015, quali l'osservazione quotidiana della cute, il cambio di posizione della paziente almeno ogni due ore e l'utilizzo di un semplice materasso antidecubito, materasso che veniva posizionato soltanto in data 25 aprile 2015, quando le lesioni avevano già raggiunto il secondo grado;
solamente in data 24 aprile 2015, dopo una settimana dal ricovero , il personale sanitario si avvedeva delle lesioni nella zona sacrale che, omesso ogni trattamento preventivo, avevano già raggiunto il secondo grado e pochi giorni dopo il terzo;
ciò a riprova che non era stata svolta -come prescritto- la quotidiana osservazione della cute, ovvero non erano stati riconosciuti i primi sintomi costituiti dalla comparsa di eritemi, di talché, quando individuate, le lesioni si presentavano già di secondo grado;
le lesioni sui talloni venivano diagnosticate per la prima volta solo a seguito del trasferimento presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica;
inoltre non erano state annotate in cartella le condizioni dello stato delle lesioni, con particolare riferimento alla progressione delle stesse;
che era interesse di essa attrice conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali (danno biologico, danno biologico temporaneo, rifusione delle spese mediche sostenute e da sostenere); che era stata esperita procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi relativo verbale in atti); tanto premesso, ha convenuto in giudizio l Controparte_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni come sopra specificati ,
[...]
il tutto previa affermazione della responsabilità contrattuale della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato l'an e il quantum della pretesa CP_2
risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della domanda. Ha dedotto in particolare parte convenuta che l'attrice era già affetta da lesioni da pressione al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, considerato che le piaghe da decubito al 24 aprile 2015 avevano già raggiunto il secondo stadio ed erano ormai irreversibili;
che inoltre la paziente presentava al momento del ricovero un quadro clinico complesso, segnatamente diabete, tabagismo, forte abitudine all'alcol , cardiopatia, obesità, e che tali condizioni "favoriscono il sorgere e lo svilupparsi delle lesioni lamentate in quanto riducono la percezione sensoriale, impedendo alla persona di avvertire lo stimolo doloroso che porta a cambiare posizione e a migliorare, quindi, la circolazione e lo stato del derma” (vedi pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta); che infine era stata compilata la scala di Braden che segnalava un indice di rischio pari a 9, e che erano state effettuate con cadenza regolare le medicazioni nonché richiesta la consulenza del chirurgo plastico.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti e CTU medico legale;
il collegio peritale è stato poi convocato a chiarimenti in udienza, e ha inoltre risposto alla richiesta di chiarimenti con un ulteriore supplemento di perizia.
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dai Dottori Per_1
, medico legale, e , specialista in chirurgia di urgenza e di pronto
[...] Persona_2
soccorso , redatta con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, rispettosa del principio del contraddittorio, avuto riguardo alla risposta fornita alle osservazione critiche del ctp di parte attrice (va evidenziato invece che parte convenuta non ha presentato osservazioni all'elaborato peritale), nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, dopo aver fornito la nozione e la classificazione delle lesioni da pressione (pagg.
6-8 CTU dove testualmente : “ricordiamo che un'ulcera da pressione è una lesione localizzata alla cute e/o al tessuto sottostante, solitamente localizzata su una prominenza ossea, come risultato della pressione esercitata su quell'area in funzione del tempo. Tra i numerosi fattori che si ritengono implicati nella genesi della lesione vi sono: la prolungata compressione dei vasi sanguigni, che provocherebbe danno endoteliale , edema interstiziale, autolisi e necrosi cellulare;
l'occlusione dei linfatici, che accentuerebbe
l'accumulo di cataboliti tossici, l' anaerobiosi e l'acidosi tessutale;
lo spessore locale della cute;
diversi fattori di tipo emodinamico come la pressione al livello arteriolare, la viscosità ematica, la deformabilità delle emazie, il valore dell'ematocrito; il verificarsi di forze di stiramento e di torsione a carico delle strutture vascolari;
i fenomeni di macerazione della cute. L'incidenza di queste lesioni raggiunge una percentuale del 38% nei reparti ospedalieri per acuti. Queste lesioni in fase iniziale possono essere difficili da riconoscere, in quanto caratterizzate essenzialmente da un arrossamento cutaneo (stadio primo). Col trascorrere del tempo la lesione può progredire fino allo stadio quarto , caratterizzato da perdita di tessuto cutaneo a tutto spessore ed esposizione ossea, tendinea o muscolare. Questa progressione può avvenire molto rapidamente. Sono sufficienti poche ore perché si formi una lesione da pressione;
in seguito essa può evolvere rapidamente negli stadi successivi, specie laddove nei primi stadi, pur in presenza di una continuità del piano cutaneo, si sia già verificato un danno a carico dei tessuti sottocutanei e alle fibre muscolari profonde. A causa dell'impatto che lo sviluppo delle ulcere da pressione ha, sia sui pazienti che sull'intero sistema sanitario, in termini di risorse umane, economiche e strutturali necessarie per il loro trattamento, che è generalmente alquanto prolungato, è prassi accettata che ogni paziente venga sottoposto ad una valutazione del rischio di sviluppo da lesioni da decubito, in modo da individuare tempestivamente coloro che sono potenzialmente a rischio e quindi pianificare gli opportuni interventi preventivi individualizzati. Da tempo ormai esistono raccomandazioni in tal senso…") ha ripercorso , previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia anamnestica della perizianda , in relazione al momento di insorgenza delle lesioni da pressione in zona sacrale e ai talloni, come annotata in cartella clinica .
Il collegio peritale a tale proposito ha evidenziato che "all'arrivo in pronto soccorso il 19 aprile
2015 l'esame obiettivo della paziente non aveva evidenziato lesioni cutanee a carico della zona sacrale e dei talloni;
il 24 aprile veniva effettuata la valutazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea tramite la Scala di Braden, che dava esito ad un punteggio pari a nove
(indice di grave rischio), in pari data veniva scritto in diaria "richiesto materasso di decubito"; nella cartella infermieristica del 25 aprile si legge "eseguite cure igieniche medicazione (CVC - lesione da pressione zona sacrale secondo stadio), posizionato materassino antidecubito;
ore 12:10 viene montato materassino antidecubito". Nella diaria della cartella clinica relativa al ricovero dal
19 aprile al 20 maggio 2015 soltanto il 30 aprile ricompare evidenza della lesione da pressione "la paziente presenta nell'area del coccige lesione da decubito secondo stadio medicata come da protocollo". Soltanto il 7 maggio 2015 la lesione viene descritta nella sua obiettività clinica:
"lesioni di dimensioni di circa 15 cm di larghezza e 3,5 cm di altezza, con margini irregolari e zone di necrosi del tessuto dal sacro ai glutei, presenza di lesioni anche sui talloni. 7 maggio 2015 ore
16:00. Già posizionato materasso ad aria per cura e prevenzione delle lesioni". Nei giorni successivi venivano eseguite più approfondite valutazioni: l'8 maggio 2015 si legge escarectomia, che è verosimilmente riferita alla lesione sacrale, sebbene non venga precisata la sede anatomica né chiarito di che tipo di lesioni si trattasse. Il 9 maggio 2015 eseguito videat del chirurgo plastico: "paziente con decubito sacrale con escara in via di demarcazione, si consiglia mobilizzazione del paziente medicazioni con idrobenda idrocolloide e Hydrogel. Controllo tra sette giorni" (pagine 8-
10 della CTU).
Ed è proprio dall'analisi della documentazione sanitaria allegata in atti che il collegio peritale ravvisa, con condivisibile ragionamento, la responsabilità della convenuta in relazione ad CP_2
una serie di condotte omissive, compendiabili nel mancato riscontro , nella mancata assistenza e nel mancato adeguato trattamento delle lesioni da pressione, lesioni che sono state viste e riscontrate soltanto in data 24 aprile 2015, a fronte di un accesso in Pronto Soccorso posto in essere il 19 aprile 2015, sia pure per una patologia acuta come l'infarto miocardico.
Non si ritiene condivisibile l'assunto di parte convenuta, peraltro ribadito anche in sede di udienza fissata per la convocazione a chiarimenti del collegio peritale (vedi verbale di udienza del 25 maggio 2023 dove testualmente: " parte convenuta contesta l'AN, ritenendo che per il grado delle piaghe da decubito riscontrate sulla paziente a distanza di pochi giorni dal ricovero le stesse fossero presenti prima del ricovero”), secondo il quale le piaghe da decubito sarebbero state già presenti al momento dell'accesso della paziente in pronto soccorso, atteso che non risulta che parte convenuta abbia fornito prova della presenza sul corpo della paziente delle lesioni da pressione (già) al momento dell'accesso presso la Struttura;
in vero si tratta di una affermazione assiomatica e apodittica che non ha trovato riscontro all'esito dell'espletata istruttoria, tenuto conto del fatto che dall'esame obiettivo della paziente compiuto in Pronto Soccorso nessun accenno risulta effettuato- e di conseguenza non vi è alcuna annotazione in tal senso sulla cartella clinica- alla presenza di piaghe da decubito .
In altri termini parte convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l'attrice prima di accedere al Pronto Soccorso in data 19 aprile 2015 aveva subito un periodo di allettamento o comunque di immobilità per una determinata patologia, allegazione e prova che sono mancate nel caso in esame.
Il non tempestivo riscontro delle piaghe da decubito a fronte di un protratto periodo di immobilità della paziente, come documentato dalla cartella clinica in atti, ha determinato una rapida evoluzione peggiorativa delle lesioni da pressione che dall'iniziale secondo grado sono divenute di terzo grado.
Scrive al riguardo il collegio peritale: "sulla base della documentazione a disposizione si può dunque affermare che l'attrice ha riportato una lesione da pressione in regione sacrale, che è insorta durante il ricovero presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, ed è documentata per la prima volta in data 25 aprile 2015, quando era già al secondo stadio per poi evolvere rapidamente fino alla necrosi del tessuto. Rispetto a quanto previsto dalle principali raccomandazioni, che prevedono la valutazione del rischio di ulcere da pressione fin dal momento del ricovero del paziente e - in caso di grave rischio di insorgenza di lesioni -l'adozione di misure di prevenzione, nel caso dell'attrice soltanto il 24 aprile è stata effettuata la valutazione del rischio
(che era alto), e soltanto il 25 aprile è stato montato il materasso antidecubito;
inoltre nei giorni successivi, fino al 6-7 maggio 2015 non abbiamo rinvenuto annotazioni in cartella che attestino una corretta gestione della paziente finalizzata alla prevenzione delle lesioni da pressione. Le cure mediche e chirurgiche che sono state prestate a partire da quella data risultano invece appropriate
e sono risultate efficaci…" (pagg. 10 e 11 della CTU).
Va dunque affermata la responsabilità della convenuta per non aver tempestivamente e CP_2
adeguatamente trattato le lesioni da pressione durante il periodo di ricovero presso di essa, lasciando che le stesse incontrassero un'evoluzione in senso peggiorativo (passaggio dal secondo al terzo stadio, fino ad arrivare alla necrosi del tessuto), sfociata poi nell'esecuzione di un intervento chirurgico nella zona lombosacrale .
Tale distretto anatomico "ha certamente riportato una lesione dei tessuti molli a tutto spessore, ma i processi di guarigione, favoriti dall'adeguato trattamento successivamente adottato, ha permesso una totale ricopertura di tutta l'area, seppure con una riduzione del tessuto sottocutaneo, sufficientemente presente. Nell'assunzione della posizione seduta, l'esito cicatriziale non insiste sull'appoggio inferiore, la regione glutea infatti risulta sufficientemente stoffata" (pagina 13 della
CTU).
I danni riportati dall'attrice con particolare riferimento alla regione sacrale attualmente consistono in esiti cicatriziali che si estendono per 10 cm x 6 cm in una regione non esposta, che integrano una invalidità permanente, comprensiva del danno estetico funzionale, pari al 6% della totale secondo le
Linee Guida della SIMLA per la liquidazione del danno alla persona;
il danno biologico temporaneo è pari a giorni 20 di inabilità temporanea assoluta e giorni 35 di inabilità temporanea parziale al 50%.
Pertanto, tenuto conto del fatto che l'invalidità permanente riconosciuta è inferiore al 10%, con conseguente applicazione dei criteri di liquidazione del danno alla persona di cui al Codice delle
Assicurazioni, all'attrice ( 59 aa al 24 aprile 2015 , data in cui per la prima volta risultano annotate in cartella le lesioni da pressione) vanno liquidati a titolo di risarcimento i seguenti importi : euro 7419,14 attuali (tabelle di riferimento 2025- 2026) quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base danno permanente pari ad euro 963,40); euro 1123,60 attuali, quale ristoro del danno da inabilità temporanea totale (indennità giornaliera pari ad euro 56,18); euro 983,15 attuali quale ristoro del danno da inabilità temporanea parziale al 50%. Si perviene al complessivo importo di euro 9525,89 attuali.
Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno morale soggettivo, siccome richiesto per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, in evidente violazione del principio del contraddittorio, e non specificamente allegato nè indicato nell'atto di citazione o al limite nella successiva memoria di precisazione della domanda.
Parte convenuta va dunque condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
9525,89, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 24 aprile
2015, e rivalutato anno dopo anno gli indici Istat sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo
(SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto (non si ritiene di dover liquidare ulteriore compenso per i chiarimenti resi dal collegio peritale) , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
9525,89, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 24 aprile 2015 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la mediazione obbligatoria;
d) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , che si liquidano in € 739,00 per esborsi, € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri