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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 525/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento parziale, pronunziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21357 depositata il
14.09.2017, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3108/2015, depositata l'8.07.2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 17.1.2025 , pendente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1
speciale di , ed giusta procura speciale per notaio CP_1 CP_2 CP_3
del 4.06.2009, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Persona_1
Modestino Acone (C.F.: e dall'avvocato Pasquale Acone C.F._2
(C.F.: ) in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ex C.F._3
art. 392 c.p.c.
APPELLATO / ATTORE IN RIASSUNZIONE
E (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_4 C.F._4
Luigi Amendola (C.F.: ) in virtù di procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
APPELLANTE / CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per “… l'esponente … ribadisce le conclusioni rassegnate con l'atto di Parte_1
citazione in sede di rinvio e da, ultimo, con le note di trattazione scritta del 25 ottobre 2023, nella ferma impugnativa di ogni avversa domanda, difesa ed eccezione…”; per (come da comparsa di costituzione): “ … dichiarare che la Controparte_4
rovina dell'edificio del sig. non è stata causata in via esclusiva dalla Parte_2
demolizione del muro di confine tra la proprietà dei committenti e Parte_3
la proprietà del sig. ma è da attribuirsi alla tipologia costruttiva del Parte_2
fabbricato di proprietà del sig. risalente ai primi anni del 1900, Parte_2
nonché alle precarie condizioni statiche generali del fabbricato di proprietà del sig.
il quale come accertato dai CC.TT.UU. nominati in primo grado era Parte_2
da sgombrare e riparare, nonché alle avverse condizioni climatiche verificatesi nei giorni antecedenti…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 31.12.1997 - 3.01.1998 , nella Parte_4
qualità di procuratore speciale di conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_2
Avellino, , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Parte_5
quale procuratore di , deducendo che: e
[...] Persona_2 Controparte_5 [...]
, proprietari di un fabbricato danneggiato dal terremoto del novembre 1980 Per_2
sito in Capriglia Irpina alla Via Casale - avendo ottenuto il contributo statale della pratica di ricostruzione ex Legge n. 219/81 con provvedimento del Sindaco n. 199/96 - nel febbraio 1997 procedevano alla demolizione del menzionato fabbricato, confinante con quello di proprietà di il quale si trovava in perfette Parte_2
condizioni statiche perché manutenuto e sottoposto ad interventi strutturali dopo il sisma;
la demolizione veniva eseguita dall'impresa con la Controparte_6
direzione dell'architetto senza precauzione e con mezzi meccanici;
a Controparte_4
seguito di ciò, nella notte tra il 15 e 16.02.1997 si verificava il crollo del muro perimetrale comune alle proprietà e e del solaio di interpiano Pt_2 Parte_3
del fabbricato del che determinava l'instabilità dell'intero complesso Pt_2
immobiliare di cui le due unità facevano parte;
conseguentemente, con ordinanza del
19.2.1997 il Sindaco di Capriglia Irpina ne ordinava la demolizione segnalando ai proprietari che in caso di inadempimento avrebbe provveduto all'esecuzione in danno;
nonostante l'invito a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, i convenuti restavano inerti e, pertanto, il 23.12.1997 il Sindaco dava esecuzione all'ordinanza di demolizione del fabbricato del Pt_2
Ascrivendo parte attrice la responsabilità di quanto accaduto a Controparte_5
e , committenti dei lavori, in solido con titolare della Persona_2 Controparte_6
ditta individuale appaltatrice, e con il direttore dei lavori , ne Controparte_4
chiedeva la condanna al ripristino della situazione dei luoghi con la ricostruzione del fabbricato di proprietà del o, in subordine, al risarcimento in favore di Pt_2
quest'ultimo dei danni subiti per la perdita dell'immobile, dei mobili ed arredi.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_5
dovendo la responsabilità dei danni cagionati al farsi ricadere esclusivamente Pt_2
sull'appaltatore e sul direttore dei lavori.
Si costituivano e , i quali chiedevano il rigetto Controparte_6 Controparte_4
della domanda, assumendo che il lamentato crollo andava ascritto alla persistente pioggia caduta nella notte e soprattutto alle precarie condizioni statiche in cui versava il fabbricato del Pt_2
In seguito alla morte di , il giudizio veniva interrotto e, quindi, Controparte_5
riassunto nei confronti degli eredi Luigi, e i quali si Pt_6 Parte_7 costituivano riportandosi integralmente alle difese già esperite dalla propria dante causa.
Espletate due consulenze tecniche d'ufficio, la causa veniva definita con sentenza n.
500 del 30.03.2009, con la quale l'adito Tribunale così provvedeva:
“a) accoglie la domanda proposta da , nella qualità di Parte_4
procuratore speciale di , nei confronti di e Parte_2 Controparte_6 CP_4
e per l'effetto condanna questi ultimi in solido a corrispondere all'attore la
[...]
somma complessiva di € 91.472,00 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi, come indicato in motivazione sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda proposta da
, nella qualità di procuratore speciale di nei Parte_4 Parte_2
confronti di e , quali eredi di CP_7 Controparte_8 Parte_7
, nonché di , quale procuratore speciale di Controparte_5 Parte_5
; c) condanna e al pagamento in Persona_2 Controparte_6 Controparte_4
favore di , nella qualità di procuratore speciale di Parte_4 Pt_2
delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 8.845,00 di cui €
[...]
3.300,00 (comprensivi delle spese delle due C.T.U.), € 2.175,00 per diritti ed €
3.370,00 per onorari oltre IVA e CPA e rimborso spese generali con per legge, con attribuzione all'avv. Modestino Acone, dichiaratosi anticipatario;
d) compensa integralmente le spese di lite tra , nella qualità di procuratore Parte_4
speciale di e e , Parte_2 Parte_8 Parte_7
quali eredi di , nonché , quale procuratore Controparte_5 Parte_5
di ”. Persona_2
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, con citazione notificata in data 13 - 23.04.2010 proponeva appello che chiedeva di dichiarare che nessuna Controparte_4
responsabilità era allo stesso imputabile per essersi già completamente conclusi i lavori di demolizione all'atto del suo insediamento come direttore dei lavori;
che la rovina dell'edificio di proprietà di non era stata causata in via Parte_2
esclusiva dalla demolizione del muro di confine tra la proprietà dei committenti e la proprietà di ma era da attribuirsi alla tipologia costruttiva del Parte_2
fabbricato del nonché alle precarie condizioni statiche del fabbricato nonché Pt_2
alle avverse condizioni climatiche verificatesi nei giorni antecedenti il 15 e 16 febbraio 1997; chiedeva di condannare i nonché , nella Pt_7 Parte_5
qualità di procuratore di , quali committenti i lavori ed a mente dell'art. Persona_2
2053 c.c. al pagamento, in solido, e in favore di , nella qualità di Parte_4
procuratore di della diversa somma ritenuta di giustizia e comunque Parte_2
del tutto inferiore all'importo di €. 91.472,00.
Si costituiva , in proprio e quale procuratore speciale di , Parte_1 CP_1
e tutti quali eredi di invocando il rigetto CP_2 CP_3 Parte_2
dell'appello. Proponeva, inoltre, appello incidentale chiedendo che fossero dichiarati responsabili anche gli eredi e , con condanna dei medesimi al Pt_7 Persona_2
risarcimento dei danni nella somma quantificata dal Tribunale.
Si costituivano anche e quali eredi di Pt_6 Parte_7 CP_5
e di che, concludendo per il rigetto dell'appello,
[...] CP_7
spiegavano appello incidentale chiedendo di essere estromessi dal giudizio ovvero, nel caso di accertamento della loro responsabilità, di essere tenuti indenni e manlevati dall'appaltatore nonché dal direttore dei lavori , in Controparte_6 Controparte_4
solido, per tutto quanto fosse risultato dovuto a , nella qualità, in Parte_4
conseguenza della demolizione del fabbricato.
Si costituiva , il quale deduceva di non essere più procuratore di Parte_5
, insistendo comunque per il rigetto dell'appello. Persona_2
L'istanza di sospensione della esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c. veniva rigettata e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Collegio si riservava la decisione in data 2.02.2012 e con ordinanza del 15.05.2012 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Persona_2
Quest'ultimo si costituiva il 25.06.2014 chiedendo il rigetto dell'appello principale nonché dell'appello incidentale proposto dal in subordine, chiedeva di essere Pt_2
manlevato dall'appaltatore e dal direttore dei lavori CP_6 CP_4 All'udienza del 29.01.2015, precisate le conclusioni, la causa era riservata per la decisione.
Con sentenza n. 3108, pubblicata l'8.07.2015, la Corte così statuiva:
“a) in parziale accoglimento dell'appello principale, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
b) rigetta l'appello Parte_2 Controparte_4
incidentale proposto da in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1
, e , tuti quali eredi di Controparte_9 CP_10 CP_3 Pt_2
c) condanna in proprio e quale procuratore speciale di
[...] Parte_1
, e , tuti quali eredi di Controparte_9 CP_10 CP_3 Pt_2
a pagare a le spese di entrambi i gradi del giudizio che
[...] Controparte_4
liquida, per il I grado in € 30,00 per spese € 1.324,00 per diritti, € 2.300 per onorario e, per il secondo grado, in € 560,00 per spese, ed € 6.757,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese, Iva e Cpa secondo legge;
d) condanna in proprio e quale procuratore speciale di , Parte_1 Controparte_9
e , tuti quali eredi di a pagare a CP_10 CP_3 Parte_2
e (quali eredi di e di Parte_9 Parte_7 Controparte_5
e a le spese di entrami i gradi del giudizio che liquida, CP_7 Persona_2
per il I grado in € 30,00 per spese € 1.324,00 per diritti, € 2.300 per onorario e, per il secondo grado, in € 560,00 per spese, ed € 6.757,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese, Iva e Cpa secondo legge;
e) compensa le spese del presente grado tra e (quali Controparte_4 Parte_10
eredi di ed i nonché di;
f) Controparte_5 CP_7 Persona_2
dichiara compensate le spese del presente grado tra e Controparte_4 CP_8
(quali eredi di , e di
[...] Parte_7 Controparte_5 CP_7
nonché ; f) dichiara compensate le spese del presente grado tra Persona_2 [...]
e le altre parti;
g) pone le spese delle ctu a carico di in Parte_5 Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , e IA Controparte_9 CP_10
IA tuti quali eredi di h) conferma nel resto la sentenza Parte_2
impugnata”. § 3.
Con atto notificato il giorno 11.12.2015 nei soli confronti di Controparte_4 Pt_1
, in proprio e nella richiamata qualità, proponeva ricorso per Cassazione
[...]
lamentando: con il primo motivo la violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché degli artt.
99, 112, 132 c.p.c. anche in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2697 e 2909 c.c. poiché la
Corte D'Appello, dopo avere rigettato i motivi a base dell'appello principale, aveva escluso la responsabilità di a causa della inesistenza del danno: censura, CP_4
tuttavia, che questi non aveva mosso all'impugnata sentenza;
. con il secondo la violazione degli artt. 1223 e ss., 1225, 2043, 2050, 2053, 2056 c.c. in riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c., poiché la Corte - dopo avere richiamato le risultanze delle due consulenze tecniche espletate ed avere ritenuto il fabbricato già in cattive Pt_2
condizioni statiche perché gravemente lesionato in seguito al sisma del 1980 - aveva statuito che non poteva riconoscersi alcun danno;
con il terzo motivo eccepiva l'omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per la soluzione della controversia, non avendo la Corte rilevato che l'immobile era in effetti agibile e che la distruzione era avvenuta solo ed esclusivamente ad opera della improvvida esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa sotto la direzione del CP_6 CP_4
Il Supremo Collegio, con ordinanza n. 21357 depositata il 14.09.2017 accoglieva il primo motivo dichiarando assorbiti gli altri e cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviava la causa alla Corte D'Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte accoglieva il ricorso con le seguenti motivazioni:
“… - premessa la inapplicabilità all'atto di appello notificato dal in data CP_4
15.4.2010 delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54, comma 1, lett. Oa), del DL 22.6.2012 n. 83 conv. con mod. in legge 7.8.2012 n. 134, la Corte d'appello ha pronunciato extrapetita, eccedendo dai limiti del “quantum devolutum” avendo ipotizzato una inesistente corrispondenza tra il terzo motivo di gravame proposto dal con l'atto di appello principale (integralmente CP_4 riportato nel ricorso) con le difese svolte dagli appellanti incidentali eredi Pt_7
degli originari proprietari dell'immobile adiacente (sul quale il e la ditta CP_4
appaltatrice avevano eseguiti i lavori), i quali avevano richiesto, in via principale, il rigetto delle impugnazioni volte ad accertare la loro concorrente responsabilità in qualità di proprietari - committenti, ed in via subordinata, richiedendo di essere manlevati dall'appaltatore e dal da ogni conseguenza patrimoniale CP_4
pregiudizievole, avevano investito la statuizione della sentenza di prime cure inerente la valutazione del danno conseguenza, sul presupposto che “il presunto danno non poteva essere ristorato con una somma pari al costo di ricostruzione dell'immobile, né con un'ulteriore somma per il mancato utilizzo dell'immobile, che invece era inagibile, pericolante e da sgomberare” (cfr. sentenza appello in motivazione pag.
8).
- che in particolare la Corte d'appello ha sostenuto erroneamente che anche il professionista avesse impugnato la statuizione sul “quantum”, quando invece
l'appellante principale si era limitato a contestare, con i motivi di gravame, la omessa considerazione nella decisione di prime cure del concorso di plurimi fattori causali (fatiscenza ed omessa manutenzione dell'immobile di proprietà dei;
Pt_2
tipologia costruttiva del fabbricato, preesistenti condizioni statiche dell'immobile) che avrebbero assorbito la efficienza causale dell'evento lesivo, a tanto dovendo pervenirsi alla stregua dell'esame diretto dell'atto di appello principale (atto cui la
Corte ha diretto accesso in considerazione del tipo di vizio di legittimità denunciato:
Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012) avuto riguardo sia alla rubrica del terzo motivo di gravame (“omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione della efficienza causale dello stato preesistente dell'immobile di proprietà di ) che delle effettive doglianze svolte nella esposizione Parte_2
degli argomenti in fatto e diritto a sostegno della impugnazione, ed in particolare delle consulenze tecniche svolte dai CCTTUU ing. e arch. riportate Per_3 Per_4
nell'atto di appello e precipuamente dirette ad individuare altri fattori ai quali veniva riconosciuta efficienza causale esclusiva o concorrente - con i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice su del - nella produzione dell'evento lesivo, Pt_11 CP_4
non essendo individuabile una autonoma censura nella fugace osservazione secondo cui i , sull'immobile comunque da demolire, avrebbero potuto locupletare il Pt_2
risarcimento del danno oltre al contributo statale ex lege n. 291/1981 per la ricostruzione dello stesso, tenuto conto che: a) il motivo di gravame si conclude con la esplicita richiesta di riforma della sentenza di prime cure, dovendo statuirsi che
“le cause che hanno portato al crollo della proprietà del non sono da Parte_2
attribuirsi in maniera esclusiva ai lavori di demolizione effettuati dalla ditta CP_6
ma ad una serie di concause, dettagliatamente indicate nella c.t.u.
[...]
dell'arch. che hanno contribuito in egual misura alla rovina del Per_5
fabbricato di proprietà del ”; b) il motivo di gravame, pur nel testo, Pt_2
applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 difetta dei requisiti minimi idonei ad integrare il requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c. per sottoporre ad esame alla Corte territoriale anche la questione inerente l'accertamento del danno-conseguenza (nell' “an” e nel “quantum”) della pronuncia di prime cure, requisito il quale esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (cfr. da ultimo Corte Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 4695 del
23/02/2017; vedi Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 28057 del 25/11/2008).
- che pertanto il ricorso trova accoglimento quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
§ 4. Con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata il 23.01.2018 nel rispetto del termine di cui all'art. 392 c.p.c., , in proprio e quale procuratore speciale di , Parte_1 CP_1
e riassumeva il giudizio e, richiamato il principio di diritto CP_2 CP_3
emanato dalla Suprema Corte., instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“… l'adita Corte, quale giudice di rinvio, rigetti l'appello proposto dall'arch. con atto notificato il 15 aprile 2010 avverso la sentenza n. 500 del Controparte_4
Tribunale di Avellino, il tutto con vittoria di spese di giudizio, comprese quelle del grado di legittimità”.
Si costituiva il il quale, nel richiamare il terzo motivo di appello, concludeva CP_4
per l'accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino e, quindi, affinché la Corte dichiarasse “… che la rovina dell'edificio del sig. non è stata causata in via esclusiva dalla demolizione del muro Parte_2
di confine tra la proprietà dei committenti e la proprietà del sig. Parte_3
ma è da attribuirsi alla tipologia costruttiva del fabbricato di Parte_2
proprietà del sig. risalente ai primi anni del 1900, nonché alle Parte_2
precarie condizioni statiche generali del fabbricato di proprietà del sig. Pt_2
il quale come accertato dai CC.TT.UU. nominati in primo grado era da
[...]
sgombrare e riparare, nonché alle avverse condizioni climatiche verificatesi nei giorni antecedenti”.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 18.05.2018, veniva rinviata in prosieguo per l'assenza agli atti del fascicolo di primo grado all'udienza del 12.10.2018, all'esito della quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 15.2.2019, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Assegnato termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, il 17.01.2025 ore 9,30, sulla base delle note depositate da parte appellante, la Corte riservava la causa in decisione. depositava comparsa conclusionale l'11.3.2025 e memoria di replica il Parte_1
3.4.2025. depositava comparsa conclusionale il 17.3.2025. Controparte_4 § 5.
Tenuto conto dell'annullamento parziale, pronunziato dalla Corte di Cassazione, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3108/2015, il thema decidendum è circoscritto al terzo motivo di appello come proposto dal con citazione CP_4
notificata in data 13 - 23.04.2010 (e dunque senza valutare le argomentazioni espresse per la prima volta nel presente giudizio di rinvio), rubricato “omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione della efficienza causale dello stato preesistente dell'immobile di proprietà di ”. Parte_2
In particolare, secondo il il Tribunale è pervenuto all'affermazione di CP_4
responsabilità dello stesso, in solido con la ditta appaltatrice, senza porsi il problema del nesso causale tra i lavori di scavo eseguiti e le lesioni già esistenti nel fabbricato di proprietà del e disattendendo le argomentazioni offerte dalle due Parte_2
C.T.U. svolte in corso di causa senza offrire una adeguata motivazione;
il CP_4
deduce che entrambe le consulenze, invero, hanno indicato una serie di concause che hanno determinato il crollo della proprietà del che il C.T.U. arch. Parte_2
, incaricato della seconda consulenza, ha accertato che “i danni Persona_6
riportati dal fabbricato a seguito del sisma del 1980 erano di notevole entità, Pt_2
per cui lo stesso era da sgombrare e riparare;
il danno sismico consisteva in “lesioni gravi alle strutture verticali in pietrame malta fatiscente – solai in legno dissestati – tetti in legno spingenti dissestati” e che il fabbricato attoreo “fu riparato mediante il rifacimento dei solai di copertura ed altri lavori di piccola entità ma, nonostante questo, lo stesso alla data del 10 giugno 1987 si presentava “in non buone condizioni statiche essendo evidenti lesioni diffuse e passanti, specie su parte della muratura che confina con la ditta ”; pertanto, dieci anni prima del crollo – Controparte_5
questo avvenuto tra la notte del 15 ed il 16 febbraio 1997 – il fabbricato del Pt_2
non si presentava in buone condizioni statiche, aveva lesioni passanti, lesioni
[...]
gravi alle strutture verticali (giacchè rispetto al 1980 erano stati rifatti solo i solai di copertura), addirittura avrebbe dovuto essere demolito assieme a quello di proprietà di e;
che il C.T.U. arch. ha espresso Parte_12 Persona_2 Per_5 anche più specificamente il proprio parere circa le cause del crollo arrivando ad identificarne quattro, la tipologia costruttiva del fabbricato attoreo (risalente ai primi del 900), le condizioni statiche del fabbricato;
la demolizione del fabbricato di confine di e;
le avverse condizioni climatiche;
che a conclusioni Pt_7 Parte_5
non dissimili è giunta la C.T.U. dell'ing. il quale ha accertato che la Per_7
proprietà del prima del crollo, “...necessitava di sostanziali interventi Parte_2
di consolidamento ed adeguamento antisismico tant'è che, per ragioni di convenienza economica, la perizia di progetto a corredo della domanda di contributo di Pt_2
redatta ai sensi della L.219/81, prima che si verificasse il crollo, prevedeva
[...]
la completa demolizione e ricostruzione del fabbricato” concludendo che la valutazione del danno subito dal dovesse tener conto delle precarie condizioni Pt_2
in cui versava il fabbricato prima del crollo, che andava comunque sottoposto agli interventi di demolizione e ricostruzione previsti sia nella perizia di progetto che nel
Piano di Recupero del Comune, redatti ai sensi della L. 219/81.
§ 6.
Il motivo su trascritto è infondato.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: “ … Dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione di C.T.U. depositata in data 14.7.2003 a firma dell'ing. Persona_8
sono emersi tanto il nesso causale tra i lavori di demolizione realizzati dai
[...]
predetti (in qualità rispettivamente di appaltatore e direttore dei lavori) e i danni subiti dalla proprietà di parte attrice, quanto la connotazione colposa della condotta degli stessi. Il CTU difatti, dopo aver rilevato che "il fabbricato di proprietà Pt_2
non si presentava in condizioni tali da consentire interventi di demolizione e scavi nelle adiacenze senza essere preventivamente messo in sicurezza", ha individuato la causa del crollo lamentato da parte attrice in "un cedimento del terreno di sottofondazione dello stesso muro... verosimilmente verificatosi a causa di infiltrazioni di acqua piovana nei terreni di sottofondazione messi a nudo dai lavori di demolizione e scavo nell'area adiacente". Tanto premesso, risulta evidentemente smentita la tesi difensiva sostenuta da
e a parere dei quali il crollo andrebbe ascritto, oltre che alle CP_6 CP_4
abbondanti piogge cadute nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, alle precarie condizioni di stabilità dell'edificio di parte attrice. Viceversa, come è possibile desumere dalla relazione del consulente le condizioni statiche dell'edificio, Per_3
lungi dal porsi quale causa esclusiva o comunque prevalente del sinistro, costituisce un pregresso fattore di rischio al quale chi ha realizzato i lavori non ha dato la dovuta considerazione.
Appare, difatti, evidente che un tale stato dei luoghi avrebbe dovuto consigliare maggiore prudenza a chi, operando professionalmente nel campo dell'edilizia, non poteva non rendersi conto dei rischi a cui la realizzazione di un'opera di tal genere avrebbe esposto l'immobile del ”. Pt_13
Il CTU, ing. al quale è stato conferito specificamente l'incarico di accertare le Per_3
cause dei danni lamentati, ha peraltro, accertato che il fabbricato di proprietà di al momento del crollo, non era occupato da persone e i mobili e i Parte_2
suppellettili, gravanti sul solaio, non erano tali da poter ricondurre il crollo del muro a fenomeni di schiacciamento o stabilizzazione per effetto di eccessivi sovraccarichi: tra le macerie non si intravedono puntelli e altre opere provvisionali per la messa in sicurezza del muro e /o del solaio crollati, né risultano eseguiti, prima della demolizione, opere di consolidamento sulla muratura e sulle fondazioni della parete crollata né opere di consolidamento e di incatenamento del solaio;
il fabbricato di proprietà di necessitava di opere di consolidamento ed adeguamento Parte_2
antisismico e quindi non si presentava in condizioni tali da consentire interventi di demolizione e scavi nella adiacenze senza essere preventivamente messo in sicurezza;
risulta evidente la completa assenza di cordoli e incatenamenti sul muro crollato e di ammorsature delle puntelle di ferro del solaio.
Il cedimento del terreno di sottofondazione del muro crollato, individuato quale causa del medesimo crollo, si è verificato, perché una volta messo a nudo dai lavori di demolizione e scavo nell'area adiacente, senza necessarie opere per la messa in sicurezza, ha subito uno smottamento a causa di piogge copiose verificatesi tra il 15 e il 16 febbraio del 1997.
Alla luce di tali esiti peritali, senza le attività di demolizione del fabbricato posto a confine con quello del non si sarebbero verificate le condizioni - smottamento Pt_2
del terreno di sottofondazione del muro crollato – che hanno causato, a seguito delle dette piogge, il crollo del muro di confine.
E' pur vero che il fabbricato del prima del crollo del muro di confine, Pt_2
presentava precarie condizioni statiche, posto che a seguito del sisma dell'80 necessitava di sostanziali interventi di consolidamento come rilevato dal CTU ing. nel descrivere i danni conseguenza del crollo detto, ma per quanto gravemente Per_3
lesionato l'edificio non presentava ex se condizioni tali da crollare senza l'evidenziato smottamento del terreno di sottofondazione.
Del resto, secondo la Suprema Corte, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41
c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (cfr. Cass. 02/02/2010, n.2360;
Cass. 28/07/2017, n.18753).
È poi vero che il CTU, arch. , cui è stato demandato il compito di individuare Per_4
il costo di ricostruzione dell'intero fabbricato e il danno derivato dall'impossibilità di utilizzare il bene e non già le cause del crollo del detto muro, si è espresso nel senso che a suo parere il crollo parziale del muro in confine è riconducibile alle seguenti diverse concause, ovvero, la tipologia costruttiva del fabbricato, le condizioni statiche generali, la demolizione del fabbricato in confine, le avverse condizioni climatiche;
tuttavia, si tratta di affermazioni prive di indagine specifiche ,e dunque, non sorrette da considerazioni tecniche, a differenza delle valutazioni effettuate al riguardo dal
CTU, ing. cui, come detto, è stato affidato l'incarico di individuare le cause Per_3
del crollo in questione.
Né la circostanza che siano state le piogge a provocare lo smottamento del terreno di sottofondazione del muro crollato esclude l'efficienza causale esclusiva dell'attività di demolizione del fabbricato posto a confine con quello del ed invero, è Pt_2
pacifico l'orientamento secondo cui, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo,
l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di un contributo "con-causale" di un fattore naturale non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/02/2023, n.5737).
§ 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da CP_4
va rigettato.
[...]
Per la regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che in sede di rinvio, ove la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, occorre attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché le spese di lite vanno liquidate in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. S.U. n.32906 dell'08/11/2022),
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi d'impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio (cfr. Cass., 07/02/2022,
n.3798).
Ciò posto, è soccombente rispetto alla domanda proposta in primo Controparte_4
grado da sicché resta ferma la pronuncia di condanna al pagamento Parte_2
delle spese emessa dal Tribunale;
inoltre, va condannato al Controparte_4
pagamento delle spese di lite sostenute da in proprio e n.q. nel giudizio Parte_1
di legittimità e nel presente giudizio di rinvio.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo secondo la nota spese allegata dalla parte appellante siccome conforme al D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/2022 e nel rispetto dello scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum,
Le spese processuali sostenute da vanno distratte in favore dell'avv. Parte_1
Modestino Acone e dell'avv. Pasquale Acone, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La predetta regolamentazione delle spese di lite non involge gli Controparte_6
eredi di ( e ) e , Controparte_5 CP_7 Pt_6 Pt_7 Persona_2
non investiti né dal ricorso per cassazione né dal presente giudizio di rinvio. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_4
ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da , in Parte_1
proprio e n.q., con citazione in riassunzione notificata il 23.01.2018, così provvede a) rigetta l'appello proposto da Controparte_4
b) condanna al pagamento, in favore di in proprio Controparte_4 Parte_1
e n.q., delle spese processuali che liquida: in relazione al giudizio di legittimità, in euro 7.655,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
in relazione al giudizio di rinvio, in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Modestino Acone e dell'avv. Pasquale Acone;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_4
pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.04.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.