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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3054/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI Parte_1 C.F._1
FILOMENA
MA AR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FILOMENA C.F._2
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._3
MAZZIA GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUCCI PIERLUIGI Controparte_2
in p.l.r.p.t., contumace Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: sinistro stradale in appello avverso sentenza Giudice di Pace di pagina 1 di 9
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti relativi al giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei seguenti termini: Con atto di citazione notificato nelle date del 17.05.16 e del
18.05.16, conveniva in giudizio , dinanzi al Giudice di Pace di PA
Trebisacce, per l'udienza del 07.07.16, e , per ivi in CP_4 Controparte_5
accoglimento della domanda , sentire condannare la prima al pagamento a titolo risarcitorio somma di € 5.199,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché danni esistenziali da liquidarsi in via equitativa “con salvezza dei diritti dell' ” e con vittoria di spese e CP_6
competenze del giudizio, da distrarre ex art.98 c.p.c..
Rappresentava l'attore che in data 23.06.15, si trovava alla guida dello Scuolabus fiat A 55,
tg. CS303983, di proprietà dell' , assicurato per la RCA con Controparte_3 CP_7
polizza n.75666770, allorquando giunto al civico 58 di Viale Kennedy, nell'abitato di
Trebisacce, nel mentre si fermava per consentire la discesa della piccola , Persona_1
veniva improvvisamente tamponato, nella parte anteriore, dall'autovettura Mercedes Classe A
tg. CF946WY, di proprietà e condotta da , assicurata con Controparte_5 Controparte_8
che invadeva la corsia opposta al proprio senso di marcia. Deduceva l'istante che a
[...]
seguito dell'impatto, riportava lesioni personali con conseguente ricovero presso il Pronto
Soccorso del vicino nosocomio di Trebisacce, ove gli veniva diagnosticato “traumatismo contusivo in regione parieto-occipitale sx” con prognosi di giorni 7. Assumeva l'attore che dalle suddette lesioni gli derivavano una malattia di durata di giorni 69, di cui 7 per ITT e 62
pagina 2 di 9 per ITP, postumi invalidanti permanenti nella misura del 3%, oltre danni esistenziali, in considerazione del licenziamento subito al rientro della malattia. A fronte della richiesta risarcitoria, la intendeva versare tramite assegno n.2002511493-08, Controparte_9
tratto su , la somma di € 1.053,00 , che veniva trattenuta a titolo di acconto sulla CP_10
maggiore somma pretesa. Si costituiva in giudizio la la quale non contestando CP_11
la ricostruzione dei fatti operata in citazione da parte attrice, impugnava e contestava la documentazione medica prodotta e le valutazioni in termini di danno che erano derivate,
assumendo, altresi' , la non debenza dei chiesti danni morali ed esistenziali. Si costituiva in giudizio , altresi', , il quale contestava la domanda avversa di cui chiedeva Controparte_5
il rigetto.
Con distinto atto di citazione notificato nelle date del 26.05.16 e del 27.05.16, l' Controparte_3
, sulla base delle medesime rappresentazioni storiche e delle deduzioni di cui all'atto di
[...]
citazione di , conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di PA
Trebisacce per l'udienza del 19.07.16, e , per ivi in CP_4 Controparte_5
accoglimento della domanda, sentire condannare la prima al pagamento , a titolo risarcitorio della somma di € 5.198,80, oltre danni da lucro cessante da liquidarsi in via equitativa,
nonché interessi dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.. Assumeva l'Istituto istante, che gli ingenti danni patiti dal Pulmino scuolabus Fiat A 55 tg CS303 983, di sua proprietà ne rendevano impossibile al riparazione , inducendo a provvedere alla rottamazione dello stesso e che , pur a fronte di un valore commerciale pari ad € 4.800,00 e di ulteriori danni da fermo tecnico, per tassa di proprietà non goduta, per spese di radiazione e rottamazione, per periodo di assicurazione non goduto, per spese di nuova immatricolazione e per spese di collaudo,
riceveva dall' a ristoro del danno lamentato a mezzo di assegno n.2002297268- CP_4
10, tratto su , la somma di € 2.400,00, trattenuta a titolo di acconto sulla CP_10 pagina 3 di 9 maggiore somma pretesa.
Si costituivano in giudizio, rendendosi parte diligente, e AH AL, i Controparte_5
quali contestavano la domanda avversa, spiegando domanda riconvenzionale, con contestuale chiamata in causa della Lloyd Adriatico s.p.a.. società assicuratrice per la RCA
del veicolo di proprietà dell' e di , per sentire condannare Controparte_3 PA
la prima previa dichiarazione di responsabilità del secondo, al risarcimento dei danni, pari ad
€ 3.973,99 per lesioni personali subite da per € 1.050,00 per danni Controparte_5
materiali al veicolo di proprietà della AH AL, patiti a causa del comportamento colposo del conducente del detto veicolo, il quale per permettere, nelle concrete circostanze la discesa della piccola passeggera, invadeva in parte la corsia percorsa dal Veicolo Mercedes
che nonostante le manovre poste in essere non riusciva ad evitare l'impatto. Si costituiva in giudizio già Lloyd Adriatico s.p.a., la quale contestava la riconvenzionale Controparte_9
avversa, assumendone l'infondatezza sia in riferimento all'an, che al quantum debeatur.Si
costituiva in giudizio, altresi', nella sua qualità di terzo chiamato in causa PA
, il quale contestava la fondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale,
[...]
chiedendone il rigetto, con condanna delle parti chiamate ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Con sentenza depositata in data 02.05.18 il Giudice di Pace di Trebisacce cosi disponeva:
• Rigetta la domanda principale proposta da;
PA
• Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale proposta da e Controparte_5 Parte_2
• Compensa le spese del giudizio.
Avverso la predetta decisione proponeva appello e AH AL, Controparte_5
deducendo l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure sotto il profilo della pagina 4 di 9 valutazione del materiale probatorio in atti e rassegnavano le seguenti conclusioni: Piaccia al
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni così come rassegnate in primo grado integralmente tutte trascritte e richiamate e riformare l'impugnata sentenza ai punti 3 e 4 dei motivi per come di seguito evidenziato:
sostituire il punto 3 “Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_5
AH A” con in via preliminare:
“Accoglie la domanda riconvenzionale del sig. unitamente a quella della Controparte_5 sig.ra AH AL e per l'effetto riconosce il primo esente da ogni responsabilità in ordine al sinistro occorso. Condanna l in pdslrpt al pagamento della somma risultante CP_9
dalla CTU espletata per lesioni personali subite dal sig. in conseguenza Controparte_5 del sinistro per cui è causa e alla sig.ra AH AL la somma di €1.050,00 per danni materiali subiti dall'autovettura mercedes tg.CF946XY, il tutto oltre interessi e rivalutazioni.
Sempre con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al costituito procuratore.”.
Ovvero in via subordinata
“Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del sig. unitamente a Controparte_5
quella della sig.ra AH AL dichiara il concorso di colpa tra le parti con gradazione di responsabilità nei confronti delle parti, condanna la in p.d.s.lr.p.t. al pagamento CP_9
della somma risultante dalla CTU espletata per lesioni personali subite dal sig. CP_5
in conseguenza del sinistro per cui è causa e alla sig.ra AH AL la somma di
[...]
€1.050,00 per danni materiali subiti dall'autovettura mercedes tg.CF946XY, somme ridotte della percentuale di concorso applicata, il tutto oltre interessi e rivalutazioni. Sempre con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al costituito procuratore.”
Sostituire il punto 4 “Compensa le spese di giudizio.”
Con “Condanna tutte le parti soccombenti in solido tra loro in favore della parte vittoriosa, alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore costituito”
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni PA chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza, chiedendo, in via incidentale la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva che la fosse stato integralmente risarcito e chiedeva, pertanto, in riforma della PA
sentenza impugnata:
pagina 5 di 9 Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, con funzione di Giudice d'Appello adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto e Parte_1
AR MA per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che PA
sia stato integralmente risarcito.
[...]
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il CP_7
rigetto dell'appello principale di cui deduceva l'infondatezza e dell'appello incidentale di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità. Nessuno si costituiva per l di Controparte_3
cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini
190 c.p.c. .
1.Sul merito dell'appello principale.
L'appello proposto da e AH AL, è infondato e non può trovare Parte_1
accoglimento.
Orbene, nelle motivazioni di cui alla appellata sentenza, il giudice di prime cure ha correttamente illustrato il suo ragionamento rifacendosi ai puntuali accertamenti effettuati dai carabinieri di Trebisacce sui luoghi di causa, da cui si evince, quanto alla dinamica del sinistro, che , conducente del veicolo Mercedes Classe A targata Controparte_5
CF946WY, procedendo a velocità sostenuta, provenendo da Villapiana, giunto nelle vicinanze del civico 58, vedendo lo scuolabus che viaggiava su quel tratto di strada in senso contrario al sup, che per accedere al cortile del civico 58 , posto sulla destra, il conducente verosimilmente si è allargato al centro della carreggiata, pensando di riuscire a passare tra l'autobus e il marciapiede posto sulla sua sinistra, ovvero sulla corsia posta sulla sua sinistra pagina 6 di 9 e quindi alla destra dello scuolabus, si è spostato sulla corsia dello scuolabus non riuscendo a bloccare l'autovettura quando quest'ultimo veicolo ha impegnato interamente la propria corsia di marcia per immettersi nel cortile del civico 58 e quindi è avvenuto l'impatto.
Nel rapporto si dava atto della presenza di una testimone oculare , la Testimone_1
quale confermava la predetta dinamica aggiungendo che il conducente dello scuolabus viaggiava lentamente e anche se doveva immettersi nel cortile del civico 58, posto sulla sua destra, rimaneva comunque nella propria corsia di marcia.
Nel rapporto, si dava atto della presenza dei testimoni escussi nel giudizio di prime cure,
e , mentre vengono allegate al rapporto le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Tes_2 CP_12
ai Carabinieri di Trebisacce, in cui si dice “stavo percorrendo Controparte_5
viale Kennedy a circa 70/80 km/h”, quindi superando il limite di velocità prescritto che era di
50 Km all'ora.
Quanto alle deposizioni dei testi escussi si osserva che il Teste ha riferito ““Prima Tes_2
dell'incidente seguivo l'auto del a circa 200 m. di distanza”, sicchè appare difficile che CP_5
abbia potuto descrivere con precisione la dinamica del sinistro. Analogamente la teste CP_12
ha dichiarato: “fra l'auto mercedes e quella su cui viaggiavo vi era altro veicolo e vi era una distanza tra la mia e la mercedes di circa 200-300 metri”, sicchè deve ragionevolmente ipotizzarsi che la stessa non abbia avuto una visuale libera.
Appare pertanto corretta la ricostruzione eseguita dal Giudice di prime cure con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sull'appello incidentale
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Invero l'art. 343, 1° comma, c.p.c., vigente ratione temporis, stabilisce che “L'appello pagina 7 di 9 incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166”, che a sua volte impone al convenuto di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza a pena di decadenza per la proposizione di domande riconvenzionali e dell'appello incidentale, per cui non essendo stato emesso decreto di differimento ex art.168 bis c.p.c., l'udienza da prendere in considerazione per stabilire la tempestività della costituzione del convenuto era quella indicata nell'atto di citazione in appello.
Dunque, considerato che l'udienza di citazione indicata nell'atto di appello il 25.02.19, il
[...]
, per costituirsi tempestivamente, avrebbe dovuto depositare la propria comparsa di CP_1
risposta con appello incidentale entro il 05.02.19; poiché la comparsa di risposta con appello incidentale veniva depositata solo in data 13.02.19, la costituzione dello stesso deve ritenersi tardiva, con conseguente decadenza per il dal diritto di proporre appello incidentale. CP_1
3. Sulle spese di lite
Appare equo, anche in ragione della reciproca soccombenza, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
Spese compensate.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari 15.01.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 9 di 9