Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2024, proposto da
Banca Ifis S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 30 dicembre 2015, n. 1358.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 30 dicembre 2015, n. 1358, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l’ASP di Vibo Valentia al pagamento, in favore di Banca IFIS S.p.a., della complessiva somma di € 11.353,43, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5, comma 1 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del presente decreto all'ingiunto e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 118,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali forensi, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 24 giugno 2016;
- con ricorso notificato in data 5 giugno 2024, depositato nella Segreteria il giorno successivo, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme residue all’esito di alcuni pagamenti parziali, pari a € 3.366,98 per capitale, oltre agli interessi dovuti;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’ASP di Vibo Valentia di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’ASP di Vibo Valentia al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 828,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO