Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'udienza del 25.03.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12787 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 elett.te dom.ta in Napoli alla Via Bologna n 138 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Guarino, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti ricorrente E
CP_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede Ufficio Legale in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, giusta procura in atti resistente NONCHÈ
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 29.3.22 al 25.3.23, senza soluzione di continuità;
- di aver prestato la propria attività nei giorni dal lunedì al venerdì per n. 8 ore di lavoro al dì;
- di aver percepito a titolo di retribuzione gli importi come indicati nelle buste paga;
- di aver goduto di 15 giorni di ferie in prossimità del Ferragosto dell'anno 2022, non retribuiti;
- che il rapporto di lavoro cessava in data 25/03/2023 per dimissioni volontarie;
- che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nulla veniva corrisposto da parte datoriale a titolo di TFR, nulla a titolo di ratei di 13° e 14°, nulla per ferie maturate e non godute;
- che, dalla lettura dell'estratto contributivo, risulta omesso del tutto il versamento dei contributi per l'intero rapporto di lavoro;
- che in data 20.06.2023, inviava diffida e messa in mora con la quale chiedeva alla resistente il pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR e Controparte_3 competenze liquidative, senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: 1) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la resistente Controparte_3
C.F./P.IVA , con sede legale in Napoli alla Piazza Nazionale n. 50, in P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
residente in [...], è C.F._1 esistito un rapporto di lavoro di natura subordinata full time, senza soluzione di continuità, dal 29/03/2022 al 25/03/2023, con inquadramento al liv. 5 del CCNL Commercio – Confcommercio;
2) in ragione del suddetto accertamento condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.545,45 a titolo di TFR, di 13° e 14°, di ferie maturate e non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come risulta dagli allegati conteggi che formano parte integrante del presente atto, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, mediante versamento della contribuzione;
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
Si costituiva la resistente che, in via preliminare eccepiva la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva non essendo esso il soggetto tenuto al versamento della contribuzione richiesta e pertanto insisteva per la sua estromissione dal giudizio. Nel merito, chiedeva di respingere ogni ulteriore domanda giudiziaria posta in essere nei suoi confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in linea ulteriormente gradata, di dichiarare il diritto dell'Istituto ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero della contribuzione accreditata per i periodi richiesti e negli importi determinati dall'Ente Previdenziale. Il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva la parte resistente della quale, pertanto, va dichiarata preliminarmente la Controparte_2 contumacia. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, istruita e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
******* Il ricorso deve essere accolto . Appare opportuno premettere che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. Trattandosi di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato tra le parti ed avendo la parte ricorrente depositato le buste paga relative al periodo di lavoro svolto ,oltre che il modello l' inerente al periodo di lavoro a tempo Pt_2 determinato ed il contratto di assunzione relativo, l' estratto dal Centro per l' Impiego da cui si evince la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato successivamente siglato con la convenuta società, può ritenersi adeguatamente provata l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per la durata indicata in ricorso, per lo svolgimento delle mansioni indicate e con gli orari pure ivi indicati. Peraltro la ricorrente non contesta in alcun modo la corrispondenza di tali elementi con la prestazione di lavoro effettivamente resa. Vanno inoltre richiamate le dichiarazioni testimoniali rese dai testi ascoltati nel corso del giudizio, colleghi di lavoro della
, che, a diretta conoscenza dei fatti dedotti hanno confermato l' assunto di Parte_1 parte attrice. All'udienza del 12.07.2024 veniva escusso la teste che dichiarava: Testimone_1
Sono stata collega di lavoro della ricorrente dal Marzo 2022 al Marzo 2023 presso la ed ella era addetta al back –office mentre io ne ero la responsabile. Si CP_3 trattava di un call center. Seguivamo dei turni di lavoro, di nove ore di cui una per la pausa pranzo ed in particolare lavoravamo dalle 9.30 alle 18.30 oppure dalle 11.30 alle 20.30 dal Lunedi al Venerdì con aggiunta di due Sabati al mese. La era Parte_1 addetta a registrare i contratti dei clienti procacciati dai ragazzi addetti alla sala commerciale e si occupava di una registrazione mediante sistema telematico con inserimento dei dati sul portale. Il gestionale si chiamava << . Di solito avevamo Per_1 due settimane di ferie in Agosto che a me venivano retribuite ,non so per la ricorrente;
se non erro la nel 2023 rassegnò le dimissioni. Sul posto era presente Parte_1 sempre un direttore commerciale dell'azienda che controllava il nostro operato che si chiamava La lavoratrice sono sicura che non ha ricevuto il tfr, se Persona_2 non erro non ha avuto neppure la quattordicesima e sono in dubbio sulla tredicesima. La retribuzione dell'addetta al back - office era pari inizialmente a circa 800 euro mensili aumentati poi a mille euro mensili. Controllammo insieme in ufficio se avevano versato i contributi e non trovammo nulla, per cui ci preoccupammo. Anche io ho promosso un'analoga vertenza di lavoro in corso. All'udienza dell'8.11.2024 veniva escusso il teste il quale riferiva: Testimone_2 indifferente. Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per circa un anno tra il 2022-2023 presso un ufficio sito a Napoli Vico Tutti i Santi, 3. Abbiamo infatti firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società e non erro. CP_2
La ricorrente era addetta al back office mentre io gestivo le pratiche lavorate dagli addetti al back office. Si trattava di attività di call center e ci occupavamo in particolare di servizi agli utenti di fornitura di luce e gas. Seguivamo dei turni di lavoro da lunedì al venerdì o dalle 9.30 alle 18.30 oppure dalle 12.00 alle 20.00. Ci alternavamo tra noi addetti al servizio. C'era un responsabile di ufficio che formava i turni e ce li comunicava. Circa una volta al mese lavoravamo il sabato dalle 9.30 alle 16.00. Si trattava di lavoro che capitava con una frequenza di una volta al mese circa per esigenze occasionali. C'era un fisso mensile a titolo retributivo oltre incentivi in base alla quantità di pratiche concluse e alla qualità delle stesse. ADR: la ricorrente nella sua qualità di addetta al back office svolgeva lavoro di ufficio occupandosi di inserire gli ordini secondo il programma gestionale denominato <
Marzo - Aprile 2023 improvvisamente subentrò una alta società e non abbiamo avuto piu' notizie della nostra precedente datrice. Pertanto nulla abbiamo ricevuto né a titolo di TFR né per i retei di ferie maturate be non godute o ratei di tredicesima ecc. Anche io ho promosso una analoga vertenza di lavoro in corso, il nostro responsabile presente in ufficio ce ci dirigeva si chiamava Io mi sono dimesso per Persona_2 lavorare con una altra azienda come anche so la ricorrente.
Pertanto dalla documentazione depositata agli atti di causa, dalle testimonianze e dal complessivo comportamento processuale della convenuta società, la quale ha omesso sin anche di costituirsi in giudizio, è emerso un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso in ordine alla esistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche indicate nelle buste paga in atti e per la durata indicata in ricorso. Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro , la ricorrente ha depositato il documento n. 4 allegato al ricorso attestante la comunicazione delle dimissioni volontarie con decorrenza 25.3.2023. Anche tale circostanza può ritenersi quindi, in assenza di elementi di contrario tenore, adeguatamente provata. Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dalla è stata offerta dalla Parte_1 convenuta che ha preferito restare contumace. Peraltro i testi escussi hanno concordemente riferito che non erano state versate le differenze retributive vantate al termine del rapporto a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima e ferie non godute e che nulla era stato percepito a titolo del t.f.r. Infatti, i testimoni hanno rammentato che improvvisamente la società sparì senza lasciare traccia di sé tanto che essi dipendenti furono costretti ad intentare analoghe vertenze di lavoro per recuperare gli emolumenti retributivi mai versati dalla datrice alla risoluzione del contratto di lavoro.
In ordine alla quantificazione del credito, vanno pienamente condivisi in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, i conteggi depositati dalla parte ricorrente ed allegati al ricorso che determinano un credito a favore della stessa pari ad euro € 3.545,45, di cui euro 881,37 per differenze sulla 13 mensilità in parte corrisposta, € 1.007, 28 per differenze sulla 14 mensilità in parte corrisposta, euro 233,74 per rateo ferie ed euro 1423,06 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalle singole maturazioni al saldo. Parte convenuta –come emerso dalla documentazione attestante l'estratto previdenziale e contributivo- non ha provveduto nemmeno al pagamento delle somme dovute alla ricorrente a tale titolo per il periodo indicato in ricorso e pertanto deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione della ricorrente. Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adita, dell'attività svolta innanzi al giudice, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la , in persona del CP_3 legale rappresentante p.t., a pagare in favore di la complessiva Parte_1 somma di euro 3.545,45, di cui € 881,37 per differenze sulla 13 mensilità, €1.007,28 per differenze sulla 14 mensilità, €233,74 per rateo ferie ed €1423,06 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalle singole maturazioni al saldo;
condanna altresì la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva della ricorrente presso l' per il periodo indicato in ricorso;
CP_1
b. condanna infine la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €1030,00 oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 25.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero