Articolo 1 della Legge 19 maggio 1954, n. 323
Articolo 2
Versione
26 giugno 1954
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.
Entrata in vigore il 26 giugno 1954