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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere rel. Oggetto: ripetizione dott. Federico Paciolla Consigliere indebito ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 189/2022 R.G.
promossa
da
in qualità di erede universale di Parte_1 [...]
, (C.F. ) nata a [...] Per_1 C.F._1
l'01.01.1936 e residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Casaletto (C.F.
) del Foro di Potenza ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in
Potenza alla Piazza Vittorio Emanuele n.14 (fax 0971/1741300,
p.e.c.: Email_1
- appellante -
contro
1 (c.f. , nato a [...] CP_1 C.F._3
Piceno, il 22/05/1939 e residente in [...]I/1, rappresentato e difeso, giusta delega allegata in calce al presente atto (nonché in calce al ricorso ex art. 702-bis cpc), dall'avvocato Andreas Stacul (c.f.
) con studio in Bolzano, Via della Mendola C.F._4
n.2/B; (pec: fax: 0471/401784) ed Email_2
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Via della
Mendola n. 2/B,
- appellato -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n.
87/2022 del Tribunale di Bolzano di data
23.06.2022
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27
novembre 2024 con l'ordinanza del 18 dicembre 2024, con la quale è stato assegnato il termine del 17 febbraio 2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 10 marzo 2025
per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, per tutti i
motivi di cui in narrativa, che qui si abbiano per riportati,
riformare l'ordinanza emessa in data 23/06/2022 dal Tribunale
di Bolzano – Sezione I Civile, nella persona del Giudice, Dott.ssa
Elena Covi, nell'ambito del giudizio civile recante il n. 87/2022
2 R.G. e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. CP_1
[...]
IN VIA GRADATA e nella denegata ipotesi di non accoglimento
delle richieste di cui al precedente punto b), in accoglimento delle
eccezioni in fatto e diritto di cui in narrativa, ritenere anche solo
parzialmente prescritto il diritto alla restituzione del e, CP_1
per l'effetto, condannare la alla restituzione della Per_1
minor somma che risulterà di giustizia;
Condannare, in ogni caso, l'appellato alle spese e competenze del
doppio grado di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 91
c.p.c.., ovvero, se del caso, disporre la compensazione integrale
per il doppio grado di giudizio”.
dei procuratori di parte appellata:
in via pregiudiziale/preliminare:
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, ex art. 348
bis e ter cpc l'inammissibilità dell'appello in quanto non ha una
ragionevole probabilità di essere accolto;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché
comunque interposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni ex
art. 702 quater cpc e pertanto in quanto tardivamente interposto
(a decadenza intervenuta);
nel merito ed in ogni caso:
rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa, per infondatezza
in fatto ed in diritto e confermare per intero l'ordinanza ex art.
3 con rifusione anche delle spese di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3 gennaio 2022
l'odierno appellato ha chiesto la condanna della CP_1
cognata alla restituzione dell'importo di euro Persona_1
77.400,00 oltre accessori, complessivamente versato alla stessa senza alcun titolo sul suo conto corrente a partire dal 20 aprile
2008 e sino al 5 settembre 2020 allegando gli estratti conto documentanti i bonifici effettuati.
In adempimento del decreto giudiziale di fissazione di udienza del 18 gennaio 2022 il ricorrente ha notificato quest'ultimo unitamente all'atto introduttivo alla convenuta, la quale, all'udienza fissata del 28 aprile 2022 è stata dichiarata contumace.
Il Tribunale, avuto riguardo alla mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per il suo interpello formale e alla documentazione bancaria relativa al conto corrente dell'attore, attestante i versamenti da parte di quest'ultimo dapprima di importi mensili pari ad euro 300,00 e,
successivamente al 20 settembre 2011, pari ad euro 600,00,
per la somma complessiva di euro 77.400,00, ha accolto la domanda e condannato la convenuta a restituire al ricorrente detta somma, oltre interessi legali dall'8 febbraio 2022
(calcolando “10 giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata contenente l'avviso del plico giudiziario”) al saldo.
4 Avverso la pronuncia ha interposto appello la signora chiedendone preliminarmente la sospensione Persona_1
e, nel merito, la riforma per: a) “erronea valutazione di ritualità
di tutti gli atti notificati alla sig.ra ”; b) Persona_1
inesattezza e contraddittorietà della ricostruzione storica dei fatti e della loro qualificazione giuridica.
Si è costituto per resistere l'appellato, il quale ha innanzitutto eccepito la inammissibilità del gravame, perché
proposto tardivamente dopo 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata, ovvero oltre il termine del 23
settembre 2022. Nel merito l'appellato ha contestato la fondatezza delle argomentazioni svolte con l'atto di appello e ne ha chiesto il rigetto.
La Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento gravato e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 14 giugno 2024 il Presidente di
Sezione ha designato il nuovo relatore in sostituzione di quello in precedenza indicato, essendo stato quest'ultimo collocato fuori ruolo.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 18 dicembre 2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 27
novembre 2024, svoltasi con modalità scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dare atto del decesso dell'appellante, avvenuto
5 il 29 agosto 2024, durante il presente giudizio di secondo grado.
Tale evento non ha determinato l'interruzione del processo, essendo intervenuta nella causa con la comparsa depositata l'8 novembre 2024, rappresentata dal medesimo difensore della de cuius, la sua erede universale Parte_1
Nella comparsa di intervento è stato dato atto del
[...]
decesso dell'impugnante e sono stati prodotti il certificato di morte ed il testamento pubblico della medesima, registrato dal dott. , Notaio in Potenza. Per_2
2. Ciò premesso va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
L'eccezione è fondata.
2.1. Come già sopra scritto, con l'ordinanza ex art. 702
bis c.p.c. del 23 giugno 2023, oggetto del gravame, il Tribunale
di Bolzano ha accolto la domanda di ripetizione di indebito formulata da nei confronti della cognata, rimasta CP_1
contumace, signora che è stata condannata a Persona_1
restituire al ricorrente la somma di euro 77.400,00, oltre interessi legali dall'8 febbraio 2022 al saldo e a rifondergli le spese processuali.
ha impugnato tale decisione con l'atto di Persona_1
appello notificato a mezzo pec il 6 dicembre 2022 - come comprovato dalle ricevute di consegna ed accettazione prodotte in atti - ivi non disconoscendo che la propria residenza anagrafica coincideva con quella del luogo in cui sono state
6 eseguite le notificazioni sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale nonché dell'ordinanza conclusiva del procedimento in uno con l'atto di precetto, ma deducendo di dimorare in luogo diverso e di avere avuto conoscenza del procedimento e del suo esito solo in data 26 ottobre 2022, allorquando sarebbe stata informata del pignoramento presso terzi a suoi danni.
Nel costituirsi nella presente fase l'appellato
[...]
ha eccepito la tardività del gravame allegando: CP_1
− di avere notificato il 6 luglio 2022 nel luogo di residenza di - in Chieti, via delle Persona_1
Fornaci 23/b - l'ordinanza del 23 giugno 2022 del
Tribunale di Bolzano definitoria del procedimento sub RG 187/2022;
− che il plico è stato depositato, per assenza del destinatario, presso l'ufficio postale e che è stata inviata il 13 luglio 2022 la comunicazione CAD;
il piego non è stato ritirato entro il termine di 10
giorni, per cui è stato rispedito al mittente il 23
luglio 2022, per “compiuta giacenza”, data di perfezionamento della notificazione;
− di avere ricevuto la notifica dell'impugnazione di
“solamente in data 05.- Persona_1
06.12.2022”, pertanto oltre il termine di 30 giorni calcolato dalla data della “compiuta giacenza”
7 (ovvero dal 23 luglio 2022).
2.2. Occorre premettere che il codice di rito fissa due termini entro cui proporre appello, a seconda che si sia o meno provveduto alla notificazione della sentenza: nel primo caso, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine breve di trenta giorni decorrente dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c.; nel secondo caso, invece, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine lungo di sei mesi (per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Al termine di cui all'art. 325 ovvero a quello di cui all'art. 327 c.p.c. si applica la sospensione feriale dei termini processuali, a meno che non si verta in una delle materie per le quali tale sospensione è esclusa.
E' certo che alla sentenza sia assimilata l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis c.p.c., quale quella oggetto del presente gravame, alla luce della oramai pacifica giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui “L'ordinanza conclusiva del
procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla
parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater
c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della
quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.
che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e
definitivo” (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16893).
8 Quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione della parte contumace giova richiamare Cassazione civile sez. II,
12/01/2022, n.822, per la quale: “L'ordinanza conclusiva del
procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla
parte contumace nel termine “breve” di cui all'articolo 702-quater
del codice di procedura civile, decorrente dalla notificazione della
stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo”
di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile che opera per
tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. Il termine
breve per la proposizione dell'appello ex articolo 702-quater del
codice di procedura civile decorre, dunque, quando il
soccombente sia rimasto contumace in primo grado, solo nel caso
in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, sicché il disposto
secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata
entro trenta giorni dalla sua comunicazione, a essa reputandosi
equipollente la lettura in udienza dell'ordinanza inserita a
verbale, opera unicamente nei confronti della parte costituita”.
2.3. Il contraddittorio in primo grado risulta correttamente instaurato, dato che la notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 28 aprile 2022 è stato consegnato dalla difesa dell'appellato per la notifica all'Unep della Corte di Appello di
Trento Sezione distaccata di Bolzano e poi spedito al pacificamente corretto indirizzo di residenza di Persona_1
– in Chieti, via delle Fornaci 23/b (in atti è stato prodotto il
9 relativo certificato anagrafico) - in data 20 gennaio 2022 a mezzo posta con racc. n. 787894811536. Vi è poi riscontro che in assenza della destinataria, in data 31 gennaio 2022, è stata immessa nella cassetta della stessa la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in quanto nell'avviso di ricevimento si legge “CAD immessa nella cassetta postale”. L'atto non è stato ritirato nei successivi dieci giorni e quindi, in data 8 febbraio
2022, è stato apposto dall'ufficio postale il timbro di compiuta giacenza.
Non vi è, quindi, ragione di discostarsi dalla valutazione del primo giudice laddove, ai fini della dichiarazione di contumacia, ha ritenuto validamente notificato, entro il termine previsto dall'art. 702 bis c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione dell'udienza del 28 aprile 2022.
Medesime sono le considerazioni riguardo alla notifica dell'ordinanza pronunciata il 23 giugno 2022 dal Tribunale di
Bolzano a conclusione del procedimento instaurato dall'odierno appellato.
Questi, infatti, risulta avere consegnato all'ufficio postale l'atto da spedire a mezzo posta con raccomandata a/r n.
78789481191-2 alla destinataria presso la Persona_1
sua residenza in Chieti, via delle Fornaci 23/b in data 6 luglio
2022. Per assenza della destinataria nel luogo di residenza è
stata immessa la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale nella cassetta postale dell'abitazione,
10 come attestato nell' ”avviso di ricevimento raccomandata
C.A.D.”, la cui spedizione in data 13 luglio 2022 risulta dal
Modello 23L prodotto sub doc. 9 della nota “integrazione
documenti”, depositata dall'appellato il 7 marzo 2023. Il
mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni e la sua spedizione al mittente si evincono dall'attestazione del 23 luglio
2022 apposta dall'addetto dell'ufficio postale sulla citata cartolina mod. 23L prodotta dall'appellato sub doc. n. 9.
Pertanto, la notifica dell'ordinanza esaminata deve ritenersi regolarmente perfezionata, così determinando la cristallizzazione del dies a quo nel 23 luglio 2022, rilevando il momento della compiuta giacenza, come spiegato dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la notifica a
mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si
perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della
tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale,
sicchè il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di
accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del
piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se
successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art.
8, comma 4, nell'attuale formulazione” (Cassazione civile sez.
lav., 31/07/2020, n.16567; Cassazione civile sez. trib.,
21/09/2021, n.25466; Cassazione civile sez. VI, 10/03/2017,
n.6242; Cassazione civile sez. trib., 30/12/2015, n.26088).
11 E', quindi, chiaro che la notificazione del gravame,
intervenuta il 6 dicembre 2022 (anziché entro il 22 settembre
2022), è irrimediabilmente tardiva con conseguente inammissibilità dello stesso.
La raggiunta conclusione non è incisa dall'argomentazione dell'impugnante, per la quale l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, prima, e l'ordinanza conclusiva dello stesso, poi, pur essendo state notificate presso la sua residenza anagrafica, non avrebbero raggiunto la destinataria presso il luogo di sua dimora effettiva, sicché essa,
da un lato, sarebbe rimasta involontariamente contumace in primo grado e, dall'altro lato, non avrebbe potuto interporre tempestivo appello.
Il ragionamento vorrebbe trovare fondamento nella efficacia dell'attivazione da parte di del Persona_1
servizio postale c.d. “seguimi”, il quale, in realtà, non ha nessuna capacità derogatoria rispetto alle norme del codice di rito disciplinanti il procedimento notificatorio degli atti giudiziari (sul punto espressamente Cassazione civile sez. trib.,
03/12/2019, n.31479: “…In tema di procedimento notificatorio
dell'accertamento tributario, l'attivazione del servizio "seguimi" da
parte di - avente natura contrattuale, Controparte_2
funzionale all'inoltro della corrispondenza al nuovo indirizzo
indicato dal richiedente - non ha alcun rilievo giuridico ai fini
della validità della notificazione, né può assurgere a rituale
12 elezione di domicilio agli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. d), del
d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che è invalida la
notificazione della raccomandata contenente l'atto impositivo
eseguita all'indirizzo individuato mediante tale servizio, siccome
diverso dal domicilio fiscale del contribuente risultante
all'anagrafe tributaria. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha escluso che la consegna degli avvisi di accertamento, presso il
nuovo indirizzo, a "persona delegata al ritiro", avesse sanato per
raggiungimento dello scopo l'invalidità della notificazione, in
assenza di elementi da cui desumere che i plichi fossero stati
comunque consegnati al contribuente)”; v. Cassazione civile sez.
VI, 04/03/2019, n.6254 la quale ha pure evidenziato che
“l'attivazione di tale servizio attiene ai rapporti tra la parte e
” senza spiegare effetti nei confronti del terzo CP_2
notificante). In questa sede non rileva dunque il contratto stipulato con per l'attivazione del servizio CP_2
“seguimi”, dato che i dedotti disservizi vanno, semmai,
contestati alla società stessa, non potendo determinare l'invalidità delle notificazioni esaminate.
3. In conclusione, per quanto detto, l'appello va dichiarato inammissibile, con accollo a erede Parte_1
universale dell'impugnante, costituitasi volontariamente ex art. 300 c.p.c., delle spese inerenti e del suo obbligo, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
13 l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in qualità di erede universale di
[...] Persona_1
contro avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. CP_1
87/2022 del Tribunale di Bolzano di data 23 giugno 2023, così
provvede:
dichiara
l'appello inammissibile;
condanna
alla rifusione all'appellato delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio di appello, liquidandole per compensi in euro
9.991,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'impugnante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a
14 norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
702 bis ss cpc dd. 23.06.2022;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere rel. Oggetto: ripetizione dott. Federico Paciolla Consigliere indebito ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 189/2022 R.G.
promossa
da
in qualità di erede universale di Parte_1 [...]
, (C.F. ) nata a [...] Per_1 C.F._1
l'01.01.1936 e residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Casaletto (C.F.
) del Foro di Potenza ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in
Potenza alla Piazza Vittorio Emanuele n.14 (fax 0971/1741300,
p.e.c.: Email_1
- appellante -
contro
1 (c.f. , nato a [...] CP_1 C.F._3
Piceno, il 22/05/1939 e residente in [...]I/1, rappresentato e difeso, giusta delega allegata in calce al presente atto (nonché in calce al ricorso ex art. 702-bis cpc), dall'avvocato Andreas Stacul (c.f.
) con studio in Bolzano, Via della Mendola C.F._4
n.2/B; (pec: fax: 0471/401784) ed Email_2
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Via della
Mendola n. 2/B,
- appellato -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n.
87/2022 del Tribunale di Bolzano di data
23.06.2022
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27
novembre 2024 con l'ordinanza del 18 dicembre 2024, con la quale è stato assegnato il termine del 17 febbraio 2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 10 marzo 2025
per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, per tutti i
motivi di cui in narrativa, che qui si abbiano per riportati,
riformare l'ordinanza emessa in data 23/06/2022 dal Tribunale
di Bolzano – Sezione I Civile, nella persona del Giudice, Dott.ssa
Elena Covi, nell'ambito del giudizio civile recante il n. 87/2022
2 R.G. e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. CP_1
[...]
IN VIA GRADATA e nella denegata ipotesi di non accoglimento
delle richieste di cui al precedente punto b), in accoglimento delle
eccezioni in fatto e diritto di cui in narrativa, ritenere anche solo
parzialmente prescritto il diritto alla restituzione del e, CP_1
per l'effetto, condannare la alla restituzione della Per_1
minor somma che risulterà di giustizia;
Condannare, in ogni caso, l'appellato alle spese e competenze del
doppio grado di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 91
c.p.c.., ovvero, se del caso, disporre la compensazione integrale
per il doppio grado di giudizio”.
dei procuratori di parte appellata:
in via pregiudiziale/preliminare:
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, ex art. 348
bis e ter cpc l'inammissibilità dell'appello in quanto non ha una
ragionevole probabilità di essere accolto;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché
comunque interposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni ex
art. 702 quater cpc e pertanto in quanto tardivamente interposto
(a decadenza intervenuta);
nel merito ed in ogni caso:
rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa, per infondatezza
in fatto ed in diritto e confermare per intero l'ordinanza ex art.
3 con rifusione anche delle spese di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3 gennaio 2022
l'odierno appellato ha chiesto la condanna della CP_1
cognata alla restituzione dell'importo di euro Persona_1
77.400,00 oltre accessori, complessivamente versato alla stessa senza alcun titolo sul suo conto corrente a partire dal 20 aprile
2008 e sino al 5 settembre 2020 allegando gli estratti conto documentanti i bonifici effettuati.
In adempimento del decreto giudiziale di fissazione di udienza del 18 gennaio 2022 il ricorrente ha notificato quest'ultimo unitamente all'atto introduttivo alla convenuta, la quale, all'udienza fissata del 28 aprile 2022 è stata dichiarata contumace.
Il Tribunale, avuto riguardo alla mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per il suo interpello formale e alla documentazione bancaria relativa al conto corrente dell'attore, attestante i versamenti da parte di quest'ultimo dapprima di importi mensili pari ad euro 300,00 e,
successivamente al 20 settembre 2011, pari ad euro 600,00,
per la somma complessiva di euro 77.400,00, ha accolto la domanda e condannato la convenuta a restituire al ricorrente detta somma, oltre interessi legali dall'8 febbraio 2022
(calcolando “10 giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata contenente l'avviso del plico giudiziario”) al saldo.
4 Avverso la pronuncia ha interposto appello la signora chiedendone preliminarmente la sospensione Persona_1
e, nel merito, la riforma per: a) “erronea valutazione di ritualità
di tutti gli atti notificati alla sig.ra ”; b) Persona_1
inesattezza e contraddittorietà della ricostruzione storica dei fatti e della loro qualificazione giuridica.
Si è costituto per resistere l'appellato, il quale ha innanzitutto eccepito la inammissibilità del gravame, perché
proposto tardivamente dopo 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata, ovvero oltre il termine del 23
settembre 2022. Nel merito l'appellato ha contestato la fondatezza delle argomentazioni svolte con l'atto di appello e ne ha chiesto il rigetto.
La Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento gravato e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 14 giugno 2024 il Presidente di
Sezione ha designato il nuovo relatore in sostituzione di quello in precedenza indicato, essendo stato quest'ultimo collocato fuori ruolo.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 18 dicembre 2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 27
novembre 2024, svoltasi con modalità scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dare atto del decesso dell'appellante, avvenuto
5 il 29 agosto 2024, durante il presente giudizio di secondo grado.
Tale evento non ha determinato l'interruzione del processo, essendo intervenuta nella causa con la comparsa depositata l'8 novembre 2024, rappresentata dal medesimo difensore della de cuius, la sua erede universale Parte_1
Nella comparsa di intervento è stato dato atto del
[...]
decesso dell'impugnante e sono stati prodotti il certificato di morte ed il testamento pubblico della medesima, registrato dal dott. , Notaio in Potenza. Per_2
2. Ciò premesso va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
L'eccezione è fondata.
2.1. Come già sopra scritto, con l'ordinanza ex art. 702
bis c.p.c. del 23 giugno 2023, oggetto del gravame, il Tribunale
di Bolzano ha accolto la domanda di ripetizione di indebito formulata da nei confronti della cognata, rimasta CP_1
contumace, signora che è stata condannata a Persona_1
restituire al ricorrente la somma di euro 77.400,00, oltre interessi legali dall'8 febbraio 2022 al saldo e a rifondergli le spese processuali.
ha impugnato tale decisione con l'atto di Persona_1
appello notificato a mezzo pec il 6 dicembre 2022 - come comprovato dalle ricevute di consegna ed accettazione prodotte in atti - ivi non disconoscendo che la propria residenza anagrafica coincideva con quella del luogo in cui sono state
6 eseguite le notificazioni sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale nonché dell'ordinanza conclusiva del procedimento in uno con l'atto di precetto, ma deducendo di dimorare in luogo diverso e di avere avuto conoscenza del procedimento e del suo esito solo in data 26 ottobre 2022, allorquando sarebbe stata informata del pignoramento presso terzi a suoi danni.
Nel costituirsi nella presente fase l'appellato
[...]
ha eccepito la tardività del gravame allegando: CP_1
− di avere notificato il 6 luglio 2022 nel luogo di residenza di - in Chieti, via delle Persona_1
Fornaci 23/b - l'ordinanza del 23 giugno 2022 del
Tribunale di Bolzano definitoria del procedimento sub RG 187/2022;
− che il plico è stato depositato, per assenza del destinatario, presso l'ufficio postale e che è stata inviata il 13 luglio 2022 la comunicazione CAD;
il piego non è stato ritirato entro il termine di 10
giorni, per cui è stato rispedito al mittente il 23
luglio 2022, per “compiuta giacenza”, data di perfezionamento della notificazione;
− di avere ricevuto la notifica dell'impugnazione di
“solamente in data 05.- Persona_1
06.12.2022”, pertanto oltre il termine di 30 giorni calcolato dalla data della “compiuta giacenza”
7 (ovvero dal 23 luglio 2022).
2.2. Occorre premettere che il codice di rito fissa due termini entro cui proporre appello, a seconda che si sia o meno provveduto alla notificazione della sentenza: nel primo caso, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine breve di trenta giorni decorrente dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c.; nel secondo caso, invece, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine lungo di sei mesi (per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Al termine di cui all'art. 325 ovvero a quello di cui all'art. 327 c.p.c. si applica la sospensione feriale dei termini processuali, a meno che non si verta in una delle materie per le quali tale sospensione è esclusa.
E' certo che alla sentenza sia assimilata l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis c.p.c., quale quella oggetto del presente gravame, alla luce della oramai pacifica giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui “L'ordinanza conclusiva del
procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla
parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater
c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della
quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.
che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e
definitivo” (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16893).
8 Quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione della parte contumace giova richiamare Cassazione civile sez. II,
12/01/2022, n.822, per la quale: “L'ordinanza conclusiva del
procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla
parte contumace nel termine “breve” di cui all'articolo 702-quater
del codice di procedura civile, decorrente dalla notificazione della
stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo”
di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile che opera per
tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. Il termine
breve per la proposizione dell'appello ex articolo 702-quater del
codice di procedura civile decorre, dunque, quando il
soccombente sia rimasto contumace in primo grado, solo nel caso
in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, sicché il disposto
secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata
entro trenta giorni dalla sua comunicazione, a essa reputandosi
equipollente la lettura in udienza dell'ordinanza inserita a
verbale, opera unicamente nei confronti della parte costituita”.
2.3. Il contraddittorio in primo grado risulta correttamente instaurato, dato che la notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 28 aprile 2022 è stato consegnato dalla difesa dell'appellato per la notifica all'Unep della Corte di Appello di
Trento Sezione distaccata di Bolzano e poi spedito al pacificamente corretto indirizzo di residenza di Persona_1
– in Chieti, via delle Fornaci 23/b (in atti è stato prodotto il
9 relativo certificato anagrafico) - in data 20 gennaio 2022 a mezzo posta con racc. n. 787894811536. Vi è poi riscontro che in assenza della destinataria, in data 31 gennaio 2022, è stata immessa nella cassetta della stessa la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in quanto nell'avviso di ricevimento si legge “CAD immessa nella cassetta postale”. L'atto non è stato ritirato nei successivi dieci giorni e quindi, in data 8 febbraio
2022, è stato apposto dall'ufficio postale il timbro di compiuta giacenza.
Non vi è, quindi, ragione di discostarsi dalla valutazione del primo giudice laddove, ai fini della dichiarazione di contumacia, ha ritenuto validamente notificato, entro il termine previsto dall'art. 702 bis c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione dell'udienza del 28 aprile 2022.
Medesime sono le considerazioni riguardo alla notifica dell'ordinanza pronunciata il 23 giugno 2022 dal Tribunale di
Bolzano a conclusione del procedimento instaurato dall'odierno appellato.
Questi, infatti, risulta avere consegnato all'ufficio postale l'atto da spedire a mezzo posta con raccomandata a/r n.
78789481191-2 alla destinataria presso la Persona_1
sua residenza in Chieti, via delle Fornaci 23/b in data 6 luglio
2022. Per assenza della destinataria nel luogo di residenza è
stata immessa la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale nella cassetta postale dell'abitazione,
10 come attestato nell' ”avviso di ricevimento raccomandata
C.A.D.”, la cui spedizione in data 13 luglio 2022 risulta dal
Modello 23L prodotto sub doc. 9 della nota “integrazione
documenti”, depositata dall'appellato il 7 marzo 2023. Il
mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni e la sua spedizione al mittente si evincono dall'attestazione del 23 luglio
2022 apposta dall'addetto dell'ufficio postale sulla citata cartolina mod. 23L prodotta dall'appellato sub doc. n. 9.
Pertanto, la notifica dell'ordinanza esaminata deve ritenersi regolarmente perfezionata, così determinando la cristallizzazione del dies a quo nel 23 luglio 2022, rilevando il momento della compiuta giacenza, come spiegato dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la notifica a
mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si
perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della
tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale,
sicchè il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di
accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del
piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se
successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art.
8, comma 4, nell'attuale formulazione” (Cassazione civile sez.
lav., 31/07/2020, n.16567; Cassazione civile sez. trib.,
21/09/2021, n.25466; Cassazione civile sez. VI, 10/03/2017,
n.6242; Cassazione civile sez. trib., 30/12/2015, n.26088).
11 E', quindi, chiaro che la notificazione del gravame,
intervenuta il 6 dicembre 2022 (anziché entro il 22 settembre
2022), è irrimediabilmente tardiva con conseguente inammissibilità dello stesso.
La raggiunta conclusione non è incisa dall'argomentazione dell'impugnante, per la quale l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, prima, e l'ordinanza conclusiva dello stesso, poi, pur essendo state notificate presso la sua residenza anagrafica, non avrebbero raggiunto la destinataria presso il luogo di sua dimora effettiva, sicché essa,
da un lato, sarebbe rimasta involontariamente contumace in primo grado e, dall'altro lato, non avrebbe potuto interporre tempestivo appello.
Il ragionamento vorrebbe trovare fondamento nella efficacia dell'attivazione da parte di del Persona_1
servizio postale c.d. “seguimi”, il quale, in realtà, non ha nessuna capacità derogatoria rispetto alle norme del codice di rito disciplinanti il procedimento notificatorio degli atti giudiziari (sul punto espressamente Cassazione civile sez. trib.,
03/12/2019, n.31479: “…In tema di procedimento notificatorio
dell'accertamento tributario, l'attivazione del servizio "seguimi" da
parte di - avente natura contrattuale, Controparte_2
funzionale all'inoltro della corrispondenza al nuovo indirizzo
indicato dal richiedente - non ha alcun rilievo giuridico ai fini
della validità della notificazione, né può assurgere a rituale
12 elezione di domicilio agli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. d), del
d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che è invalida la
notificazione della raccomandata contenente l'atto impositivo
eseguita all'indirizzo individuato mediante tale servizio, siccome
diverso dal domicilio fiscale del contribuente risultante
all'anagrafe tributaria. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha escluso che la consegna degli avvisi di accertamento, presso il
nuovo indirizzo, a "persona delegata al ritiro", avesse sanato per
raggiungimento dello scopo l'invalidità della notificazione, in
assenza di elementi da cui desumere che i plichi fossero stati
comunque consegnati al contribuente)”; v. Cassazione civile sez.
VI, 04/03/2019, n.6254 la quale ha pure evidenziato che
“l'attivazione di tale servizio attiene ai rapporti tra la parte e
” senza spiegare effetti nei confronti del terzo CP_2
notificante). In questa sede non rileva dunque il contratto stipulato con per l'attivazione del servizio CP_2
“seguimi”, dato che i dedotti disservizi vanno, semmai,
contestati alla società stessa, non potendo determinare l'invalidità delle notificazioni esaminate.
3. In conclusione, per quanto detto, l'appello va dichiarato inammissibile, con accollo a erede Parte_1
universale dell'impugnante, costituitasi volontariamente ex art. 300 c.p.c., delle spese inerenti e del suo obbligo, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
13 l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in qualità di erede universale di
[...] Persona_1
contro avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. CP_1
87/2022 del Tribunale di Bolzano di data 23 giugno 2023, così
provvede:
dichiara
l'appello inammissibile;
condanna
alla rifusione all'appellato delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio di appello, liquidandole per compensi in euro
9.991,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'impugnante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a
14 norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
702 bis ss cpc dd. 23.06.2022;