Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8341/2024 Sent. N.
TRIBUNALE DI BRESCIA Cron. N.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 8341/2024
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Camp. Civ. N.
Giudice unico E. Sampaolesi,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile promossa
D A
in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to TEDESCHI MARIO OGGETTO:
1. GIANSAVERIO per procura in atti
OPPONENTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv.to MARCHESI MATTIA e dall'Avv.to
MIRABILE DANIELA per procura in atti
OPPOSTA
sulle conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.5.25
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
impugnava il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di
pagare a favore di la somma di euro 6.051,98, oltre CP_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica nel corso degli anni 2023-2024.
Sosteneva l'attrice che le fatture indicate da controparte come insolute avrebbero dovuto formare oggetto di attento esame contabile al fine di stabilire con esattezza il quantum debeatur;
che il consumo indicato nelle fatture oggetto del monitorio sarebbe stato
“ictu oculi” un consumo abnorme per un piccolo ufficio quale era quello di e, infine, che non era dato sapere come l'opposta Parte_1
fosse arrivata alla somma portata dal decreto ingiuntivo.
Ciò posto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto.
si costituiva in giudizio, esponendo che in data CP_1
14/07/2023 e 24/07/2023 aveva sottoscritto con Parte_1 CP_1
due contratti per la fornitura di energia elettrica in relazione a due immobili siti l'uno a San Benedetto del Tronto, via Francesco
Carmagnola n. 2, e l'altro a Grottammare, lungomare Alcide De
Gasperi n. 35, aderendo all'offerta “Vivi Leggero Flex Luce
Business”; che nei contratti era stato specificato che la fornitura sarebbe stata erogata per uso diverso da quello domestico;
che, sin dall'inizio del rapporto, l'opponente non aveva provveduto al pagamento delle fatture, rendendosi, così e senza sollevare alcuna contestazione in ordine all'energia erogata, debitrice nei confronti di dell'importo di euro 16.051,98. CP_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in presenza della sola opposta, il g.i. concedeva la provvisoria - 3 -
esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Alle successive udienze, nessuno compariva per l'opponente e la causa era discussa ex art. 281sexies cpc il 15.5.25 dalla sola convenuta.
…………………..
L'opposizione è infondata.
A fronte della prova, fornita dall'opposta, dell'esistenza dei due contratti conclusi tra le parti e dell'allegazione dell'inadempimento dell'opponente, quest'ultima, che non ha fornito la prova di aver contestato le pretese di prima della CP_1
notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, si è limitata a sostenere, del tutto genericamente, la necessità di un attento controllo contabile.
Nulla a sostegno di tale generica allegazione My office ha dedotto, di tal che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione,
condanna parte opponente a rimborsare le spese di lite a favore di parte opposta, liquidandone l'ammontare in euro 3682,40 - 4 -
per compensi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 21/05/2025
Il Giudice
E. Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.