TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del
GI CO
Dott. Antonio Sardiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 852/2025 R.G. tra
Parte_1 (C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Guida opponente e Controparte_1 (P. Iva ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati opposta
***** Svolgimento del processo Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19.03.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A) Dichiarare l'inefficacia e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n.855/2024 D.I. – n.3018/2024 R.G., reso in data 18 novembre 2024 dal Tribunale di Brindisi, in persona del GI Dott.ssa Giovanna Manca, notificato in data 14 febbraio 2025, perché infondato in fatto e in diritto per le tutte motivazioni addotte nella narrativa del presente atto;
B) Condannare la società al pagamento delle spese e competenze di lite”. Controparte_1
In particolare, l'opponente ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere lo stesso residente nel Comune di Locorotondo (Ba), alla S.C. 140 Contrada Pignataro n°55, luogo in cui gli sarebbe stato ritualmente notificato il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Ha, altresì, eccepito la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come quest'ultimo sarebbe stato notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione. Contestata, poi, nel merito l'illegittimità della avversa pretesa creditoria, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.855/2024. Con comparsa di costituzione del 19.05.2025 si è costituita in giudizio la società
[...]
contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1 Parte opposta ha, comunque, aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite, nonché la concessione del Parte_1 termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. All'udienza del 06.10.2025, a seguito della ribadita adesione da parte della società
[...] alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi in Controparte_1 favore del Tribunale di Bari, l'opponente, nel prenderne atto, ha insistito nella condanna dell'opposta alle spese di lite. La causa è stata, dunque, rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, in cui la stessa viene decisa come segue. Motivi della decisione L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Nel caso di specie è indubbio che, nello stipulare il contratto di finanziamento dal quale deriva la richiesta di pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, abbia agito Parte_1 per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sì da potersi qualificare come consumatore. In particolare, la circostanza che l'odierno opponente, nei rapporti con la società creditrice, abbia agito come consumatore è sostanzialmente incontestata e, comunque, si ricava da natura ed oggetto del rapporto contrattuale intercorso. In particolare, per i fini che ci occupano, va rammentato che per l'individuazione del cd. foro del consumatore rileva il luogo in cui quest'ultimo aveva la propria residenza o il domicilio al momento dell'avvio del giudizio. Anche all'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto -e posto a fondamento della presente domanda- si legge: “..se il cliente è un consumatore ex D. Lgs. 206/2005 sarà competente il Foro di residenza o domicilio dello stesso”. Pertanto, atteso che il predetto opponente aveva, al momento della sottoscrizione del contratto, la propria residenza a Monopoli (Ba) e ha attualmente la propria residenza in Locorotondo (Ba), ove gli è stato notificato il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, ne consegue come la competenza a conoscere della odierna domanda di pagamento, proposta dall'opposto con il ricorso monitorio, spettasse e spetti inderogabilmente al Tribunale di Bari, nel cui circondario è posto il suindicato luogo di residenza del consumatore. Ebbene, atteso il tenore delle richieste e conclusioni avanzate da entrambe le parti - e considerato, in particolare, che l'opponente ha chiesto la declaratoria di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonchè la condanna di parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio;
mentre l'opposto, dal canto proprio, ha concluso, per effetto della manifestata adesione, per la compensazione delle spese di lite -, giova rammentare che il disposto del secondo comma dell'art. 38 c.p.c. è destinato ad operare con esclusivo riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile. Invero, solo nell'ipotesi prevista dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale - derogabile - proposta dal convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Inoltre, sempre e solo nell'ipotesi di cui sopra, la circostanza per cui il GI originariamente adito, nel prendere atto dell'adesione dell'attore all'avversa eccezione di incompetenza territoriale derogabile, non possa che rimettere le parti innanzi a quello concordemente individuato come competente a conoscere della controversia, comporta che il "provvedimento" così emesso sia del tutto privo di natura decisoria, per modo che lo stesso non può e non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite. Per converso, laddove - come nel caso di specie - venga in contestazione un criterio di radicamento territoriale della controversia inderogabile, il GI innanzi al quale l'eccezione di incompetenza è stata sollevata, deve vagliarne la fondatezza e decidere in ordine alla stessa, potendo e dovendo rigettarla - ove ritenuta infondata - anche se alla stessa abbia prestato adesione la controparte;
ed infatti, nell'ipotesi da ultimo indicata, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata è del tutto irrilevante, potendo incidere, gli accordi tra le parti, unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile. Pertanto, anche nel caso di adesione, da parte del convenuto, all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile sollevata dalla controparte, la sentenza che, ritenendo fondata l'eccezione, dichiari l'incompetenza ha carattere decisorio e deve, dunque, statuire sulle spese. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Cassazione che ha evidenziato come il foro del consumatore di cui all'art. 33, co. 2 lett. u), Codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del "professionista", che preclude la possibilità di applicare l'art. 38, 2° co., c.p.c.. Si è al riguardo precisato che essendo tale competenza inderogabile essa è rilevabile (anche) d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore, sottolineandosi che anche in base alla giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Sotto altro profilo, la Suprema Corte ha affermato che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2024, n. 15699). Pertanto, in presenza di un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, la parte che ha adito il giudice incompetente è l'unica responsabile della fase processuale volta a rilevare tale vizio ed è soccombente su tale punto, a nulla rilevando la sua successiva adesione all'eccezione, stante l'inapplicabilità dell'art. 38 co. 2 c.p.c., che esclude testualmente la propria applicazione nei casi di competenza inderogabile previsti dall'art. 28 c.p.c., tra i quali rientra il foro del consumatore (Cass. civ., 21/10/2025, n. 27964). Sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo. Nei suddetti casi, pertanto, il giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente. Ne consegue che, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'opponente, il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. Dunque, considerato che la società ha proposto la domanda di Controparte_1 ingiunzione innanzi al Tribunale di Brindisi e tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte opponente, con adesione della parte opposta, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brindisi ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 855/2024, essendo competente il Tribunale di Bari e, per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, con la conseguente revoca dello stesso. Deve, inoltre, essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.. Le spese del giudizio Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del principio di causalità, la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi Sezione Civile nella persona del GI CO Dott. Antonio Sardiello definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 852/2025 introdotta da nei confronti di Parte_1
ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, Controparte_1 così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brindisi ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Bari;
2) dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.855/2024 D.I. – n.3018/2024 R.G., reso in data 18 novembre 2024 dal Tribunale di Brindisi, del quale dispone la revoca;
3) fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Bari territorialmente competente;
4) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che sono liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre € 145,50 per spese, rimborso spese forf. al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore Avv. Francesco Paolo Guida dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra Palma.
Così deciso in Brindisi in data 19.11.2025 con sentenza di cui viene data lettura e che viene depositata in cancelleria in modalità telematica.
Il GI Dott. Antonio Sardiello