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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 527/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 582/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il
21.04.2022 e pronunciata nella causa iscritta al n. 4829/2019
R.G.A.C., promossa
DA
(di seguito anche Parte_1
solo , con sede legale in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, Pt_1
in persona del Group Leader nonché di IV livello, Controparte_1
dott. , nato a [...] il [...], Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Ludovico De Benedictis.
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, , Controparte_3 CP CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7
, , rappresentati Controparte_8 CP_9
e difesi anche disgiuntamente dall'avv. Massimiliano Santulli e dell'avv. Alessandro Santulli entrambi del foro di Vasto (CH). APPELLATI PRINCIPALI E APPELLANTI INCIDENTALI
E NEI CONFRONTI DI
on sede legale in Bari (BA) Controparte_10
al Corso Cavour n. 19, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
ATTRICE IN PRIMO GRADO E APPELLATA IN QUANTO
LITISCONSORTE NECESSARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Con atto di citazione notificato in data 13/11/2019, la
[...]
premettendo di Parte_2
vantare un credito nei confronti della Controparte_11
riveniente da mutuo fondiario stipulato il 30/11/2010 a
[...]
rogito notar rep. n. 81195 e racc. n. 9244, nonché Persona_1
da saldo debitore del conto corrente n. 1/494/176961 (già n. 600763 e, ancor prima, n. 93201), e che tutti tali crediti, oltre che dalla concessa ipoteca volontaria per il mutuo sopra menzionato, erano garantiti dai signori , e , in forza di CP Controparte_3 Controparte_12
fideiussione omnibus nonchè in quanto soci illimitatamente responsabili della dalla Controparte_11
sig.ra e dalla sig.ra . Controparte_5 Controparte_6
I.2. La banca, dunque, conveniva in giudizio i signori CP
, , ,
[...] CP Controparte_6 Controparte_5 [...]
, e per vedere: CP_8 Controparte_7 CP_9
“1) revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON
(PE) a ministero Notar rep. n. 83800 e racc. n. Persona_1
10786, denominati “donazioni”, con i quali la IG CP
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
[...]
alla Via Cerrano n. 8, c.f. : C.F._1 a)- ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione alla figlia IG , nata ad [...] il [...] e Controparte_5
residente in [...]al Corso Umberto I n. 134, c.f.
che ha accettato, la quota pari a 1/2 dei diritti C.F._2
di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare denominato “Europa 2” sito in Comune di ON, in Corso Umberto I n. 134, e precisamente: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto della scala A, distinto con il numero di interno undici, composto di due bagni, wc, disimpegno, cucina, ingresso, soggiorno e quattro vani, con terrazza e balconi a livello, confinante con distacco verso la scuola Media Statale, distacco verso la proprietà , distacco verso la proprietà Persona_2 Persona_3
con annessi locali di sgombero al piano sesto collegati
[...] all'appartamento tramite scala interna e distinto con lo stesso numero di interno e confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 30, Piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani 9,5, R.C. Euro 809,55; locale garage al piano seminterrato, della superficie di circa mq. cinquantatre, distinto con il numero di interno tre, confinante con vano scala A, proprietà
, , salvo altri, censito nel C.F. Parte_3 Parte_4
di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 83, Piano s1, categoria C/6, classe 3, mq. 53, R.C. Euro 128,65; con tutti i diritti sulla corte comune e vani scala censiti al C.F. del detto Comune al foglio 3, particella 921, subb 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 71, quali BCNC a tutti i subalterni;
donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 31, Registro generale n. 11796 e Registro particolare n. 8407;
b) ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione al figlio signor , nato ad [...] il [...], residente in [...]
ON alla Via Cerrano n. 8, c.f. che C.F._3
ha accettato, la quota pari a 1/2 dei diritti di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di ON, in Via Cerrano n. 8 e precisamente: fabbricato da cielo a terra con corte di pertinenza esclusiva adiacente e circostante, dislocato al piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano sottotetto, composto al piano interrato di cantina, al piano terra di ingresso, wc, tavernetta, centrale termica, locali contatori, disimpegno, al piano primo di sette vani, cucina, ripostiglio e due disimpegni con balcone a livello circostante, al piano secondo di tre wc, due ripostigli, spogliatoio, quattro vani, corridoio, bagno, due disimpegni e balconi a livello, al piano terzo di locale sottotetto e terrazzino, il tutto collegato da scala interna e ascensore, confinante con via Cerrano, Via Corno Grande, proprietà salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Pt_5
Foglio 31, particella 189, subalterno 2, piano 1s-t-1-2-3, categoria
A/7, classe 7, vani 22,5, R.C. Euro 3.369,88; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. cinquantuno, comprendente la centrale idrica, confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 1, piano t, categoria C/6, classe 7, mq 51, R.C. Euro 231,79; donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 32, Registro generale n.
11797 e Registro particolare n. 8408;
c)- e ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione alla propria figlia sig.ra , nata ad [...] il [...] e Controparte_6
residente in [...], c.f.
, che ha accettato, la quota pari a 1/2 dei diritti C.F._4
di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di ON, in Via
Cerrano n. 21 e precisamente: appartamento al piano quinto e sesto composto al piano quinto di ingresso, soggiorno, tinello, cucina, wc, due bagni, due disimpegni e tre vani con balconi a livello e bagno, ripostiglio, altro vano e locale lavanderia con accesso esterno diretto dal vano scala condominiale adiacente al locale macchine ascensore al piano sesto mansardato, il tutto collegato da scala interna e confinante con distacco da via Cerrano, distacco verso proprietà
[...]
, distacco da Viale Abruzzo, salvo altri, censito nel CP_13
C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 22, piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani 10,5, R.C. Euro 894,76”; donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 33, Registro generale n. 11798 e Registro particolare n. 8409; e, per l'effetto, dichiarare inefficaci tali donazioni nei confronti della
[...]
2) revocare Controparte_14 altresì ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli ulteriori atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON
(PE) a ministero Notar rep. n. 83800 e racc. n. Persona_1
10786, denominati “costituzioni di fondi patrimoniali”, con i quali:
A)- i signori , nato a [...] l'[...] e Controparte_8
residente in [...], c.f.
, e , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
20/9/1976 e residente in [...],
c.f. , coniugi in regime di separazione dei beni a C.F._4
seguito di matrimonio celebrato il giorno 16 dicembre 2007 in Chieti
(CH) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale della sig.ra e precisamente: porzioni immobiliari facenti Controparte_6
parte di un fabbricato di maggior consistenza sito in Comune di
ON, in Via Cerrano n. 21, e precisamente: appartamento al piano quinto e sesto composto al piano quinto da ingresso, soggiorno, tinello, cucina, wc, due bagni, due disimpegni e tre vani con balconi a livello e bagno, ripostiglio altro vano e locale lavanderia con accesso esterno diretto dal vano scala condominiale adiacente al locale macchine ascensore al piano sesto mansardato, il tutto collegato da scala interna e confinante con distacco da via Cerrano, distacco verso proprietà , distacco da Viale Abruzzo, salvo Controparte_13
altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 22, Piano 5-6, categoria A/2, vani 10,5, R.C. Euro 89476; appartamento al piano quarto, distinto con il numero di interno undici, composto di ingresso, soggiorno, cucina e retrocucina, disimpegno, wc, bagno, due vani con balconi a livello, confinante con distacco da via Cerrano, distacco da Viale Abruzzo, distacco da proprietà o suoi aventi causa, salvo altri, censito Controparte_13 in C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 20, piano 4, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, R.C. Euro 397,67; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq 15, confinante con proprietà e o loro aventi causa, area comune a due Pt_6 Pt_7
lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 8, piano t, categoria C/6, mq 15, R.C. Euro
36,41; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. trentacinque, confinante con proprietà o suoi Controparte_13
aventi causa, pianerottolo condominiale a due lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 27, piano t, categoria C/6, classe 2, mq. 35, R.C. Euro 72,30; locale ripostiglio al piano terra, della superficie di circa mq. ventisei, confinante con corte comune a tre lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 6, piano t, categoria C/2, classe 1, mq. 26, R.C. 130,25; e porzione di corte estesa circa mq. 139 (centotrentanove) sita ove sopra e riportata al
C.F. del detto Comune al Foglio 31, particella 192, sub 36 quale bene comune censibile, area urbana di mq 139 senza redditi;
atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 36, Registro generale n. 11801 e Registro particolare n. 8412;
B)- i signori nato a [...] il [...] e Controparte_7
residente in [...] al Corso Umberto I n. 134, c.f.
, e , nata ad [...] il C.F._6 Controparte_5
20/9/1976 e residente in [...] al Corso Umberto I n.
134, c.f. coniugi in regime di separazione dei C.F._2
beni a seguito di matrimonio celebrato il 25 giugno 2006 in Morro
d'Oro (Te) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale della IG e precisamente: porzioni Controparte_5
immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare denominato
“Europa 2” sito in Comune di ON, in Corso Umberto I n.
134: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto della scala A, distinto con il numero di interno undici, composto di due bagni, wc, disimpegno, cucina, ingresso, soggiorno e quattro vani, con terrazza e balconi a livello, confinante con distacco verso la scuola Media Statale, distacco verso la proprietà , Persona_2
distacco verso la proprietà , con annessi locali di Persona_3
sgombero, al piano sesto collegati all'appartamento tramite scala interna e distinto con lo stesso numero di interno e confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 30, piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani
9,5, R.C. Euro 809,55; locale garage al piano seminterrato, della superficie di circa mq. cinquantatre, distinto con il numero di interno tre, confinante con vano scala A, proprietà , Parte_3
, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Parte_8
Foglio 3, particella 921, subalterno 83, piano s1, categoria C/6, classe 3, mq. 53, R.C. Euro 128,65; con tutti i diritti sulla corte comune e vani scala censiti al C.F. del detto comune al foglio 3, p.lla
921, su 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 71 quale BCNC a tutti i subalterni;
atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 37, Registro generale n. 11802 e Registro particolare n. 8413;
C)- e i signori , nato a [...] il [...] e residente CP
in ON (PE) alla Via Cerrano n. 8, c.f.
e , nata a [...] il C.F._3 CP_9
15/8/1973 e residente in [...], c.f.
, coniugi in regime di separazione dei beni a C.F._7
seguito di matrimonio celebrato il giorno 12 giugno 2005 in TO
AP (Pe) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale del sig. e precisamente: in Comune di CP
ON in Via Cerrano n. 8, fabbricato da cielo a terra con corte di pertinenza esclusiva adiacente e circostante, dislocato al piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano sottotetto, composto al piano interrato di cantina, al piano terra di ingresso, wc, tavernetta, centrale termica, locale contatori, disimpegno, al piano primo di sette vani, cucina, ripostiglio e due disimpegni con balcone a livello circostante, al piano secondo di tre wc, due ripostigli, spogliatoio, quattro vani, corridoio, bagno, due disimpegni e balconi a livello, al piano terzo di locale sottotetto e terrazzino, il tutto collegato da scala interna e ascensore, confinante con Via Cerrano, Via Corno Grande, proprietà salvo altri, Pt_5
censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 2, piano 1s-t-1-2-3, categoria A/7, classe 7, vani 22,5, R.C.
3.369,88; e locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. cinquantuno, comprendente la centrale idrica, confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 1, piano t, categoria C/6, mq. 51, R.C. Euro
231,79”; atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del
14/11/2014, presentazione n. 38, Registro generale n. 11803 e
Registro particolare n. 8414; e, per l'effetto, dichiarare inefficaci tali atti costitutivi di fondo patrimoniale nei confronti della
[...]
Con ordine di Controparte_14 trascrizione dell'emananda sentenza e con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, cap e iva come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/2/2020 si costituivano in giudizio i convenuti , Controparte_3 CP
, e Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
chiedendo al Tribunale di Pescara di: CP_9
“
1. Rigettare la domanda di revocatoria degli atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON
(PE) a ministero Notar rep n. 83800, racc. n. Persona_1
10786, denominati “donazioni” e la domanda di inefficacia di tali atti nei confronti della Controparte_14
2. Rigettare la domanda di revocatoria degli ulteriori atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in
ON (PE) a ministero Notar rep n. Persona_1
83800, racc. n. 10786, denominati “costituzioni di fondi patrimoniali” e la domanda di inefficacia di tali atti nei confronti della e la domanda di trascrizione Controparte_14 dell'emananda sentenza.
3. Ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta presso la Conservatoria competente.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, cap e iva come per Legge.”
Nelle more del giudizio, con contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 29 giugno 2020 e con efficacia economica e giuridica dal 1° luglio 2020 la (nuova Controparte_10
forma e denominazione della in Controparte_15
Amministrazione Straordinaria – a sua volta società subentrante nei diritti e negli obblighi ex art. 2504 c.c. alla a Controparte_16
seguito di fusione per incorporazione) cedeva in blocco ex art. 58
TUB alla un portafoglio di contratti e crediti classificati come Pt_1
deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1° giugno 2020, dandone avviso, ai sensi del citato art. 58 TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 2020, parte II, n° 82.
Per effetto di detta cessione la Parte_1
quale successore a titolo particolare nel credito e negli
[...]
accessori della cedente banca, si costituiva in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. facendo proprie tutte le richieste, anche istruttorie, produzioni e domande proposte dalla cedente e richiedendo, in particolare, l'accoglimento, anche in suo favore, delle conclusioni rassegnate dalla Controparte_14
La causa veniva quindi istruita con la
[...]
concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15/12/2021, svolta a trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, riportandosi integralmente a quelle formulate nei propri atti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
I.3. Con sentenza n. 582/2022, pubblicata in data 21/4/2022 al termine del giudizio n. 4829/2019 R.G., notificata alla e Parte_1
alla ai fini della decorrenza dei termini Controparte_10 per l'impugnazione, a mezzo pec in data 22/4/2022, il Tribunale di
Pescara, definitivamente pronunciando ed ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così ha deciso la controversia sopra descritta: - ha accertato la fondatezza dell'eccezione formulata dai convenuti ex art. 168; - ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione; - e ha condannato l'attrice e l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido tra loro, al rimborso in favore delle convenute delle spese processuali sostenute, liquidate in € 36.145,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P.
e spese generali nella misura del 15%..
I.4. Il Tribunale a fondamento del rigetto delle domande della banca cui aderiva la cessionaria poneva il fatto che Pt_1
l'avvenuta proposizione della domanda revocatoria dopo la presentazione di istanza di ammissione a concordato preventivo da parte della società debitrice, doveva ritenersi inammissibile ex articolo
168 l.fall.
I.5. Avverso la sentenza di primo grado propone appello Pt_1
che chiede quanto segue:
“Conclusioni
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per le ragioni e causali in atto espresse:
- in via preliminare e d'urgenza, sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., se del caso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o la sua stessa esecuzione;
- nel merito, riformare integralmente, nei capi e punti oggetto di gravame, l'impugnata sentenza n. 582/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 21/4/2022 al termine del giudizio n. 4829/2019
R.G., notificata ai fini della decorrenza dei termini per
l'impugnazione a mezzo pec in data 22/4/2022, riformando di conseguenza anche il capo di condanna alle spese processuali, e per
l'effetto, dichiarata ammissibile l'azione revocatoria promossa in prime cure dalla e nell'ambito della Controparte_10
quale è intervenuta la Parte_1
1) revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON
(PE) a ministero Notar rep. n. 83800 e racc. n. Persona_1
10786, denominati “donazioni”, con i quali la IG CP , nata a [...] l'[...] e residente in [...]
[...]
alla Via Cerrano n. 8, c.f. : C.F._1
a)- ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione alla figlia IG , nata ad [...] il [...] e Controparte_5
residente in [...]al Corso Umberto I n. 134, c.f.
che ha accettato, la quota pari a 1/2 dei diritti C.F._2
di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare denominato “Europa 2” sito in Comune di ON, in Corso Umberto I n. 134, e precisamente: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto della scala A, distinto con il numero di interno undici, composto di due bagni, wc, disimpegno, cucina, ingresso, soggiorno e quattro vani, con terrazza e balconi a livello, confinante con distacco verso la scuola Media Statale, distacco verso la proprietà , distacco verso la proprietà Persona_2 Persona_3
con annessi locali di sgombero al piano sesto collegati
[...]
all'appartamento tramite scala interna e distinto con lo stesso numero di interno e confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 30, Piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani 9,5, R.C. Euro 809,55; locale garage al piano seminterrato, della superficie di circa mq. cinquantatre, distinto con il numero di interno tre, confinante con vano scala A, proprietà
, , salvo altri, censito nel C.F. Parte_3 Parte_4
di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 83, Piano s1, categoria C/6, classe 3, mq. 53, R.C. Euro 128,65; con tutti i diritti sulla corte comune e vani scala censiti al C.F. del detto Comune al foglio 3, particella 921, subb 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 71, quali BCNC a tutti i subalterni;
donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 31, Registro generale n. 11796 e Registro particolare n. 8407;
b)- ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione al figlio signor , nato ad [...] il [...], residente in [...]
ON alla Via Cerrano n. 8, c.f. che C.F._3
ha accettato, la quota pari a 1/2 dei diritti di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di ON, in Via Cerrano n. 8 e precisamente: fabbricato da cielo a terra con corte di pertinenza esclusiva adiacente e circostante, dislocato al piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano sottotetto, composto al piano interrato di cantina, al piano terra di ingresso, wc, tavernetta, centrale termica, locali contatori, disimpegno, al piano primo di sette vani, cucina, ripostiglio e due disimpegni con balcone a livello circostante, al piano secondo di tre wc, due ripostigli, spogliatoio, quattro vani, corridoio, bagno, due disimpegni e balconi a livello, al piano terzo di locale sottotetto e terrazzino, il tutto collegato da scala interna e ascensore, confinante con via Cerrano, Via Corno Grande, proprietà salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Pt_5
Foglio 31, particella 189, subalterno 2, piano 1s-t-1-2-3, categoria
A/7, classe 7, vani 22,5, R.C. Euro 3.369,88; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. cinquantuno, comprendente la centrale idrica, confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 1, piano t, categoria C/6, classe 7, mq 51, R.C. Euro 231,79; donazione trascritta presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio Servizio di
Pubblicità
Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n.
32, Registro generale n. 11797 e Registro particolare n. 8408;c)- e ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione alla propria figlia sig.ra , nata ad [...] il [...] e residente Controparte_6
in ON alla Via Cerrano n. 21, c.f. , C.F._4
che ha accettato, la quota pari a 1/2 dei diritti di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di ON, in Via Cerrano n. 21 e precisamente: appartamento al piano quinto e sesto composto al piano quinto di ingresso, soggiorno, tinello, cucina, wc, due bagni, due disimpegni e tre vani con balconi a livello e bagno, ripostiglio, altro vano e locale lavanderia con accesso esterno diretto dal vano scala condominiale adiacente al locale macchine ascensore al piano sesto mansardato, il tutto collegato da scala interna e confinante con distacco da via Cerrano, distacco verso proprietà , Controparte_13 distacco da Viale Abruzzo, salvo altri, censito nel C.F. di detto
Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 22, piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani 10,5, R.C. Euro 894,76”; donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 33, Registro generale n.
11798 e Registro particolare n. 8409; e, per l'effetto, dichiarare inefficaci tali donazioni nei confronti della Banca attrice e, quindi, oggi della cessionaria del credito, delle garanzie, anche personali, e dell'azione, Parte_1
2) revocare altresì ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli ulteriori atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in
ON (PE) a ministero Notar rep. n. Persona_1
83800 e racc. n. 10786, denominati “costituzioni di fondi patrimoniali”, con i quali:
A) i signori , nato a [...] l'[...] e Controparte_8
residente in [...], c.f.
, e , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
20/9/1976 e residente in [...],
c.f. , coniugi in regime di separazione dei beni a C.F._4
seguito di matrimonio celebrato il giorno 16 dicembre 2007 in Chieti
(CH) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale della sig.ra e precisamente: porzioni immobiliari facenti Controparte_6
parte di un fabbricato di maggior consistenza sito in Comune di
ON, in Via Cerrano n. 21, e precisamente: appartamento al piano quinto e sesto composto al piano quinto da ingresso, soggiorno, tinello, cucina, wc, due bagni, due disimpegni e tre vani con balconi a livello e bagno, ripostiglio altro vano e locale lavanderia con accesso esterno diretto dal vano scala condominiale adiacente al locale macchine ascensore al piano sesto mansardato, il tutto collegato da scala interna e confinante con distacco da via Cerrano, distacco verso proprietà , distacco da Viale Abruzzo, salvo Controparte_13
altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 22, Piano 5-6, categoria A/2, vani 10,5, R.C. Euro 89476; appartamento al piano quarto, distinto con il numero di interno undici, composto di ingresso, soggiorno, cucina e retrocucina, disimpegno, wc, bagno, due vani con balconi a livello, confinante con distacco da via Cerrano, distacco da Viale Abruzzo, distacco da proprietà o suoi aventi causa, salvo Controparte_13
altri, censito in C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 20, piano 4, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, R.C. Euro
397,67; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq 15, confinante con proprietà e o loro aventi causa, area Pt_6 Pt_7
comune a due lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al
Foglio 31, particella 192, subalterno 8, piano t, categoria C/6, mq 15,
R.C. Euro 36,41; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. trentacinque, confinante con proprietà Controparte_13
o suoi aventi causa, pianerottolo condominiale a due lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 27, piano t, categoria C/6, classe 2, mq. 35, R.C. Euro 72,30; locale ripostiglio al piano terra, della superficie di circa mq. ventisei, confinante con corte comune a tre lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 6, piano t, categoria C/2, classe 1,mq. 26, R.C. 130,25; e porzione di corte estesa circa mq. 139 (centotrentanove) sita ove sopra e riportata al
C.F. del detto Comune al Foglio 31, particella 192, sub 36 quale bene comune censibile, area urbana di mq 139 senza redditi;
atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 36, Registro generale n. 11801 e Registro particolare n. 8412;
B) i signori nato a [...] il [...] e residente Controparte_7
in ON (PE) al Corso Umberto I n. 134, c.f.
, e , nata ad [...] il C.F._6 Controparte_5
20/9/1976 e residente in [...] al Corso Umberto I n.
134, c.f. coniugi in regime di separazione dei C.F._2
beni a seguito di matrimonio celebrato il 25 giugno 2006 in Morro
d'Oro (Te) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale della IG e precisamente: Controparte_5
porzioni immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare denominato “Europa 2” sito in Comune di ON, in Corso
Umberto I n. 134: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto della scala A, distinto con il numero di interno undici, composto di due bagni, wc, disimpegno, cucina, ingresso, soggiorno e quattro vani, con terrazza e balconi a livello, confinante con distacco verso la scuola Media Statale, distacco verso la proprietà distacco verso la Persona_2
proprietà con annessi locali di sgombero, al Persona_3 piano sesto collegati all'appartamento tramite scala interna e distinto con lo stesso numero di interno e confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 30, piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani 9,5, R.C. Euro
809,55; locale garage al piano seminterrato, della superficie di circa mq. cinquantatre, distinto con il numero di interno tre, confinante con vano scala A, proprietà , , Parte_3 Parte_8
salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella
921, subalterno 83, piano s1, categoria C/6, classe 3, mq. 53, R.C.
Euro 128,65; con tutti i diritti sulla corte comune e vani scala censiti al C.F. del detto comune al foglio 3, p.lla 921, su 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 71 quale BCNC a tutti i subalterni;
atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 37, Registro generale n. 11802 e Registro particolare n. 8413;
C)- e i signori , nato a [...] il [...] e residente CP
in ON (PE) alla Via Cerrano n. 8, c.f.
e , nata a [...] il C.F._3 CP_9
15/8/1973 e residente in [...], c.f.
, coniugi in regime di separazione dei beni a C.F._7
seguito di matrimonio celebrato il giorno 12 giugno 2005 in TO
AP (Pe) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale del sig. e precisamente: in Comune di CP
ON in Via Cerrano n. 8, fabbricato da cielo a terra con corte di pertinenza esclusiva adiacente e circostante, dislocato al piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano sottotetto, composto al piano interrato di cantina, al piano terra di ingresso, wc, tavernetta, centrale termica, locale contatori, disimpegno, al piano primo di sette vani, cucina, ripostiglio e due disimpegni con balcone a livello circostante, al piano secondo di tre wc, due ripostigli, spogliatoio, quattro vani, corridoio, bagno, due disimpegni e balconi a livello, al piano terzo di locale sottotetto e terrazzino, il tutto collegato da scala interna e ascensore, confinante con Via Cerrano, Via Corno Grande, proprietà salvo altri, Pt_5
censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 2, piano 1s-t-1-2-3, categoria A/7, classe 7, vani 22,5, R.C.
3.369,88; e locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. cinquantuno, comprendente la centrale idrica, confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 1, piano t, categoria C/6, mq. 51, R.C. Euro
231,79”; atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del
14/11/2014, presentazione n. 38, Registro generale n. 11803 e
Registro particolare n. 8414;
e, per l'effetto, dichiarare inefficaci tali atti costitutivi di fondo patrimoniale nei confronti della Banca attrice e, quindi, oggi della cessionaria del credito, delle garanzie, anche personali, e dell'azione,
Parte_1
Con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali
15%, cap e iva come per legge.”
I.6. Si costituiscono gli appellati i quali dispiegano anche appello incidentale rassegnando le conclusioni che si riportano:
“In via preliminare
1. Rigettare l'istanza avversa di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In via principale 2. Confermare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 582/2022, pubblicata in data 31 aprile
2022, nel capo in cui ha accolto l'eccezione preliminare dei convenuti in primo grado di violazione, ad opera della Banca, dell'art. 168 L.F., dichiarando inammissibile l'azione in revocatoria della Banca e nel capo relativo alla condanna della Banca al pagamento delle spese processuali. In via di appello incidentale 1. Riformare la sentenza
Tribunale di Pescara n. 582/2022, pubblicata in data 31 aprile 2022, nella misura in cui, accolta l'eccezione di cui sopra e dichiarata
l'inammissibilità dell'avversa azione in revocatoria, ha omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta presso la Conservatoria competente ritualmente richiesta e comunque dovuta d'ufficio in siffatte ipotesi, e pertanto ordinare detta cancellazione, con ogni conseguente statuizione ed esonero di responsabilità del Conservatore. 6 Corte di appello di Roma, Sez. III,
26 gennaio 2022.
In subordine, e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale della in accoglimento dei motivi di merito Parte_1
che sono stati dichiarati assorbiti con la sentenza di primo grado in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare, e che sono stati qui integralmente riproposti dagli appellati:
2. Rigettare la domanda di revocatoria degli atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON (PE) a ministero Notar
rep n. 83800, racc. n. 10786, denominati Persona_1
“donazioni” e la domanda di inefficacia di tali atti nei confronti della
3. Rigettare la domanda di revocatoria degli Controparte_14 ulteriori atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON (PE) a ministero Notar
[...]
rep n. 83800, racc. n. 10786, denominati “costituzioni di Per_1 fondi patrimoniali” e la domanda di inefficacia di tali atti nei confronti della e la domanda di trascrizione Controparte_14 dell'emananda sentenza.
4. Ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione avvenuta presso la Conservatoria competente. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%, cap e iva come per Legge.”.
II. Motivazioni della decisione. II.1. Primo e secondo motivo di impugnazione principale: “a)
Errata valutazione di fatti e circostanze decisivi ai fini della decisione - b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 168 L.
Fall.” –
II.2. La società appellante contesta al giudice di primo Pt_1
grado i capi della sentenza nei quali si afferma che la revocatoria ordinaria degli atti dispositivi posti in essere dai convenuti/appellati principali, era da giudicarsi inammissibile in quanto l'articolo 168 della l. fall. vieta che i creditori possano iniziare azioni cautelari o esecutive contro il debitore dal momento del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo sino alla definitività del decreto di omologazione del predetto concordato.
II.3. L'appello rimprovera al giudice di prime cure due errori: l'aver erroneamente ritenuto che il concordato preventivo riguardasse anche i soci illimitatamente responsabili e l'aver reputato applicabile l'articolo 168 l. fall. al caso di specie nonostante l'azione revocatoria ordinaria esperita dalla banca fosse diretta ad atti dispositivi del patrimonio dei soci o dei fideiussori e non avesse natura cautelare.
II.4. La prima circostanza è senza dubbio errata poiché, come afferma anche la difesa degli appellati, il concordato preventivo era stato chiesto dalla società Parte_9
[...
.5. Benché il punto sia incontestato, la difesa degli appellati osserva che il concordato preventivo di una società produce un effetto esdebitatorio anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali, dunque, non possono essere equiparati ad un qualunque terzo.
In particolare, l'art. 184, comma 2, L.F., prevede che “salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Lo prevede la stessa proposta di concordato approvata con voto positivo dalla banca in sede concorsuale. Ne consegue che se il concordato preventivo viene adempiuto e i debiti estinti, i creditori non possono soddisfarsi sui soci illimitatamente responsabili per la parte residua non pagata in sede concordataria La difesa degli appellati ritiene che questo principio valga anche quando il socio illimitatamente responsabile sia pure fideiussore (con richiamo a SS.UU. Cass. n. 3749/1989 e n.
29863/2011) II.6. Le difese delle parti divergono anche sul secondo punto.
L'appellante afferma che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'azione revocatoria sia da classificare tra le azioni cautelari.
II.7. Secondo il patrocinio degli appellati una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio della “par condicio creditorum”. Difatti, argomenta parte appellata, qualora l'effetto esdebitatorio si produce perché il concordato preventivo viene regolarmente eseguito, allora la declaratoria di inefficacia in cui consiste l'azione revocatoria è inutile;
se invece l'accordo concordatario fosse risolto, allora il creditore procedente si troverebbe in una situazione di vantaggio poiché avrebbe conseguito l'inopponibilità degli atti dispositivi revocati.
II.8. L'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex articolo 2740 codice civile e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
II.9. Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'articolo 2740 codice civile, in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (articolo 2902 codice civile). II.10. Questa funzione conservativa, evidenziata dal Tribunale, non determina che l'actio pauliana divenga azione cautelare poiché essa dà luogo ad un giudizio a cognizione piena che culmina in un accertamento con effetti costitutivi. La situazione non sarebbe dissimile da qualsiasi altra azione di accertamento che consentisse ad un creditore, una volta accertata l'esistenza del credito, di agire in executivis. Ciò che l'articolo 168 l. fall. vieta è l'apprensione di un bene che venga sottratto alla fase esecutiva in regime di concorso di tutti i creditori ragione per la quale sono inammissibili, in pendenza di procedura di concordato preventivo, le azioni esecutive e quelle cautelari stricto sensu, le quali hanno l'effetto di sottrarre un bene all'esecuzione ovvero a quella fase satisfattiva che è la procedura concorsuale ovvero la sua alternativa negoziale, il concordato preventivo, laddove l'azione revocatoria ordinaria è solo l'antecedente di un'azione esecutiva ed agisce sul piano della cognizione per ricostruire l'effettivo patrimonio del debitore. Sono infatti pacificamente ammesse dall'articolo 168 l. fall. le azioni di accertamento siano esse di cognizione o di condanna e persino quelle azioni che incidono sul patrimonio del debitore ma con effetto meramente restitutorio (azioni di consegna o restitutorie).
II.11. L'argomento della parte appellata, quindi, come si usa dire nella logica giuridica classica, prova troppo.
II.12. Se si dovesse produrre l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo, l'esecuzione sui beni oggetto degli atti revocati non sarebbe possibile e se invece tale effetto non si producesse, il creditore vittorioso nell'azione revocatoria dovrebbe pur sempre promuovere azione esecutiva. Lo stesso varrebbe per chi promuovesse un'azione di accertamento che dichiarasse l'esistenza del proprio credito. L'azione cautelare correttamente intesa ai sensi dell'articolo
168 l.fall. o quella esecutiva, invece, determina una rottura immediata della par condicio creditorum in costanza di procedura (intesa in senso lato) e non in un momento futuro ed eventuale.
II.13. Del resto, a questa conclusione si giunge anche considerando che i beni oggetto della revocatoria sono beni di soggetti diversi dal debitore. La giurisprudenza della Cassazione che interpreta restrittivamente il divieto ha considerato che il blocco delle azioni esecutive previsto dall'art. 168 l. fall. non si estende al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, sia o meno stato messo a disposizione per l'esecuzione del concordato, che rimane assoggettabile alle iniziative dei creditori particolari dei soci (Cass.
30/08/2001, n. 11343; Trib. Cuneo, 19/12/2016).
II.14. È dunque fondato sia il primo sia il secondo motivo di appello il cui accoglimento determina la necessità di scrutinare il merito dell'azione revocatoria, azione ammissibile.
II.15. Esame del merito dell'azione revocatoria.
II.16. L'appellante, come visto, ha domandato la revocatoria di una serie di atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere in epoca successiva al sorgere del credito, ossia delle donazioni effettuate dalla IG in favore dei figli , Controparte_3 CP CP_5
e , poste in essere con l'atto pubblico rogato
[...] Controparte_6
in data 5/11/2014 per Notar rep. n. 83800 e racc. Persona_1
n. 10786. Esse recherebbero pregiudizio alle ragioni creditorie della cedute alla Controparte_14 [...]
diminuendo, senza alcuna contropartita, l'entità del patrimonio Pt_1
immobiliare della socia-garante. Afferma inoltre la difesa della che la disponente senza dubbio conosceva la situazione Pt_1
debitoria della società e il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore derivanti dagli atti di donazione. Difatti, la sig.ra CP
è (ed era all'epoca degli atti oggetto di causa) socia
[...]
illimitatamente responsabile e garante della Controparte_11
e quindi era certamente a conoscenza dell'entità
[...]
del debito complessivo dall'impresa maturato nei confronti dell'allora e dell'entità della garanzia personale prestata, e, Controparte_16 quindi, dell'entità effettiva dell'esposizione su di sé gravante quale fideiussore e socio illimitatamente responsabile. Secondo la parte appellante, anche se tale requisito non è richiesto ai fini della declaratoria di inefficacia di un atto gratuito posteriore al sorgere del debito, le donazioni sono state disposte al consapevole preordinato fine di pregiudicare il soddisfacimento delle altrui ragioni creditorie e che il pregiudizio che tali atti determinavano era certamente noto anche ai figli beneficiari, i quali, soci anch'essi, e il CP
anche garante, della Controparte_11 erano ben consapevoli della situazione patrimoniale della società partecipata, come dimostrerebbe la contestuale conclusione di distinti fondi patrimoniali contestualmente costituiti.
II.17. Anche questi ultimi atti revocabili con cui i signori CP
e e ,
[...] CP_9 Controparte_6 Controparte_8
e hanno costituito i fondi Controparte_5 Parte_10
patrimoniali in modo consapevole in quanto soci illimitatamente responsabili della debitrice principale.
II.18. La difesa degli appellati contesta la sussistenza dell'eventus damni poiché al momento del compimento degli atti dispositivi il credito della banca era inferiore a quello oggetto del procedimento monitorio (euro 1.371.537,32); che più della metà del credito derivante da mutuo fondiario risulta garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili della società debitrice fino alla concorrenza di euro 8.600.000,00.
II.19. Quanto al patrimonio dei disponenti, gli appellati principali osservano di essere titolari di quote di partecipazione nella “UTA
S.a.S. di CA GU & C.”, con sede legale in ON (PE) alla Via Cerrano, 21, c.f. ., in ragione delle seguenti P.IVA_1
proporzioni:
1) titolare di una quota di Euro 28.822,84, pari al Controparte_3
20% del capitale sociale. 2) , titolare di una quota di CP
Euro 28.822,84, pari al 20% del capitale sociale. 3) , Controparte_5
titolare di una quota di Euro 28.822,84, pari al 20% del capitale sociale. 4) , titolare di una quota di Euro 28.822,84, Controparte_6
pari al 20% del capitale sociale;
che la società UTA sas di cui si discorre ha un patrimonio netto di euro 6.059.522,00 sicchè ciascuno dei soci (e appellati) possiederebbe idealmente un valore di euro
1.211.800,00; che , e , CP Controparte_5 Controparte_6
e la stessa Sig.ra sono proprietari di terreni il cui Controparte_3
valore complessivo ammonta ad euro 756.800,00; CP
possiederebbe fabbricati del valore di euro 122.086,00; CP_5
per euro 387.443,25; per euro 393.116,14, il
[...] Controparte_6
tutto come da stima di perito di parte, arch. versata in sede Per_4
di concordato preventivo. In breve, conclude la difesa degli appellati principali che: “Nel 2014, anno degli atti di disposizione oggetto di revocatoria, gli appellati, sigg.ri e , erano titolari di CP CP
quote societarie libere da vincoli di sorta per un controvalore di oltre
6 milioni di euro e di immobili liberi da vincoli di sorta per un controvalore di 1.650.000,00 euro, a fronte di un credito dell'attrice verso la che nel 2019, anno di avvio della Controparte_11
controversia Euro 1.371.537,32, ma che 2014 era pari a meno di
Euro 1.055.937,30, quindi non sussiste la benché minima diminuzione della garanzia patrimoniale della poiché i predetti convenuti CP_14 erano all'epoca (e ciò - come chiarito - sarebbe già sufficiente al rigetto della pretesa) e sono titolari di beni dal valore smisuratamente superiore a detto credito.”
II.20. Infine, gli appellati eccepiscono la natura litigiosa del credito vantato dalla banca come anche la circostanza che i fondi patrimoniali non possono essere aggrediti dai creditori per obbligazioni contratte per finalità estranee ai bisogni familiari.
II.21. Quest'ultimo argomento sicuramente non può condividersi poiché l'azione revocatoria è diretta non all'esecuzione immediata ma all'eliminazione, mediante dichiaratoria di inopponibilità, di quel vincolo di destinazione costituito con l'atto revocando e che appunto ostacola l'esecuzione.
II.22. È anche da scartare l'argomento sulla natura litigiosa del credito della banca (contestato in altro giudizio), che ritiene che esso sia inferiore a quello vantato dal creditore, poiché vi osta la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, proprio in ragione del profilo conservativo della revocatoria, la liquidità del credito è irrilevante ai fini dell'azione pauliana (ex multis, Cass.
11755/2018, 5619/2016, 1893/2012, 20002/2008).
II.23. Quanto all'eventus damni, è da chiarire la cornice giurisprudenziale della nozione. Si tratta infatti di un presupposto oggettivo dell'azione revocatoria che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., da ult., Cass. 16221/2019,
19207/2018, 7767/2007).
II.24. Lo sforzo degli appellati principali di dimostrare che comunque il patrimonio dei medesimi risulta ampiamente capiente per soddisfare le ragioni del creditore si regge sulla perizia contabile del dottor e su quella immobiliare del dottor Parte_3 Per_4
Oltre ad essere ricostruzioni di parte prive di raffronti obbiettivi, oltre a non fornire giustificazioni sulla coerenza nel tempo dei criteri di bilancio, le due perizie si risolvono di fatto in una sola: la stima del valore del suolo edificabile in ON che è iscritta in bilancio
(quello della società UTA sas al 31.12.2024) al valore di euro
3.310.186,00 e che il perito immobiliare, in questo seguito da quello commerciale, elevano alla somma di euro 6.674.265,00. Quest'ultimo valore nella perizia immobiliare manca di qualsiasi valutazione comparabile che sia basata anche solo su dati statistici relativi alle compravendite eseguite nell'area per beni simili o quantomeno sufficientemente simili apparendo del tutto astratta, tantomeno la valutazione poggia su offerte realmente ricevute o provocate.
II.25. In ogni caso, dal decreto di omologa del concordato (doc. 2 di produzione parte convenuta in primo grado) risulta evidente che i beni immobili che sostanziano il valore della UTA sas (società inattiva) sono impiegati per la riuscita del piano di concordato sia come
“finanza esterna” sia come garanzia di raggiungimento del 20% di soddisfazione dei creditori. I valori indicati in sede di concordato appaiono lontani da quelli della stima dell'arch. e prossimi Per_4
al valore dei cespiti iscritto nel bilancio della UTA.
II.26. Alla luce di queste osservazioni, l'utilizzo degli immobili UTA come risorsa del piano concordatario, diminuisce sensibilmente le grandezze di cui dispongono i debitori per far fronte all'indebitamento complessivo nei confronti della banca e non risulta perciò raggiunta la prova dell'inesistenza dell'eventus damni, prova posta a carico dei debitori.
II.27. Per queste ragioni, l'appello deve essere accolto e con esso la domanda di revocatoria riguardante gli atti sopra indicati. II.28. Appello incidentale.
II.29. L'appellante principale sostiene che l'appello incidentale benché proposto nel termine di 20 giorni antecedenti l'udienza di trattazione, è comunque tardivo e perciò inammissibile.
II.30. Difatti, tenuto conto del contenuto dell'appello incidentale, che involge un capo di sentenza non impugnato in via principale e, con riferimento al quale, l'interesse ad impugnare sorge indipendentemente dalla proposizione dell'appello principale, e non come conseguenza di esso, l'impugnazione doveva essere proposta nei termini di cui all'art. 325 c.p.c.
II.31. Tale termine, tenuto conto del fatto che gli appellanti in via incidentale provvedevano a notificare la sentenza alla CP_10
ed alla
[...] Parte_1
in data 22/4/2022, era, al momento della costituzione in giudizio
(avvenuta in data 4/10/2022) ampiamente spirato.
II.32. L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente. (Cassazione civile sez. trib.,
12/07/2018, n.18415).
II.33. L'eccezione di tardività dell'appello incidentale dev'essere dunque rigettata ma comunque l'appello incidentale è meritevole di rigetto, implicito nell'accoglimento dell'appello principale siccome la domanda degli appellanti incidentali è tesa a conseguire la cancellazione dai RR.II. della trascrizione della domanda revocatoria qui accolta.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale con rigetto per assorbimento dell'appello incidentale, tenuto conto dell'esito globale del giudizio, i signori Controparte_3 CP
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, devono essere condannati in solido CP_8 CP_9
tra di essi al pagamento delle spese di giudizio di primo e di secondo grado in favore di Esse Parte_1
sono liquidate in complessivi euro 37.951,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il primo grado e complessivi euro 29.033,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il secondo grado (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della trattazione valutata ai mini tariffari quanto alla trattazione della sospensione).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di Controparte_3
, , , CP Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, in solido tra di essi di un Controparte_8 CP_9
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G.
n. 527/2022 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_3 CP
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, nonché sull'appello incidentale di questi
[...] CP_9
ultimi, avverso la sentenza n. 582/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il 21.04.2022 e pronunciata nella causa iscritta al n.
4829/2019 R.G.A.C., così provvede:
A. Accoglie l'appello principale come da motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca i seguenti atti dichiarandone l'inefficacia nei confronti della
[...]
e quindi di Controparte_14 [...]
Parte_1 gli atti di disposizione contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON (PE) a ministero Notar
rep. n. 83800 e racc. n. 10786, denominati Persona_1
“donazioni”, con i quali la IG nata a Controparte_3
Spoltore l'11/10/1954 e residente in [...], c.f. : C.F._1
a. ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione alla figlia IG , nata ad [...] il Controparte_5
20/9/1976 e residente in [...]al Corso Umberto I n.
134, c.f. che ha accettato, la quota pari C.F._2
a 1/2 dei diritti di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare denominato “Europa 2” sito in Comune di ON, in Corso Umberto I n. 134, e precisamente: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto della scala A, distinto con il numero di interno undici, composto di due bagni, wc, disimpegno, cucina, ingresso, soggiorno e quattro vani, con terrazza e balconi a livello, confinante con distacco verso la scuola Media Statale, distacco verso la proprietà , distacco verso la Persona_2
proprietà , con annessi locali di sgombero Persona_3 al piano sesto collegati all'appartamento tramite scala interna e distinto con lo stesso numero di interno e confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio
3, particella 921, subalterno 30, Piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani 9,5, R.C. Euro 809,55; locale garage al piano seminterrato, della superficie di circa mq. cinquantatre, distinto con il numero di interno tre, confinante con vano scala
A, proprietà , , salvo Parte_3 Parte_4
altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella
921, subalterno 83, Piano s1, categoria C/6, classe 3, mq. 53,
R.C. Euro 128,65; con tutti i diritti sulla corte comune e vani scala censiti al C.F. del detto Comune al foglio 3, particella 921, subb 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 71, quali BCNC a tutti i subalterni;
donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 31, Registro generale n. 11796 e Registro particolare n. 8407;
b. ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione al figlio signor , nato ad [...] il [...], CP
residente in [...], c.f. che ha accettato, la quota pari a 1/2 C.F._3
dei diritti di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di
ON, in Via Cerrano n. 8 e precisamente: fabbricato da cielo a terra con corte di pertinenza esclusiva adiacente e circostante, dislocato al piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano sottotetto, composto al piano interrato di cantina, al piano terra di ingresso, wc, tavernetta, centrale termica, locali contatori, disimpegno, al piano primo di sette vani, cucina, ripostiglio e due disimpegni con balcone a livello circostante, al piano secondo di tre wc, due ripostigli, spogliatoio, quattro vani, corridoio, bagno, due disimpegni e balconi a livello, al piano terzo di locale sottotetto e terrazzino, il tutto collegato da scala interna e ascensore, confinante con via Cerrano, Via Corno Grande, proprietà
[...]
, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio Pt_5
31, particella 189, subalterno 2, piano 1s-t-1-2-3, categoria
A/7, classe 7, vani 22,5, R.C. Euro 3.369,88; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. cinquantuno, comprendente la centrale idrica, confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 1, piano t, categoria C/6, classe 7, mq 51, R.C. Euro 231,79; donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pescara
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 32, Registro generale n. 11797 e Registro particolare n. 8408; c. ha donato con dispensa dalla collazione e dalla imputazione alla propria figlia sig.ra , nata ad [...] il Controparte_6
20/9/1976 e residente in [...],
c.f. che ha accettato, la quota pari a C.F._4
1/2 dei diritti di usufrutto generale vitalizio alla stessa donante spettanti sulle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di
ON, in Via Cerrano n. 21 e precisamente: appartamento al piano quinto e sesto composto al piano quinto di ingresso, soggiorno, tinello, cucina, wc, due bagni, due disimpegni e tre vani con balconi a livello e bagno, ripostiglio, altro vano e locale lavanderia con accesso esterno diretto dal vano scala condominiale adiacente al locale macchine ascensore al piano sesto mansardato, il tutto collegato da scala interna e confinante con distacco da via Cerrano, distacco verso proprietà distacco da Viale Controparte_13
Abruzzo, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al
Foglio 31, particella 192, subalterno 22, piano 5-6, categoria
A/2, classe 3, vani 10,5, R.C. Euro 894,76”; donazione trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 33, Registro generale n. 11798 e Registro particolare n. 8409; nonché: gli ulteriori atti contenuti nell'atto pubblico rogato in data 5/11/2014 in ON (PE) a ministero Notar rep. n. Persona_1
83800 e racc. n. 10786, denominati “costituzioni di fondi patrimoniali”, con i quali:
d. i signori , nato a [...] l'[...] e Controparte_8
residente in [...], c.f.
, e , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
20/9/1976 e residente in [...], c.f. coniugi in regime di C.F._4
separazione dei beni a seguito di matrimonio celebrato il giorno 16 dicembre 2007 in Chieti (CH) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale della sig.ra e precisamente: porzioni immobiliari Controparte_6
facenti parte di un fabbricato di maggior consistenza sito in
Comune di ON, in Via Cerrano n. 21, e precisamente: appartamento al piano quinto e sesto composto al piano quinto da ingresso, soggiorno, tinello, cucina, wc, due bagni, due disimpegni e tre vani con balconi a livello e bagno, ripostiglio altro vano e locale lavanderia con accesso esterno diretto dal vano scala condominiale adiacente al locale macchine ascensore al piano sesto mansardato, il tutto collegato da scala interna e confinante con distacco da via
Cerrano, distacco verso proprietà Controparte_13
distacco da Viale Abruzzo, salvo altri, censito nel C.F. di detto
Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 22, Piano 5-6, categoria A/2, vani 10,5, R.C. Euro 89476; appartamento al piano quarto, distinto con il numero di interno undici, composto di ingresso, soggiorno, cucina e retrocucina, disimpegno, wc, bagno, due vani con balconi a livello, confinante con distacco da via Cerrano, distacco da Viale
Abruzzo, distacco da proprietà o suoi Controparte_13
aventi causa, salvo altri, censito in C.F. di detto Comune al
Foglio 31, particella 192, subalterno 20, piano 4, categoria
A/2, classe 2, vani 5,5, R.C. Euro 397,67; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq 15, confinante con proprietà e o loro aventi causa, area comune Pt_6 Pt_7
a due lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al
Foglio 31, particella 192, subalterno 8, piano t, categoria C/6, mq 15, R.C. Euro 36,41; locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. trentacinque, confinante con proprietà
o suoi aventi causa, pianerottolo Controparte_13
condominiale a due lati, salvo altri, censito nel C.F. di detto
Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 27, piano t, categoria C/6, classe 2, mq. 35, R.C. Euro 72,30; locale ripostiglio al piano terra, della superficie di circa mq. ventisei, confinante con corte comune a tre lati, salvo altri, censito nel
C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 192, subalterno 6, piano t, categoria C/2, classe 1, mq. 26, R.C. 130,25; e porzione di corte estesa circa mq. 139 (centotrentanove) sita ove sopra e riportata al C.F. del detto Comune al Foglio 31, particella 192, sub 36 quale bene comune censibile, area urbana di mq 139 senza redditi;
atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 36, Registro generale n. 11801 e Registro particolare n. 8412;
e. i signori nato a [...] il [...] e Controparte_7
residente in [...] al Corso Umberto I n. 134, c.f.
, e , nata ad [...] C.F._6 Controparte_5
(TE) il 20/9/1976 e residente in [...] al Corso
Umberto I n. 134, c.f. coniugi in C.F._2
regime di separazione dei beni a seguito di matrimonio celebrato il 25 giugno 2006 in Morro d'Oro (Te) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale della IG e Controparte_5
precisamente: porzioni immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare denominato “Europa 2” sito in
Comune di ON, in Corso Umberto I n. 134: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto della scala A, distinto con il numero di interno undici, composto di due bagni, wc, disimpegno, cucina, ingresso, soggiorno e quattro vani, con terrazza e balconi a livello, confinante con distacco verso la scuola Media Statale, distacco verso la proprietà , distacco verso la proprietà Persona_2 Persona_3
con annessi locali di sgombero, al piano sesto
[...] collegati all'appartamento tramite scala interna e distinto con lo stesso numero di interno e confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella
921, subalterno 30, piano 5-6, categoria A/2, classe 3, vani
9,5, R.C. Euro 809,55; locale garage al piano seminterrato, della superficie di circa mq. cinquantatre, distinto con il numero di interno tre, confinante con vano scala A, proprietà
, , salvo altri, censito Parte_3 Parte_8
nel C.F. di detto Comune al Foglio 3, particella 921, subalterno 83, piano s1, categoria C/6, classe 3, mq. 53, R.C.
Euro 128,65; con tutti i diritti sulla corte comune e vani scala censiti al C.F. del detto comune al foglio 3, p.lla 921, su 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 71 quale BCNC a tutti i subalterni;
atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del
14/11/2014, presentazione n. 37, Registro generale n. 11802 e
Registro particolare n. 8413;
f. e i signori , nato a [...] il [...] e CP
residente in [...], c.f.
e nata a [...] il C.F._3 CP_9
15/8/1973 e residente in [...], c.f. coniugi in regime di C.F._7
separazione dei beni a seguito di matrimonio celebrato il giorno 12 giugno 2005 in TO AP (Pe) hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia le seguenti porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e personale del sig. e precisamente: in CP
Comune di ON in Via Cerrano n. 8, fabbricato da cielo a terra con corte di pertinenza esclusiva adiacente e circostante, dislocato al piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano sottotetto, composto al piano interrato di cantina, al piano terra di ingresso, wc, tavernetta, centrale termica, locale contatori, disimpegno, al piano primo di sette vani, cucina, ripostiglio e due disimpegni con balcone a livello circostante, al piano secondo di tre wc, due ripostigli, spogliatoio, quattro vani, corridoio, bagno, due disimpegni e balconi a livello, al piano terzo di locale sottotetto e terrazzino, il tutto collegato da scala interna e ascensore, confinante con Via Cerrano, Via Corno Grande, proprietà
[...] , salvo altri, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio Pt_5
31, particella 189, subalterno 2, piano 1s-t-1-2-3, categoria
A/7, classe 7, vani 22,5, R.C. 3.369,88; e locale garage al piano terra, della superficie di circa mq. cinquantuno, comprendente la centrale idrica, confinante con gli stessi di cui sopra, censito nel C.F. di detto Comune al Foglio 31, particella 189, subalterno 1, piano t, categoria C/6, mq. 51,
R.C. Euro 231,79”; atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pescara Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 14/11/2014, presentazione n. 38, Registro generale n. 11803 e Registro particolare n. 8414:
g. ordinando la trascrizione del presente provvedimento presso la competente conservatoria.
B. Rigetta l'appello incidentale.
C. Condanna i signori , Controparte_3 CP CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, al pagamento delle spese di giudizio
[...] CP_9
di primo e di secondo grado in favore di
[...]
liquidate rispettivamente in euro Parte_1
37.951,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il primo grado ed euro 29.033,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il secondo grado.
D. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della parte appellante incidentale , , Controparte_3 CP Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_9
unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi