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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott. Ettore Di Roberto Presidente
Dott. Gabriele Romano Giudice
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1223/2020 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Amato
- RICORRENTE -
nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carbone C.F._2
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“1) Dichiarare la separazione tra i coniugi e , con addebito al marito Parte_1 Controparte_1
, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e per le motivazioni e Controparte_1 circostanze tutte esposte in atti, provate nei fatti e nell'istruttoria; Per 2) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori ed in favore della madre Persona_1 Pt_1
presso la loro attuale residenza di Procida (NA) alla Via Libertà n. 12 e quindi quale genitore
[...] collocatario, con diritto dovere di visita del padre da esercitare in due fine settimana alternati al mese dal venerdì uscita dalla scuola (o sabato mattina h. 9) sino alla domenica sera (o lunedì mattina); ferie estive: in due settimane anche non consecutive nel mese di Agosto di ciascuno anno e da comunicarsi entro il 30/06 di ciascun anno;
festa del papà compleanno ed onomastico dello stesso da trascorrere con il papà, festa della mamma compleanno ed onomastico della stessa da trascorrere con la;
festività natalizie: Pt_1 alternativamente dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 di anno in anno previo accordo tra gli ex coniugi;
festività pasquali: alternativamente Venerdì Santo e Sabato Santo – Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis di anno in anno previo accordo tra i coniugi;
3) od in via subordinata, ed in caso di affido condiviso disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione anche tenuto conto che il padre vive in Liguria e che il tempo che le minori trascorrono con lo stesso è CP_1 di circa massimo 6/7 giorni al mese, ed ancora
4) in via ulteriormente subordinata disporre l'affido condiviso delle figlie minori, sempre con collocazione prevalente presso la dimora madre con esercitare in due fine settimana alternati al mese dal venerdì uscita dalla scuola (o sabato mattina h. 9) sino alla domenica sera (o lunedì mattina); ferie estive: in due settimane anche non consecutive nel mese di Agosto di ciascuno anno e da comunicarsi entro il 30/06 di ciascun anno;
festa del papà compleanno ed onomastico dello stesso da trascorrere con il papà, festa della mamma compleanno ed onomastico della stessa da trascorrere con la;
festività natalizie: alternativamente dal Pt_1
24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 di anno in anno previo accordo tra gli ex coniugi;
festività pasquali: alternativamente Venerdì Santo e Sabato Santo – Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis di anno in anno previo accordo tra i coniugi;
4) Ordinare e disporre che il corrisponda a titolo di contributo mensile al Controparte_1 mantenimento in favore della moglie e a titolo di contributo al mantenimento mensile delle figlie minori, soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT da aggiornarsi annualmente in misura del 100%, e così almeno sino al momento in cui la non riuscirà a trovare occupazione stabile e fonte di reddito adeguata, per Pt_1 una cifra mensile da ritenersi congrua pari ad € 950,00 (così suddivise €. 350,00 per ciascuna figlia ed €.
250,00 per l'ex coniuge) da corrispondersi sul conto corrente intestato alla SI.ra entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
5) Ordinare e disporre, altresì, per evidenti ragioni di disparità di reddito, che le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie vengano poste a carico del padre per la quota del 100% od in via meramente subordinata al 50% tra i coniugi e secondo gli Accordi sulle spese straordinarie redatte tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di La Spezia;
6) Ordinare e disporre che l'Assegno Unico Familiare venga percepito interamente dalla sig. Parte_1 in quanto sostegno economico per ciascun figlio con essa convivente.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
In via preliminare ed assorbente questa difesa chiede all'On.le Collegio Giudicante la revoca dell'Ordinanza con la quale il G.I,. rimetteva in termini la difesa della ricorrente per tutto quanto dedotto ed eccepito da questa difesa e per l'effetto si chiede l'annullamento di tutti gli atti ad essa predisposti e consequenziali, con particolare riferimento alle memorie ex art. 183 II e III termine c.p.c.;
In via principale: 1)Dichiarare la separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie autorizzandoli a vivere separatamente;
2)Assegnare la casa familiare alla che la abiterà con le figlie minori;
Pt_1
3)Disporre l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori o in sub ordine nella forma che il
Tribunale riterrà più opportuno nell'interesse delle minori, con collocazione congiunta sia presso la madre che presso il padre;
4) Stabilire le modalità di frequentazione delle minori con il padre, tenendo conto delle turnazioni e delle esigenze lavorative dello stesso;
5) Disporre che il SI. contribuisca alla corresponsione a titolo di mantenimento Controparte_1 solo ed esclusivamente nei confronti delle figlie minori pari ad euro 400,00, soggetto a rivalutazione secondo agli indici ISTAT;
6) Revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della , per i motivi esposti sul punto;
Pt_1
6) Disporre che le spese straordinarie siano ripartite, come prassi dell'adito Tribunale, per il 50% a carico di entrambi i genitori;
7) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 8.10.2011 in Pozzuoli;
dall'unione sono nate Pt_1 CP_1
Pers le figlie (12.02.2007) ed (14.07.2012). Per_1
Quando la ricorrente ha introdotto il presente giudizio, nel luglio del 2020, la convivenza tra le parti nella casa familiare (sita alla Spezia, in via Lunigiana e di proprietà di ) era di fatto già cessata Pt_1 da alcuni mesi, a seguito dell'allontanamento di . CP_1
Il convenuto, costituendosi, non ha contestato i presupposti per il pronunciamento in punto status richiesto dalla controparte (essendosi anzi associato alla domanda).
La separazione può, pertanto, essere senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 151 c.c. non essendo revocabile in dubbio - al di là delle contrapposte allegazioni (che verranno esaminate nel dettaglio infra) circa le ragioni e le possibili responsabilità della crisi - l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
ha dedotto la reiterata condotta infedele del marito. Pt_1
, di contro, riconduce la crisi matrimoniale al comportamento della moglie, la quale, con CP_1
le sue ossessive forme di gelosia, avrebbe finito per trascurare i doveri famigliari, provocando continui litigi e comunque avrebbe avuto atteggiamenti spesso aggressivi o umilianti.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare il provvedimento (in data 25.5.2022) con cui il
G.I. ha rimesso in termini la ricorrente per il deposito della seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., ritenendo che il mancato deposito dell'atto suddetto entro la scadenza prevista del 17.3.2022 fosse stato determinato da una causa non imputabile. La documentazione in atti certifica, infatti, che il legale di tra il 14 e il 22 marzo di quell'anno Pt_1
è stato ricoverato presso una casa di cura privata per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico
(drenaggio per evacuazione ematoma cerebrale); intervento che, secondo quanto dedotto, sarebbe stato deciso con pochissimi giorni di preavviso.
Parte convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., svolgendo una serie argomentazioni, da ultimo reiterate in sede di scritti conclusionali, che non possono essere condivise: al difensore, infatti, deve essere data la possibilità di svolgere la propria attività fino all'ultimo dei giorni a disposizione;
per il resto, non essendovi elementi che possano far ritenere verosimile che l'intervento in questione fosse stato programmato con anticipo tale da consentire al legale una diversa organizzazione del lavoro.
Passando al merito, va anzitutto chiarito, quanto alla relazione intrapresa nel 2017 da con CP_1
la collega di lavoro , che la circostanza, pur ammessa dallo stesso convenuto Controparte_2
(descrivendola, al punto 13 della propria memoria difensiva ex art. 706 3 comma c.p.c., come una
“infatuazione momentanea”), non può aver alcuna decisiva rilevanza causale rispetto alla crisi finale:
è, infatti, la stessa ad aver precisato (con i capitoli dedotti sub 15, 16 e 17 in seconda memoria Pt_1 istruttoria) di aver deciso, dopo essersi confrontata con il coniuge (apparsole “pentito e convinto dello sbaglio in cui era incorso”), di dargli “una seconda chance”; così che i rapporti si sarebbero ristabiliti, avendo fatto seguito un “periodo di ritrovata serenità ed armonia familiare”.
Occorre, invece, valutare approfonditamente il tradimento posto in essere da (sempre con CP_1 la già menzionata ) a partire dall'estate del 2019, proseguito ancora nel novembre di CP_2 quell'anno.
Esso è documentato in modo inequivocabile nella relazione investigativa in atti, confermata all'udienza del 19.5.2023 dal teste (“… Ho effettuato personalmente i sopralluoghi del Testimone_1 caso, sono io che ho scattato le foto… L'incarico di mi fu dato da poco tempo prima Parte_1 dell'epoca dei sopralluoghi. Ho effettuato anche dei video, nella relazione ci sono anche delle still
… Quando incontrai la IGa lei mi fece le premesse del caso, mi disse che il marito aveva frequentato già in passato una collega e che ora le erano giunte voci che erano stato visti in giro insieme e quindi chiese il mio intervento”).
Si tratta di circostanze che hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni sentiti in corso di istruttoria: amica di;
e , Testimone_2 Pt_1 Tes_3 Persona_3
fratelli della parte.
L'allontanamento di dalla casa coniugale può, in effetti, farsi risalire al momento Parte_2 dell'avvenuta conoscenza da parte della ricorrente del contenuto della suddetta investigazione. Tuttavia, in atti è anche il messaggio WhatsApp prodotto dal convenuto sub 5, inviato da alla Pt_1
moglie del fratello di . CP_1
Ora, la ricorrente nella propria memoria integrativa non ha contestato di per sé la provenienza e il contenuto di tale massaggio, solo precisando che non sarebbe stato inviato il 24 novembre 2022, come sostenuto ex adverso, bensì qualche mese prima, ad agosto, in un periodo, cioè, in cui la reiterata condotta infedele del marito non era stata ancora scoperta (“Anche il messaggio citato da controparte, inviato dalla , risale ad agosto 2019 e non a novembre 2019 e si trattò di un mero sfogo della Pt_1
ragazza che, peraltro, col senno del poi, aveva ragione ad avere forti sospetti circa la condotta del marito”).
A fronte di tale mancata iniziale contestazione, a nulla rileva il fatto che, successivamente, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale dell'8.2.2023) abbia dichiarato di non riconoscere quel Pt_1
testo (di non averlo cioè mai scritto).
Deve, dunque, tenersi conto di tale risultanza.
Essa appare, invero, decisiva.
La ricorrente scriveva: “Vi devo dire un po' di cose … tutte le volte che ho litigato con è CP_3
stata sempre e solo colpa mia. Da 2 anni a questa parte purtroppo non sono riuscita a risolvere il malessere che ho dentro di me dopo quella forte crisi che abbiamo avuto due anni fa … più lo soffocavo e più mi faceva male continuando a rinfacciarlo a Qualche volta siamo stati bene, CP_3 altre volte male per i miei sbalzi d'umore, per colpa di queste fisse mentali verso L'ho CP_3 portato all'esasperazione … Puntualmente quando aveva il turno di notte mi veniva in automatico da litigarci … gli ho mandato messaggi davvero brutti come ho fatto giorni fa ma poi me ne pentivo.
Spesso abbiamo litigato anche davanti alle bambine e a volte ho avuto comportamenti aggressivi …
Devo salvare il mio matrimonio e so che sarà dura anche perché è arrivato al limite di CP_3 tutto…”.
Quanto appena riportato appare senz'altro indicativo di una situazione di difficoltà relazionale grave, tale da rendere verosimilmente intollerabile (al di là delle intenzioni e degli auspici pure manifestarti in quella sede dalla diretta interessata) la prosecuzione del rapporto.
Ebbene, tale situazione - da ritenersi anteriore all'accertata infedeltà, come detto risalente al più all'estate del 2019 (mentre non vi è prova in atti del fatto che la relazione tra e CP_1 CP_2
possa essere proseguita senza interruzioni dal 2017) - consente di accertare la mancanza di nesso causale tra l'ultimo tradimento e la crisi coniugale.
D'altro canto, il tenore di quel messaggio, di per sé solo considerato - in assenza, cioè, di ulteriori elementi ad eventuale sostegno (non essendo stati ammessi, attesane la formulazione evidentemente generica, i capitoli di prova formulati al riguardo dal convenuto) e quindi di dimostrazione di specifiche condotte in ipotesi poste in essere da in grave violazione dei doveri coniugali – non Pt_1
consente di ritenere fondata la domanda di addebito formulata dal convenuto;
la crisi pregressa così accertata dovendo allora essere più genericamente ricondotta a dinamiche di coppia reciprocamente disfunzionali, frutto dell'accumulo nel corso del tempo di incomprensioni dovute a incompatibilità caratteriali e difficoltà comunicative.
Concludendo, entrambe le domande in esame vanno rigettate.
Venendo alle questioni relative alla prole, si rileva che è appena diventata maggiorenne;
ne Per_1
Pers consegue che è qui da decidere unicamente sull'affidamento di
La madre vorrebbe che detto affidamento venisse disciplinato in via esclusiva in proprio favore.
Tale pretesa non merita accoglimento.
Non sono state allegate, infatti, condotte/atteggiamenti paterni di gravità tale da giustificare una misura eccezionale come quella richiesta.
Del resto, come da costante giurisprudenza, una deroga al regime ordinario codicistico in materia non
è giustificata dalla mera distanza geografica tra le residenze dei genitori (cfr. Cass. n. 6535/2019) o dalla conflittualità esistente tra gli stessi (cfr. Cass. n. 5108/2012).
Anche le problematiche nei rapporti dell'odierno convenuto con le figlie, come rappresentate in corso di causa dalle parti, paiono essere sostanzialmente venute meno all'esito della disposta presa in carico del nucleo da parte da parte dei servizi socio-consultoriali competenti, per le attività di monitoraggio e supporto del caso (come da provvedimento reso all'esito dell'udienza del 8.2.2023), secondo quanto relazionato dagli operatori in corso di causa.
Ancora, va dato conto degli esiti positivi del percorso congiunto di mediazione da ultimo avviato dai due genitori.
Può richiamarsi il seguente passaggio della relazione a firma della dott.ssa , allegata all'ultimo Per_4 aggiornamento in data 22.10.2024 dei servizi: “La scrivente … in qualità di psicologa … ha svolto colloqui individuali e di coppia … Durante questi colloqui è emerso che fra i due ex coniugi la comunicazione è buona, vi è una bassa conflittualità… entrambi hanno un obiettivo comune: il benessere e la cura delle figlie … Le figlie hanno ottimi rapporti sia con la mamma che con il papa.
Il IG , nonostante la distanza, scende ogni tot e risiede a Pozzuoli, luogo in cui le CP_1
figlie lo raggiungono per stare con lui. Il sopra citato è molto presente nella vita delle CP_1 figlie. Entrambi i genitori collaborano”.
Sono, dunque, da escludere particolari criticità attualmente riportate dal nucleo.
Pers Così come l'affidamento condiviso, da confermare è anche la collocazione di presso la madre (in
Procida, dove il genitore e le figlie si sono definitivamente trasferite nel settembre del 2021). Venendo al regime delle visite da parte del padre, il Collegio ritiene di fare propri i provvedimenti provvisoriamente assunti dal G.I. con ordinanza in data 3.10.2023, anche all'esito dell'ascolto Pers appositamente effettuato all'udienza del 7.9.2023 di (allora ancora minorenne) e di Per_1
E' stato, dunque, previsto che possa vedere e tenere con sé le figlie (ad oggi, la figlia) di CP_1
regola: un week end ogni tre settimane, dal venerdì (dopo la scuola) fino alla domenica (con rientro a Procida in tempo per la cena); una settimana durante le festività natalizie;
quattro giorni durante le vacanze pasquali;
in due periodi di dieci giorni consecutivi ciascuno durante il periodo estivo.
Tale regime appare conforme all'interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato anche con il genitore non collocatario e tiene conto del fatto che vive e lavora alla Spezia e CP_1
Pers quindi per poter frequentare (e la sorella) deve effettuare significativi spostamenti, difficilmente esigibili con cadenza bisettimanale (come pure vorrebbe la ricorrente).
Si precisa che in questi anni padre e figlie si sono incontrati a Pozzuoli, dove l'odierno convenuto ha Pers l'appoggio dei genitori (nonni di ed ). Per_1
Restano da trattare le questioni economiche.
In forza dell'ordinanza presidenziale del 16.3.2021 è stato posto a carico di un contributo CP_1
per il mantenimento delle figlie di 400,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel suddetto provvedimento è altresì previsto in favore della moglie un assegno di 200,00 euro.
Quanto al contributo per le figlie, il Collegio ritiene che la misura dello stesso sia da confermare per il pregresso e vada, invece, modificata con effetti dall'odierno provvedimento.
Ciò alla luce delle circostanze attuali, mutate rispetto a quelle esistenti all'epoca dell'introduzione del giudizio.
, infatti, nel 2021 viveva in un immobile condotto in locazione, pagando un canone CP_1
mensile di 550,00 euro;
inoltre il suo stipendio (percepito quale Carabiniere) era gravato da una cessione del quinto di 300,00 euro al mese (a seguito di un finanziamento contratto nel 2014 per acquistare parte del mobilio di casa e l'auto).
Oggi il convenuto non è più onerato dal suddetto canone, da tempo alloggiando in una caserma del
Comando; inoltre il debito per il finanziamento di cui sopra dovrebbe essersi estinto all'inizio del
2024, secondo quanto dichiarato dalla parte stessa in sede d'udienza presidenziale.
Il contributo in oggetto viene quindi determinato tenendo conto: del reddito dichiarato da CP_1
(imponibile di 35.000,00 annui circa, con imposta netta di 7.000,00 euro, come da Certificazione
Unica 2023); della persistente precarietà della condizione lavorativa della ricorrente (su cui si tornerà fra poco); del fatto che l'assegno unico, come per legge, viene percepito da entrambi i genitori, in Pers ugual misura;
dell'età di ed;
dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore Per_1 (come stabilite in corso di causa); infine, dei costi necessari agli spostamenti mensili dalla a Pt_3
Pozzuoli necessari per consentire la frequentazione tra il padre e le figlie.
Ebbene, valutato il complesso degli elementi appena riportati, il Collegio ritiene di poter aumentare fino a 700,00 euro complessivamente l'assegno dovuto a tale titolo dal convenuto e fino al 65% la quota del suo contributo alle spese straordinarie.
Quanto al mantenimento della moglie, si ritiene che un assegno a tale titolo sia tuttora dovuto.
La ricorrente ha dedotto di non essere riuscita a trovare una stabile occupazione anche dopo essersi trasferita a Procida, nonostante le ricerche effettuate.
sostiene che sotto questo punto di vista la moglie sia colpevolmente inerte e che, dunque, CP_1
nulla più le spetti.
Tale prospettazione allo stato non può essere accolta, dovendo evidenziarsi in particolare le inevitabili difficoltà legate alla necessaria gestione quotidiana delle figlie nella nuova residenza.
La ricorrente ha comunque ammesso di aver svolto attività lavorativa in questi ultimi anni, seppur saltuariamente: mestieri di pulizia presso abitazioni private (anche di alcuni familiari) durante la mattina;
qualche ora da baby sitter nei fini settimana.
Di tale pur limitata capacità di guadagno deve quindi qui tenersi conto.
Persiste ad ogni modo una disparità di condizioni rilevante ai presenti fini.
, d'altro canto, non deve sostenere particolari oneri abitativi, vivendo in immobile concessole Pt_1
in uso dai genitori, che fanno fronte anche alle spese per le utenze.
Quanto, infine, all'ex casa coniugale, è stato chiarito che si tratta di bene acquistato con provvista dei genitori, ora utilizzato dagli stessi per recarsi con regolarità alla , dove è rimasto a vivere un Pt_3
fratello della ricorrente.
Ebbene, in tale quadro si ritiene di poter determinare in 150,00 euro al mese la misura del contributo in oggetto;
fermo quanto già stabilito in via provvisoria per il pregresso.
Le spese di lite, stanti natura ed esito della lite, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 8.10.2011 in Pozzuoli (NA), con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 2011 al n.
338, parte II, serie A;
- rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
Pers
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con sua collocazione presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, di regola: un week end ogni tre settimane, dal venerdì (dopo la scuola) fino alla domenica (con rientro a Procida in tempo per la cena); una settimana durante le festività natalizie;
quattro giorni durante le vacanze pasquali;
in due periodi di dieci giorni consecutivi ciascuno durante il periodo estivo;
salvi diversi accordi tra le parti;
- pone a carico di , con effetto dall'odierno provvedimento, un assegno a titolo di CP_1
mantenimento della moglie di 150,00 euro, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie o altro mezzo di pagamento concordato tra le parti entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di , con effetto dall'odierno provvedimento, un assegno a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario delle due figlie di 700,00 euro mensili complessivi
(350,00 euro per ciascuna), da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie o altro mezzo di pagamento concordato tra le parti entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
- dispone, sempre con effetto dall'odierno provvedimento, che le spese straordinarie da effettuare nell'interesse delle figlie siano a carico del padre in ragione del 65% e della madre del 35%, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della in data 13.12.18; Pt_3
- dispone che l'assegno unico per il nucleo sia ripartito al 50% tra i genitori;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia in data 13.3.2025
Il Presidente
Ettore Di Roberto