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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
25.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con Parte_1
l'avv. Sergio Smedile
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con l'avv. Giada Isidori
OPPOSTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno introdotto, nei Parte_1 Parte_1
confronti di il giudizio di merito Controparte_1
dell'opposizione agli atti esecutivi a séguito dell'ordinanza in data
20.5.2022, pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Tivoli nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 26/2021, mediante la quale è stata respinta l'istanza di sospensione ed è stato assegnato il termine di giorni quaranta per l'introduzione della causa di merito.
2. Parte opponente ha formulato le seguenti domande: “Voglia il
Tribunale, previa sospensione della esecuzione qualora non ancora disposta, o conferma della stessa, ove già disposta in fase sommaria precedente, e previa acquisizione del fascicolo della esecuzione, accogliere la opposizione e per l'effetto dichiarare estinta la procedura n. 26/21 ai sensi e per gli effetti dell'art. 496
c.p.c. Revocare la condanna alle spese della fase cautelare poste a carico dei ricorrenti e condannare la parte opposta resistente al pagamento delle spese”.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_1
contestato quanto dedotto da parte opponente ed articolato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tivoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare, - dichiarare manifestamente inammissibile la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare il difetto di interesse ad agire e di legittimazione della signora - rigettare la richiesta di sospensione della procedura perché del Pt_1
tutto infondata e non motivata;
Nel merito - rigettare tutte le domande e istanze formulate dai signori e e respingere Parte_1 Parte_1
ogni eccezione avversaria;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge”.
2 4. Successivamente al deposito dell'atto introduttivo, parte attrice non ha più svolto attività processuale nel presente giudizio.
5. Con ordinanza del 25.1.2025, emessa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini perentori ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 20.5.2022, il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione formulata dagli odierni opponenti, osservando quanto segue: “Letta l'opposizione ex art.617,comma 2, cpc proposta avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 585 cpc;
rilevato come in sede di opposizione si reiterino le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza;
premesso come, ai sensi di tale disposizione, “Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496 , oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati”; ritenuto come, dunque, tale disposizione postuli, al pari di quella dell'art.496 cpc, una valutazione da parte del GE di palese eccedenza dello strumento espropriativo utilizzato rispetto al credito vantato;
rilevato come nella procedura esecutiva n. 275/2019 r.g.e. Tribunale di Latina, dalla perizia di stima risulta che l'immobile ipotecato è stato valutato per euro 501.653,626 , importo inferiore al credito precettato di euro 767.127,22; ritenuto dunque come, allo stato, l'immobile ipotecato non appaia sufficiente ad soddisfare per intero il credito vantato, così rendendo non eccessiva l'iniziativa esecutiva assunta avverso i fideiussori”.
2. Deducono gli opponenti che la suestesa ordinanza sia carente di motivazione, nonché sostanzialmente erronea per non aver
3
considerato che
, da un lato, il credito si è ridotto in ragione della vendita dell'immobile ipotecato, dall'altro lato che il creditore ha promosso altre procedure esecutive verso altri condebitori in solido, nella specie dinanzi al Tribunale di Roma.
3. Ritiene in primo luogo il Tribunale che la menzionata ordinanza non sia carente di motivazione, in quanto il Giudice dell'esecuzione ha, con riferimento alle valutazioni proprie della sede processuale interessata, all'evidenza ritenuto che con l'opposizione non fossero proposte decisive ragioni diverse da quelle già in precedenza dedotte con altra istanza e sostanzialmente reiterate, richiamando dunque l'impianto motivazionale di propria precedente ordinanza, ciò che non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, altresì argomentando sulla base del consolidato orientamento di legittimità circa la motivazione per relationem che, ampiamente sancito per la motivazione delle sentenze (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21978 del
11/09/2018), a fortiori deve ritenersi operante per provvedimenti succintamente motivati quali le ordinanze.
4. Ciò posto, la questione dirimente sottesa all'opposizione concerne il tema, ampiamente affrontato in dottrina e giurisprudenza, della proiezione in sede esecutiva della modalità di attuazione dell'obbligazione plurisoggettiva costituita dalla solidarietà passiva che avvince, come nel caso di specie, più coobbligati all'adempimento della medesima obbligazione nei confronti del comune creditore.
5. La questione concerne la possibilità, per il comune creditore, di proporre più azioni esecutive nei confronti dei vari condebitori in solido, fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito.
4 6. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, secondo una condivisibile motivazione le cui rationes sono rilevanti anche nel caso di specie, il seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8151 del 24/04/2020, Rv. 657581 - 01).
7. Osserva la Corte di cassazione che la tesi opinante nel senso dell'abusività delle plurime azioni esecutive proposte verso più condebitori in solido finirebbe con l'introdurre un sostanziale beneficium excussionis in favore di alcuni debitori solidali ed in pregiudizio di altri, non previsto dalla legge e che si pone in insanabile contrasto con la natura stessa dell'obbligazione solidale dal lato passivo, la quale comporta che soltanto il pagamento effettivamente conseguito da un condebitore estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri.
8. Si giustifica dunque la facoltà, per il creditore di due o più debitori solidali, di instaurare una pluralità di procedure esecutive
“parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, fintanto che non abbia ottenuta l'integrale soddisfazione del credito.
5 9. Ovviamente, al creditore è preclusa la possibilità di ottenere più dell'ammontare del suo credito, ma tale limite opera, in sede esecutiva, solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dell'assegnazione delle somme rivenienti dall'espropriazione forzata.
10. Non è, quindi, preclusa al creditore la possibilità di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che potrà incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, alla prima (cfr. la menzionata Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020).
11. Ebbene, nel caso oggetto dell'opposizione non è controverso che il creditore procedente ancora non abbia ricevuto effettivo integrale soddisfacimento del proprio credito.
12. Vieppiù, la pretesa degli opponenti nel senso dell'estinzione della procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore esecutato, in ragione della proposizione di ulteriori azioni verso altri debitori in solido, in assenza di benefici di escussione previsti dal titolo o dalla legge, si risolverebbe nell'attribuire al coobbligato la non contemplata facoltà di scegliere presso quale debitore il comune creditore deve soddisfarsi, concentrando, almeno in primis, nei confronti di alcuni tra i condebitori le azioni esecutive sulla base delle unilaterali richieste di altro debitore, ciò che, all'evidenza, non
è conforme al meccanismo della solidarietà ed alla sua proiezione in sede esecutiva.
13. L'interposta opposizione è dunque infondata e deve essere respinta.
6 14. Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
15. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione;
2. condanna e in Parte_1 Parte_1
solido al pagamento, per il presente giudizio ed in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
25.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con Parte_1
l'avv. Sergio Smedile
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con l'avv. Giada Isidori
OPPOSTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno introdotto, nei Parte_1 Parte_1
confronti di il giudizio di merito Controparte_1
dell'opposizione agli atti esecutivi a séguito dell'ordinanza in data
20.5.2022, pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Tivoli nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 26/2021, mediante la quale è stata respinta l'istanza di sospensione ed è stato assegnato il termine di giorni quaranta per l'introduzione della causa di merito.
2. Parte opponente ha formulato le seguenti domande: “Voglia il
Tribunale, previa sospensione della esecuzione qualora non ancora disposta, o conferma della stessa, ove già disposta in fase sommaria precedente, e previa acquisizione del fascicolo della esecuzione, accogliere la opposizione e per l'effetto dichiarare estinta la procedura n. 26/21 ai sensi e per gli effetti dell'art. 496
c.p.c. Revocare la condanna alle spese della fase cautelare poste a carico dei ricorrenti e condannare la parte opposta resistente al pagamento delle spese”.
3. Si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_1
contestato quanto dedotto da parte opponente ed articolato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tivoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare, - dichiarare manifestamente inammissibile la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare il difetto di interesse ad agire e di legittimazione della signora - rigettare la richiesta di sospensione della procedura perché del Pt_1
tutto infondata e non motivata;
Nel merito - rigettare tutte le domande e istanze formulate dai signori e e respingere Parte_1 Parte_1
ogni eccezione avversaria;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge”.
2 4. Successivamente al deposito dell'atto introduttivo, parte attrice non ha più svolto attività processuale nel presente giudizio.
5. Con ordinanza del 25.1.2025, emessa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini perentori ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 20.5.2022, il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione formulata dagli odierni opponenti, osservando quanto segue: “Letta l'opposizione ex art.617,comma 2, cpc proposta avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 585 cpc;
rilevato come in sede di opposizione si reiterino le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza;
premesso come, ai sensi di tale disposizione, “Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496 , oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati”; ritenuto come, dunque, tale disposizione postuli, al pari di quella dell'art.496 cpc, una valutazione da parte del GE di palese eccedenza dello strumento espropriativo utilizzato rispetto al credito vantato;
rilevato come nella procedura esecutiva n. 275/2019 r.g.e. Tribunale di Latina, dalla perizia di stima risulta che l'immobile ipotecato è stato valutato per euro 501.653,626 , importo inferiore al credito precettato di euro 767.127,22; ritenuto dunque come, allo stato, l'immobile ipotecato non appaia sufficiente ad soddisfare per intero il credito vantato, così rendendo non eccessiva l'iniziativa esecutiva assunta avverso i fideiussori”.
2. Deducono gli opponenti che la suestesa ordinanza sia carente di motivazione, nonché sostanzialmente erronea per non aver
3
considerato che
, da un lato, il credito si è ridotto in ragione della vendita dell'immobile ipotecato, dall'altro lato che il creditore ha promosso altre procedure esecutive verso altri condebitori in solido, nella specie dinanzi al Tribunale di Roma.
3. Ritiene in primo luogo il Tribunale che la menzionata ordinanza non sia carente di motivazione, in quanto il Giudice dell'esecuzione ha, con riferimento alle valutazioni proprie della sede processuale interessata, all'evidenza ritenuto che con l'opposizione non fossero proposte decisive ragioni diverse da quelle già in precedenza dedotte con altra istanza e sostanzialmente reiterate, richiamando dunque l'impianto motivazionale di propria precedente ordinanza, ciò che non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, altresì argomentando sulla base del consolidato orientamento di legittimità circa la motivazione per relationem che, ampiamente sancito per la motivazione delle sentenze (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21978 del
11/09/2018), a fortiori deve ritenersi operante per provvedimenti succintamente motivati quali le ordinanze.
4. Ciò posto, la questione dirimente sottesa all'opposizione concerne il tema, ampiamente affrontato in dottrina e giurisprudenza, della proiezione in sede esecutiva della modalità di attuazione dell'obbligazione plurisoggettiva costituita dalla solidarietà passiva che avvince, come nel caso di specie, più coobbligati all'adempimento della medesima obbligazione nei confronti del comune creditore.
5. La questione concerne la possibilità, per il comune creditore, di proporre più azioni esecutive nei confronti dei vari condebitori in solido, fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito.
4 6. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, secondo una condivisibile motivazione le cui rationes sono rilevanti anche nel caso di specie, il seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8151 del 24/04/2020, Rv. 657581 - 01).
7. Osserva la Corte di cassazione che la tesi opinante nel senso dell'abusività delle plurime azioni esecutive proposte verso più condebitori in solido finirebbe con l'introdurre un sostanziale beneficium excussionis in favore di alcuni debitori solidali ed in pregiudizio di altri, non previsto dalla legge e che si pone in insanabile contrasto con la natura stessa dell'obbligazione solidale dal lato passivo, la quale comporta che soltanto il pagamento effettivamente conseguito da un condebitore estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri.
8. Si giustifica dunque la facoltà, per il creditore di due o più debitori solidali, di instaurare una pluralità di procedure esecutive
“parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, fintanto che non abbia ottenuta l'integrale soddisfazione del credito.
5 9. Ovviamente, al creditore è preclusa la possibilità di ottenere più dell'ammontare del suo credito, ma tale limite opera, in sede esecutiva, solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dell'assegnazione delle somme rivenienti dall'espropriazione forzata.
10. Non è, quindi, preclusa al creditore la possibilità di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che potrà incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, alla prima (cfr. la menzionata Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020).
11. Ebbene, nel caso oggetto dell'opposizione non è controverso che il creditore procedente ancora non abbia ricevuto effettivo integrale soddisfacimento del proprio credito.
12. Vieppiù, la pretesa degli opponenti nel senso dell'estinzione della procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore esecutato, in ragione della proposizione di ulteriori azioni verso altri debitori in solido, in assenza di benefici di escussione previsti dal titolo o dalla legge, si risolverebbe nell'attribuire al coobbligato la non contemplata facoltà di scegliere presso quale debitore il comune creditore deve soddisfarsi, concentrando, almeno in primis, nei confronti di alcuni tra i condebitori le azioni esecutive sulla base delle unilaterali richieste di altro debitore, ciò che, all'evidenza, non
è conforme al meccanismo della solidarietà ed alla sua proiezione in sede esecutiva.
13. L'interposta opposizione è dunque infondata e deve essere respinta.
6 14. Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
15. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione;
2. condanna e in Parte_1 Parte_1
solido al pagamento, per il presente giudizio ed in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025
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