Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 032 01 / 0 1 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE-- per diritti 3000 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE PE UBBLICA ULIANA CANCELLERIA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 15001/1998 Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente 66 Ettore Raffaele Giannantonio - Consigliere 66 Corrado Guglielmucci 66 Rep. 66 Guido Vidiri 56 Cron. 6602 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 16.1.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Taro, n. 35, presso l'avv. Enzo Parini, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lubelli con 173 procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Mario Passaro, Mario Poti e Carlo De Angelis, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito di procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 2564 in data 2 settembre 1997 (R.G. 596/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo I Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello dell'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva riconosciuto a TO IC il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° dicembre 1987, ha modificato, fissandola al 1° luglio 1996, la decorrenza della prestazione. Il Tribunale ha rilevato che il consulente tecnico nominato in grado di appello - come già del resto il consulente di primo grado aveva ritenuto che il - IC non fosse più in grado di svolgere il lavoro di piazzista soprattutto a causa del deficit visivo, sicché, dovendosi, invece, aver riguardo all'attitudine lavorativa generica, doveva escludersi che non potesse dedicarsi a lavori leggeri o sedentari e, comunque, non implicanti l'uso dell'autovettura, e ciò fino alla data delle operazioni peritali (conclusi con il deposito della relazione di consulenza nel " giugno 1996), che aveva riscontrato un complesso patologico tale da rendere usurante la continuazione dell'attività lavorativa. La cassazione della sentenza è chiesta da TO IC con ricorso articolato in tre motivi. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura speciale ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto non risulta congruamente motivata l'affermazione secondo cui il consulente tecnico avrebbe fatto riferimento alla R capacità di lavoro specifica e non a quella generica, né quella secondo cui rilevava pressoché esclusivamente il deficit visivo e non altre infermità, quando in realtà il consulente tecnico nominato in grado di appello - al pari di quello nominato in primo grado aveva considerato il complesso delle infermità siccome ->> determinanti l'effetto invalidante già alla data della domanda amministrativa. Il suesposto motivo di ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata riferisce che il consulente nominato il grado di appello (dott. Boscia) ha ritenuto che l'assicurato, a causa del complesso morboso del quale era affetto, dominato dal grave deficit visivo e destinato, per l'interazione tra i vari elementi, ad aggravarsi nel tempo, non era in grado di continuare a svolgere l'attività di piazzista di biancheria intima, non potendo ottenere il rinnovo della patente di guida;
lo stesso consulente ha, quindi, concluso nel senso che "l'occorrenza, in un soggetto di 65 anni, di diabete scarsamente compensato, broncopneumopatia ostruttiva e cardioaortoscleorsi, compromettono ulteriormente la possibilità di un corretto svolgimento sia dell'attività lavorativa specifica che di 3 quelle confacente alle sue attitudini" e che la "riduzione della capacità lavorativa va fatta risalire alla data della domanda (30 novembre 1987)". Il Tribunale ha escluso che, sulla base dei riferiti dati tecnici, il diritto all'assegno ordinario di invalidità potesse farsi decorrere dalla data indicata dal consulente, epoca in cui poteva essersi determinata l'impossibilità di svolgere senza usura la specifica attività lavorativa di piazzista, ma non anche altre attività compatibili in astratto con le condizioni fisiche dell'assicurato. Ora, l'errore del Tribunale è consistito nel porre il giudizio di insufficienza dei dati forniti degli accertamenti medico-legali a comprovare l'insorgenza del diritto alla prestazione assicurativa fin dal 1987, a fondamento della decisione di fissare la decorrenza alla data del deposito della consulenza (giugno 1996). Sul piano logico-giuridico, appare evidente che le lacune del giudizio del گئے consulente avrebbero dovuto essere colmate da indagini più accurate, mentre è del tutto incongruo desumere da esse una diversa decorrenza dello stato invalidante. Tale decorrenza, risultando in contrasto con quanto, sia pure senza valide ragioni, ritenuto dal consulente, è fissata dal Tribunale al giugno 1996 senza fornire alcuna giustificazione. La sentenza impugnata risulta, pertanto, affetta dal vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente denunziato dal ricorrente: l'erroneità della prospettiva assunta dal consulente del dare rilievo all'attività lavorativa specifica non poteva logicamente ingenerare automaticamente lo spostamento della decorrenza;
la data di insorgenza dello stato invalidante andava stabilita sulla base di specifici elementi e giudizi tecnici. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, perché si proceda ad una nuovo esame dei fatti 4 onde stabilire la decorrenza del diritto di TO IC all'assegno ordinario di invalidità. Nella decisione di accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l'esame degli altri motivi, con i quali si deduce che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare il contenuto di note depositate dall'Inps senza autorizzazione e nelle quali si svolgevano deduzioni non contenute nell'atto di appello (secondo motivo), e che, in ogni caso, la decorrenza della prestazione non poteva essere posteriore al maggio 1993, in contrasto con il riconoscimento del diritto effettuato dall'Inps nel giudizio di primo grado (terzo motivo). Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001. Il PresidenteII P✓dent Il Consigliere estensore Taspra T Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 MAR. 2001 - oggi, E R R U C IL CANCELLIERE O I A Z N