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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 149/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI RI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 149/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.NOCITI DOMENICA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
ZICARELLI ENEDINO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 25/6/2011, matrimonio concordatario, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) affidare congiuntamente il figlio minore , con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre con facoltà del padre di incontrare il figlio durante la settimana per 2 ore al giorno (tendenzialmente dalle18 alle 20, compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici) e di tenerlo con sé a settimane alterne dalle ore 15 di sabato fino alle ore 21
di domenica. Qualora per proprio impedimento il padre non possa incontrare il figlio nei giorni e negli orari sopra indicati dovrà comunicarlo alla madre almeno un giorno prima,
ovvero 7 giorni prima per il fine settimana. Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per cinque giorni durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o
Capodanno; per tre giorni nel periodo pasquale comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la
Pasquetta; per 10-15 giorni in estate (giugno/settembre) da concordare con largo anticipo di almeno 1 mese;
2) stabilire l'obbligo del padre di versare, per il concorso nel mantenimento del figlio, €
400,00 mensili fino al 31.12.2025 ovvero fino all'altro inferiore termine di cui al successivo punto 6 e successivamente € 450,00 mensili (nel momento in cui non verserà più l'assegno di mantenimento per la IG.a da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese e da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento di volta in volta della quota pari alla metà relativa alle spese straordinarie e necessarie (ivi includendo anche eventuali cure mediche, tasse e/o libri scolastici); spese straordinarie se non urgenti da concordare preventivamente;
3) il IG. si obbliga a pagare lui l'affitto dell'attuale casa familiare pari a € CP_1
200,00 mensili fino al mese di giugno 2025 compreso, nonché a pagare le bollette dell'acqua e della spazzatura riferite all'anno 2024; si obbliga altresì a prestare il consenso per il trasferimento di proprietà dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta Targata EJ 456 SA in capo alla IG.a , con costo passaggio di proprietà a carico della stessa IG.ra Parte_1
Pt_1
4) dare atto che il IG. dà il consenso e si obbliga a darlo in futuro a che CP_1
l'assegno unico INPS per il figlio, al momento pari a € 200,00 circa, sia richiesto e incassato dalla IG.ra ; Parte_1
5) la IG.ra si obbliga ad intestarsi il contratto di locazione di casa nonché Parte_1
a fare le volture al Comune di Lungro delle utenze dell'acqua e della spazzatura, nonché
infine a fare la voltura del gas metano presso il fornitore;
il costo di quest'ultima voltura sarà
a carico del Signor CP_1
6) viene stabilito un assegno di mantenimento di € 100,00 che il Signor verserà CP_1
mensilmente alla IG sino a quando quest'ultima non si sarà inserita nel mondo Pt_1
del lavoro ovvero percepirà eventuale sussidio di disoccupazione o similare (es: assegno di inclusione) ed in ogni caso al massimo fino al 31.12.2025.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
il 15/12/1985 e nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 24 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento